Sentenza 8 gennaio 2015
Massime • 1
In materia di misure di prevenzione personali, nell'ipotesi in cui, successivamente all'adozione della misura, il sottoposto venga assoggettato a detenzione in carcere, a un diverso titolo cautelare o a espiazione di pena per un apprezzabile periodo temporale, potenzialmente idoneo ad incidere sullo stato di pericolosità in precedenza delibato, l'efficacia della misura stessa deve considerarsi sospesa fino a quando il giudice della prevenzione non ne valuti nuovamente l'attualità alla luce di quanto desumibile in favore del soggetto interessato dalla esperienza carceraria patita.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/01/2015, n. 22547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22547 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2015 |
Testo completo
22 5 47 / 1 5 22547 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 08/01/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. MARIA CRISTINA SIOTTO - Presidente - N.1/2015 - Consigliere - REGISTRO GENERALE MARIASTEFANIA DI TOMASSI Dott. - Rel. Consigliere - N. 53185/2013 Dott. ALDO CAVALLO Dott. LUCIA LA POSTA - Consigliere - Dott. ALESSANDRO CENTONZE - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI CO SE N. IL 12/08/1974 avverso la sentenza n. 2589/2011 CORTE APPELLO di L'AQUILA, del 11/02/2013 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/01/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Moria Pinelli che ha concluso per l'inommissier Rito do ncuso;
: Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. chun Ritenuto in fatto 1. Con sentenza resa l'11 febbraio 2013 la Corte di Appello di L'Aquila confermava quella pronunciata il 7 giugno 2011 dal Tribunale di Teramo e con essa la condanna alla pena di mesi otto di reclusione di Di CO EP, riconosciuta colpevole del reato di cui alla legge n. 1423 del 1956, art. 9, comma 2, perché, sottoposto a misura di prevenzione, si allontanava dal territorio del Comune di Giulianova dove aveva l'obbligo di soggiornare, recandosi a Roseto degli Abruzzi;
fatto accertato in quel comune il 18 marzo 2011. A sostegno della propria decisione la Corte distrettuale osservava che: l'imputata risultava sottoposta, tra gli altri, all'obbligo di soggiorno nel Comune di Giulianova giusta decreto del Tribunale di Teramo n. 11/2009 in data 19 ottobre 2010 che aveva modificato, sul punto quello precedentemente emesso nei confronti dell'imputata; -nel corso della misura la Di CO era stato sottoposta, "per un lungo lasso di tempo", ad una misura cautelare non coercitiva (divieto di dimora), terminato il quale (a seguito di provvedimento di revoca deliberato e notificato il 21 febbraio 2011) la misura di prevenzione, la cui applicazione era stata solo sospesa ma mai revocata, doveva ritenersi aver ripreso efficacia automaticamente, senza necessità di notifica alla Di CO di un nuovo provvedimento giurisdizionale ovvero della sottoscrizione da parte della stessa di un nuovo verbale di sottoposizione agli obblighi previsti in sede di adozione della misura, e ciò conformemente all'univoco indirizzo della giurisprudenza di questa Corte (in termini, ex multis, Sez. 1, n. 7783 del 21/11/2007 - dep. 20/02/2008, Pellicane, Rv. 239230); - che l'imputata, del resto era pienamente consapevole dell'avvenuto ripristino della misura di prevenzione, avendo ottemperato alle prescrizioni inerenti l'obbligo di firma, prima dell'accertamento della violazione di cui è processo.
2. Propone ricorso per Cassazione avverso detta sentenza l'imputata, assistita dal suo difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento sulla base di un unico motivo di impugnazione.
