Sentenza 20 settembre 2016
Massime • 1
Qualora la misura cautelare disposta da giudice incompetente sia rinnovata ad opera di giudice competente (ex art. 27 cod. proc. pen.) non è necessario procedere ad un nuovo interrogatorio di garanzia, conservando piena efficacia quello effettuato, ai sensi dell'art. 294 cod. proc. pen., dal giudice che ha disposto la misura e ciò neanche nel caso in cui il provvedimento di fermo di indiziato di delitto, cui la misura si ricolleghi, non sia stato convalidato.
Commentario • 1
- 1. Frode informatica: è aggravata in caso di accesso abusivo ad un servizio di home bankingAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 2 ottobre 2023
La massima In tema di frode informatica, la nozione di “identità digitale”, che integra l'aggravante di cui all' art. 640-ter, comma 3, c.p. , non presuppone una procedura di validazione adottata dalla pubblica amministrazione, ma trova applicazione anche nel caso di utilizzo di credenziali di accesso a sistemi informatici gestiti da privati. (Fattispecie in cui è stata ritenuta l'aggravante in un caso di accesso abusivo a un servizio di home banking - Cassazione penale , sez. II , 20/09/2022 , n. 40862). Vuoi saperne di più sul reato di frode informatica? Vuoi consultare altre sentenze in tema di frode informatica? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. II , 20/09/2022 , n. …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/09/2016, n. 48246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48246 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2016 |
Testo completo
48 2 4 6 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 20/09/2016 Composta da: Sent. n. sez. 1139/2016 PIERO SAVANI -Presidente REGISTRO GENERALE N.27988/2016 SERGIO GORJAN Rel. Consigliere - ROSA PEZZULLO ANDREA FIDANZIA FERDINANDO LIGNOLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA LO nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 15/02/2016 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA sentita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;
lette/sentite le conclusioni del PG LUIGI ORSI Udit i difensor Avv.; A udito Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dr. Luigi Orsi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avv.to Antonino Napoli, che ha concluso insistendo per l'annullamento dell'ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza in data 15.2.2016 il Tribunale del riesame di Reggio Calabria confermava l'ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del locale Tribunale in data 4.1.2016 di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di ET AN, per il delitto di partecipazione all'associazione mafiosa armata denominata 'ndrangheta, operante nei comuni di Cinquefrondi, Anoia e nelle località limitrofe, inserita nel mandamento tirrenico della Provincia di Reggio Calabria, ed in particolare al "locale di Cinquefrondi", con a capo Tripodi Costantino, mettendosi a completa disposizione degli interessi del sodalizio e cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo con competenza specifica e quasi esclusiva nel settore delle estorsioni.
1.1. Il Tribunale dava atto che il grave quadro indiziario a carico del ricorrente, quale soggetto inserito nel sodalizio mafioso indicato, era ricavabile dal contenuto delle conversazioni ambientali oggetto di captazione in data 13.3.2014, relative all'aggressione posta in essere in danno di NÒ ER, in uno alle riprese della videocamera installata all'interno di un palo della pubblica illuminazione ubicato a pochi metri dell'abitazione di LA PE, capo dell'omonima cosca.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso a mezzo del suo difensore l'indagato affidato a sei motivi, con i quali lamenta: -con primo motivo, la ricorrenza dei vizi di cui all'art. 606, primo comma, lett. b) ed e) c.p.p., per nullità dell'ordinanza emessa dal G.i.p. in data 4.1.2016, stante il mancato esperimento dell'interrogatorio di garanzia ex art. 294 c.p.p.; ed invero, nei confronti dell'indagato veniva emesso il fermo dalla Procura distrettuale antimafia di Reggio Calabria ed il G.i.p. presso il Tribunale di Palmi, con ordinanza depositata in data 18 dicembre 2015, non convalidava il fermo ed emetteva ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico del ricorrente e di altri 20 presunti affiliati per mancanza, ex ante, dei presupposti legittimanti tale provvedimento;
