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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 26/11/2025, n. 4496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4496 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Emanuela Foggetti, ha pronunziato, all'udienza del 26/11/2025, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 12745/2022 R.G., promosso
DA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Tedeschi e Tamara Parte_1
Natilla;
Ricorrente
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Loiacono, dall'avv.
LA RO e dall'avv. G. Ronconi;
Resistente
OGGETTO: ferie e retribuzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22/11/2022, la parte ricorrente, come in epigrafe indicata, premesso di essere dipendente della società convenuta, giusta contratto a tempo indeterminato con decorrenza 1/7/2019, inquadrato con parametro 140 C.C.N.L. per il settore autoferrotranvieri, Operatore di esercizio, lamentava che, durante i giorni di ferie, la società non aveva erogato (e non eroga) voci retributive accessorie rispetto alla retribuzione base (diarie e trasferte, indennità di disponibilità, indennità fuori nastro/indennità di flessibilità, indennità di produttività, indennità giornaliera, premio di produttività, indennità ordinaria notturna, lavoro straordinario, ore di scorta, indennità di presenza).
Adiva, pertanto, il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A. Accertare e dichiarare, in applicazione dei principi richiamati in narrativa, il diritto del ricorrente all'inclusione nella retribuzione del periodo di ferie degli emolumenti richiamati in narrativa, per la parte e per i periodi in cui essi sono stati esclusi dall'Azienda dalla base di calcolo di detta retribuzione. Il tutto previo accertamento incidentale dell'inefficacia delle clausole di quegli accordi collettivi, nazionali ed aziendali, nella parte in cui essi abbiano previsto espressamente l'esclusione degli emolumenti da essi disciplinati dalla suddetta base di calcolo;
B. Conseguentemente, condannare l'Azienda convenuta all'inclusione degli emolumenti illegittimamente omessi dalla base di calcolo della retribuzione feriale del ricorrente, così come istituiti e disciplinati dagli accordi aziendali richiamati in narrativa ed al ricorrente corrisposti in ragione del parametro e delle mansioni a lui assegnate dall'Azienda. Il tutto oltre agli arretrati da lui maturati per i predetti titoli a titolo di differenze retributive, con interessi e rivalutazione monetaria, come per legge”, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Si costituiva ritualmente in giudizio la società datrice di lavoro, contestando la fondatezza del ricorso ed invocandone il rigetto.
In particolare, deduceva la inapplicabilità nell'ordinamento italiano delle sentenze della
Corte di Giustizia CE sulla retribuzione per ferie;
allegava che la Corte di Giustizia, nelle sentenze e lungi dall'aver affermato un principio di Per_1 Per_2 onnicomprensività della retribuzione per ferie, aveva ha individuato i criteri cui i
Giudici nazionali devono attenersi per individuare gli emolumenti da includere nella retribuzione spettante durante le ferie.
Lamentava il mancato assolvimento dell'onere della prova e la genericità della domanda avanzata dal ricorrente nonchè la omessa prova dell'effetto dissuasivo.
Si soffermava, poi, sulle singole voci, al fine di evidenziare come nessuna di esse potesse reputarsi finalizzata a compensare un incomodo discendente dall'espletamento delle mansioni assegnate oppure fosse correlata allo status professionale del lavoratore istante;
in estremo subordine, chiedeva la limitazione del diritto alle sole quattro
Pag. 2 di 14 settimane di ferie minime garantite dalla Direttiva n. 2003/88; in ogni caso, eccepiva la mancata quantificazione della domanda.
All'udienza odierna, fissata per la discussione, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa, giunta sul ruolo della scrivente Giudice, è stata decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita di trovare accoglimento nei limiti delle motivazioni di seguito esposte.
Ritiene il Tribunale di richiamare, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le condivisibili motivazioni poste a sostegno della sentenza n. 589/2025, pronunciata nell'ambito del giudizio iscritto al n. 42/2024, dal Tribunale di Bari, Sezione lavoro, da cui non vi è motivo di discostarsi:
“1.a. Nel quadro giuridico preesistente rispetto all'emersione nel dibattito pretorio delle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, era saldo il principio secondo cui al lavoratore spettasse, durante le ferie, la normale retribuzione, sebbene ciò non implicasse il conseguimento di tutte le voci percepite nel corso dell'anno.
Tale affermazione comportava, pertanto, che il trattamento feriale fosse limitato alla retribuzione base ed alle voci più ricorrenti, secondo le scelte operate dalla contrattazione collettiva (in questa prospettiva, Cass. civ., Sez. lav., 23/10/2020, n.
23366).
Sullo sfondo, v'era la previsione contenuta nell'art. 2109 c.c. che si limitava (e si limita) ad affermare che le ferie sono “retribuite”, senza precisare che cosa dovesse intendersi per retribuzione.
A questo proposito, negli studi dedicati alla materia, è stato osservato che, da un lato, non dovesse necessariamente essere garantito il 100% della retribuzione normalmente percepita negli altri mesi dell'anno e che, dall'altro lato, neanche fosse possibile l'evenienza opposta, ossia che la busta paga feriale fosse decurtata in misura troppo elevata rispetto alle altre mensilità (anche perché ciò avrebbe contraddetto lo spirito della legge).
1.b. Sulla scorta delle decisioni della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, invece,
l'attenzione degli operatori del diritto (si vedano Cass. civ., Sez. lav., 17/05/2019, n.
Pag. 3 di 14 13425 e Cass. civ. Sez. lav., 15/10/2020, n. 22401) si è sempre più concentrata sulle fonti sovranazionali e, in particolare, sull'art. 7 della direttiva 2003/88 (“gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali”) e sull'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (“ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite”).
Infatti, il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata); ad esso non si Per_3 può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (vedi sentenza del 12.6.2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
Più specificamente, secondo la direttiva n. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite"
(sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C-350/06 e C520/06, punto 60, del CP_2
15 settembre 2011, e altri, C-155/10, punto 26, del 13 dicembre 2018, causa Per_1
C-385/17, punto 24).
Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04
e C-257/04, e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che Persona_4
l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del
2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in
C-350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58 nonchè). CP_2
L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai
Pag. 4 di 14 periodi di lavoro (v. cit. sentenze e altri, punto 58, nonchè Persona_4 CP_2
e altri, punto 60).
Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di
Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, IA e altri (punto 21), dove si afferma che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
Dunque, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore, di per sé, ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro (v. sentenza IA e altri cit., punto 23).
Pertanto, "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza
IA e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza IA e altri cit., punto 25).
Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza
IA e altri cit., punto 28; sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31) e tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali.
Compito del giudice di merito è dunque quello di valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011,
e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che Per_1
Pag. 5 di 14 compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE.
1.c. Avviato questo percorso, la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE si è nuovamente espressa sul tema oggetto di causa e, parallelamente, quella interna si è confrontata con le previsioni della contrattazione collettiva, dettando principi senz'altro decisivi anche per la risoluzione della presente controversia.
1.c.1. Sul primo versante, la sentenza della CGUE (Settima Sezione) del 13.1.2022, nella causa C-514/20) (DS c/ Koch), tenuto conto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di usufruire effettivamente dei giorni di ferie cui ha diritto, ha osservato che il lavoratore rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite quando la retribuzione versata è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo.
Come già chiarito dalla sentenza Lock del maggio 2014, l'effetto dissuasivo derivante dallo svantaggio finanziario può generarsi anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello di concreto godimento delle ferie annuali.
La finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione), dunque, va preservata rispetto a qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo.
1.c.2. Sul secondo versante, la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. lav.,
23/06/2022, n. 20216):
- ha escluso la possibilità di invocare il diritto sovranazionale, per i giorni eccedenti rispetto a quelli regolati dal diritto dell'Unione (sicchè la mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività non contrasta con i principi dettati dall'art. 36 Cost., il quale non risponde al criterio della
Pag. 6 di 14 "onnicomprensività" ma demanda alla fonte contrattuale la garanzia di un trattamento
"sufficiente", peraltro sempre controllabile dal giudice riguardo alla sua congruità rispetto ai parametri costituzionali);
- ha precisato che nessuna ragione ostativa ai principi dell'Unione possa essere ravvisata nelle scelte della contrattazione collettiva (perché le parti sociali avrebbero dovuto tenere conto degli orientamenti consolidati in materia);
- ha rimarcato che l'interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia UE delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo “teleologico”, nel senso che essa deve essere tale da non indurre il lavoratore ad optare per una rinuncia alle ferie al fine di non essere pregiudicato nei suoi diritti;
- ha aggiunto che, quando la componente omessa è collegata a periodi di esecuzione delle mansioni, non è esclusa l'adozione di un criterio consistente nel riconoscimento di una media delle ore di lavoro effettivo.
2. Tanto chiarito, possono innanzitutto essere prese in esame alcune deduzioni difensive sollevate dalla società resistente in ordine alla generale portata applicativa dei principi dettati dal diritto sovranazionale.
2.a. Innanzitutto, deve escludersi che gli obiettivi della direttiva del 2003 possano ritenersi integralmente soddisfatti nel nostro ordinamento sulla scorta della sola operatività del principio costituzionale di irrinunciabilità delle ferie (peraltro contemplato anche dalle fonti del diritto UE), in base al quale solo le ferie contrattuali, quelle cioè eccedenti le 4 settimane previste per legge, possono formare oggetto di atto abdicativo e, se non godute, possono essere convertite in un'indennità (e perciò monetizzate).
Infatti,
- è vero che il datore di lavoro, allorché non riconosca al lavoratore le ferie minime garantite, è obbligato a titolo risarcitorio nei confronti del dipendente ed incorre anche in sanzioni di tipo amministrativo (art. 18 bis, comma 3, D.Lgs. 66/2003),
- è altrettanto vero, però, che egli ha l'obbligo di offrire, in forma scritta, la fruizione delle ferie al dipendente e, se adempie a tale obbligo, non sarà tenuto a pagare alcuna indennità sostitutiva qualora il lavoratore comunque non abbia volontariamente usufruito delle ferie.
Pag. 7 di 14 Ne discende che il prestatore di lavoro, pur nel regime della irrinunciabilità, conserva ugualmente margini di scelta, poiché, anche a fronte della formale offerta del datore di lavoro (che renderebbe quest'ultimo anche esente da sanzioni amministrative pecuniarie), potrebbe decidere di non riposare nei periodi minimi di ferie garantite, per non perdere la maggiore retribuzione spettante per il lavoro effettivo.
In tale situazione, dunque, resta rilevante la individuazione di un trattamento economico relativo al periodo di ferie, comparabile a quello di lavoro effettivo.
Resta, infatti, l'esigenza di evitare che il dipendente sia scoraggiato dall'interrompere il lavoro e, quindi, rinunci a rigenerare le proprie energie psico - fisiche.
In ogni caso, sulla medesima questione la Corte di Cassazione (Cass. civ., Sez. lav.,
10/10/2023, n. 28320) ha recentemente osservato quanto segue: “ai fini della tutela di questo diritto al riposo annuale, rileva non la garanzia di irrinunziabilità, bensì
l'effettività della fruizione, perché destinata a tutelare sicurezza e salute del dipendente
... questa effettività ben potrebbe essere vanificata da una retribuzione più bassa, inducendo il lavoratore a rinunziarvi. In tale ipotesi è vero che il dipendente potrebbe invocare la nullità della rinunzia alle ferie e pretendere il risarcimento del danno ... questa forma di tutela si rivela estranea (ed insufficiente rispetto) alla ratio della direttiva sopra evidenziata: il risarcimento rappresenterebbe solo l'equivalente monetario del mancato riposo annuale, di per sé non reintegrabile perché ormai passato ed irrecuperabile … è proprio questa possibile conseguenza che la disciplina
Eurounitaria della retribuzione delle ferie mira a scongiurare (art. 7 della direttiva
2003/88/CE) come interpretata dalla Corte G.U.E., secondo cui la finalità della direttiva
è quella di tutelare la sicurezza e la salute del lavoratore (di recente v. Corte G.U.E.
13/01/2022, nella causa C-514/20, DS c/ ”. Per_5
2.b. Né può ritenersi che il riconoscimento delle differenze retributive oggetto di causa sia impedito dalla circostanza che, in concreto, il ricorrente ha già integralmente fruito delle ferie a propria disposizione.
