Sentenza 28 marzo 2017
Massime • 1
In materia di sorveglianza speciale, la valutazione della sussistenza dei presupposti del reato di cui all'art. 9, comma 1, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, non può essere effettuata alla luce dell'integrazione del quadro normativo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 291 del 2013 - che ha introdotto la necessità di rivalutazione della pericolosità sociale del sottoposto nell'ipotesi di sospensione della misura causata dallo stato detentivo del medesimo - qualora l'esecuzione della misura stessa sia cessata in epoca antecedente alla suddetta pronuncia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/03/2017, n. 36583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36583 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2017 |
Testo completo
36583-1 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 28/03/2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. ARTURO CORTESE - Presidente - N.31512017 - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. VINCENZO SIANI N. 24599/2016- Consigliere - Dott. GAETANO DI GIURO - Consigliere - Dott. RAFFAELLO MAGI - Consigliere - Dott. ANTONIO CAIRO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AF DO N. IL 18/07/1950 avverso la sentenza n. 268/2015 CORTE APPELLO di CALTANISSETTA, del 10/09/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/03/2017 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO SIANI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIO BALSAMO che ha concluso per L'ANNULLAMENTO RINID сон DELLA SENTENZA MPUGNATA_ Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, emessa il 10 settembre - 9 novembre 2015, la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato quella emessa dal Tribunale di Caltanissetta in data 6 - 10 ottobre 2014 in forza della quale RE FI - imputato del reato p. e p. dall'art. 9, comma 1, I. n. 1423 del 1956, perché, in violazione della prescrizione impostagli da decreto del medesimo Tribunale, Sezione misure di prevenzione, applicativo della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, non si era presentato presso gli uffici della Questura di Caltanissetta il 24 aprile 2009, ore 9,00 - è stato ritenuto colpevole del delitto ascrittogli e condannato alla pena di anni uno di reclusione.
2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso il difensore del FI chiedendone l'annullamento ed affidando l'impugnazione a due motivi.
2.1. Con il primo motivo si lamentano violazione ed erronea applicazione dell'art. 9, comma 1, I. n. 1423 del 1956 e dell'art. 43 cod. pen. nonché carenza ed illogicità della motivazione, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
2.1.1. Sotto il profilo dell'elemento soggettivo nell'atto di appello era stata dedotta la carenza di dolo, essendo stata, la mancata presentazione in Questura nel giorno indicato in imputazione, causata da una situazione che aveva condotto l'imputato a mera dimenticanza e, comunque, in concreto priva di alcuna coscienza e volontà della condotta, ma il punto non era stato preso in esame dalla Corte territoriale che aveva reso una motivazione del tutto apparente, senza considerare che, con la modifica del 2005, la fattispecie era stata trasformata da contravvenzione in delitto, per cui non era sufficiente ad integrarla la sola negligenza del prevenuto.
2.1.2. Era stata, peraltro, omessa un'ulteriore e più importante valutazione conseguente alla constatazione che il decreto con cui era stata applicata al ricorrente la misura di prevenzione personale risaliva a molto tempo addietro, ossia al 28 gennaio 1997, mentre esso era divenuto efficace ed aveva avuto esecuzione molti anni dopo, ossia il 20 giugno 2008, oltre al fatto che la violazione ineriva alla data del 24 aprile 2009 e la sentenza di primo grado era intervenuta il 6 ottobre 2014. Secondo il ricorrente, rilevava al riguardo la sentenza della Corte costituzionale n. 291 del 2013 che aveva intaccato il principio dell'automatico recupero di efficacia della misura di prevenzione in caso di sospensione dovuta ad incarcerazione del sottoposto. Nel caso di specie, nonostante fossero trascorsi 11 anni dall'applicazione della misura di prevenzione al momento in cui la stessa 2 era divenuta efficace, non era stata effettuata alcuna verifica di persistenza della sua pericolosità sociale: e tale valutazione era divenuta necessaria, in forza della sentenza del Giudice delle leggi sopra citata, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 I. n. 1423 del 1956 e, di conseguenza, dell'art. 15 d. lgs. n. 159 del 2011. Dato il lasso temporale intercorso, la Corte di appello, alla stregua della situazione normativa determinata dalla sentenza della Corte costituzionale, avrebbe dovuto verificare se la misura di prevenzione emessa contemplasse la persistenza in capo al ricorrente della pericolosità sociale illo tempore delibata;
in mancanza di tale verifica non avrebbe potuto fare altro che assolverlo per insussistenza del fatto.
