Sentenza 28 aprile 2010
Massime • 1
La sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, la cui esecuzione resta sospesa in caso di intervenuta carcerazione nel corso di essa, riprende a decorrere allo scadere della detenzione senza bisogno di nuova notifica del decreto applicativo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/04/2010, n. 20265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20265 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 28/04/2010
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 1263
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - rel. Consigliere - N. 45793/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OR BE n. il 15 gennaio 1971;
avverso il decreto 3 novembre 2009 - Corte di Appello di Catania;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Maurizio Barbarisi;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, che ha chiesto il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con decreto in data 3 novembre 2009, depositato in cancelleria il 6 novembre 2009, la Corte di Appello di Catania rigettava l'appello avanzato nell'interesse di OR BE avverso il decreto emesso dal Tribunale di Catania il 18 maggio 2009 con il quale veniva disposto l'aggravamento della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza per la durata di anni tre, già applicata con decreto del 30 marzo 2004 (confermato in grado di appello con decreto del 13 gennaio 2006) per l'ulteriore durata di anni uno e mesi sei, con imposizione altresì dell'obbligo di soggiorno nel Comune di residenza e di versamento di una cauzione pari ad Euro 3.000,00.
2. - Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto tempestivo ricorso per cassazione OR BE chiedendone l'annullamento per i seguenti profili:
a) inosservanza o erronea applicazione della L. n. 1423 del 1956, artt. 11 e 12, in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b);
al momento in cui il Tribunale di Catania ha disposto l'aggravamento della misura di prevenzione la medesima era già estinta posto che al raggiungimento dell'ordinanza di custodia cautelare disposta dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catania, la stessa non era stata sospesa, anche perché il giudizio di cognizione, nel cui ambito era stata disposta la misura restrittiva, non era esitato in un giudizio di condanna, bensì di assoluzione, poco rilevando che alla data della pronuncia di aggravamento la sentenza di assoluzione non fosse ancora irrevocabile. Erroneo è anche il provvedimento di rigetto della richiesta di fungibilità del periodo di custodia cautelare con la misura di prevenzione posto che non era seguita sentenza di condanna.
b) mancata assunzione di prova decisiva, in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d); contraddittorietà e illogicità della motivazione, in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e); ha errato la Corte nel ritenere che il decreto di aggravamento si basasse su elementi nuovi posto che se il precedente decreto non ha preso in considerazione la misura cautelare successivamente emessa non significa che il giudizio non si fosse formato anche su tali atti. Parimenti illogica è l'affermazione del Tribunale che afferma che la sentenza di assoluzione della Corte di Appello di Catania costituisce prova della attuale pericolosità del OR, posto che tale requisito non è provato ne' riscontrabile.
OSSERVA IN DIRITTO
3. - Il ricorso è fondato e merita accoglimento: il decreto impugnato va annullato con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Catania.
3.1. - Il primo motivo di ricorso non è fondato e va respinto. È giurisprudenza consolidata di questa Corte di legittimità - a fronte della quale nessun nuovo profilo argomentativo è prospettato dal ricorrente - che se pure in caso di intervenuta carcerazione nel corso della misura, la decorrenza della sorveglianza speciale resta sospesa quale fatto automatico conseguente alla mera ricognizione dell'evento sopravvenuto, (Cass., Sez. 1, 19 settembre 2007, n. 37997, Cannizzo, rv. 237733), la stessa tuttavia riprende, a decorrere allo scadere della carcerazione, senza la necessità di una nuova notifica del decreto applicativo (cfr. Sez. 1, 21 novembre 2007, n. 7783, Pellicane, rv. 239230; Sez. 1, 22 gennaio 1997, Annarelli, rv. 207392; Sez. 1, 21 ottobre 2004, n. 49226, Medri, rv. 230321).
Analoga sospensione automatica si verifica del resto, ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 11, comma 2, quando il titolo è definitivo, sicché (come questa Sezione ha già avuto occasione di affermare, cfr. la sentenza 15 aprile 2004, Loccisano, rv. 230561) il termine di esecuzione della misura ricomincia a decorrere dal giorno in cui è stata scontata la pena (Cass., Sez. 1, 9 novembre 2007, n. 44998 rv. 238711, Guarnieri). La misura di prevenzione, nella fattispecie, non è dunque perenta e, in ogni caso, è appena il caso di rilevare che la richiesta di aggravamento ben può essere intesa come nuova richiesta di misura.