in considerazione della declaratoria di incompetenza, gli atti venivano restituiti al P.M.D.D.A. affinché richiedesse l'emissione una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti, tra gli altri, del ricorrente;
orbene, l'art. 13 d. lg. 14.1.1991 n. 12 ha istituito un rapporto di fungibilità tra l'interrogatorio ex art. 391/3 c.p.p. e quello disciplinato dall'art. 294 c.p.p., facendo venir meno per il giudice l'obbligo di interrogare la 1 persona sottoposta a misura cautelare, nel caso in cui vi abbia provveduto in sede di convalida dell'arresto o del fermo, e, proprio l'affermazione normativa del rapporto di equipollenza tra l'interrogatorio assunto in sede di convalida e l'interrogatorio di garanzia ha condotto le Sezioni Unite a riconoscere al difensore della persona arrestata o fermata il diritto di estrarre copia degli atti su cui si fonda la richiesta di convalida e di applicazione della misura cautelare;
la pronuncia di legittimità, nella sua massima, tuttavia, non tiene conto delle serrate cadenze del procedimento di convalida e delle difficoltà della difesa di poter consultare ed estrarre copia, in tempo utile per l'udienza di convalida degli atti utilizzati per la richiesta di custodia cautelare;
il G.i.p. avrebbe dovuto procedere a nuovo interrogatorio, in quanto il fermo non era stato convalidato e l'ordinanza di custodia cautelare emessa da un nuovo giudice;
il fermo non convalidato non fa venir meno, nel caso dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, l'obbligo del giudice di interrogare la persona sottoposta ad indagini, anche nel caso in cui vi abbia provveduto in sede di convalida;
non appare, in proposito condivisibile l'assunto del giudice del riesame, secondo il quale, ogniqualvolta il giudice che ha ricevuto gli atti da quello dichiaratosi incompetente rinnovi, ai sensi dell'art. 27 c.p.p., l'ordinanza cautelare precedentemente emessa, questi non ha l'obbligo di espletare nuovamente l'interrogatorio di garanzia, anche in caso di mancata convalida del fermo, a meno che, con la nuova ordinanza non siano contestati nuovi fatti, ovvero il provvedimento sia fondato su indizi o su esigenze cautelari, in tutto o in parte diversi da quelli posti a fondamento dell'ordinanza emessa dal giudice incompetente;
-con il secondo motivo la ricorrenza dei vizi di cui all'art. 606, primo comma lett. b) ed e) c.p.p., per mancanza di valutazione autonoma da parte del G.i.p. ex art. 292 c.p.p., come riformato dalla 1. 47/2015, atteso che il G.i.p., nell'ordinanza custodiale si è limitato a riprodurre integralmente, anche in veste grafica, il testo della richiesta cautelare del P.M., senza dare dimostrazione di aver valutato criticamente il contenuto di essa e di aver recepito ed adeguatamente valutato le indagini difensive ai fini delle determinazioni finali;
con la riforma dell'art. 292 c. 2 lett. c) c.p.p., si è inteso, invero, porre fine alla prassi, purtroppo assai diffusa in ambito giudiziario, di provvedimenti redatti con la tecnica del "copia-incolla" informatico, cioè con un pedissequo recepimento della richiesta del P.M. e, dunque, in assenza di un effettivo vaglio decidente rispetto ai presupposti di cui agli artt. 273, 274 e 275 c.p.p.; -con il terzo motivo, la ricorrenza dei vizi di cui all'art. 606, primo comma lett. b) ed e) c.p.p., in relazione agli artt. 273, 292 c.p.p.; invero, con riferimento alla posizione del ricorrente, una banale lite per la titolarità di un albero di 2 P faggio, caduto a causa delle intemperie, è stata elevata a dimostrazione dell'appartenenza ad un'associazione a delinquere di stampo mafioso nonché del concorso nel delitto di concorso in estorsione, laddove si è trattato di un atteggiamento da bullo da parte di un giovane;
invero AN ET, come confermato dall'ordinanza del Tribunale, non viene indicato, né dal collaboratore Rocco ES ER, né da PE LA quale affiliato alla 'ndrangheta ed il capo 38 provvisoriamente contestato, secondo cui l'aggressione a NÒ TU LA (genero e collaboratore di CA CH, titolare di un'omonima impresa individuale, avente ad oggetto l'industria boschiva) a non esercitare l'attività di taglio boschivo su una determinata area ricompresa nel territorio di Cinquefrondi, procurando a sé e ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, siccome CH CA, dopo essersi accordato con i referenti criminali di Cinquefrondi, non avrebbe mantenuto gli accordi ovvero quest'ultimi non avrebbero mantenuto gli accordi con l'imprenditore boschivo, confligge con il successivo capo 39) della contestazione provvisoria, elevato a Rocco ET, AV IG e Rocco ES leranò, relativo al pagamento della tangente per l'aggiudicazione della gara, indetta dal comune di Cinquefrondi, per l'affidamento dei lavori di taglio del bosco di leccio in località Forgiaro;
