Sentenza 28 novembre 2008
Massime • 1
Il divieto di controllo auditivo dei colloqui dei detenuti con i congiunti ed altri visitatori è finalizzato a garantire la riservatezza del contenuto di detti colloqui, sì che è consentita la registrazione fonetica dei timbri e delle qualità delle voci degli interlocutori, nei termini strettamente funzionali al solo riconoscimento delle voci stesse. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto utilizzabile consulenza fonica del P.M. con cui si era effettuata la comparazione tra la voce risultante da comunicazioni telefoniche oggetto d'intercettazione e la voce dell'imputato registrata durante i suddetti colloqui).
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RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 12 gennaio 2023, iscritta al n. 5 del registro ordinanze 2023, il Magistrato di sorveglianza di Spoleto ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, primo e quarto comma, 27, terzo comma, 29, 30, 31, 32 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 3 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), «nella parte in cui non prevede che alla persona detenuta sia consentito, quando non ostino ragioni di sicurezza, di …
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L'impossibilità per il detenuto di esprimere una normale affettività con il partner si traduce in un vulnus alla persona nell'ambito familiare e, più ampiamente, in un pregiudizio per la stessa nelle relazioni nelle quali si svolge la sua personalità, esposte pertanto ad un progressivo impoverimento, e in ultimo al rischio della disgregazione. in riferimento agli artt. 3,27, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU, deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 ordin. penit., nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa, nei termini di cui sopra, a svolgere i colloqui con il coniuge, la parte …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/11/2008, n. 3932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3932 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SERPICO Francesco - Presidente - del 28/11/2008
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 2726
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 26764/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL CO nato il [...];
avverso l'ordinanza 13 maggio 208 del Tribunale del riesame di Napoli, che ha confermato l'ordinanza 7 aprile 2008 di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. di Napoli.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luigi Lanza. Udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fraticelli RI che ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
p. 1) le accuse e il giudizio cautelare EL RI, con ZI ON, US IU e US RI (il ricorso di questi due ultimi è stato deciso da questa Corte il 14 novembre u.s.) è destinatario dell'imputazione di cui al capo 26) del seguente preciso tenore: CAPO 26): del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 112 c.p., n. 1, art. 56 c.p., art. 629 c.p., comma 2 in relazione all'art. 628 c.p., comma 3, perché, in concorso ed unione fra loro e con altre persone allo stato non identificate, in numero superiore a cinque, con violenza e minaccia, sia avvalendosi della loro notoria appartenenza al clan dei Casalesi, fazione guidata dalla famiglia DO e, comunque, inducendo assoggettamento attraverso l'intimidazione derivante dal vincolo associativo, sia profferendo chiare frasi di minaccia: "... dici a LL di scappare", con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, compivano, al fine di trarre ingiusto profitto, atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere HI IN e LL EN, soci e titolari della clinica di Mondragone "Salus" a stipulare un accordo con US IU (medico, referente del clan dei Casalesi) - di natura societaria di fatto e/o di diritto - attraverso il quale, con il finanziamento del clan dei Casalesi, doveva essere rilevato dalla curatela fallimentare un complesso immobiliare con destinazione urbanistica a "Casa di Cura", in quel momento concesso in affitto a SC CA e, quindi, a versare una somma di denaro non meglio specificata, ma comunque non inferiore a duecento milioni annui, non verificandosi l'evento per l'opposizione delle parti offese che rifiutavano di sottostare alle richieste: commettendo il fatto con le modalità di cui all'art. 416 bis c.p. e al fine di agevolare il suindicato sodalizio camorrista.
La ricostruzione dell'intera vicenda estorsiva si desume dalle dichiarazioni di NE IN il quale in data 20.1.2005, riferiva, tra l'altro, di aver ricevuto la proposta di rilevare la suddetta struttura da tale "Scoppietta" (cioè da ZI ON) e dai fratelli RI e IU US, dei quali egli conosceva il solo IU per essere questi un suo collega ginecologo (ed infatti il US IU lavora quale medico ginecologo presso la clinica di Pineta Grande) - i quali si vantavano di essere inseriti in una più vasta organizzazione camorristica che avrebbe garantito anche la copertura finanziaria dell'affare. L'operazione che gli veniva proposta (e il cui "regista" era il EL) consisteva nel rilevare il fabbricato sito in località Incaldana di Mondragone, adibito urbanisticamente a "casa di cura" ma privo delle convenzioni ed autorizzazioni regionali. Avanti al Tribunale del riesame la difesa del EL:
1. ha eccepito la inutilizzabilità delle risultanze intercettive di cui ai decreti 258/04, emesso nell'ambito del p.p. n. 3419/03, e 456/04, per violazione dell'art. 268 c.p.p., comma 3 (L'eccezione pertiene al solo decreto n. 258/04, in quanto con quello n. 456/04 le intercettazioni si sono svolte su impianti della sala d'ascolto della Procura: vds. decreto del P.M. del 26.2.04 in faldone 9);
2. ha contestato l'identificazione dell'indagato;
3. ha chiesto l'annullamento della ordinanza cautelare per assenza della gravità indiziaria e, comunque, per il delitto di estorsione, per assenza di minaccia.
