Cass. pen., sez. V, sentenza 20/09/2016, n. 48246
CASS
Sentenza 20 settembre 2016

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Massime1

Qualora la misura cautelare disposta da giudice incompetente sia rinnovata ad opera di giudice competente (ex art. 27 cod. proc. pen.) non è necessario procedere ad un nuovo interrogatorio di garanzia, conservando piena efficacia quello effettuato, ai sensi dell'art. 294 cod. proc. pen., dal giudice che ha disposto la misura e ciò neanche nel caso in cui il provvedimento di fermo di indiziato di delitto, cui la misura si ricolleghi, non sia stato convalidato.

Commentario1

  • 1Frode informatica: è aggravata in caso di accesso abusivo ad un servizio di home banking
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 2 ottobre 2023

    La massima In tema di frode informatica, la nozione di “identità digitale”, che integra l'aggravante di cui all' art. 640-ter, comma 3, c.p. , non presuppone una procedura di validazione adottata dalla pubblica amministrazione, ma trova applicazione anche nel caso di utilizzo di credenziali di accesso a sistemi informatici gestiti da privati. (Fattispecie in cui è stata ritenuta l'aggravante in un caso di accesso abusivo a un servizio di home banking - Cassazione penale , sez. II , 20/09/2022 , n. 40862). Vuoi saperne di più sul reato di frode informatica? Vuoi consultare altre sentenze in tema di frode informatica? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. II , 20/09/2022 , n. …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 20/09/2016, n. 48246
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 48246
Data del deposito : 20 settembre 2016

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