Sentenza 12 ottobre 2017
Massime • 1
In tema di impugnazione davanti al tribunale del riesame, non è deducibile l'inefficacia della misura cautelare personale correlata all'irregolarità dello svolgimento dell'interrogatorio di garanzia in quanto eventuali vizi della procedura che regola la fase dell'esame successivo all'emissione ed all'applicazione del vincolo cautelare non attengono né alla legittimità del titolo cautelare, né a quella della procedura di riesame, la cui regolarità non può non essere valutata dal tribunale adito. (In motivazione la Corte ha precisato che l'interrogatorio di garanzia ha efficacia nel procedimento di riesame limitatamente alla rilevanza dei contenuti dichiarativi, che rappresentano "elementi sopravvenuti" dei quali è necessario l'apprezzamento).
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/10/2017, n. 54267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 54267 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2017 |
Testo completo
IN CALCE ANNOTAZIONE 54267-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: DI CONSTELO CAMERA DEL 12/10/2017 ->Presidente Sent. n. sez. 229 GIACOMO FUMU ANTONIO PRESTIPINO REGISTRO N.29488/2017 IGNAZIO PARDO ALBERTO PAZZI SANDRA RECCHIONE -Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: NO LU nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 23/03/2017 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI sentita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
lette/sentite le conclusioni del PG PAOLA FILIPPI che ha concluso per l'inammissibilita' dei ricorsi. Udito il difensore presente che si riporta ai motivi per il ricorso di AL IO e chiede l'accoglimento del ricorso di NO LU. RITENUTO IN FATTO 1.Il Tribunale per il riesame delle misure coercitive di Napoli confermava l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che applicava al IN ed al TO la misura della custodia cautelare in carcere per i reati di associazione a delinquere finalizzata alal consumazione di truffe aggravate, nonché per due truffe aggranate.
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore del IN che deduceva:
2.1. vizio di legge: non sarebbe stato effettuato l'interrogatorio di garanzia all'esito della rinnovazione della misura ex art. 27 cod. proc. pen.; inoltre l'esiguità del tempo intercorso tra l'avviso di interrogatorio e l'atto avrebbe reso impossibile la consultazione degli atti prima dell'effettuazione dell'interrogatorio, con conseguente lesione del diritto di difesa;
2.2. vizio di legge e di motivazione in relazione alla valutazione di adeguatezza della misura;
si deduceva che non era stata valutata la idoneità cautelare della cautela domiciliare con controllo aggravato;
la proporzionalità delle misura imposta sarebbe stata inoltre illegittimamente valutata anche in relazione alla prognosi relativa alla pena che avrebbe potuto essere inflitta all'esito del giudizio, che nella prospettiva difensiva poteva essere inferiore ai tre anni.
3. Proponeva ricorso per cassazione anche i difensore del AL che deduceva:
3.1. vizio di legge e di motivazione in ordine alla esistenza della gravità indiziaria relativa al reato associativo;
3.2. vizio di legge e di motivazione in relazione alla valutazione di adeguatezza della misura: si deduceva che non era stata valutata la idoneità cautelare degli arresti domiciliari con controllo elettronico. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse del IN è manifestamente infondato.
1.1. Si deduceva l'illegittimità sia della mancata rinnovazione dell'interrogatorio di garanzia dopo la nuova emissione della misura ai sensi del'art. 27 cod. proc. pen,sia dell'esiguità del termine per visionare gli atti prima dell'interrogatorio di garanzia (effettuato per rogatoria disposta dal Tribunale di la Spezia dall'ufficio del giudice per le indagini preliminari di Napoli). 2 fl In materia di deducibilità delle questioni inerenti l'efficacia della misura nel procedimento incidentale di riesame si sono pronunciate le Sezioni unite che hanno affermato che poiché il procedimento di riesame è preordinato alla verifica dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento cautelare, e non anche di quelli incidenti sulla sua persistenza, non è consentito dedurre con tale mezzo di impugnazione la successiva perdita di efficacia della misura derivante dalla mancanza o invalidità di successivi adempimenti;