invero, l'ordinanza impugnata non riesce a chiarire quali sono le ragioni sottese ad impedire a TU NÒ, e quindi al suocero CH CA, di esercitare l'attività di taglio boschivo sull'area oggetto della gara e per la quale era stata già corrisposta la tangente;
il collaboratore di giustizia Rocco ES leranò, inoltre, individua in IG e Rocco ET gli estorsori indicando in € 10.000,00 l'importo della tangente;
gli inquirenti avrebbero individuato nella lite tra AN ET e TU NÒ una sorta di richiamo al rispetto degli accordi intercorsi tra CA e la 'ndrina di Cinquefrondi, ma l'ordinanza impugnata non spiega qual'è stata la ragione dei presunti disaccordi tra l'imprenditore CA e la 'ndrangheta di Cinquefrondi, laddove emerge, invece, che lo stesso aveva regolarmente corrisposto la tangente ed ottenuto il consenso a procedere al taglio dei boschi;
appare piuttosto, quella oggetto della contestazione, un'iniziativa "privata" di AN ET, che non riguardava la cosca, tanto che lo stesso LA, presso la sua abitazione, avrebbe affermato che "se lo sa NO li sgozza", essendo critico per l'iniziativa assunta dai due ET;
la circostanza poi riportata a pg. 25 dello sconfinamento da parte di CA CH ed il mancato rispetto degli accordi da parte di NÒ TU LA, non emerge dalla intercettazione anzi il LA, nel raccontare allo lerace quanto appreso dallo NÒ, confermava la circostanza riferita nell'interrogatorio di garanzia dal ricorrente e cioè che si trattava di un albero di faggio caduto occasionalmente nella sezione di montagna compresa nell'appalto; 3 pertanto, sfornito di qualsivoglia supporto probatorio è l'assunto che il ricorrente, insieme al cugino, avrebbe aggredito verbalmente e fisicamente NÒ, contestandogli il mancato rispetto degli accordi di natura estorsiva, all'epoca imposti al suocero CA da ET Rocco (genitore di ET AF) costringendolo ad astenersi, per il futuro, dal tagliare alberi di faggio in area dagli stessi ritenuta diversa da quella in cui l'impresa di CA CH;
-con il quarto motivo, la ricorrenza dei vizi di cui all'art. 606, primo comma, lett. b) ed e) c.p.p. e 311 c.p.p. per la mancata valutazione e difetto di motivazione in merito alle indagini difensive depositate all'udienza di riesame;
invero, nella valutazione dell'intercettazione del colloquio del 13.03.2014, avvenuto tra LA ed i suoi interlocutori, i Giudici del riesame non hanno considerato le dichiarazioni, rese ai sensi dell'art. 391 bis c.p.p., dalla parte offesa TU NÒ e da AL NI che hanno confermato che la lite era scaturita da un banale mancato rispetto di usi civici del comune di Cinquefrondi;
il Tribunale distrettuale era tenuto ad esaminare ed a valutare i risultati delle investigazioni difensive, prodotte dalla difesa del ricorrente in vinculis nel decidere sul riesame proposto, poiché esse rientrano nell'esercizio della prova ex art. 391-bis e ss. c.p.p. e, pertanto, sono utilizzabili ed equiparate agli atti del P.M., soggette alla valutazione del giudice unitamente a tutte le altre risultanze del procedimenti;
-con il quinto motivo, la ricorrenza dei vizi di cui all'art. 606, primo comma, lett. b) ed e) c.p.p. e 311 c.p.p., in relazione all'art. 416 bis c.p.p. e alla mancata motivazione in ordine a configurabilità nel caso de quo del reato di cui all'art. 378 c.p., ovvero di cui all'art. 110-416 bis c.p.; in particolare, la condotta consistente nell'appartenere ad un sodalizio mafioso richiede l'adesione del soggetto ai vincoli ed agli scopi derivanti dall'associarsi, il contributo stabile al mantenimento in vita dell'associazione ed il riconoscimento da parte degli altri componenti che il soggetto effettivamente fornisca un contributo per la sussistenza in vita dell'associazione; invero, dalla motivazione dell'ordinanza impugnata non emergono, con la necessaria precisione e con la indispensabile chiarezza di un adeguato corredo critico argomentativo, gli elementi indiziari a sostegno dell'ipotizzata partecipazione del ricorrente al reato associativo contestato nel capo sub A); si fa leva sulla pretesa autoevidenza di dati di fatto, dei quali si omette una spiegazione sulle ragioni della loro significatività in relazione alle conclusioni ivi raggiunte;
