Cass. pen., sez. I, sentenza 05/12/2014, n. 6878
CASS
Sentenza 5 dicembre 2014

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Qualora, in epoca successiva all'adozione di misura di prevenzione personale, il sottoposto sia stato detenuto per un periodo di tempo idoneo ad incidere sullo stato di pericolosità sociale in precedenza accertato, la efficacia del provvedimento applicativo della misura resta sospesa anche dopo la scarcerazione, fino a quando il giudice non valuta nuovamente l'attualità della pericolosità sociale del soggetto. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata che aveva condannato l'imputato per il delitto di cui all'art. 75 del D.Lgs. n. 159 del 2011 per aver commesso, dopo essere stato scarcerato, la contravvenzione prevista dall'art. 116 C.d.S., sul presupposto che la efficacia della misura di prevenzione fosse automaticamente ripresa dopo la detenzione, rilevando la necessità di accertare se la durata di quest'ultima imponesse o meno un nuovo esame circa l'attualità dello stato di pericolosità del soggetto). (Vedi Corte cost. n. 291 del 2013).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 05/12/2014, n. 6878
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6878
Data del deposito : 5 dicembre 2014

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