ne consegue che esulano dall'ambito del riesame le questioni relative a mancanza, tardività o comunque invalidità dell'interrogatorio previsto dall'art. 294 cod. proc. pen., le quali, inerendo a vicende del tutto avulse dall'ordinanza oggetto del gravame, si risolvono in vizi processuali che non ne intaccano l'intrinseca legittimità ma, agendo sul diverso piano della persistenza della misura, ne importano l'estinzione automatica che deve essere disposta, in un distinto procedimento, con l'ordinanza specificamente prevista dall'art. 306 cod. proc. pen., suscettibile di appello ai sensi dell'art. 310 dello stesso codice (Cass. sez. un, n. 26 del 05/07/1995, Galletto, Rv. 202015). Il tema è stato rivalutato dalle stesse Sezioni Unite con una sentenza apparentemente a vocazione generale, ma invero diretta a valutare la deducibilità dell'inefficacia prevista dai commi 5 e 10 dell'art. 309 cod. proc. pen.: si è così precisato che allorché la questione di inefficacia sia stata proposta, insieme ad altre concernenti l'originaria legittimità del provvedimento, con il ricorso per cassazione, deve ritenersi attratta da questo e può quindi essere direttamente esaminata dal giudice di legittimità affinché non sia ritardata la decisione "de libertate" che si sarebbe dovuto richiedere in altra sede (Cass. sez. un., n. 7 del 17/04/1996, Moni, Rv. 205255). Nel 2012 la materia è stata ancora una volta rivisitata dalla Cassazione nella sua composizione più autorevole: si è cosi affermato che l'estinzione di una misura cautelare può «verificarsi ope legis, per caducazione automatica conseguente al verificarsi di determinati eventi che non incidono di regola né sulla validità del provvedimento applicativo né sui presupposti di applicazione della misura;
si tratta quindi di eventi sopravvenuti che determinano la perdita di efficacia della misura ma non ne precludono la rinnovazione, salve le limitazioni previste dall'art. 307 cod. proc. pen. per la sostituzione della custodia cautelare caducata per decorso dei termini massimi di durata. E per questa ragione la giurisprudenza ha sempre escluso che le cause di caducazione ope legis delle misure cautelari personali possano essere dedotte con le impugnazioni proponibili contro le ordinanze applicative. In particolare deve escludersi che con la richiesta di riesame possa essere dedotta la caducazione della custodia cautelare per omissione o invalidità dell'interrogatorio ex art. 294 cod. proc. 3 pen., che va dedotta con richiesta al giudice per le indagini preliminari, in quanto non attiene alle condizioni di legittimità e di merito per l'adozione della misura. [...] Quanto all'ipotesi di caducazione prevista dall'art. 309, comma 10, cod.proc. pen., essa non incide né sulla validità del provvedimento applicativo né sull'esistenza dei presupposti della misura, ma si configura come "oggetto aggiuntivo" (così sentenza Piscopo) del giudizio di riesame, rispetto alla verifica della validità del provvedimento applicativo impugnato e dei presupposti della misura cautelare applicata, trattandosi di conseguenza di un evento verificatosi nello stesso giudizio» (Cass. Sez. un, n. 45246 del 19/07/2012, P.M. in proc. Polcino, Rv. 25354901). Tale approdo chiarificatore è stato seguito dalla successiva giurisprudenza, che ha consolidato le linee ermeneutiche tracciate dalle Sezioni unite ribadendo che nel procedimento di riesame non sono deducibili, né rilevabili d'ufficio, questioni di inefficacia della misura diverse da quelle concernenti l'inosservanza dei termini stabiliti dai commi quinto e nono dello stesso articolo (Cass. sez. 2, n. 33775 del 04/05/2016 - dep. 02/08/2016, Bianco, Rv. 267851; Cass. sez. 3, n. 16386 del 10/02/2010, Vidori e altro, Rv. 246768; Cass. sez. 6 n. 6761 del 7\11\2013, dep. 2014, Rv 258994).
1.2. Il collegio ribadisce pertanto che in sede di riesame non è deducibile l'inefficacia della misura correlate alla regolarità dello svolgimento dell'interrogatorio in quanto eventuali vizi della procedura che regola la fase dell'esame successivo all'emissione ed all'applicazione del vincolo cautelare non attengono né alla legittimità del titolo cautelare, né a quella della procedura di riesame, la cui regolarità non può non essere valutata dal Tribunale adito. Invero nel procedimento cautelare l'interrogatorio garantisce sia il contatto dell'indagato con l'autorità giudiziaria, che il confronto procedimentale sugli elementi posti a fondamento della misura;
tale fondamentale atto di garanzia ha efficacia nel procedimento di riesame limitatamente alla rilevanza dei contenuti dichiarativi, che rappresentano "elementi sopravvenuti" dei quali è necessario l'apprezzamento (in tal senso: Cass. Sez. 3, n. 26725 del 04/03/2015, Felitti, Rv. 264182). Diversamente gli eventuali vizi inerenti la procedura che regola lo svolgimento dell'interrogatorio incidono solo sulla perdurante efficacia della cautela e non ne impediscono la rinnovazione;
gli stessi escono, pertanto dal perimetro della cognizione affidata al Tribunale per il riesame circoscritta alla valutazione della legittimità della misura imposta in punto di rispetto dei requisiti di legittimità previsti dall'art. 292 cod. proc. pen.