2.2. Con il secondo motivo è prospettata l'erronea applicazione dell'art. 62 bis cod. pen., nonché carenza ed illogicità della motivazione, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. In subordine, la Corte non aveva tenuto in alcun conto le sue deduzioni, inserite nell'atto appello, in tema di eccessività della pena irrogatagli, in relazione alla natura omissiva del reato ed al rilievo che il proposto non aveva mai violato le prescrizioni impostegli. A fronte di tale situazione l'avvenuta negazione delle circostanze attenuanti generiche, in relazione al minimo edittale della pena, particolarmente alto nel caso di specie, era manifestamente priva di logica ed aveva condotto ad un esito sanzionatorio in ogni caso sproporzionato.
3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito per nuovo esame, avendo mancato - il giudice stesso nel non verificare prima della decisione se si fosse addivenuti alla rivalutazione della pericolosità del sottoposto alla misura di prevenzione onde ritenere perfezionato o meno il reato contestato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte ritiene che il ricorso sia da accogliere nei sensi che seguono.
2. Ha preminenza logica l'esame della seconda censura del primo motivo di ricorso, relativa all'omessa verifica di persistenza della sua pericolosità sociale, con riferimento al tempo in cui si era rilevata l'infrazione al regime prescritto dalla misura della sorveglianza speciale, nonostante fossero trascorsi svariati anni dall'applicazione della misura di prevenzione rispetto al momento in cui la stessa era divenuta efficace: ciò, perché essa investe l'evenienza dello stesso 3 profilo strutturale della fattispecie contestata. Sul tema, la Corte territoriale ha rilevato che la misura di prevenzione, pur se applicata con decreto del 28 gennaio 1997, aveva avuto effettiva esecuzione soltanto il 20 giugno 2008, come emergeva dal correlativo verbale di sottoposizione alla misura stessa. Posto ciò, pur non obliterando gli effetti della pronuncia della Corte costituzionale (sent. n. 291 del 2013), era da ritenere, per la Corte di merito, che essa non potesse spiegare retroattivamente i suoi effetti con riguardo all'esecuzione delle misure di prevenzione avvenuta in epoca antecedente, non avendo d'altro canto il FI chiesto la revoca della misura fino a quando essa era stata applicata. Tale motivazione, con le specificazioni che seguono, resiste alla censura.
2.1. La Corte costituzionale ha effettivamente dichiarato l'illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 cost., dell'art. 12 I. 27 dicembre 1956, n. 1423 (di poi trasfuso nell'art. 15 d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, norma a cui è stata estesa la declaratoria di illegittimità costituzionale) nella parte in cui non prevede che, nel caso di sospensione dell'esecuzione di una misura di prevenzione personale a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena del sottoposto, l'organo che ha adottato il provvedimento di applicazione debba valutare, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato nel momento dell'esecuzione della misura (così Corte cost., sent. n. 291 del 2013). Il Giudice delle leggi, nella richiamata decisione, dopo aver dato conto delle ragioni che, nel quadro della progressiva eliminazione della fattispecie normative di pericolosità presunta ed avere tenuto in particolare considerazione il riferimento quale tertium comparationis al regime dell'applicazione delle misure di sicurezza, ha avuto cura di specificare che per l'attuazione del sistema scaturente dalla pronuncia sussisteva la necessità di riferirsi per l'effettuazione rinnovata valutazione della pericolosità sociale all'organo che aveva emanato il provvedimento di applicazione della misura (sulla falsariga di quanto previsto dall'art. 7, secondo comma, I. n. 1423 del 1956, in rapporto alla revoca o alla modifica del provvedimento genetico). Poi ha specificato che resta rimessa all'applicazione giudiziale l'individuazione delle ipotesi nelle quali la reiterazione della verifica della pericolosità sociale potrà essere ragionevolmente omessa, a fronte della brevità del periodo di differimento dell'esecuzione della misura di prevenzione. Valutando