Sentenza 13 marzo 2015
Massime • 1
È onere del difensore, in attuazione del generale dovere di adempiere con diligenza il mandato difensivo, comunicare tempestivamente all'autorità giudiziaria procedente le variazioni intervenute per consentire la regolarità della notifica, funzionale alla corretta instaurazione del giudizio. Pertanto, non sussiste alcuna nullità nel caso in cui la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, effettuata a mezzo fax, al difensore di fiducia domiciliatario non si perfezioni in ragione dell'omessa comunicazione del mutamento di numero di fax.
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In caso di erronea trascrizione sulla data dell'udienza nella copia del decreto notificata al difensore, l'imputato ed a maggior ragione il difensore, pur non essendo tenuto a fare indagini di sua iniziativa per accertare la data di comparizione, non può essere però esonerato da quel minimo di diligenza che gli consenta di identificare in modo ragionevolmente e sufficientemente certo la data stessa attraverso la copia del decreto di citazione a lui notificata. Quando il segno grafico della della data non sia subito decifrabile, potendo essere interpretato in maniera diversa, è stato onere del difensore superare l'incertezza contattando la cancelleria del Tribunale competente, chiedendo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/03/2015, n. 29828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29828 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NAPPI Aniello - Presidente - del 13/03/2015
Dott. GUARDIANO A. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere - N. 927
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo - Consigliere - N. 26851/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CE MO, nato a [...] l'[...];
avverso la sentenza pronunciata dalla corte di appello di Milano il 20.1.2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Alfredo Guardiano;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fraticelli Mario, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito per il ricorrente, il difensore di ufficio, avv. Aiello Maria Donatella, che si è riportata ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza pronunciata il 20.1.2014 la corte di appello di Milano confermava la sentenza con cui il tribunale Milano, in data 10.2.2011, aveva condannato CE MO alla pena ritenuta di giustizia in ordine al delitto di cui all'art. 582 c.p., art. 583 c.p., comma 2, n. 4) e art. 585 c.p., commesso, attraverso le condotte specificamente indicate nel capo A) dell'imputazione, in danno di NI NU.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, personalmente, lamentando: 1) violazione di legge per omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello all'imputato (ex art. 161 c.p.p.) ed al difensore di fiducia, avv. Giuseppe De Stefano, del Foro di Parma, in quanto la relativa notifica veniva effettuata, a mezzo fax, ad un numero diverso da quello in uso al difensore, che, con missiva indirizzata al consiglio dell'ordine degli avvocati di Parma, precedente alla data della notifica, aveva comunicato il cambiamento del numero di fax, che, tuttavia, non era stato registrato tempestivamente sulla scheda personale del suddetto difensore, pubblicata sul sito Internet dell'albo degli avvocati, gestito dal Consiglio dell'ordine di Parma, sicché l'imputato, nel giudizio di secondo grado, dichiarato contumace, era stato difeso da un difensore di ufficio;
2) vizio di motivazione, in quanto non è dato rinvenire nella sentenza impugnata le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto attendibile la versione dei fatti fornita dalla persona offesa in relazione alla condotta tenuta dall'imputato nel corso della colluttazione, ma non anche in ordine alla detenzione del coltello, nè il giudice di secondo grado ha chiarito perché al momento dell'arrivo delle forze dell'ordine il CE fosse ferito e presentasse il capo sanguinante, circostanza che, ad avviso del ricorrente, si giustifica solo alla luce di un'aggressione patita dall'imputato da parte della persona offesa.
