Sentenza 22 settembre 2000
Massime • 1
Per valutare la regolarità del decreto di citazione a giudizio emesso in base agli artt. 555 e sgg. cod. proc. pen. per i procedimenti da celebrarsi davanti al Tribunale in composizione monocratica, nel testo modificato dal D.L.G. 19 febbraio 1998, n.15, ma prima dell'entrata in vigore della l. 16 dicembre 1999, n.479 (che all'art. 44 ha introdotto la necessità di tenere l'udienza preliminare per tutti i delitti puniti con pena pari o superiore nel massimo a quattro anni, anche congiunta a pena pecuniaria) deve essere applicata la norma vigente nel momento in cui l'atto è stato compiuto in quanto si tratta di successione nel tempo di norme aventi natura esclusivamente processuale, soggette al principio "tempus regit actum" e a quello della irretroattività della legge stabilito nell'art. 11 comma 1 delle disposizioni sulla legge in generale, disposizione nella specie non derogata stante l'assenza di una apposita norma transitoria. (Nella specie è stata ritenuta corretta la citazione diretta a giudizio per il reato di omicidio colposo in quanto nel momento in cui è stata disposta, la cit. l. 479/99 non era ancora entrata in vigore ed è stato ritenuto abnorme il provvedimento con cui il Tribunale ha trasmesso gli atti al pubblico ministero perché formulasse la richiesta di rinvio a giudizio).
Commentario • 1
- 1. Abnormità dell'ordinanza del GUP che restituisce gli atti al PMDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 8 ottobre 2022
Quando è abnorme l'ordinanza del giudice dell'udienza preliminare che, investito di richiesta di rinvio a giudizio, disponga, ai sensi dell'art. 33-sexies, cod. proc. pen., la restituzione degli atti al pubblico ministero Indice Il fatto La questione prospettata nell'ordinanza di rimessione La posizione assunta dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione La soluzione adottata dalle Sezioni Unite Conclusioni 1. Il fatto Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Prato disponeva la restituzione degli atti al Pubblico ministero, rilevando che per le ipotesi di reato di cui all'art. 4 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, delle quali erano chiamati a rispondere gli imputati, con …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/09/2000, n. 4313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4313 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIOVANNI PIOLETTI Presidente del 22/09/2000
1. Dott. VINCENZO COLARUSSO consigliere SENTENZA
2. " GIANFRANCO TATOZZI Consigliere N. 4313
3. " CARLO BRUSCO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " PAOLO SEPE Consigliere N. 16352/2000
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma
avverso la ordinanza 20 marzo 2000 del Tribunale di Roma in composizione monocratica.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Brusco;
lette le conclusioni del P.M. con le quali si chiede l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha proposto ricorso in cassazione avverso l'ordinanza 20 marzo 2000 del Tribunale di Roma, in composizione monocratica, che, nel procedimento
contro
AL IL, imputato del delitto di cui all'art.589 cod. pen., ha disposto trasmettersi gli atti al pubblico ministero in quanto, trattandosi di reato per il quale è prevista l'udienza preliminare, era stata invece esercitata l'azione penale con citazione diretta del pubblico ministero.
A sostegno del ricorso deduce il ricorrente la violazione di norme processuali perché, al momento dell'emissione del decreto di citazione a giudizio, l'udienza preliminare non era prevista per il reato in questione per cui l'azione penale era stata correttamente esercitata.
Il Procuratore Generale presso questo Ufficio ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve conseguentemente essere accolto. Va precisato, in punto di fatto, che il decreto di citazione a giudizio del pubblico ministero si è perfezionato, con il deposito nella segreteria, il 21 ottobre 1999. A questa data non era ancora entrata in vigore la l. 16 dicembre 1999 n. 479 (c.d. legge "Carotti", dal nome del proponente) e il decreto di citazione doveva ritenersi correttamente emesso in base agli artt. 555 c.p.p. e seguenti allora in vigore per il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica (procedimento che, in forza del disposto dell'art. 247 d.l.vo 19 febbraio 1998 n. 51, sull'istituzione del giudice unico di primo grado, era divenuto efficace a decorrere dal 2 giugno 1999).