Come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (e, di riflesso, dalla giurisprudenza nazionale), non rileva, infatti, la effettiva dissuasione già concretizzatasi, ma esclusivamente la sua potenzialità.
Pag. 8 di 14 Il senso è che l'efficacia e la primazia del diritto dell'Unione Europea possono essere garantiti solo fissando, in linea generale ed astratta, un ammontare della retribuzione paragonabile a quello conseguito in costanza di lavoro effettivo.
Si tenga presente che l'oggetto della presente controversia e della tutela è il credito del lavoratore: quest'ultimo discende da un'interpretazione della legge nazionale che impone trattamenti retributivi privi di attitudine dissuasiva alla fruizione delle ferie, allo scopo di assicurare il rispetto delle norme di cui si compone il diritto dell'Unione
Europea.
L'assunto di parte resistente, perciò, non può essere condiviso, poiché l'avvenuto godimento delle ferie, lungi dall'impedire le maggiorazioni salariali/ stipendiali, ne rappresenta un fatto costitutivo.
2.c. Circa, poi, la difesa datoriale riguardante la scarsa incidenza delle differenze, occorre innanzitutto ripercorrere i criteri giuridici di riferimento.
Si deve, in particolare, ribadire che l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, secondo l'interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia, non individua un concetto di retribuzione per ferie europea di tipo “quantitativo”, ma delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo “teleologico” (Cass. 20216/2022 cit.).
Seguendo questa prospettiva, dalle buste paga risulta che le voci retributive poste dal ricorrente a fondamento delle sue pretese sono state effettivamente corrisposte al lavoratore in modo costante e continuativo (sul versante della frequenza della loro erogazione in relazione ai periodi di lavoro effettivo).
In forza di ciò la loro esclusione dalla base di calcolo degli emolumenti dovuti per 4 settimane di ferie annue si è tradotta in una perdita dotata di potenziale effettuo dissuasivo rispetto al godimento del periodo di riposo.
Inoltre, un corretto rapporto tra l'ammontare della retribuzione per i periodi di ferie e l'ammontare della retribuzione per i periodi di lavoro effettivo può essere stabilito solo per poste omogenee come, ad esempio, su base mensile.
Questo vale per il frangente in cui la fruizione delle 4 settimane di ferie garantite dal diritto dell'Unione Europea sia diluita in differenti periodi dell'anno (e, quindi, non consecutiva).
Pag. 9 di 14 Dunque, utilizzando il divisore delle giornate di lavoro effettivo (la media annua che fa capo al lavoro effettivo è l'unica che permette di conteggiare esattamente quanto perderebbe il lavoratore sul piano economico sulla base delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva e, perciò, è la sola che consente di scongiurare il rischio di rinuncia alle ferie stesse), ne consegue che il rapporto tra la retribuzione percepita per i giorni di lavoro effettivo (€ 48.000 : 262 x 24 =4.396,94) e la retribuzione perduta per i giorni di ferie per effetto della mancata inclusione delle voci indicate in ricorso (€
18.656,50: 262 x 24 = 1.708,99) esprime un coefficiente del 38,86%.
Un valore, perciò, tutt'altro che irrisorio e ben differente rispetto a quello risultante dal conteggio della società convenuta.
Inoltre, a proposito della dedotta irrisorietà, occorre ricordare come, nell'applicare il diritto interno, il giudice nazionale è tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell'Unione nell'intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina Eurounitaria conformandosi all'art. 288, comma 3,
TFUE.
L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudici, nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (cfr. CGUE 13/11/1990 causa C-106/89 SI
p.8, CGUE 14/07/1994 causa C-91/92 p.26, CGUE 10/04/1984 causa C- Persona_6
14/83 von Colson p.26, CGUE 28/06/2012 causa p. 51 tutte citate da CP_3
Cass.n. 22577 del 2012 alla cui più estesa motivazione si rinvia), obbligo che viene meno solo quando la norma interna appaia assolutamente incompatibile con quella dell'Unione Europea, ma non è questo il caso.
Secondo questa chiave di lettura, si tenga presente che il richiamo operato dalla Corte di Giustizia a fattispecie di notevole perdita non è stato certamente effettuato dalla stessa al fine di escludere ipotesi di contenute decurtazioni della retribuzione nei giorni di ferie (salvo, lo si ripete, il caso della irrisorietà, che non ricorre di certo nel caso in esame, neanche a voler accedere al calcolo esemplificativo operato dalla difesa della società resistente).
Pag. 10 di 14 Ad opinare diversamente (e, quindi, a voler seguire la lettura restrittiva della potenzialità dissuasiva, come proposta dalla difesa della società resistente e da una parte della giurisprudenza di merito), il primato del diritto dell'Unione Europea e la garanzia di irrinunciabilità di ferie retribuire rischierebbero di essere messi a repentaglio da valutazione di tipo soggettivistico, suscettibili degli esiti più disparati ed arbitrari.
3. Si tratta, dunque, di analizzare le singole voci, così da stabilire se esse siano dirette a compensare un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare o, comunque, siano correlate allo status personale e professionale del dipendente.
3.a. Sul versante dell'indennità di presenza, essendo essa correlata alle giornate di effettiva presenza in servizio dell'operatore, deve ritenersi ricompresa nella nozione di retribuzione feriale su cui verte il presente giudizio.
Il fatto che essa sia corrisposta in ragione dei giorni lavorati, infatti, la rende appunto diretta a compensare un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni.
Per quanto sopra detto, peraltro, non assume portata ostativa il rilievo che la contrattazione collettiva abbia specificato l'inutilità dell'emolumento “agli effetti di alcun altro istituto o materia previsti dal contratto nazionale o da accordo o da contratto aziendale”.
E' tuttavia da osservare come la difesa della società convenuta abbia dedotto che “il compenso di presenza ha sostituito l'indennità giornaliera e viene liquidato anche per i giorni di ferie goduti nel mese” e tale deduzione non sia stata contrastata dalla difesa attorea.
Nulla può, pertanto, essere riconosciuto a tale titolo.
