Sentenza 14 maggio 2009
Massime • 1
L'atto di oblazione è un negozio giuridico unilaterale che, una volta formato o portato ad effetto, non è suscettibile di revoca, neanche sotto la forma indiretta dell'impugnazione nel merito del provvedimento definitorio che presuppone la sopravvivenza del rapporto processuale definitivamente estinto "in nuce" dall'iniziativa del privato che ha fatto venir meno la necessità di una decisione giurisdizionale sul merito dell'azione penale. Ne consegue che, una volta intervenuta, da parte del giudice, la determinazione dell'importo da versare a titolo di oblazione facoltativa, in accoglimento di un'espressa richiesta dell'imputato (nella specie proposta con opposizione a decreto penale), quest'ultimo, senza dedurre l'esistenza di errori di calcolo, non può più richiedere - stante l'irrevocabile del negozio processuale posto in essere - una riduzione dell'importo stabilito.
Commentario • 1
- 1. L'atto di oblazione è revocabile?Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 26 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/05/2009, n. 29359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29359 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 14/05/2009
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 1680
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 006568/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AR CL, N. IL 25/09/1952;
avverso ORDINANZA del 18/12/2008 GIP TRIBUNALE di FERRARA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAVALLO ALDO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. CEDRANGOLO Oscar, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza deliberata il 18 dicembre 2008, ai sensi dell'art. 666 c.p.p., a seguito di opposizione, il GIP del Tribunale di Ferrara, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta presentata nell'interesse di BA AU di applicare l'indulto concesso con L. 31 luglio 2006, n. 241 relativamente alla somma da corrispondere per essere ammesso all'oblazione ex art. 162 bis c.p. in relazione a una contravvenzione al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 in materia di rifiuti.
Ha rilevato il giudice dell'esecuzione che l'indulto presuppone una condanna e l'irrogazione di una pena, mentre nel caso di specie vi è stato proscioglimento per estinzione del reato.
Avverso tale pronuncia il difensore dell'interessato ha proposto ricorso per cassazione, con il quale deduce violazione di legge, evidenziando che il pagamento della somma dovuta a titolo di obbligazione costituisce pur sempre una pena, una sanzione penale che deve essere eseguita per produrre l'estinzione del reato, sicché deve escludersi l'asserita trasformazione dell'illecito penale in illecito amministrativo.
L'impugnazione è basata su motivi privi di fondamento e va quindi rigettata.
Preliminare ed assorbente risulta, infatti, il rilievo, che secondo un condivisibile principio di diritto enunciato da questa Corte "l'atto di oblazione è un negozio giuridico unilaterale che una volta formato o portato ad effetto non è suscettibile in revoca, tanto meno sotto la forma indiretta della impugnazione nel merito del provvedimento definitorio che presuppone la sopravvivenza del rapporto processuale definitivamente estinto in nuce dall'iniziativa del privato che ha fatto venir meno la necessità di una decisione giurisdizionale sul merito dell'azione penale".
Ne consegue, come a ragione sostenuto dal Procuratore Generale nella sua requisitoria in atti, che una volta intervenuta da parte del giudice la determinazione dell'importo da versare a titolo di oblazione, in accoglimento di un'espressa richiesta dell'imputato, nel caso in esame oppostosi al decreto penale di condanna che pure prevedeva l'applicazione dell'indulto, questi, senza dedurre l'esistenza di errori di calcolo, non può più richiedere una riduzione dell'importo come determinato ex art. 142 disp. att. c.p.p., il cui versamento comporta automaticamente l'estinzione del reato, in ragione dell'applicazione dell'oblazione, e ciò proprio in ragione dell'evidenziata irrevocabilità del negozio giuridico processuale posto in essere, fermo restando, per altro, che in base alla citata norma di attuazione, solo l'avvenuto versamento della somma può determinare l'estinzione del reato.
Il rigetto del ricorso comporta le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p. in ordine alla spese del presente procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2009