gli effetti di questa sentenza, la giurisprudenza di legittimità - la quale in precedenza si era sostanzialmente attestata sul principio secondo cui la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ex art. 3 4 I. n. 1423 del 1956, è applicabile anche nei confronti di persona detenuta in espiazione di pena, dovendo distinguersi tra momento deliberativo e momento esecutivo della misura di prevenzione in questione, con l'effetto che l'incompatibilità di questa con lo stato di detenzione del proposto attiene unicamente alla esecuzione della misura, che potrà avere inizio solo quando tale stato venga a cessare, restando sempre salva possibilità per il soggetto di chiedere la revoca della misura stessa, ai sensi dell'art. 7 della succitata legge, per l'eventuale venir meno della sua pericolosità in virtù dell'espiazione e dell'incidenza positiva sulla sua personalità della funzione risocializzante della pena (cfr. in tal senso, fra le altre, Sez. U, n. 6 del 25/03/1993; Tumminelli, Rv. 194062; Sez. U, n. 10281 del 25/10/2007, dep. 2008, Gallo, Rv. 238658; Sez. 1, n. 20265 del 28/04/2010, Torrisi, Rv. 247210) ha ritenuto, in non pochi - arresti, che, a seguito del novum rappresentato dalla richiamata sentenza della Corte costituzionale, nell'ipotesi in cui, successivamente all'adozione della misura, il sottoposto venga assoggettato a detenzione in carcere, a un diverso titolo cautelare o a espiazione di pena per un apprezzabile periodo temporale, potenzialmente idoneo ad incidere sullo stato di pericolosità in precedenza delibato, l'efficacia della misura stessa deve considerarsi sospesa fino a quando il giudice della prevenzione non ne valuti nuovamente l'attualità alla luce di quanto desumibile in favore del soggetto interessato dalla esperienza carceraria patita (v. in tal senso Sez. 1, n. 38775 del 19/07/2016, Fantauzzi, Rv. 267800; Sez. 1, n. 22547 del 08/01/2015, Di Rocco, Rv. 263575; Sez. 1, n. 6878 del 05/12/2014, dep. 2015, Villani, Rv. 262311; Sez. 1, n. 7307 del 28/01/2014, Fusco, Rv. 259167). Nei casi succitati, poi, la decisione si è variamente orientata sul come addivenire all'apprezzamento dell'incidenza o meno del periodo intermedio di sospensione sulla persistente attualità della valutazione di pericolosità sociale del sottoposto alla misura di prevenzione. In qualche occasione si è ritenuto (da Sez. 1, n. 22547 del 2015, cit., nonché da Sez. 1, n. 6878 del 2014, dep. 2015, cit.) che occorresse annullare la sentenza impugnata e rinviare alla Corte di merito affinché accertasse, in fatto, la collocazione temporale del periodo di carcerazione subito dall'imputato in costanza del provvedimento di prevenzione al quale era sottoposto, valutasse se tale lasso temporale rendeva ragionevole l'omissione di una reiterazione della verifica della pericolosità sociale nel suo profilo di attualità ed, all'esito, decidesse in applicazione del principio di diritto in base a cui, in ipotesi di sottoposto a misura di prevenzione personale ai sensi degli artt. 3 e 4 I. n. n. 1423 del 1956, ovvero 4 e segg. d. lgs. n. 159 del 2011, il quale, successivamente all'adozione della misura, era stato assoggettato a misura cautelare personale ovvero alla espiazione di pena detentiva per un apprezzabile periodo temporale potenzialmente idoneo ad incidere sullo stato di pericolosità in precedenza delibato, la misura stessa doveva considerarsi sospesa nella sua efficacia fino a quando il giudice della prevenzione non ne valutasse nuovamente l'attualità alla luce di quanto desumibile in favore dei sottoposto dalla esperienza carcerazione patita. In altra occasione (così Sez. 1, n. 38775 del 19/07/2016, cit.) si è ritenuto di poter apprezzare direttamente la situazione, attesa la natura del vizio denunciato, considerandosi in concreto che il breve lasso di tempo in cui la persona sottoposta era restata detenuta, in uno con la reiterazione a breve distanza di comportamenti inosservanti, dimostrava come non fossero intervenute modifiche positive nell'atteggiamento della medesima verso il rispetto delle regole del vivere civile ed escludeva la necessità della verifica della perdurante pericolosità sociale, la cui attualità viceversa era stata dimostrata nei fatti.