3.b. Il fatto che, poi, vengano in rilievo voci correlate a recuperi di produttività non può far trascurare il dato che pure emerge dagli accordi sindacali versati in atti, ossia che
– di fondo – v'era stata una nuova organizzazione dell'attività aziendale e del lavoro, potendo quindi affermarsi trattarsi di emolumenti diretti a compensare gli inconvenienti discendenti dall'espletamento delle mansioni.
Pag. 11 di 14 Rileva, allora, una maggiore intensità delle prestazioni di lavoro ordinario richieste ai dipendenti e, quindi, proprio quella penosità rimarcata come indispensabile dalla giurisprudenza sovranazionale e nazionale.
Lo stesso discorso riguarda anche la flessibilità del lavoro e, quindi, i compensi fuori nastro, per i quali la delibazione positiva deriva pur sempre dall'inerenza rispetto all'espletamento delle mansioni.
3.c. Neppure è da condividere l'affermazione della irrilevanza delle diarie e delle trasferte.
Certamente si tratta di voci finalizzate al rimborso delle spese, come si evince dalla equiparazione con il trattamento previsto ai fini delle imposte sul reddito.
L'emolumento, tuttavia, ha una natura mista, non potendosi negare che esso è altresì correlato alle caratteristiche delle prestazioni espletate dai lavoratori mobili.
Il che è decisivo ai fini della risoluzione della questione controversa, poiché le decisioni della Corte di Giustizia dell'Unione Europea hanno fatto riferimento a componenti economiche rivolte “esclusivamente” a coprire spese (peraltro occasionali ed accessorie).
Nel caso in esame, invece, v'è piena commistione e perfetta concorrenza tra il versante della copertura delle spese ed il nesso di funzionalità rispetto alle mansioni, al punto che si rende impossibile anche distinguere a seconda che si sia o meno superata la soglia di € 46,48 giornalieri.
3.d. Sul versante dei compensi per lavoro straordinario, si ritiene opportuna una precisazione, in un'ottica di confronto con posizioni giurisprudenziali di segno negativo
(cfr. Trib. Milano, Sez. lav., 15/09/2022, n. 2044).
Il piano di indagine riguarda l'alternativa tra: da un lato, emolumenti che compensano l'incomodo intrinsecamente collegato alla esecuzione del lavoro;
dall'altro lato, emolumenti che coprono spese, ove occasionali o accessorie.
In altri termini, la dicotomia è tra disagio, penosità e gravosità del lavoro compensati con attribuzione patrimoniale e spese rimborsate.
Così definito l'ambito di giudizio, è chiaro che le maggiorazioni per lavoro straordinario riguardano il primo frangente, poiché non coprono spese, ma sono corrisposti in ragione (in questo senso l'intrinsecità) dell'espletamento delle prestazioni
Pag. 12 di 14 di lavoro (si badi che la Corte di Giustizia, non a caso, ha fatto riferimento non già alle mansioni tout court ma alla loro esecuzione).
Ciò posto, la Corte di Giustizia UE, sul tema, ha specificamente osservato (sentenza 13 dicembre 2018 - OR Hein) che, “a causa del suo carattere eccezionale e imprevedibile, la retribuzione percepita per ore di straordinario svolte non fa parte, in linea di principio, della retribuzione ordinaria cui il lavoratore ha diritto a titolo di ferie annuali retribuite previste all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88”.
Tuttavia, “quando gli obblighi derivanti dal contratto di lavoro richiedono al lavoratore di svolgere ore di straordinario con carattere ampiamente prevedibile e abituale, e la cui retribuzione costituisce un elemento significativo della retribuzione complessiva che il lavoratore percepisce nell'ambito dell'esercizio della sua attività professionale, la retribuzione percepita per tali ore di straordinario dovrebbe essere inclusa nella retribuzione ordinaria a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo
7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, affinché il lavoratore goda, in occasione di tali ferie, di condizioni economiche paragonabili a quelle di cui beneficia nell'esercizio del suo lavoro”.
Spetta al giudice del rinvio verificare se ciò accada nel procedimento principale.
Nel caso di specie non risulta dagli atti che lo svolgimento di ore di straordinario sia stato ampiamente prevedibile ed abituale e lo stesso vale per l'indennità ordinaria notturna.
4. Procedendo, dunque, all'individuazione del meccanismo di calcolo delle differenze retributive, è corretto l'argomento difensivo della resistente che limita il CP_4 possibile riconoscimento giudiziale delle pretese al solo periodo minimo di durata delle ferie annuali.
Al di fuori delle 4 settimane annue di ferie, infatti, non sussiste vincolo alcuno derivante dal diritto dell'Unione Europea e, dunque, non v'è ragione di disapplicazione delle limitazioni previste dall'ordinamento nazionale (Cass. civ., Sez. lav., 23/06/2022, n.
20216).
Ciò, con la precisazione che “per convertire le quattro settimane di ferie annuali retribuite nel numero di giorni lavorativi durante i quali il lavoratore è esonerato dai suoi obblighi di lavoro”, “il calcolo delle ferie annuali retribuite minime spettanti al
Pag. 13 di 14 lavoratore dev'essere effettuato, ai sensi della direttiva 2003/88, rispetto ai giorni o alle ore e/o frazioni di giorno o di ora di lavoro effettuati e previsti dal contratto di lavoro”
(Comunicazione interpretativa sulla direttiva 2003/88/CE - 2017/C 165/01)”.
Nei limiti delle motivazioni di seguito esposte, il ricorso deve essere accolto.
In merito alla regolamentazione delle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza e sono determinate secondo i parametri del D.M. 55/2014 e ridotte in ragione della serialità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data 22/11/2022 da nei confronti di Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, così Controparte_1 provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto,
- dichiara il diritto del ricorrente alla inclusione, nella retribuzione dovuta per il periodo di ferie (4 settimane annue - pari a 24 giorni) di diarie e trasferte, indennità di disponibilità, indennità fuori nastro, indennità di produttività, indennità giornaliera, ore di scorta;
- condanna al pagamento delle Controparte_1 differenze retributive maturate a decorrere dalla data di instaurazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- condanna la società convenuta alla refusione delle spese processuali in favore dei ricorrenti, che liquida in € 1.100,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e c.p.a come per legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti di parte ricorrente.