Nel sistema introdotto dal d.l.vo 51/1998 non era prevista, per i reati di competenza del tribunale in composizione monocratica (non diversamente da quanto avveniva prima per i reati di competenza del pretore), l'udienza preliminare. Questa simmetria è stata eliminata con l'entrata in vigore della l. 479/1999 che, all'art. 44, ha introdotto il nuovo testo dell'art. 550 c.p.p. che limita i casi di citazione diretta del pubblico ministero ai delitti puniti con la pena non superiore nel massimo a quattro anni e prevede conseguentemente, per i delitti puniti con una pena superiore (salvo le eccezioni previste dal comma 2^ dell'art. 550), che, nel caso di esercizio dell'azione penale, venga celebrata l'udienza preliminare. Il delitto di omicidio colposo, essendo punito con una pena superiore nel massimo a quella indicata e non essendo ricompreso tra le eccezioni indicate nel 2^ comma dell'art. 550 citato, rientra tra quelli per i quali è oggi prevista l'udienza preliminare. Ciò premesso si osserva peraltro che il provvedimento impugnato è in contrasto con le regole che disciplinano la successione nel tempo delle norme processuali e, risolvendosi in una inammissibile regressione del processo in una fase anteriore, si pone al di fuori del sistema processuale e quindi deve essere considerato abnorme. Lo stesso provvedimento impugnato prende atto che, nel momento in cui è stata esercitata l'azione penale, non era prevista (e neppure consentita) l'udienza preliminare;
ciò non ostante, senza neppure spiegare le ragioni del suo convincimento ma fondandosi esclusivamente sull'inesistenza di una norma transitoria nella legge 479/1999, il giudice ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero (tra l'altro questa trasmissione è stata disposta, contraddittoriamente con quanto affermato poco prima, per la emissione di nuovo decreto di citazione ai sensi dell'art. 552 c.p.p.: se il presupposto della dichiarazione di nullità era la necessità dell'udienza preliminare è evidente che non si poteva indicare di procedere nuovamente con la citazione diretta - questa volta certamente in contrasto con la legge - indicando addirittura la data della nuova udienza).
In realtà, in mancanza di una norma transitoria che disciplini la materia, la soluzione che doveva essere correttamente adottata è quella opposta. Trattandosi di successione nel tempo di norme aventi natura esclusivamente processuale (e quindi di materia che esula dall'ambito di applicazione dell'art. 2 cod. pen.) il giudice doveva applicare, per valutare la conformità dell'atto alla legge, la norma vigente nel momento in cui l'atto è stato compiuto, secondo la formula espressa nel noto brocardo "tempus regit actum" e in applicazione del principio della irretroattività della legge stabilito dall'art. 11 comma 1^ (ovviamente derogabile, ma in questo caso non derogato) delle disposizioni sulla legge in generale. Principi ritenuti di recente (v. Cass., sez. I, 23 giugno 2000, Hasani) applicabili anche al caso di norme con prevalente natura processuale con riflessi di natura sostanziale.
Addirittura, in questo caso, anche se ci si trovasse in presenza non di una modifica legislativa ma della dichiarazione di incostituzionalità di una norma processuale - che, per consolidato orientamento dottrinale e giurisprudenziale, ha efficacia retroattiva - non sarebbe la nuova disciplina applicabile all'atto assunto in base al precedente assetto normativo essendosi ormai, gli effetti dell'atto, esauriti con il passaggio alla fase del giudizio. Consegue alle considerazioni svolte l'annullamento dell'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Roma che dovrà procedere al giudizio.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, sezione IV penale, annulla l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Roma per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 settembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2000