Cass. pen., sez. II, sentenza 03/05/2011, n. 19074
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Sentenza 3 maggio 2011

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In caso di rinnovazione del dibattimento a causa del mutamento della composizione del collegio giudicante, il consenso della difesa alla rinnovazione degli atti esclude la nullità assoluta di cui all'art. 525, comma secondo, cod. proc. pen., anche quando sia stato preceduto da un iniziale diniego del consenso manifestato in occasione di un primo mutamento dell'organo giudicante.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 03/05/2011, n. 19074
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19074
    Data del deposito : 3 maggio 2011

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