Bari, 26/11/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Emanuela Foggetti)
Pag. 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Emanuela Foggetti, ha pronunziato, all'udienza del 26/11/2025, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 12745/2022 R.G., promosso
DA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Tedeschi e Tamara Parte_1
Natilla;
Ricorrente
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Loiacono, dall'avv.
LA RO e dall'avv. G. Ronconi;
Resistente
OGGETTO: ferie e retribuzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22/11/2022, la parte ricorrente, come in epigrafe indicata, premesso di essere dipendente della società convenuta, giusta contratto a tempo indeterminato con decorrenza 1/7/2019, inquadrato con parametro 140 C.C.N.L. per il settore autoferrotranvieri, Operatore di esercizio, lamentava che, durante i giorni di ferie, la società non aveva erogato (e non eroga) voci retributive accessorie rispetto alla retribuzione base (diarie e trasferte, indennità di disponibilità, indennità fuori nastro/indennità di flessibilità, indennità di produttività, indennità giornaliera, premio di produttività, indennità ordinaria notturna, lavoro straordinario, ore di scorta, indennità di presenza).
Adiva, pertanto, il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A. Accertare e dichiarare, in applicazione dei principi richiamati in narrativa, il diritto del ricorrente all'inclusione nella retribuzione del periodo di ferie degli emolumenti richiamati in narrativa, per la parte e per i periodi in cui essi sono stati esclusi dall'Azienda dalla base di calcolo di detta retribuzione. Il tutto previo accertamento incidentale dell'inefficacia delle clausole di quegli accordi collettivi, nazionali ed aziendali, nella parte in cui essi abbiano previsto espressamente l'esclusione degli emolumenti da essi disciplinati dalla suddetta base di calcolo;
B. Conseguentemente, condannare l'Azienda convenuta all'inclusione degli emolumenti illegittimamente omessi dalla base di calcolo della retribuzione feriale del ricorrente, così come istituiti e disciplinati dagli accordi aziendali richiamati in narrativa ed al ricorrente corrisposti in ragione del parametro e delle mansioni a lui assegnate dall'Azienda. Il tutto oltre agli arretrati da lui maturati per i predetti titoli a titolo di differenze retributive, con interessi e rivalutazione monetaria, come per legge”, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Si costituiva ritualmente in giudizio la società datrice di lavoro, contestando la fondatezza del ricorso ed invocandone il rigetto.
In particolare, deduceva la inapplicabilità nell'ordinamento italiano delle sentenze della
Corte di Giustizia CE sulla retribuzione per ferie;
allegava che la Corte di Giustizia, nelle sentenze e lungi dall'aver affermato un principio di Per_1 Per_2 onnicomprensività della retribuzione per ferie, aveva ha individuato i criteri cui i
Giudici nazionali devono attenersi per individuare gli emolumenti da includere nella retribuzione spettante durante le ferie.
Lamentava il mancato assolvimento dell'onere della prova e la genericità della domanda avanzata dal ricorrente nonchè la omessa prova dell'effetto dissuasivo.
Si soffermava, poi, sulle singole voci, al fine di evidenziare come nessuna di esse potesse reputarsi finalizzata a compensare un incomodo discendente dall'espletamento delle mansioni assegnate oppure fosse correlata allo status professionale del lavoratore istante;
in estremo subordine, chiedeva la limitazione del diritto alle sole quattro
Pag. 2 di 14 settimane di ferie minime garantite dalla Direttiva n. 2003/88; in ogni caso, eccepiva la mancata quantificazione della domanda.
All'udienza odierna, fissata per la discussione, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa, giunta sul ruolo della scrivente Giudice, è stata decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita di trovare accoglimento nei limiti delle motivazioni di seguito esposte.
Ritiene il Tribunale di richiamare, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le condivisibili motivazioni poste a sostegno della sentenza n. 589/2025, pronunciata nell'ambito del giudizio iscritto al n. 42/2024, dal Tribunale di Bari, Sezione lavoro, da cui non vi è motivo di discostarsi:
“1.a. Nel quadro giuridico preesistente rispetto all'emersione nel dibattito pretorio delle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, era saldo il principio secondo cui al lavoratore spettasse, durante le ferie, la normale retribuzione, sebbene ciò non implicasse il conseguimento di tutte le voci percepite nel corso dell'anno.
Tale affermazione comportava, pertanto, che il trattamento feriale fosse limitato alla retribuzione base ed alle voci più ricorrenti, secondo le scelte operate dalla contrattazione collettiva (in questa prospettiva, Cass. civ., Sez. lav., 23/10/2020, n.
23366).
Sullo sfondo, v'era la previsione contenuta nell'art. 2109 c.c. che si limitava (e si limita) ad affermare che le ferie sono “retribuite”, senza precisare che cosa dovesse intendersi per retribuzione.
A questo proposito, negli studi dedicati alla materia, è stato osservato che, da un lato, non dovesse necessariamente essere garantito il 100% della retribuzione normalmente percepita negli altri mesi dell'anno e che, dall'altro lato, neanche fosse possibile l'evenienza opposta, ossia che la busta paga feriale fosse decurtata in misura troppo elevata rispetto alle altre mensilità (anche perché ciò avrebbe contraddetto lo spirito della legge).
1.b. Sulla scorta delle decisioni della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, invece,
l'attenzione degli operatori del diritto (si vedano Cass. civ., Sez. lav., 17/05/2019, n.
Pag. 3 di 14 13425 e Cass. civ. Sez. lav., 15/10/2020, n. 22401) si è sempre più concentrata sulle fonti sovranazionali e, in particolare, sull'art. 7 della direttiva 2003/88 (“gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali”) e sull'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (“ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite”).
Infatti, il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata); ad esso non si Per_3 può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (vedi sentenza del 12.6.2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
Più specificamente, secondo la direttiva n. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite"
(sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C-350/06 e C520/06, punto 60, del CP_2
15 settembre 2011, e altri, C-155/10, punto 26, del 13 dicembre 2018, causa Per_1
C-385/17, punto 24).
Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04
e C-257/04, e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che Persona_4
l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del
2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in
C-350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58 nonchè). CP_2
L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai
Pag. 4 di 14 periodi di lavoro (v. cit. sentenze e altri, punto 58, nonchè Persona_4 CP_2
e altri, punto 60).
Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di
Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, IA e altri (punto 21), dove si afferma che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
Dunque, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore, di per sé, ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro (v. sentenza IA e altri cit., punto 23).
Pertanto, "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza
IA e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza IA e altri cit., punto 25).
Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza
IA e altri cit., punto 28; sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31) e tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali.
Compito del giudice di merito è dunque quello di valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011,
e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che Per_1
Pag. 5 di 14 compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE.
1.c. Avviato questo percorso, la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE si è nuovamente espressa sul tema oggetto di causa e, parallelamente, quella interna si è confrontata con le previsioni della contrattazione collettiva, dettando principi senz'altro decisivi anche per la risoluzione della presente controversia.
1.c.1. Sul primo versante, la sentenza della CGUE (Settima Sezione) del 13.1.2022, nella causa C-514/20) (DS c/ Koch), tenuto conto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di usufruire effettivamente dei giorni di ferie cui ha diritto, ha osservato che il lavoratore rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite quando la retribuzione versata è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo.
Come già chiarito dalla sentenza Lock del maggio 2014, l'effetto dissuasivo derivante dallo svantaggio finanziario può generarsi anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello di concreto godimento delle ferie annuali.
La finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione), dunque, va preservata rispetto a qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo.
1.c.2. Sul secondo versante, la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. lav.,
23/06/2022, n. 20216):
- ha escluso la possibilità di invocare il diritto sovranazionale, per i giorni eccedenti rispetto a quelli regolati dal diritto dell'Unione (sicchè la mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività non contrasta con i principi dettati dall'art. 36 Cost., il quale non risponde al criterio della
Pag. 6 di 14 "onnicomprensività" ma demanda alla fonte contrattuale la garanzia di un trattamento
"sufficiente", peraltro sempre controllabile dal giudice riguardo alla sua congruità rispetto ai parametri costituzionali);
- ha precisato che nessuna ragione ostativa ai principi dell'Unione possa essere ravvisata nelle scelte della contrattazione collettiva (perché le parti sociali avrebbero dovuto tenere conto degli orientamenti consolidati in materia);
- ha rimarcato che l'interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia UE delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo “teleologico”, nel senso che essa deve essere tale da non indurre il lavoratore ad optare per una rinuncia alle ferie al fine di non essere pregiudicato nei suoi diritti;
- ha aggiunto che, quando la componente omessa è collegata a periodi di esecuzione delle mansioni, non è esclusa l'adozione di un criterio consistente nel riconoscimento di una media delle ore di lavoro effettivo.
2. Tanto chiarito, possono innanzitutto essere prese in esame alcune deduzioni difensive sollevate dalla società resistente in ordine alla generale portata applicativa dei principi dettati dal diritto sovranazionale.
2.a. Innanzitutto, deve escludersi che gli obiettivi della direttiva del 2003 possano ritenersi integralmente soddisfatti nel nostro ordinamento sulla scorta della sola operatività del principio costituzionale di irrinunciabilità delle ferie (peraltro contemplato anche dalle fonti del diritto UE), in base al quale solo le ferie contrattuali, quelle cioè eccedenti le 4 settimane previste per legge, possono formare oggetto di atto abdicativo e, se non godute, possono essere convertite in un'indennità (e perciò monetizzate).
Infatti,
- è vero che il datore di lavoro, allorché non riconosca al lavoratore le ferie minime garantite, è obbligato a titolo risarcitorio nei confronti del dipendente ed incorre anche in sanzioni di tipo amministrativo (art. 18 bis, comma 3, D.Lgs. 66/2003),
- è altrettanto vero, però, che egli ha l'obbligo di offrire, in forma scritta, la fruizione delle ferie al dipendente e, se adempie a tale obbligo, non sarà tenuto a pagare alcuna indennità sostitutiva qualora il lavoratore comunque non abbia volontariamente usufruito delle ferie.
Pag. 7 di 14 Ne discende che il prestatore di lavoro, pur nel regime della irrinunciabilità, conserva ugualmente margini di scelta, poiché, anche a fronte della formale offerta del datore di lavoro (che renderebbe quest'ultimo anche esente da sanzioni amministrative pecuniarie), potrebbe decidere di non riposare nei periodi minimi di ferie garantite, per non perdere la maggiore retribuzione spettante per il lavoro effettivo.
In tale situazione, dunque, resta rilevante la individuazione di un trattamento economico relativo al periodo di ferie, comparabile a quello di lavoro effettivo.
Resta, infatti, l'esigenza di evitare che il dipendente sia scoraggiato dall'interrompere il lavoro e, quindi, rinunci a rigenerare le proprie energie psico - fisiche.
In ogni caso, sulla medesima questione la Corte di Cassazione (Cass. civ., Sez. lav.,
10/10/2023, n. 28320) ha recentemente osservato quanto segue: “ai fini della tutela di questo diritto al riposo annuale, rileva non la garanzia di irrinunziabilità, bensì
l'effettività della fruizione, perché destinata a tutelare sicurezza e salute del dipendente
... questa effettività ben potrebbe essere vanificata da una retribuzione più bassa, inducendo il lavoratore a rinunziarvi. In tale ipotesi è vero che il dipendente potrebbe invocare la nullità della rinunzia alle ferie e pretendere il risarcimento del danno ... questa forma di tutela si rivela estranea (ed insufficiente rispetto) alla ratio della direttiva sopra evidenziata: il risarcimento rappresenterebbe solo l'equivalente monetario del mancato riposo annuale, di per sé non reintegrabile perché ormai passato ed irrecuperabile … è proprio questa possibile conseguenza che la disciplina
Eurounitaria della retribuzione delle ferie mira a scongiurare (art. 7 della direttiva
2003/88/CE) come interpretata dalla Corte G.U.E., secondo cui la finalità della direttiva
è quella di tutelare la sicurezza e la salute del lavoratore (di recente v. Corte G.U.E.
13/01/2022, nella causa C-514/20, DS c/ ”. Per_5
2.b. Né può ritenersi che il riconoscimento delle differenze retributive oggetto di causa sia impedito dalla circostanza che, in concreto, il ricorrente ha già integralmente fruito delle ferie a propria disposizione.