2.2. Posto quanto precede, il Collegio osserva che l'analisi compiuta e gli esiti raggiunti dalle decisioni richiamate appaiono presupporre che, in punto di fatto, la pronuncia della Corte costituzionale n. 291 del 2013 nei rispettivi casi sia intervenuta quando essa poteva ancora svolgere effetti in relazione all'esecuzione della misura di prevenzione ed in modo da influire sul presupposto della violazione costituente l'oggetto dell'imputazione a carico del sottoposto. In tal senso ed in ogni caso si considera che, impregiudicata l'analisi di - altre fattispecie, allorquando l'esecuzione della misura di prevenzione si sia esaurita in tempo antecedente alla succitata pronuncia della Corte costituzionale ed, ovviamente, in quel pregresso lasso si sia anche verificata, oltre all'effettuale esecuzione della misura, la violazione oggetto di contestazione in sede penale, la successiva emanazione della sentenza del Giudice delle leggi non appare profilarsi idonea ad incidere sulla situazione oramai definita: infatti, la sopravvenuta esigenza di rivalutazione della pericolosità sociale del sottoposto non pare poter, comunque, riguardare una misura di prevenzione la cui esecuzione si sia già esaurita. Invero, la declaratoria di illegittimità costituzionale sopra indicata ha concretamente modificato la disciplina della fase esecutiva del procedimento di prevenzione introducendo l'esigenza della rivalutazione della pericolosità sociale, in ipotesi di sospensione dell'esecuzione della misura stessa cagionata dallo stato di detenzione della persona ad essa sottoposta, da compiersi, anche d'ufficio, dall'organo che ha adottato il provvedimento di applicazione. Essa, pertanto, ha valenza direttamente procedimentale ed alla relativa stregua va considerata la sua efficacia sulle singole vicende, soltanto indiretti e riflessi risultando gli effetti del relativo assetto sulla fattispecie incriminatrice sostanziale di cui all'art. 9 I. n. 1423 del 1956, con riferimento alla quale gli obblighi scaturenti dalla misura della sorveglianza speciale non potevano e non possono che essere riferiti allo statuto normativo vigente nel tempo della sua esecuzione, nel caso in esame interamente completata senza la modificazione indotta dalla pronuncia di incostituzionalità, del tutto postuma rispetto ad essa. Sul tema, non si dubita che le sentenze della Corte costituzionale dichiarative dell'illegittimità di una norma, anche processuale, devono avere immediata applicazione nei giudizi in corso, con riguardo ai rapporti processuali non ancora definiti con la formazione del giudicato, restandone tuttavia esclusa l'operatività con riguardo alle situazioni che possono definirsi "esaurite", siccome insuscettibili di essere rimosse o modificate, ovvero quando siano individuabili altri momenti preclusivi di tipo endoprocedimentale, quali la nullità, la decadenza o la prescrizione (v. sull'argomento, per tutte, Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, Lista, Rv. 236535, in tema di effetti prodotti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 2007 con riferimento all'appello del P.m. avverso pronuncia assolutoria;
Sez. 1, n. 21323 del 13/05/2008, Fiore, Rv. 240082, in tema di effetti della declaratoria, pronunciata da Corte cost., sent. n. 85 del 2008, di illegittimità costituzionale dell'art. 11 n. 46 del 2006, nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 cod. proc. pen., esclude che l'imputato possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, e dell'art. 10, comma secondo, della medesima I. n. 46 del 2006, nella parte in cui prevede che l'appello proposto dall'imputato prima dell'entrata in vigore della predetta legge sia dichiarato inammissibile;
cfr., infine, per un'esaustiva analisi degli effetti del novum normativo, oltre che dell'incidenza delle sentenze della Corte costituzionale, sui rapporti processuali, la motivazione di Sez. 1, n. 33080 del 01/04/2016, Arifaj, Rv. 267396). Secondo tali coordinate, appare doversi considerare che, nel caso in esame ed impregiudicata l'analisi di vicende con connotati diversi, l'avvenuto completamento della fase esecutiva della misura di prevenzione in tempo antecedente alla pronuncia della sentenza della Corte costituzionale abbia comunque determinato l'esaurimento del procedimento stesso e la definizione della situazione giuridica costituita dalla misura della sorveglianza speciale con l'obbligo di soggiorno che fino a quel momento aveva attinto la persona del FI. Senza approfondire la tematica, qui non rilevante, con riguardo al tempo pregresso, è certo che dal momento sopra indicato in poi la situazione definita è divenuta insensibile al novum rappresentato dalla sentenza della Corte costituzionale, essendo in radice cessata, con la misura, ogni possibilità della 7 rivalutazione della pericolosità sociale. In ciò il fenomeno di integrazione del quadro normativo derivante dalla decisione del Giudice delle leggi si coordina con l'operatività del limite della "situazione esaurita" ora rilevato e con la conseguente intangibilità degli effetti giuridici correlati alla norma allora vigente, pur dichiarata incostituzionale. Diverso sarebbe stato l'esito dello scrutinio se si fosse annessa alla norma attinta dalla sentenza di incostituzionalità la valenza di norma di diritto penale sostanziale, comunque direttamente incidente sul trattamento sanzionatorio (per gli effetti scaturenti dall'applicazione dell'art. 30 I. n. 87 del 1953, alla stregua della sua interpretazione più aggiornata: v., per tutte, Sez. U, n. 42858 del 2014, Gatto, Rv. 260697). Ma tale possibilità, come si è visto, si profila preclusa dalla constatazione della diretta afferenza al regime procedimentale della norma incisa.