2.1 Con lo stesso la difesa ricorrente denuncia violazione della legge n. 1423 del 1956, art. 11 e difetto di motivazione sul punto, per avere i giudici di merito incongruamente ritenuto che la misura di prevenzione possa riprendere efficacia automaticamente, solo in forza della revoca della misura cautelare, senza necessità di un formale provvedimento giurisdizionale, non potendo l'autorità di polizia autonomamente disapplicare un provvedimento giurisdizionale di sospensione dell'efficacia della misura di prevenzione. ди 2 Considerato in diritto 1. Il ricorso proposto nell'interesse della Di CO, così come formulato, investe il tema dei rapporti tra l'esecuzione di una misura di prevenzione (nel caso di specie la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno) e la successiva applicazione, nei confronti del sorvegliato speciale, di una misura cautelare coercitiva (nel caso di specie dapprima custodiale e successivamente non custodiale). In particolare, incontestato nel presente giudizio il dato che l'esecuzione della misura di prevenzione sia stata effettivamente sospesa a seguito dell'applicazione nei confronti della Di CO di una misura cautelare custodiale (a seguito del suo arresto per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990), da parte della difesa della ricorrente si sostiene che il "ripristino" della misura di prevenzione non può ritenersi sia avvenuto "automaticamente", per effetto della cessazione della misura cautelare, così come ritenuto dai giudici di merito, ma presuppone una decisione in tal senso dell'autorità giudiziaria e ciò specie allorquando, come nel caso di specie, la sospensione dell'efficacia della misura di prevenzione sarebbe stata disposta dal Tribunale di Teramo.
2. Così definiti i termini della questione sottoposta all'esame del Collegio, giova preliminarmente precisare che la giurisprudenza consolidata di questa Corte di legittimità, al momento della deliberazione della sentenza impugnata, era orientata, in effetti, nel senso di ritenere che, in caso di intervenuta carcerazione nel corso di esecuzione della misura di prevenzione, la stessa resta sospesa quale fatto conseguente alla mera ricognizione dell'evento sopravvenuto (Cass., Sez. 1, 19 settembre 2007, n. 37997, Cannizzo, rv. 237733) e che essa riprende a decorrere allo scadere della carcerazione, senza la necessità di una nuova notifica del decreto applicativo (cfr. Cass., Sez. I, 28/04/2010, n. 20265; Sez. 1, 21 novembre 2007, n. 7783, Pellicane, rv. 239230; Sez. 1, 22 gennaio 1997, Annarelli, rv. 207392; Sez. 1, 21 ottobre 2004, n. 49226, Medri, rv. 230321). Orbene, la Corte territoriale, nel confermare con la sentenza in scrutinio la " 1 condanna pronunciata in prime cure, con ciò escludendo che nel caso della Di CO la misura di prevenzione potesse ritenersi perenta o temporaneamente inefficace, ha fatto puntuale applicazione della lezione ermeneutica or ora sintetizzata, costantemente ribadita in sede di legittimità da quando su di essa si pronunciarono, favorevolmente, SS.UU. 25 marzo 1993, n. 6, e la stessa C. Cost., ordinanza n. 124 del 2004, che ne confermò la coerenza col dettato dell'art. 3 Cost.. du 3 La Corte distrettuale, infatti, considerata la vicenda dedotta in giudizio, ha osservato che l'imputata era stata sottoposta alla misura di prevenzione, che successivamente, nel corso della misura, era stata sottoposta a carcerazione in forza di provvedimento cautelare, che la misura di prevenzione era rimasta sospesa in tale periodo per riprendere la sua efficacia immediatamente dopo la scarcerazione, che pertanto, al momento del controllo di polizia accertativo della condotta contestata, la prevenuta era sottoposta a misura di prevenzione ed agli obblighi precettivi con essa imposti, che tanto integrava il reato tipizzato all'art. 9, comma 2, della legge n. 1423/1956 (ora sostituito dall'art. 75 d. lgs. 159/2011).