Sul primo punto, il provvedimento impugnato, dopo aver mutuato la nozione di "impianto inidoneo" dalle recenti pronunce di questa Corte (ed in particolare dalla sentenza 30347 del 12/7/2007, secondo cui tale deve essere considerato non solo l'impianto che non funzioni materialmente, ma anche quello che, pur essendo disponibile e funzionante, non sia in grado di raggiungere, nei caso concreto, lo scopo al quale è destinato, in relazione al reato per cui si procede ed alla tipologia di indagine necessaria al suo accertamento), ha ritenuto di disattendere l'eccezione difensiva in quanto i decreti in oggetto risultano congruamente motivati, proprio sotto il profilo di quella suindicata inidoneità funzionale, oltreché dell'urgenza e della indisponibilità di postazioni libere come attestata dalla cancelleria.
Argomenta ancora il Tribunale del riesame che i decreti fanno proprio riferimento all'urgenza dell'esecuzione delle operazioni di intercettazione, in relazione ai gravissimi delitti per i quali si indaga e la contemporanea indisponibilità di postazioni libere presso la sala d'ascolto della Procura della Repubblica e, dunque, sia pure in maniera concisa, danno conto delle ragioni che rendono gli impianti insufficienti, richiamando la particolare gravità dei reati oggetto di accertamento (concernenti attività estorsive ed una articolata associazione di stampo camorristico), e le concrete caratteristiche dell'attività investigativa in corso tali da poter eventualmente richiedere un pronto intervento delle forze dell'ordine operanti sul territorio ove si svolgono le illecite attività oggetto di accertamento.
p. 2) i motivi di ricorso e la decisione della Corte.
Con un primo motivo di impugnazione la difesa dell'imputato ripropone l'eccezione di inutilizzabilità osservando criticamente, rispetto alla motivazione assunta dal Tribunale del riesame, e rilevando a contrario che nei decreti esecutivi manca ogni motivazione sulle ragioni di eccezionale urgenza per giustificare la deroga circa il posto di ascolto. Sotto tale aspetto va distinto il "decreto di urgenza" del Pubblico ministero successivamente convalidato dal giudice;
dal successivo "decreto esecutivo" del Pubblico ministero il quale ultimo deve trovare doppio fondamento sulla indisponibilità e/o insufficienza degli impianti di Procura e la contemporanea presenza delle ragioni della eccezionale urgenza.
Il motivo è infondato.
Va infatti rammentato che i "casi di urgenza", che abilitano il P.M., a norma dell'art. 267 c.p.p., comma 2, ad emettere il decreto di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, comprendono di norma le "eccezionali ragioni di urgenza" che legittimano, a norma dell'art. 268 c.p.p., comma 3, l'esecuzione delle operazioni mediante impianti in dotazione della polizia giudiziaria, qualora quelli installati nella Procura della Repubblica risultino insufficienti o inidonei. Ne consegue che la motivazione circa la sussistenza dell'urgenza ex art. 267 c.p.p., comma 2, assorbe quella circa la sussistenza delle "eccezionali ragioni di urgenza" ex art. 268 c.p.p., comma 3, ove le ragioni addotte, ai fini dell'esigenza di attivare immediatamente le operazioni di intercettazioni, appaiano incompatibili - come nella specie - sia con la normale procedura di "richiesta/autorizzazione", stabilita in via ordinaria dall'art. 267, comma primo, sia con l'attesa del realizzarsi di una condizione di sufficienza o idoneità degli impianti installati presso la Procura della Repubblica. Ne consegue che, se il decreto d'urgenza del P.M. è convalidato dal giudice, non può più farsi questione della sussistenza dei requisiti d'urgenza ai fini sia dell'art. 267, comma secondo, sia dell'art. 268 c.p.p., comma 3, (Sez. 6, Sentenza n. 32469 del 19/05/2005 Rv. 232220 Roveto. Massime successive: Conformi, Massime precedenti Conformi: N. 27852 del 2002 Rv. 232161, N. 1639 del 2004 Rv. 227309, N. 2563 del 2005 Rv. 230882).
Con un secondo motivo di impugnazione il ricorrente prospetta la nullità dell'ordinanza, per inutilizzabilità della consulenza fonica disposta da Pubblico ministero, in violazione degli artt. 191 e 266 c.p.p. trattandosi di conversazioni tra detenuto ordinario ed i suoi familiari che non potevano quindi essere poste a base dei valori di comparazione utilizzati nella consulenza stessa, tenuto anche conto che tra "le celle agganciate ad inizio-risposta e fine chiamata" non vi è mai quella di Cerignola, che sarebbe stata quella impegnata laddove il EL avesse telefonato dalla sua azienda. Sempre in tale motivo il ricorso deduce contraddittorietà di motivazione sulla identificazione della voce del EL, nonché ulteriore vizio di motivazione sulla mancata valutazione degli elementi favorevoli all'accusato e violazione dei disposti di cui all'art. 273 c.p.p.. Anche questa doglianza va rigettata.