1.3. Nel caso di specie il Tribunale, in coerenza con tali linee ermeneutiche, riteneva non ammissibili le doglianze proposte in relazione alla legittimità della procedura di svolgimento dell'interrogatorio di garanzia, rilevando correttamente 4 come le stesse non riguardassero la legittimità de presupposti di emissione della misura, ma solo la sua persistenza. Si ricorda comunque che è consolidata la giurisprudenza secondo cui qualora la misura cautelare disposta da giudice incompetente sia rinnovata ad opera di giudice competente (ex art. 27 cod. proc. pen.) non è necessario procedere ad un nuovo interrogatorio di garanzia, conservando piena efficacia quello effettuato, ai sensi dell'art. 294 cod. proc. pen., dal giudice che ha disposto la misura (Cass. sez. 5, n. 48246 del 20/09/2016, Petulla', Rv. 268160; Cass. sez. 2, n. 16048 del 06/04/2005, Valenti ed altro, Rv. 231335). E che la brevità del termine intercorrente tra la notifica dell'avviso di deposito degli atti presso il giudice che ha emesso la misura ex art. 293 cod. proc. pen. e la data fissata per l'espletamento dell'interrogatorio di garanzia non dà luogo ad alcuna forma nullità, essendo preminente l'interesse a provocare un immediato contatto tra l'indagato e giudice della cautela per la verifica dei presupposti per la privazione della libertà, in relazione al quale le esigenze della difesa di consultare approfonditamente gli atti depositati possono essere salvaguardate con la presentazione di una istanza di differimento dell'interrogatorio entro il termine inderogabile di cinque giorni ex art. 294 cod. proc. pen. (Cass. sez. 2, n. 44902 del 30/09/2014, Cosentino, Rv. 260876) 2. Entrambi i ricorrenti si dolevano della legittimità della motivazione offerta dal Tribunale in relazione all'adeguatezza della misura rilevando la carenza di motivazione in ordine alla adeguatezza cautelare degli arresti domiciliari con controllo elettronico. Si tratta di doglianze manifestamente infondate in quanto, contrariamente a quanto dedotto, il Tribunale offriva ampia motivazione in ordine alla insufficienza di presidi cautelari diversi dal carcere rilevando tra l'altro «che anche nell'ipotesi in cui gli arresti domiciliari fossero eseguiti con l'applicazione delle modalità di controllo elettronico (cd braccialetto) posto che tale tipo di controllo consente di monitorare la presenza dell'individuo nel perimetro abitativo ma non fungendo di norma da sistema di localizzazione (GPS) non ne impedisce l'allontanamento e soprattutto on serve a rilevare la violazione delle prescrizioni comportamentali connesse alla misura». La valutazione in ordine alla gravità dei fatti contestati implicitamente contiene la prognosi negativa in ordine alla possibile condanna ad una pena detentiva superiore ai tre anni la cui omissione veniva contestata nel ricorso proposto nell'interesse del IN.
3. Infine: è manifestamente infondato il motivo di ricorso proposto nell' interesse del AL con il quale si contestava la legittimità del riconoscimento dei gravi indizi in ordine al reato associativo. In materia il collegio ribadisce che ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere, è necessaria la predisposizione di un'organizzazione strutturale, sia pure minima, di uomini e mezzi, funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, nella consapevolezza, da parte di singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad operare nel tempo per l'attuazione del programma criminoso comune (Cass. sez. 2, n. 20451 del 03/04/2013, Ciaramitaro e altri, Rv. 256054). Inoltre: la differenza tra il concorso di più persone nel reato ed il reato di associazione per delinquere consiste nel fatto che nel primo caso l'accordo criminoso è circoscritto alla commissione di uno o più reati singolarmente individuati e si esaurisce dopo la loro commissione, mentre nel secondo caso il "pactum sceleris" prescinde dalla commissione dei singoli reati ed è caratterizzato dall'esistenza di una struttura organizzata più o meno complessa e dalla predisposizione di mezzi necessari all'attuazione del programma comune a tutti gli associati (Cass. sez. 1, n. 6684 del 12/05/1995, Cortinovis ed altri, Rv. 20154101). Nel caso di specie, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche e con le emergenze indiziarie disponibili allo stato, il Tribunale evidenziava l'esistenza di una struttura organizzativa stabile caratterizzata da una organizzazione collaudata che prevede l'utilizzo di una identica tecnica operativa, con precisa ripartizione dei ruoli che persisteva anche dopo la realizzazione di delitti progettati (pagg. 11 e 12 della sentenza impugnata). Si tratta di una motivazione che rileva l'esistenza dell'associazione in coerenza con le consolidate linee interpretative tracciate dalla Corte di legittimità e che non risulta incisa dalle doglianze difensive le quali, piuttosto che individuare vizi logici manifesti e decisivi del percorso motivazionale si limitano ad invocare una lettura alternativa delle emergenze procedimentali non ammissibile in sede di legittimità.
4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 1500,00. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa 6 al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili il ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500.00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 12 ottobre 2017 Il Presidente L'estensore Giacomo Fumu Sandra Recchione DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE - 1 DIC. 2017 IL M DI RE E R P Claudia Planelli U Z I S O A S N 7 do CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE OFFICIC COPIE UNIFICATO Corte Supreme di Cassazione - Seconda La Sex. Penale- con ordinanza v° 13500/18 del 15/1/18 depositata il 22/3/2018 :c Disjone che il dize e sitivo della sentenza n. 2129 messa dalla seconde sezione della Corte di canarione in data 12 otto seuss che dopole bre 2017 verza conetto vel senso parole "dichiare incommissibili i ricorsi "sia in жа ли serita la locuzione "i condanna i ricorrenti t al pagaments delle spese processualie ciascuno delle somma di euro 1500,00 a favore dello Casa delle ammende ".. уч Roma, 23 MAR 2013 DI Il Direttore Amministrativo Roberto TARS T один R O C *