Cass. pen., sez. II, sentenza 24/06/2011, n. 32991
CASS
Sentenza 24 giugno 2011

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Massime1

L'indicazione, nell'intestazione della sentenza, di un componente del collegio giudicante diverso da quello che ha preso effettivamente parte alla deliberazione, risultante dal verbale di udienza (e che, nella specie, risultava anche essere l'estensore della sentenza), è emendabile con il rimedio della correzione dell'errore materiale, poiché il verbale fa fede fino a querela di falso.

Commentari2

  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

  • 2Diffamazione: è legittimo diffondere giudizi negativi su condotte biasimevoli di politici
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 31 agosto 2023

    La massima In tema di delitti contro l'onore, costituisce legittimo esercizio del diritto di critica politica la diffusione, con mezzo di pubblicità, di giudizi negativi circa condotte biasimevoli poste in essere da amministratori pubblici, purché la critica prenda spunto da una notizia vera, si connoti di pubblico interesse e non trascenda in un attacco personale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto scriminata la condotta degli imputati, che avevano aspramente criticato su "Facebook" il presidente di un ente pubblico regionale per aver "chiesto personalmente voti" nella pubblica via in un giorno di silenzio elettorale e per avere, nell'esercizio delle funzioni, "affidato incarichi …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 24/06/2011, n. 32991
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32991
Data del deposito : 24 giugno 2011

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