Come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (e, di riflesso, dalla giurisprudenza nazionale), non rileva, infatti, la effettiva dissuasione già concretizzatasi, ma esclusivamente la sua potenzialità.
Pag. 8 di 14 Il senso è che l'efficacia e la primazia del diritto dell'Unione Europea possono essere garantiti solo fissando, in linea generale ed astratta, un ammontare della retribuzione paragonabile a quello conseguito in costanza di lavoro effettivo.
Si tenga presente che l'oggetto della presente controversia e della tutela è il credito del lavoratore: quest'ultimo discende da un'interpretazione della legge nazionale che impone trattamenti retributivi privi di attitudine dissuasiva alla fruizione delle ferie, allo scopo di assicurare il rispetto delle norme di cui si compone il diritto dell'Unione
Europea.
L'assunto di parte resistente, perciò, non può essere condiviso, poiché l'avvenuto godimento delle ferie, lungi dall'impedire le maggiorazioni salariali/ stipendiali, ne rappresenta un fatto costitutivo.
2.c. Circa, poi, la difesa datoriale riguardante la scarsa incidenza delle differenze, occorre innanzitutto ripercorrere i criteri giuridici di riferimento.
Si deve, in particolare, ribadire che l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, secondo l'interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia, non individua un concetto di retribuzione per ferie europea di tipo “quantitativo”, ma delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo “teleologico” (Cass. 20216/2022 cit.).
Seguendo questa prospettiva, dalle buste paga risulta che le voci retributive poste dal ricorrente a fondamento delle sue pretese sono state effettivamente corrisposte al lavoratore in modo costante e continuativo (sul versante della frequenza della loro erogazione in relazione ai periodi di lavoro effettivo).
In forza di ciò la loro esclusione dalla base di calcolo degli emolumenti dovuti per 4 settimane di ferie annue si è tradotta in una perdita dotata di potenziale effettuo dissuasivo rispetto al godimento del periodo di riposo.
Inoltre, un corretto rapporto tra l'ammontare della retribuzione per i periodi di ferie e l'ammontare della retribuzione per i periodi di lavoro effettivo può essere stabilito solo per poste omogenee come, ad esempio, su base mensile.
Questo vale per il frangente in cui la fruizione delle 4 settimane di ferie garantite dal diritto dell'Unione Europea sia diluita in differenti periodi dell'anno (e, quindi, non consecutiva).
Pag. 9 di 14 Dunque, utilizzando il divisore delle giornate di lavoro effettivo (la media annua che fa capo al lavoro effettivo è l'unica che permette di conteggiare esattamente quanto perderebbe il lavoratore sul piano economico sulla base delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva e, perciò, è la sola che consente di scongiurare il rischio di rinuncia alle ferie stesse), ne consegue che il rapporto tra la retribuzione percepita per i giorni di lavoro effettivo (€ 48.000 : 262 x 24 =4.396,94) e la retribuzione perduta per i giorni di ferie per effetto della mancata inclusione delle voci indicate in ricorso (€
18.656,50: 262 x 24 = 1.708,99) esprime un coefficiente del 38,86%.
Un valore, perciò, tutt'altro che irrisorio e ben differente rispetto a quello risultante dal conteggio della società convenuta.
Inoltre, a proposito della dedotta irrisorietà, occorre ricordare come, nell'applicare il diritto interno, il giudice nazionale è tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell'Unione nell'intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina Eurounitaria conformandosi all'art. 288, comma 3,
TFUE.
L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudici, nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (cfr. CGUE 13/11/1990 causa C-106/89 SI
p.8, CGUE 14/07/1994 causa C-91/92 p.26, CGUE 10/04/1984 causa C- Persona_6
14/83 von Colson p.26, CGUE 28/06/2012 causa p. 51 tutte citate da CP_3
Cass.n. 22577 del 2012 alla cui più estesa motivazione si rinvia), obbligo che viene meno solo quando la norma interna appaia assolutamente incompatibile con quella dell'Unione Europea, ma non è questo il caso.
Secondo questa chiave di lettura, si tenga presente che il richiamo operato dalla Corte di Giustizia a fattispecie di notevole perdita non è stato certamente effettuato dalla stessa al fine di escludere ipotesi di contenute decurtazioni della retribuzione nei giorni di ferie (salvo, lo si ripete, il caso della irrisorietà, che non ricorre di certo nel caso in esame, neanche a voler accedere al calcolo esemplificativo operato dalla difesa della società resistente).
Pag. 10 di 14 Ad opinare diversamente (e, quindi, a voler seguire la lettura restrittiva della potenzialità dissuasiva, come proposta dalla difesa della società resistente e da una parte della giurisprudenza di merito), il primato del diritto dell'Unione Europea e la garanzia di irrinunciabilità di ferie retribuire rischierebbero di essere messi a repentaglio da valutazione di tipo soggettivistico, suscettibili degli esiti più disparati ed arbitrari.
3. Si tratta, dunque, di analizzare le singole voci, così da stabilire se esse siano dirette a compensare un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare o, comunque, siano correlate allo status personale e professionale del dipendente.
3.a. Sul versante dell'indennità di presenza, essendo essa correlata alle giornate di effettiva presenza in servizio dell'operatore, deve ritenersi ricompresa nella nozione di retribuzione feriale su cui verte il presente giudizio.
Il fatto che essa sia corrisposta in ragione dei giorni lavorati, infatti, la rende appunto diretta a compensare un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni.
Per quanto sopra detto, peraltro, non assume portata ostativa il rilievo che la contrattazione collettiva abbia specificato l'inutilità dell'emolumento “agli effetti di alcun altro istituto o materia previsti dal contratto nazionale o da accordo o da contratto aziendale”.
E' tuttavia da osservare come la difesa della società convenuta abbia dedotto che “il compenso di presenza ha sostituito l'indennità giornaliera e viene liquidato anche per i giorni di ferie goduti nel mese” e tale deduzione non sia stata contrastata dalla difesa attorea.
Nulla può, pertanto, essere riconosciuto a tale titolo.