il giudice a quo, in particolare avrebbe dovuto motivare anche sulle ragioni per le quali non ricorre nel caso de quo, il reato di favoreggiamento, il concorso esterno piuttosto che il concorso nel reato associativo;
4 -con il sesto motivo la ricorrenza dei vizi di cui all'art. 606, primo comma, lett. b) ed e) c.p.p., in relazione all'art. 629 c.p. aggravato dall'art. 7 d. Ivo. 152/91; invero l'estorsione contestata sarebbe stata aggravata dall'aver agito con metodo mafioso ed dall'aver agevolato una cosca ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del d.Lvo 152/91, ma ai fini della configurabilità del metodo mafioso non è sufficiente la minaccia, che è elemento costitutivo dell'estorsione, ma è necessario che la violenza o la minaccia sia mafiosa, quella cioè ben più penetrante, energica ed efficace che deriva dalla prospettazione della sua provenienza da un tipo di sodalizio criminoso dedito a molteplici ed efferati delitti;
nel caso de quo manca, così come non risulta alcuna agevolazione della presunta cosca di Cinquefrondi. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato limitatamente al terzo e quinto motivo di ricorso, sicchè l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria, assorbito nella nuova valutazione il quarto motivo di ricorso, laddove vanno respinti gli ulteriori motivi di ricorso.
1. Con i primi due motivi di ricorso, l'indagato ripropone in questa sede di legittimità le medesime eccezioni processuali che avevano costituito oggetto di deduzioni in sede di riesame, alle quali il Tribunale di Reggio Calabria ha dato corretta ed esauriente risposta, ritenendo infondate le doglianze proposte.
1.1. L'eccezione di nullità dell'ordinanza di custodia cautelare impugnata per il mancato esperimento dell'interrogatorio di garanzia è manifestamente infondata. Ed invero, come dedotto dallo stesso ricorrente, il fermo emesso nei suoi confronti dalla Procura distrettuale antimafia di Reggio Calabria non veniva convalidato ed il G.i.p. del Tribunale di Palmi emetteva ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico del ricorrente, con declaratoria di incompetenza e restituzione degli atti al P.M.D.D.A. per l'emissione di una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del ricorrente. Lo stesso ricorrente dà, inoltre, atto che l'art. 13 d. lg. 14.1.1991 n. 12 ha istituito un rapporto di fungibilità tra l'interrogatorio ex art. 391/3 c.p.p. e quello disciplinato dall'art. 294 c.p.p., facendo venir meno per il giudice l'obbligo di interrogare la persona sottoposta a misura cautelare, nel caso in cui vi abbia provveduto in sede di convalida dell'arresto o del fermo, ma ciononostante ritiene che in dipendenza della non convalida del fermo il G.i.p. avrebbe dovuto procedere ad un nuovo interrogatorio.
1.1.1. Tale deduzione è del tutto priva di fondamento, dovendosi sul punto richiamare i principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui il giudice che ha ricevuto gli atti da quello dichiaratosi incompetente, ove rinnovi, ai sensi 5 dell'art. 27 cod. proc. pen., l'ordinanza cautelare precedentemente emessa, non ha l'obbligo di espletare nuovamente l'interrogatorio di garanzia, a meno che, con la nuova ordinanza, non siano contestati nuovi fatti, ovvero il provvedimento sia fondato su indizi o su esigenze cautelari in tutto o in parte diversi da quelli posti a fondamento della ordinanza emessa dal giudice incompetente, nel qual caso si rende necessario un nuovo interrogatorio ai sensi dell'art. 294 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 35887 del 02/07/2004, Rv. 229962). Le misure cautelari disposte, a norma dell'art. 27 cod. proc. pen., da un giudice, dichiaratosi contestualmente o successivamente incompetente, non perdono, infatti, efficacia per il mancato espletamento di un nuovo interrogatorio di garanzia da parte del giudice competente il quale abbia emesso nel termine stabilito una propria ordinanza (Sez. U, n. 39618 del 26/09/2001), né l'interrogatorio espletato dal giudice dichiaratosi incompetente può ritenersi nullo od inefficace (Sez. 5, n. 3399 del 27/10/2009, Rv. 245836).