3. Il ricorso non può essere accolto.
4. Infondato deve ritenersi il primo motivo di ricorso. Vero è che, come si evince dagli atti, consumabili in questa sede di legittimità, essendo stato dedotto un error in procedendo, la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello è stata effettuata a mezzo fax presso un numero telefonico diverso da quello (05211994408) che l'avv. De Stefano, nominato difensore di fiducia dell'imputato in primo grado ed in appello, aveva comunicato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parma come nuovo numero del fax di cui faceva uso, con missiva inviata, sempre via fax, in data 11 ottobre 2013, precedente alla notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello. Tuttavia tale errore non determina nessuna nullità processuale, poiché sarebbe stato onere del difensore di fiducia, in adempimento del generale dovere di adempiere con diligenza il mandato difensivo, comunicare tempestivamente all'autorità giudiziaria procedente l'intervenuto cambiamento del numero di fax, diverso anche da quello riportato nell'atto di appello del 24.3.2011, per consentire la regolarità della notifica del decreto di citazione a giudizio, funzionale alla corretta instaurazione del rapporto innanzi alla corte di appello. Sul punto, ritiene il Collegio di aderire ad un orientamento formatosi nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il difensore ha l'obbligo di assicurare con la necessaria diligenza la ricevibilità delle notifiche presso il domicilio eletto o dichiarato, in costanza di mandato difensivo, con la conseguenza che la notifica si intende egualmente effettuata qualora il compito dell'ufficiale notificatore sia reso particolarmente difficoltoso per negligenza del professionista (cfr. Cass. sez., 4, 11.3.2004, n. 21734, rv. 228581); negligenza del difensore che, come è stato osservato in altro condividibile arresto, ben può consistere, ad esempio, nel non consentire la notifica dell'avviso dell'udienza del riesame a mezzo telefono risultato costantemente occupato (cfr. Cass., sez. 5, 19.3.2009, n. 30573, rv. 244474) ovvero a mezzo fax, lasciato, con condotta incurante, senza connessione (cfr. Cass., sez. 2, 9.4.2014, n. 21831, rv. 259714). Del resto che il difensore sia tenuto a tale adempimento, lo si ricava anche dall'esistenza di un generale dovere di comunicazione che grava sull'imputato (e, correlativamente, sul difensore di fiducia) di comunicare tempestivamente all'autorità giudiziaria procedente ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto, proprio per consentire la regolare notificazione degli atti del processo, previsto dall'art. 161 c.p.p.. In applicazione di tali principi la doglianza difensiva risulta, pertanto, priva di fondamento, in quanto il difensore di fiducia del CE, come già detto, avrebbe potuto e dovuto comunicare tempestivamente all'autorità giudiziaria procedente l'avvenuta variazione del numero di fax, al fine di consentire le notificazioni del caso, non potendosi certo considerare equipollente, al riguardo, la comunicazione dal suddetto difensore effettuata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parma, che non era idonea a consentire all'autorità giudiziaria di avere contezza dell'avvenuta modifica, anche, consultando, in ipotesi, l'Albo degli avvocati di Parma, sia perché si trattava di comunicazione non diretta a tale autorità, sia perché la variazione, come si legge nella missiva allegata al ricorso, venne comunicata (e, comunque, per ammissione dello stesso ricorrente, non tempestivamente registrata), solo al fine di inserire il nuovo numero di fax dell'avv. De Stefano nei suoi dati personali riportati nell'elenco degli avvocati ammessi alla difesa d'ufficio.
5. Inammissibile deve ritenersi, invece, il secondo motivo di ricorso.
Con esso, infatti, il ricorrente espone, peraltro genericamente, censure che si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità tali da evidenziare la sussistenza di ragionevoli dubbi, ricostruzione e valutazione, in quanto tali, precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr. Cass., sez. 5, 22.1.2013, n. 23005, rv. 255502; Cass., sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, rv. 235507; Cass., sez. 6, 3.10.2006, n. 36546, rv. 235510;
Cass., sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, rv. 235508). Ed invero non può non rilevarsi come il controllo del giudice di legittimità, anche dopo la novella dell'art. 606 c.p.p., ad opera della L. n. 46 del 2006, si dispiega, pur a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi atti del processo, e di una correlata pluralità di motivi di ricorso, in una valutazione necessariamente unitaria e globale, che attiene alla reale esistenza della motivazione ed alla resistenza logica del ragionamento del giudice di merito, essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Cass., sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, rv 234148). Del resto, come si evince dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata, i giudici di merito hanno fondato la condanna dell'imputato su due elementi, che non hanno formato oggetto di contestazione da parte del ricorrente, particolarmente significativi, in quanto idonei a corroborare, unitamente al referto medico attestante le lesioni patite dal NI, la versione dei fatti fornita da quest'ultimo: le dichiarazioni dello stesso imputato, il quale ha ammesso di avere dato inizio alla colluttazione e di avere ferito il NI con un taglierino e quelle del teste Tirino, il quale ha assistito all'episodio, dichiarazioni, queste ultime, che, rileva la corte territoriale, smentiscono radicalmente la contrapposta versione offerta dall'imputato, finalizzata a sostenere la sussistenza della scriminante della legittima difesa.
6. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso proposto nell'interesse del CE va, dunque, rigettato, con condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2015