Sentenza 10 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/10/2003, n. 15183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15183 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO € ARTT 46 E 39 L. 21-11-1991, N.374 (IST.NE GIUDICE DI PACE) UBBLICA ITALIANA IN NOME DEI1 51 8 3/03 LA CORTE SUPRE A Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE inolice di PaverFinalice Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolo VITTORIA Presidente - R.G.N. 7057/00 Consigliere Cron. 30839 Dott. Bruno DURANTE - Rel. Consigliere Rep Dott. Antonio SEGRETO . Dott. Gianfranco MANZO Consigliere Ud. 15/05/03 Dott. Angelo SPIRITO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AMMINISTRAZIONE COMUNALE ALBEROBELLO (BA) in persona del Sindaco p.t. Angelo Panarese, elettivamente domiciliato in ROMA VLE GIULIO CESARE 71, presso lo studio dell'avvocato VITO NANNA, difeso dall'avvocato A FEDELE BELLACOSA MAROTTI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CI AN;
intimato avverso la sentenza n. 181/99 del Giudice di pace di 2003 NOCI, emessa il 23/10/99, depositata il 09/12/99; 1158 RG.177/99; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Antonio udienza del 15/05/03 dal SEGRETO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- Svolgimento del processo CI ES con atto di citazione notificato il 29.3.1999 conveniva davanti al giudice di pace di Noci il Comune di Alberobello, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni riportati dalla ÷ propria autovettura, finita in una buca stradale, ricolma di acqua, il 27.9.1998. Si costituiva e resisteva il Comune convenuto. Il giudice di pace, con sentenza depositata il 9.12.1999, condannava il convenuto al pagamento in favore dell'attore della somma di £.
1.044.000. Riteneva il giudice di merito che, sulla base delle deposizioni testimoniali e del rapporto dei CC., doveva ritenersi che la buca, posta in adiacenza al manto stradale, costituisse insidia, in quanto anche le sezioni laterali alla strada sono destinate, in situazione di emergenza, alla viabilità, con il conseguente onere della p.a. di provvedere alla loro manutenzione;
che nella specie la buca costituiva insidia, essendo ricoperta di acqua. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Alberobello. Non si è costituito l'intimato. Motivi della decisione 1. Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione ed erronea applicazione 3 dell'art. 2043 C.C. e dei principi che presidedono la materia;
la carenza dei presupposti di fatto e insufficiente e contraddittoria l'omessa, motivazione. Assume il ricorrente che la sentenza impugnata ha 6 erratamente applicato l'art. 2043 c.c. ed i principi in tema di responsabilità aquiliana. Inoltre, secondo il ricorrente, la sentenza impugnata ha erratamente ritenuto i due mezzi istruttori (prova testimoniale e verbale dei c.c.) coincidenti ed integrativi, mentre non risulta con sicurezza dove si trovasse la buca stradale in cui era finita l'auto dell'attrice, poiché trovandosi essa al margine della sede stradale, sulle fasce laterali, non essendo le stesse adibite al transito, non poteva ritenersi la responsabilità del comune convenuto;
che la responsabilità dell'incidente era da ascriversi a colpa esclusiva dell'attore, che viaggiava sul ciglio della strada;
che vi era stato un travisamento dei presupposti di fatto da parte del giudice di pace.
2.1. Ritiene questa Corte che il suddetto motivo vada rigettato. Va premesso che contro le sentenze del giudice di pace in cause di valore non superiore a due milioni di lire, e perciò da decidere secondo equità (abbia 4 il giudice applicato un proprio criterio equitativo ○ si sia comunque rifatto a norme di legge), il ricorso per cassazione è ammesso solo per il mancato rispetto delle regole processualì, per violazione di norme costituzionali e comunitarie (in quanto di - rango superiore alla legge ordinaria) e per carenza assoluta о mera apparenza della motivazione о di contraddittorietà, non radicale ed insanabile ammissibile il ricorso per violazione 0 essendo falsa applicazione di legge, a norma dell'art. 360 n. 3 c.p.c. (S.U. 15 ottobre 1999, n. 716). Ne consegue che la censura attinente all'assunta e dei violazione ed applicazione dell'art. 2043 c.c. principi che presiedono la materia, integrando un vizio di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c., va dichiarata inammissibile.
2.2.Quanto alla censura attinente al vizio motivazionale, va osservato che la sentenza impugnata, avendo ricostruito i fatti sulla base delle deposizioni testimoniali e del rapporto dei verbalizzanti, ha ritenuto che la buca in questione, per quanto fosse adiacente al manto stradale, doveva ritenersi ricompresa nel concetto di strada, nel quale rientrano anche le sezioni laterali destinate a soste di emergenza;
che la buca in questione una vera insidia, costituiva perché ripiena di 5 acqua. La suddetta motivazione non è né meramente apparente né affetta da radicale о insanabile contraddittorietà, tale da rendere non individuabile l'iter argomentativo adottato dal giudice per giungere alla sua decisione.
2.3.Quanto alla censura secondo cui il giudice di pace avrebbe compiuto un travisamento dei presupposti di fatto, emergenti dalle risultanze questa Corte che ilprocessuali, osserva travisamento del fatto non può costituire motivo di ricorso per cassazione, poiché, risolvendosi in un'inesatta percezione da parte del giudice di presupposte come sicura base del suocircostanze ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, costituisce un errore denunciabile con il mezzo della revocazione ex art. 395, n.4, c.p.c.. (Cass. 15.5.1997, n. 4310; Cass. 2.5.1996, n. 4018). Il ricorso va pertanto rigettato. Nulla per le spese non essendosi costituito l'intimato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. 6 Così deciso in Roma, Il cons. est. Antonio segreto lì 15 maggio 2003. iden es Il r P ✓ Dope 10011. ZUU3 Jans Aleln x x ART 7