1.1.2.Dal testo letterale dell'art. 27 emerge, infatti, che la misura cautelare disposta dal giudice incompetente rimane priva di effetto solo nel caso non verificatosi nella fattispecie - in cui il giudice competente non abbia provveduto ad emettere una nuova ordinanza ex art. 292 c.p.p. nel termine di 20 giorni dall'ordinanza di trasmissione degli atti e analogamente conserva la sua piena efficacia l'interrogatorio di garanzia di cui all'art. 294 c.p.p., in riferimento al quale neppure può predicarsi una nullità per incompetenza, in quanto la legge designa a provvedervi il giudice che ha disposto la misura cautelare, e non quello competente per il merito: tant'è che il già citato art. 27 c.p.p. fa richiamo soltanto al successivo art. 292 c.p.p. e non anche agli artt. 294 e 302 c.p.p.. (Sez. 5, n. 3399 del 27/10/2009).
1.1.3. Orbene, la circostanza che il fermo non sia stato convalidato non supera od elide il dato letterale di cui all'art. 27 c.p.p., come sopra riportato, secondo cui l'interrogatorio è stato disposto da un giudice dichiaratosi successivamente incompetente, con piena operatività di tutti i principi in tal caso enunciati da questa Corte.
1.2. Generico e, comunque, infondato si presenta altresì il secondo motivo di ricorso, secondo il quale l'ordinanza custodiale applicata all'indagato difetterebbe del requisito dell'autonoma valutazione di cui all'art. 292 lett. c) c.p.p., traducendosi in una pedissequa ripetizione della richiesta del P.M.. Il Tribunale del riesame sul punto, con motivazione congrua che non merita censura, ha evidenziato come il G.i.p. emittente abbia dato contezza del materiale indiziario raccolto in indagine a carico del ricorrente, corredando l'esposizione con valutazione autonoma e specifica in relazione alla posizione del ET, che lungi dal costituire una sterile rassegna delle fonti di prova a carico dell'indagato, 6 in assenza di qualsiasi riferimento contenutistico e di enucleazione degli specifici elementi reputati indizianti, si presenta, di converso, consapevole e fondata su un adeguato vaglio critico della posizione cautelare del ricorrente, tale da consentire il controllo dell'iter logico - giuridico alla base dell'adozione del titolo restrittivo. Il ricorrente non si confronta con tali specifiche argomentazioni, sviluppando un ragionamento svincolato dalle valutazioni del Tribunale che comunque non meritano alcuna censura, facendo corretta applicazione dei principi espressi da questa Corte, secondo cui la necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, è osservata anche quando il giudice ripercorra gli elementi oggettivi emersi nel corso delle indagini e segnalati dalla richiesta del pubblico ministero, potendo egli condividere integralmente le argomentazioni del pubblico ministero stesso, purchè dia conto, in motivazione, del proprio esame critico dei predetti elementi, e delle ragioni per cui egli li ritenga idonei a supportare l'applicazione della misura (Sez. 2, n. 5497 del 29/01/2016). Peraltro, la necessità di autonoma valutazione da parte del giudice procedente è compatibile con un rinvio "per relationem" o per incorporazione della richiesta del PM che non si traduca in un mero recepimento del contenuto del provvedimento privo dell'imprescindibile rielaborazione critica 3. Inammissibile si presenta il sesto motivo di ricorso relativo al reato di estorsione di cui al capo 38, atteso che come risulta dalla premessa dell'ordinanza impugnata, la misura cautelare risulta applicata per solo reato associativo e non anche per l'estorsione.
