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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/09/2025, n. 31671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31671 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LO GIUDICE ON nato a [...] il [...] avverso la sentenza 05/11/2024 della Corte di Appello di Firenze Parte civile: ST BE Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GI OS;
lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale, Marco Patarnello, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore della parte civile, Avv. Giovanni Passalacqua, del foro di Roma, che ha chiesto dichiarare inammissibile e/o rigettare il ricorso e condannare l’imputato al rimborso delle spese di costituzione del grado di giudizio, coma da nota spese allegata;
lette le conclusioni della difesa dell’imputato, avv. Simona Celebre, del foro di Roma, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso, contestando con successiva memoria di replica le conclusioni del P.G. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 5 novembre 2024, in sede di rinvio a seguito di annullamento della Corte di cassazione, la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Perugia del 14 febbraio 2020, con la quale Penale Sent. Sez. 2 Num. 31671 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 11/09/2025 2 NT Lo UD era stato condannato alla pena di cinque anni di reclusione e al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile BE ST, perché ritenuto responsabile del delitto di calunnia. Secondo i giudici di merito, l’imputato, collaboratore di giustizia, nel corso di due interrogatori, in data 10 maggio e 28 giugno 2011, aveva falsamente accusato il Sostituto procuratore presso la Direzione Nazionale Antimafia ST del delitto di corruzione in atti giudiziari, affermando che questi aveva ricevuto una sostanziosa somma di danaro dal proprio fratello CI Lo UD per favorire la concessione della detenzione domiciliare ad un terzo fratello, UR Lo UD, gravemente ammalato e detenuto presso il carcere di Milano Opera. 2. Avverso la sentenza di rinvio propone ricorso per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia sulla base di tre motivi. 2.1. Con il primo motivo eccepisce il vizio di motivazione con riferimento all’affermazione di responsabilità e, in particolare, alla sussistenza del dolo generico, consistente nella consapevolezza dell’innocenza dell’accusato, avendo riferito circostanze apprese dal fratello CI, come ribadito anche in sede dibattimentale, e ritenute plausibili, per il rapporto amicale fra quest’ultimo e il ST, a conoscenza dei gravi problemi di salute di UR Lo UD. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso eccepisce il vizio di motivazione in relazione all’ingiustificato riconoscimento della recidiva, senza tener conto della proficua collaborazione e della revoca della misura di prevenzione, sintomatica della cessazione della pericolosità sociale. 2.3. Con il terzo ed ultimo motivo lamenta la severità del trattamento sanzionatorio per l’ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonostante il ravvedimento dimostrato. Con memoria difensiva del 24 luglio 2025, il difensore dell’imputato ha puntualizzato i motivi di ricorso, con particolare riferimento al travisamento della prova, insistendo per l’accoglimento. Con memoria difensiva del 25 luglio 2025, il difensore della parte civile ha confutato i motivi di ricorso, chiedendone l’inammissibilità o, in subordine, il rigetto. Con nota di replica alla requisitoria, pervenuta il 31 luglio 2025, la difesa dell’imputato ha contestato le conclusioni del P.G. in relazione al profilo soggettivo del reato, all’applicazione della recidiva e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, lamentando la mancata dichiarazione di prescrizione del reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 3 1. Il ricorso è inammissibile perché presentato per motivi privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e, comunque, manifestamente infondati. 2. Attenendosi alle indicazioni della sentenza rescindente, la corte territoriale in sede di rinvio si è confrontata in termini logici ed esaustivi con le acquisizioni processuali, non esaminate dalla precedente sentenza di appello di assoluzione che, per tale lacuna motivazionale, è stata annullata;