3. Il quadro normativo di riferimento, tuttavia come già precisato da questa Corte con una recente pronuncia dalla quale il Collegio non ritiene di dovere discostarsi, condividendola (Sez. 1, n. 6878 del 05/12/2014 dep. 17/02/2015, Villani, Rv. 262311) ha ricevuto, di recente, una significativa diversificazione con la sentenza della Corte Costituzionale 6 dicembre 2013, n. 191. 3.1 Con essa infatti, come si afferma testualmente nella già citata decisione, il giudice delle leggi ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), nella parte in cui non prevede che, nel caso in cui l'esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena della persona ad essa sottoposta, l'organo che ha adottato il provvedimento di applicazione debba valutare, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato nel momento dell'esecuzione della misura». In particolare, come pure rimarcato nella già citata decisione n. 6878/2015, occorre considerare, come secondo il giudice delle leggi «deve prendersi atto che il quadro normativo regolatore della fattispecie dedotta in giudizio è pertanto mutato e che l'art. 12 legge 1423/1956, il quale anteriormente all'intervento del giudice delle leggi recitava "Il tempo trascorso in custodia preventiva seguita da condanna o in espiazione di pena detentiva ....... non è computato nella durata dell'obbligo di soggiorno", dopo la pronuncia di costituzionalità è integrato nel senso che, dopo il tempo come innanzi trascorso, la medesima autorità che dispose la misura, ne deve valutare la persistente sua attualità. Di più, a completamento della disposizione relativa alla costituzionalità della norma, la Corte ha altresì indicato all'interprete, eppertanto in primo luogo al giudice, una regola ermeneutica per la sua applicazione nel testo così come modellato dal suo intervento, rilevando che è rimessa alla interpretazione giurisprudenziale la motivata delimitazione del tempo che in concreto renderà и сеи necessaria la rivalutazione circa l'attualità dei requisiti richiesti per la misura di prevenzione, apparendo di tutta evidenza la illogicità di ritenere siffatta necessità in costanza di periodi di detenzione oggettivamente brevi, in quanto tali inidonei sia ad incidere sulla delibazione a suo tempo eseguita dal giudice della prevenzione, sia a consentire il maturarsi di conseguenze positive nell'opera di risocializzazione carceraria. In conclusione della ampia motivazione, infatti, la sentenza in commento in tal guisa conclude: "È appena il caso di aggiungere che resterà rimessa all'applicazione giudiziale l'individuazione delle ipotesi nelle quali la reiterazione della verifica della pericolosità sociale potrà essere ragionevolmente omessa, a fronte della brevità del periodo di differimento dell'esecuzione della misura di prevenzione (si pensi al caso limite in cui la persona alla quale la misura è stata applicata si trovi a dover scontare solo pochi giorni di pena detentiva)". Il sostanziale mutamento, sopravvenuto, della disciplina penale regolatrice della concreta fattispecie data impone, allora, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Ed invero la pronuncia di condanna è il risultato applicativo di una statuizione la quale, se interpretata nella formulazione indicata come costituzionalmente coerente dal giudice delle leggi, potrebbe portare alla esclusione della rilevanza penale della condotta accertata se ritenuta non efficace, al momento dell'accertamento delle condotte contestate, lo status di sottoposto a misura di prevenzione in quanto non rivalutata l'attualità della pericolosità a suo tempo ritenuta da parte del giudice che adottò il provvedimento di prevenzione». Né, peraltro, può in tal senso valutare la situazione di fatto in concreto determinatasi il Collegio per una eventuale decisione senza rinvio ai sensi dell'art. 621 cod. proc. pen., co. 1 lett. 1), giacché non risulta agli atti nella sua disponibilità la durata del periodo di sospensione della efficacia della misura per la consumata carcerazione del ricorrente ed in quanto la valutazione della decisività di tale periodo ai fini della ricorrenza o meno della necessità di un nuovo esame circa l'attualità dello stato di pericolosità del sottoposto, integra giudizio di merito estraneo alla funzione giurisdizionale di questa Corte di legittimità. Di qui pertanto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla corte distrettuale affinché, in diversa composizione: accerti, in fatto, la collocazione temporale del periodo di carcerazione subito dall'imputato in costanza del provvedimento di prevenzione al quale era sottoposto;
- valuti se tale lasso temporale rende ragionevole l'omissione di una reiterazione della verifica della pericolosità sociale nel suo profilo di attualità; 5 сви articoli il sillogismo decisorio richiesto dal processo applicando, assunti i presupposti in fatto appena indicati, il seguente principio di diritto: "In ipotesi di sottoposto a misura di prevenzione personale ai sensi degli artt. 3 e 4 1. 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero 4 e segg. d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 il quale, successivamente all'adozione misura, sia assoggettato a misura cautelare personale ovvero alla espiazione di pena detentiva per un apprezzabile periodo temporale potenzialmente idoneo ad incidere sullo stato di pericolosità in precedenza delibato, la misura stessa deve considerarsi sospesa nella sua efficacia fino a quando il giudice della prevenzione non ne valuti nuovamente l'attualità alla luce di quanto desumibile in favore del sottoposto dalla esperienza carcerazione patita".
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Appello dell'Aquila. Così deciso in Roma, 1'8 gennaio 2015. Il Consigliere estensore Il Presidente Gott Фель стейCuell DEPOSITATA IN CANCELLERIA 28 MAG 2015 IL CANCELLIERE efania FAIELLA 6