2.3. Applicando il risultato delle considerazioni che precedono al caso di specie, occorre prendere atto (in tal senso cogliendo il riferimento operato dalla Corte territoriale all'avvenuta esecuzione della misura di prevenzione rispetto al dedotto novum) che la misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza applicata al FI, pur avendo egli sottoscritto il verbale di sottoposizione ai relativo obblighi il 13 gennaio 2007 (secondo quanto prospetta l'imputazione), ha avuto esecuzione, dopo un periodo di pregressa sospensione, dal 20 giugno 2008, sicché, avendo essa durata triennale, l'esecuzione stessa ha avuto termine il 20 giugno 2011, ossia più di un biennio prima dell'emanazione della sentenza della Corte costituzionale n. 291 del 6 dicembre 2013. Consegue che l'episodio relativo alla violazione degli obblighi contestata con riferimento alla data del 24 aprile 2009 non può essere delibato alla luce dell'integrazione del quadro normativo apportata dalla menzionata decisione del Giudice delle leggi.
3. Fondata si rivela, invece, la prima censura contemplata nel primo motivo allorché lamenta l'omessa pronuncia della Corte di merito sul riscontro dell'elemento soggettivo del contestato reato. L'esame della sentenza impugnata rende chiaro come tale profilo sia stato del tutto obliterato dalla Corte di appello di Caltanissetta, la quale ha fatto cenno alla struttura del fatto, ha trattato la questione del novum costituito dalla sentenza della Corte costituzionale sopra analizzata, ha escluso che potesse applicarsi all'imputato l'istituto della conversione della pena, ma non ha affrontato in alcun modo la questione dell'elemento soggettivo del reato ascritto al FI. 0 8 0 A fronte di ciò è da notare che l'atto di appello (v. pagg. 2-3) aveva esplicato una doglianza sufficientemente specifica per dedurre la mancanza dell'elemento psicologico del reato contestato, sottolineando la natura di delitto della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 9 I. n. 1423 del 1956 oggetto di contestazione ed articolando la deduzione della concreta carenza di riscontro della volontarietà nel comportamento ascritto all'imputato, da valutarsi nel quadro degli obblighi adempiuti e in considerazione delle concrete circostanze, con la prospettazione della sua assoluzione perché il fatto non costituisce reato. La censura, connotata da carattere di autonomia rispetto alle altre pure formulate, avrebbe dovuto essere esaminata dai giudici del gravame: non essendo ciò avvenuto, si è determinata una decisiva carenza di motivazione che vizia la sentenza e determina la necessità del suo annullamento con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Caltanissetta per il nuovo giudizio sul profilo omesso e su quelli consequenziali.
4. L'analisi del secondo motivo di impugnazione resta assorbita. Per altro verso, non sussistono, al momento della presente decisione, le condizioni per l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., con particolare riferimento alla verifica di maturazione del termine di prescrizione, in relazione all'epoca del contestato reato (24 aprile 2009), dal momento che l'applicazione degli artt. 157 e ss. cod. pen. riscontra l'emersione di alcune sospensioni (rinvio per astensione degli avvocati dalle udienze dal 24.02.2012 al 10.10.2012, con sospensione dei termini di prescrizione per 198 giorni, rinvio per legittimo impedimento del difensore dal 20.03.2013 al 21.10.2013, con sospensione del termine di prescrizione nel limite di 60 giorni, oltre quelli relativi all'impedimento, rinvio per legittimo impedimento del difensore dal 21.10.2013 al 9.12.2013, con sospensione del termine di prescrizione nel limite di 60 giorni, oltre quelli relativi all'impedimento), per un lasso globale non inferiore a 318 giorni, lasso che certamente pospone il termine prescrizionale massimo a data successiva rispetto a quella delle presenti statuizioni.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Caltanissetta. Così deciso il 28 marzo 2017 DEPOSITATA resident Il Presid Il Consigliere estensor IN CANCELLERIA/ Arturo Cortese Vincenzo 24 LUG 2017 IL CANCELLIERE Stefania FAELLA