Articolo 58 della Legge 23 aprile 1981, n. 164
Articolo 57Articolo 59
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15 maggio 1981
Art. 58.

L'ammontare del fondo di dotazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di cui all' articolo 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429 , rimane stabilito, per l'anno finanziario 1981, in lire 35 miliardi 500.000.000.
Entrata in vigore il 15 maggio 1981