il ricorrente, invece, insistendo sulla carenza di prova dell’elemento intenzionale del reato, per un verso, reitera tesi già sottoposte al vaglio di merito e, per altro, prospetta un’alternativa ricostruzione in fatto della vicenda, estranea al sindacato di legittimità. La sentenza impugnata, richiamando le argomentazioni del Tribunale, ha richiamato le fonti di prova attestanti la obiettiva falsità delle accuse, con particolare riferimento, oltre che alla loro ritrattazione nel 2013 con i memoriali in atti, anche alla testimonianza di CI Del UD, il quale ebbe ad escludere di aver mai riferito le circostanze indicate nel capo d’imputazione al fratello NT . Circa la consapevolezza della falsità della corruzione, la Corte territoriale ha sviluppato un ampio ragionamento teso a dimostrare l’esistenza del dolo (pag. 20), menzionando le ragioni di risentimento nei confronti del ST, il quale come UD per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria aveva emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del ricorrente per il delitto di associazione di stampo mafioso;
richiamando altresì la progressione narrativa, caratterizzante le dichiarazioni accusatorie in argomento (“aggiustamenti e inversioni di rotta”), al fine di rendere plausibili le esternazioni e di evitare conseguenze per il mendacio, attraverso lo schermo della conoscenza de relato, rivelatasi non veritiera. La portata logica di tali argomenti non è inficiata dai generici rilievi difensivi, basati su una diversa lettura di atti processuali, peraltro non allegati al ricorso o in esso trascritti integralmente, tesa a porre in dubbio la testimonianza di CI Lo UD ed a ritenere possibile l’equivoco in ordine alle esternazioni di costui sull’interessamento per la scarcerazione del fratello UR. 3. Anche i rilievi sul trattamento sanzionatorio sono all’evidenza manifestamente infondati, avendo la Corte di merito adeguatamente giustificato le ragioni dell’applicazione della recidiva contestata (la spiccata e specifica pericolosità, desumibile oltre che dai precedenti penali anche dalla condotta delittuosa in argomento, indice di un’accentuata propensione a delinquere, causa 4 di espulsione dal programma di protezione) e del diniego delle circostanze attenuanti generiche (la personalità negativa, così come delineata in precedenza). 4. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. L’imputato, inoltre, è condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile nel presente giudizio, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ST BE che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il 11 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente GI OS ND LE
udita la relazione svolta dal Consigliere GI OS;
lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale, Marco Patarnello, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore della parte civile, Avv. Giovanni Passalacqua, del foro di Roma, che ha chiesto dichiarare inammissibile e/o rigettare il ricorso e condannare l’imputato al rimborso delle spese di costituzione del grado di giudizio, coma da nota spese allegata;
lette le conclusioni della difesa dell’imputato, avv. Simona Celebre, del foro di Roma, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso, contestando con successiva memoria di replica le conclusioni del P.G. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 5 novembre 2024, in sede di rinvio a seguito di annullamento della Corte di cassazione, la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Perugia del 14 febbraio 2020, con la quale Penale Sent. Sez. 2 Num. 31671 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 11/09/2025 2 NT Lo UD era stato condannato alla pena di cinque anni di reclusione e al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile BE ST, perché ritenuto responsabile del delitto di calunnia. Secondo i giudici di merito, l’imputato, collaboratore di giustizia, nel corso di due interrogatori, in data 10 maggio e 28 giugno 2011, aveva falsamente accusato il Sostituto procuratore presso la Direzione Nazionale Antimafia ST del delitto di corruzione in atti giudiziari, affermando che questi aveva ricevuto una sostanziosa somma di danaro dal proprio fratello CI Lo UD per favorire la concessione della detenzione domiciliare ad un terzo fratello, UR Lo UD, gravemente ammalato e detenuto presso il carcere di Milano Opera. 2. Avverso la sentenza di rinvio propone ricorso per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia sulla base di tre motivi. 2.1. Con il primo motivo eccepisce il vizio di motivazione con riferimento all’affermazione di responsabilità e, in particolare, alla sussistenza del dolo generico, consistente nella consapevolezza dell’innocenza dell’accusato, avendo riferito circostanze apprese dal fratello CI, come ribadito anche in sede dibattimentale, e ritenute plausibili, per il rapporto amicale fra quest’ultimo e il ST, a conoscenza dei gravi problemi di salute di UR Lo UD. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso eccepisce il vizio di motivazione in relazione all’ingiustificato riconoscimento della recidiva, senza tener conto della proficua collaborazione e della revoca della misura di prevenzione, sintomatica della cessazione della pericolosità sociale. 2.3. Con il terzo ed ultimo motivo lamenta la severità del trattamento sanzionatorio per l’ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonostante il ravvedimento dimostrato. Con memoria difensiva del 24 luglio 2025, il difensore dell’imputato ha puntualizzato i motivi di ricorso, con particolare riferimento al travisamento della prova, insistendo per l’accoglimento. Con memoria difensiva del 25 luglio 2025, il difensore della parte civile ha confutato i motivi di ricorso, chiedendone l’inammissibilità o, in subordine, il rigetto. Con nota di replica alla requisitoria, pervenuta il 31 luglio 2025, la difesa dell’imputato ha contestato le conclusioni del P.G. in relazione al profilo soggettivo del reato, all’applicazione della recidiva e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, lamentando la mancata dichiarazione di prescrizione del reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 3 1. Il ricorso è inammissibile perché presentato per motivi privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e, comunque, manifestamente infondati. 2. Attenendosi alle indicazioni della sentenza rescindente, la corte territoriale in sede di rinvio si è confrontata in termini logici ed esaustivi con le acquisizioni processuali, non esaminate dalla precedente sentenza di appello di assoluzione che, per tale lacuna motivazionale, è stata annullata;
il ricorrente, invece, insistendo sulla carenza di prova dell’elemento intenzionale del reato, per un verso, reitera tesi già sottoposte al vaglio di merito e, per altro, prospetta un’alternativa ricostruzione in fatto della vicenda, estranea al sindacato di legittimità. La sentenza impugnata, richiamando le argomentazioni del Tribunale, ha richiamato le fonti di prova attestanti la obiettiva falsità delle accuse, con particolare riferimento, oltre che alla loro ritrattazione nel 2013 con i memoriali in atti, anche alla testimonianza di CI Del UD, il quale ebbe ad escludere di aver mai riferito le circostanze indicate nel capo d’imputazione al fratello NT . Circa la consapevolezza della falsità della corruzione, la Corte territoriale ha sviluppato un ampio ragionamento teso a dimostrare l’esistenza del dolo (pag. 20), menzionando le ragioni di risentimento nei confronti del ST, il quale come UD per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria aveva emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del ricorrente per il delitto di associazione di stampo mafioso;
richiamando altresì la progressione narrativa, caratterizzante le dichiarazioni accusatorie in argomento (“aggiustamenti e inversioni di rotta”), al fine di rendere plausibili le esternazioni e di evitare conseguenze per il mendacio, attraverso lo schermo della conoscenza de relato, rivelatasi non veritiera. La portata logica di tali argomenti non è inficiata dai generici rilievi difensivi, basati su una diversa lettura di atti processuali, peraltro non allegati al ricorso o in esso trascritti integralmente, tesa a porre in dubbio la testimonianza di CI Lo UD ed a ritenere possibile l’equivoco in ordine alle esternazioni di costui sull’interessamento per la scarcerazione del fratello UR. 3. Anche i rilievi sul trattamento sanzionatorio sono all’evidenza manifestamente infondati, avendo la Corte di merito adeguatamente giustificato le ragioni dell’applicazione della recidiva contestata (la spiccata e specifica pericolosità, desumibile oltre che dai precedenti penali anche dalla condotta delittuosa in argomento, indice di un’accentuata propensione a delinquere, causa 4 di espulsione dal programma di protezione) e del diniego delle circostanze attenuanti generiche (la personalità negativa, così come delineata in precedenza). 4. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. L’imputato, inoltre, è condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile nel presente giudizio, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ST BE che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il 11 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente GI OS ND LE