Infatti se è vero che il disposto di cui alla L. 26 luglio 1975, n.354, art. 18, comma 2, e successive modificazioni, stabilisce che i colloqui, che i detenuti e gli internati sono ammessi ad avere con familiari e con altre persone che si rechino a visitarli, debbono svolgersi sotto il "controllo a vista e non auditivo del personale di custodia", va peraltro precisato che, nella specie, non risulta essere stato oggetto di controllo "il tenore delle manifestazioni comunicative del detenuto con i familiari", ma semplicemente si sono registrati foneticamente i timbri e le qualità delle voci degli interlocutori, nei termini strettamente funzionali e limitati al riconoscimento delle voci stesse, senza lesione del diritto delle loro riservatezza. Il resto della doglianza pretende poi una rivalutazione dei dati probatori, non consentita in questa sede attesa la completezza e la logicità della motivazione delle due successive ordinanze.
Con un terzo motivo il ricorso delinea nullità dell'ordinanza, per illogicità della motivazione sulle condizioni di applicabilità della misura in atto, mancando secondo il ricorrente una verifica sulla concreta veridicità dei fatti riferiti ed in ordine al concreto coinvolgimento del EL stesso.
Pure questo motivo, nella misura in cui sostanzialmente pretende una diversa e più favorevole valutazione per l'indagato, va rigettato. Non è infatti sufficiente, neppure per invocare il nuovo vizio motivazionale, che alcuni atti del procedimento siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione diversa e più persuasiva di quella operata nel provvedimento impugnato;
occorre invece che le prove, che il ricorrente segnala a sostegno del suo assunto, siano decisive e dotate di una forza esplicativa tale da vanificare l'intero ragionamento svolto dal Giudice sì da rendere illogica o contraddittoria la motivazione (conf. Cassazione sentenze 30402/06, 23781/06, 23528/06, 23524/06, 22256/06, 20245/06, 19855/06, 19848/06, 19584/06). Nel caso concreto, l'ordinanza impugnata ha preso in esame tutte le risultanze degli atti, ha indicato le fonti probatorie da cui ha tratto il suo convincimento ed ha sostenuto le conseguenti conclusioni con argomentazioni prive di vizi giuridici ed immuni da manifesta illogicità. Da ciò deriva che il provvedimento non è sindacabile in questa sede. In tale contesto, inoltre, il ricorso non segnala alcun atto da qualificarsi decisivo, nel senso precisato, ma propone una rinnovata ponderazione delle emergenze processuali alternativa a quella correttamente effettuata dai giudici cautelari così introducendo questioni che esulano dai limiti cognitivi del giudizio di legittimità.
Con un quarto motivo si rileva la violazione degli artt. 56 e 629 c.p. in relazione alla definita "estorsione contrattuale nella forma del tentativo" il cui danno si sarebbe realizzato nella assunzione coatta di una obbligazione, per la quale non si sarebbe verificata alcuna costrizione: fu lo HI, liberamente, a decidere di non partecipare alla trattativa, sapendo che la struttura era stata affittata a SC CA la cui offerta era già stata ritenuta più vantaggiosa della sua. Quand'anche vi siano state pressioni o minacce nei confronti dello HI nessun altro tentativo per indurlo a partecipare è stato attuato, condizione questa che integrerebbe una desistenza volontaria.
Il motivo è palesemente infondato.
Nella estorsione patrimoniale, che si realizza quando al soggetto passivo sia imposto di porsi in rapporto negoziale di natura patrimoniale con l'agente o con altri soggetti, l'elemento dell'ingiusto profitto con altrui danno è implicito nel fatto stesso che il contraente-vittima sia costretto al rapporto in violazione della propria autonomia negoziale, impedendogli di perseguire i propri interessi economici nel modo da lui ritenuto più opportuno (Cass. Penale sez. 6^, 10463/2001 Rv. 218433, Brancaccio). Nella specie, come insindacabilmente motivato dai giudici cautelari, appare di tutta evidenza l'alterata condizione psicologica e negoziale dello HI nel contesto e quale causa diretta dell'azione illecita e consapevolmente minacciosa degli indagati.
L'impugnazione va quindi rigettata ed il ricorrente condannato alle spese del procedimento. Inoltre, non conseguendo alla decisione la rimessione in libertà del ricorrente stesso, va disposta, ex art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato è ristretto, per gli adempimenti di rito, mandando alla Cancelleria per la relativa esecuzione.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 28 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2009