Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/11/2008, n. 3932
CASS
Sentenza 28 novembre 2008

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Il divieto di controllo auditivo dei colloqui dei detenuti con i congiunti ed altri visitatori è finalizzato a garantire la riservatezza del contenuto di detti colloqui, sì che è consentita la registrazione fonetica dei timbri e delle qualità delle voci degli interlocutori, nei termini strettamente funzionali al solo riconoscimento delle voci stesse. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto utilizzabile consulenza fonica del P.M. con cui si era effettuata la comparazione tra la voce risultante da comunicazioni telefoniche oggetto d'intercettazione e la voce dell'imputato registrata durante i suddetti colloqui).

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  • 3Affettività im carcere è un diritto (Corte Cost. 10/24)
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    L'impossibilità per il detenuto di esprimere una normale affettività con il partner si traduce in un vulnus alla persona nell'ambito familiare e, più ampiamente, in un pregiudizio per la stessa nelle relazioni nelle quali si svolge la sua personalità, esposte pertanto ad un progressivo impoverimento, e in ultimo al rischio della disgregazione. in riferimento agli artt. 3,27, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU, deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 ordin. penit., nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa, nei termini di cui sopra, a svolgere i colloqui con il coniuge, la parte …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/11/2008, n. 3932
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3932
Data del deposito : 28 novembre 2008

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