4. Fondato si presenta il terzo motivo di ricorso, anche in relazione a quanto evidenziato con il quinto motivo. Ed invero, premesso che il collaboratore di giustizia ER Rocco ES (sulle propalazioni del quale è anche fondato l'impianto accusatorio relativo al delitto associativo di cui al capo 1), non risulta aver inserito ET AN cl. '89 nell'elenco degli appartenenti al sodalizio 'ndranghetistico, noto come "locale di Cinquefrondi" ed il compendio indiziario carico dello stesso è stato ricavato esclusivamente dalle conversazioni e dalle immagini captate nelle vicinanze e nell'abitazione di LA PE in data 13.3.2014. Dalle immagini captate, invero, emerge che, sopraggiunto il trattore di CA CH, condotto dallo NÒ nei pressi dell'abitazione del LA, veniva dopo poco affiancato da un'auto dalla quale si vedevano scendere tre soggetti di giovane età, riconosciuti dagli investigatori in ET AN, ET AF cl. '92 e TI ES (i primi due cugini in quanto figli di due sorelle); una volta scesi dal veicolo, si notava chiaramente che i due cugini 7 ET iniziavano a discutere animatamente con il conducente del trattore, fino a quando si vedeva ET AN salire sulla cabina ed aggredire fisicamente l'uomo rimasto a bordo del mezzo (lo NÒ), a quel punto si notavano LA PE e LE AN uscire dal cancello dell'abitazione ed avvicinarsi ai soggetti coinvolti nella discussione, con cui si intrattenevano a parlare;
dalla successiva conversazione ambientale captata presso l'abitazione del LA emergeva il disappunto del LA per la scelta dei ET di affrontare lo NÒ innanzi alla sua abitazione e la natura dell'episodio; dal tenore del discorso si desumeva che i ET avevano contestato allo NÒ di aver abbattuto alcuni alberi di faggio ai quali erano interessati, mentre lo NÒ rivendicava la legittimità del suo comportamento, sostenendo di essersi con il suocero regolarmente aggiudicato l'appalto per il taglio degli alberi in questione, precisando di avere preventivamente richiesto ed ottenuto il consenso del locale di 'ndrangheta di Cinquefrondi, nonchè di avere puntualmente "pagato" il benestare concessogli dai cinquefrondesi.
4.1. A fronte di tali emergenze- in questa sede estremamente sintetizzate- il Tribunale ha evidenziato come le modalità operative della condotta del ET, funzionale ad imporre l'osservanza della spartizione territoriale mafiosa in relazione ad accordi di natura estorsiva, indicano in maniera nitida la presenza, della forza dell'organizzazione criminale ed il potere di controllo esercitato dalla cosca, tale da alimentare in quel contesto sociale l'intimidazione e, quindi, il conseguente assoggettamento ed omertà, secondo quelle che sono le note operative caratteristiche della 'ndrangheta, nella stessa descrizione normativa di dell'art.cui al comma 3 416 bis c.p.. Tale valutazione, tuttavia, non pare conciliarsi come rilevato dal ricorrente ed in base a quanto emergente nel medesimo provvedimento impugnato- con il disappunto manifestato dal LA per l'azione improvvisa posta in essere dal ET, evidentemente non coordinata ed inspiegabile da parte dei presenti, non fugando il dubbio che tale condotta integrasse un'iniziativa privata dello stesso ricorrente, cioè disgiunta da una logica comune e solidaristica e, pertanto, non integrante un'attività prestata nell'interesse del sodalizio, anche in relazione al fatto che gli estorti avevano già "pagato" il benestare per l'appalto.
4.2. In tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. 5, n. 6882 del 06/11/2015). Inoltre, se è pur vero che ciascun atto di partecipazione è da solo 8 मे sufficiente ad integrare il reato associativo e che la partecipazione dell'imputato al sodalizio criminoso può essere desunta anche dalla commissione di uno o di singoli episodi criminosi, tali condotte tuttavia, per le loro connotazioni, devono essere in grado di attestare, al di là di ogni ragionevole dubbio e secondo massime di comune esperienza, un ruolo specifico della persona, funzionale all'associazione e alle sue dinamiche operative e di crescita criminale, tale da risultare compiute con l'immanente coscienza e volontà dell'autore di fare parte dell'organizzazione (arg. ex Sez. 6, n. 50965 del 02/12/2014).
4.3. Sulla base di tali principi l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame, circa la ricorrenza della gravità indiziaria in merito alla partecipazione dell'indagato al sodalizio mafioso di cui al capo 1 della contestazione provvisoria, assorbito nella nuova valutazione che il Tribunale dovrà compiere, l'esame anche del quarto motivo di ricorso.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria. Così deciso il 20.9.2016 I Presidente Il Consigliere estensore Rosa Rezzullo Piero Savani PezzulleТемрени ло DEPORTATA IN CANCELLERIA add 15 NOV 2016 IL PUNZIO GIUDIZIA RIO Carble LanzuÍSO 9