3.2. - Parimenti da respingersi è la doglianza attinente alla richiesta fungibilità. Correttamente la Corte di Appello non l'ha ritenuta sussistente stante la non sopraggiunta irrevocabilità della sentenza del giudice della cognizione.
3.3. - Ciò posto, nella fattispecie va rilevato tuttavia che la motivazione del giudice di merito in punto di valutazione del requisito della pericolosità del proposto non è esaustiva non essendo stata data contezza di quali sarebbero stati in concreto i motivi nuovi da tenere presente per l'aggravamento della misura. Il giudice di merito ha per vero evidenziato e valorizzato per il OR (oltre a una sentenza del 2004 già presa in considerazione dal primo decreto di prevenzione sicché non può costituire tout court un aliquid novi) la emissione di una ordinanza di custodia cautelare per reato associativo, in relazione al quale era emerso dalla sentenza della Corte di Appello di Catania ancorché di assoluzione, che non vi era stata alcuna manifestazione di un'intervenuta dissociazione. A parte la considerazione che non si comprende per quale motivo il ricorrente avrebbe dovuto dare prova di essersi dissociato da una organizzazione in relazione alla quale, secondo quanto stabilito dal giudice della cognizione, è risultato estraneo, va sottolineato che il rappresentante della pubblica accusa ha nondimeno richiamato, ai fini della applicabilità della misura di prevenzione, il contenuto di intercettazioni telefoniche che sono state ritenute in giudizio, per contro, probatoriamente non utilizzabili.
3.3.1. - È stato inoltre di recente deciso da questa stessa Corte di legittimità (Cass., Sez. 5, 5 febbraio 2009, n. 8538, rv. 243418, Calabrese e altri) che, nel rispetto dell'art. 15 Cost., l'inutilizzabilità dei risultati di intercettazione si estende a qualsiasi altro procedimento diverso da quello penale, perché con la sanzione lo Stato rinuncia anzitutto al preminente interesse punitivo in ragione del diritto alla riservatezza, con ciò applicando altresì il principio espresso dalla Corte Costituzionale secondo cui i risultati inutilizzabili devono essere "fisicamente eliminati" (Corte Cost. 720/75, S.U. 3/96). 3.3.2. - In materia di prevenzione il principio è stato già affermato, con riferimento all'ipotesi di difetto di motivazione del decreto di uso di impianti esterni per indisponibilità degli impianti della Procura, dalla sentenza CO (Cass., Sez. 1, n. 29688/07, rv. 236670) e dalla sentenza AS (Cass., Sez. 6, n. 39953/05, rv. 236596) ove è stato ritenuto che l'inutilizzabilità non era patologica, dal momento che non implicava inosservanza delle regole indicate nell'ari 15 Cost. In effetti tale sentenza aveva formulato un'eccezione, sottintendendo che, presenti gli altri requisiti prescritti dall'art. 267 c.p.p. (gravita di indizi di reato per il quale si procede, ed assoluta indispensabilità ai fini della prosecuzione delle indagini, etc.), l'uso dei risultati nel procedimento di prevenzione non sarebbe in contrasto con l'art. 15 Cost., perché nel caso il difetto del decreto del p.m. concerne l'aspetto esecutivo delle intercettazioni.
La distinzione tuttavia non è condivisibile. Seppure le intercettazioni possono svolgersi con impianti diversi della Procura, dunque fuori di controllo dell'Autorità giudiziaria, la ratio del divieto di utilizzazione, connesso dall'art. 271 c.p.p., comma 1 all'inosservanza del disposto dell'art. 268 c.p.p., commi 1 e 3 come a quello dell'art. 267 c.p.p., è comunque nel rilievo di assenza di motivazione del provvedimento dell'Autorità giudiziaria. Ed il sacrificio della sfera privata altrui è consentito dall'art. 15 Cost., soltanto per atto motivato dall'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge. Ne deriva che le disposizioni del codice procedurale concretano la riserva di legge richiesta dalla Costituzione e il divieto di utilizzabilità dei risultati di intercettazione, per questa ragione, ha la stessa insuperabile ratio anche nel procedimento di prevenzione.
4. - Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell'art. 623 c.p.p. come da dispositivo. Il giudice del rinvio, alla luce delle argomentazioni sovra esposte, dovrà meglio esplicitare in cosa consistono gli elementi nuovi da cui inferire la sussistenza della pericolosità sociale del proposto ai fini applicativi della misura di cui trattasi.
P.Q.M.
annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Catania.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 aprile 2010. Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2010