3.b. Il fatto che, poi, vengano in rilievo voci correlate a recuperi di produttività non può far trascurare il dato che pure emerge dagli accordi sindacali versati in atti, ossia che
– di fondo – v'era stata una nuova organizzazione dell'attività aziendale e del lavoro, potendo quindi affermarsi trattarsi di emolumenti diretti a compensare gli inconvenienti discendenti dall'espletamento delle mansioni.
Pag. 11 di 14 Rileva, allora, una maggiore intensità delle prestazioni di lavoro ordinario richieste ai dipendenti e, quindi, proprio quella penosità rimarcata come indispensabile dalla giurisprudenza sovranazionale e nazionale.
Lo stesso discorso riguarda anche la flessibilità del lavoro e, quindi, i compensi fuori nastro, per i quali la delibazione positiva deriva pur sempre dall'inerenza rispetto all'espletamento delle mansioni.
3.c. Neppure è da condividere l'affermazione della irrilevanza delle diarie e delle trasferte.
Certamente si tratta di voci finalizzate al rimborso delle spese, come si evince dalla equiparazione con il trattamento previsto ai fini delle imposte sul reddito.
L'emolumento, tuttavia, ha una natura mista, non potendosi negare che esso è altresì correlato alle caratteristiche delle prestazioni espletate dai lavoratori mobili.
Il che è decisivo ai fini della risoluzione della questione controversa, poiché le decisioni della Corte di Giustizia dell'Unione Europea hanno fatto riferimento a componenti economiche rivolte “esclusivamente” a coprire spese (peraltro occasionali ed accessorie).
Nel caso in esame, invece, v'è piena commistione e perfetta concorrenza tra il versante della copertura delle spese ed il nesso di funzionalità rispetto alle mansioni, al punto che si rende impossibile anche distinguere a seconda che si sia o meno superata la soglia di € 46,48 giornalieri.
3.d. Sul versante dei compensi per lavoro straordinario, si ritiene opportuna una precisazione, in un'ottica di confronto con posizioni giurisprudenziali di segno negativo
(cfr. Trib. Milano, Sez. lav., 15/09/2022, n. 2044).
Il piano di indagine riguarda l'alternativa tra: da un lato, emolumenti che compensano l'incomodo intrinsecamente collegato alla esecuzione del lavoro;
dall'altro lato, emolumenti che coprono spese, ove occasionali o accessorie.
In altri termini, la dicotomia è tra disagio, penosità e gravosità del lavoro compensati con attribuzione patrimoniale e spese rimborsate.
Così definito l'ambito di giudizio, è chiaro che le maggiorazioni per lavoro straordinario riguardano il primo frangente, poiché non coprono spese, ma sono corrisposti in ragione (in questo senso l'intrinsecità) dell'espletamento delle prestazioni
Pag. 12 di 14 di lavoro (si badi che la Corte di Giustizia, non a caso, ha fatto riferimento non già alle mansioni tout court ma alla loro esecuzione).
Ciò posto, la Corte di Giustizia UE, sul tema, ha specificamente osservato (sentenza 13 dicembre 2018 - OR Hein) che, “a causa del suo carattere eccezionale e imprevedibile, la retribuzione percepita per ore di straordinario svolte non fa parte, in linea di principio, della retribuzione ordinaria cui il lavoratore ha diritto a titolo di ferie annuali retribuite previste all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88”.
Tuttavia, “quando gli obblighi derivanti dal contratto di lavoro richiedono al lavoratore di svolgere ore di straordinario con carattere ampiamente prevedibile e abituale, e la cui retribuzione costituisce un elemento significativo della retribuzione complessiva che il lavoratore percepisce nell'ambito dell'esercizio della sua attività professionale, la retribuzione percepita per tali ore di straordinario dovrebbe essere inclusa nella retribuzione ordinaria a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo
7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, affinché il lavoratore goda, in occasione di tali ferie, di condizioni economiche paragonabili a quelle di cui beneficia nell'esercizio del suo lavoro”.
Spetta al giudice del rinvio verificare se ciò accada nel procedimento principale.
Nel caso di specie non risulta dagli atti che lo svolgimento di ore di straordinario sia stato ampiamente prevedibile ed abituale e lo stesso vale per l'indennità ordinaria notturna.
4. Procedendo, dunque, all'individuazione del meccanismo di calcolo delle differenze retributive, è corretto l'argomento difensivo della resistente che limita il CP_4 possibile riconoscimento giudiziale delle pretese al solo periodo minimo di durata delle ferie annuali.
Al di fuori delle 4 settimane annue di ferie, infatti, non sussiste vincolo alcuno derivante dal diritto dell'Unione Europea e, dunque, non v'è ragione di disapplicazione delle limitazioni previste dall'ordinamento nazionale (Cass. civ., Sez. lav., 23/06/2022, n.
20216).
Ciò, con la precisazione che “per convertire le quattro settimane di ferie annuali retribuite nel numero di giorni lavorativi durante i quali il lavoratore è esonerato dai suoi obblighi di lavoro”, “il calcolo delle ferie annuali retribuite minime spettanti al
Pag. 13 di 14 lavoratore dev'essere effettuato, ai sensi della direttiva 2003/88, rispetto ai giorni o alle ore e/o frazioni di giorno o di ora di lavoro effettuati e previsti dal contratto di lavoro”
(Comunicazione interpretativa sulla direttiva 2003/88/CE - 2017/C 165/01)”.
Nei limiti delle motivazioni di seguito esposte, il ricorso deve essere accolto.
In merito alla regolamentazione delle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza e sono determinate secondo i parametri del D.M. 55/2014 e ridotte in ragione della serialità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data 22/11/2022 da nei confronti di Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, così Controparte_1 provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto,
- dichiara il diritto del ricorrente alla inclusione, nella retribuzione dovuta per il periodo di ferie (4 settimane annue - pari a 24 giorni) di diarie e trasferte, indennità di disponibilità, indennità fuori nastro, indennità di produttività, indennità giornaliera, ore di scorta;
- condanna al pagamento delle Controparte_1 differenze retributive maturate a decorrere dalla data di instaurazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- condanna la società convenuta alla refusione delle spese processuali in favore dei ricorrenti, che liquida in € 1.100,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e c.p.a come per legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti di parte ricorrente.
Bari, 26/11/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Emanuela Foggetti)
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