Sentenza 16 settembre 2014
Massime • 1
È inammissibile la denuncia di un conflitto negativo di competenza in assenza di due formali provvedimenti declinatori di competenza, non essendo sufficiente la semplice missiva di trasmissione, o restituzione, degli atti con l'indicazione della dicitura "per competenza". (In applicazione del principio, la Corte ha restituito gli atti al giudice che aveva redatto la prima missiva di trasmissione degli atti).
Commentario • 1
- 1. Quando la denuncia di un conflitto negativo di competenza è inammissibileDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 18 giugno 2021
(Dichiarato insussistente il conflitto) Il fatto Il Presidente del Tribunale di Napoli, Sezione Riesame, restituiva gli atti al Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale, “al fine di valutare la propria competenza” in ordine a un ricorso in opposizione, proposto ai sensi dell'art. 59, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011, avverso un'ordinanza emessa da detto Giudice per le indagini preliminari in sede di udienza di verifica dei crediti dopo la confisca ai sensi dell'art. 240-bis, cod. pen. Il conflitto di competenza Il Giudice per le indagini preliminari, a sua volta, sollevava conflitto di competenza ai sensi dell'art. 30 cod. proc. pen. Dopo avere premesso che ricorreva …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/09/2014, n. 39972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39972 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 16/09/2014
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere - N. 2427
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASA Filippo - Consigliere - N. 21377/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
TRIBUNALE BENEVENTO;
nei confronti di:
CORTE APPELLO NAPOLI;
con l'ordinanza n. 994/2010 TRIBUNALE di BENEVENTO, del 08/05/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
sentite le conclusioni del PG Dott. GIALANELLA Antonio il quale ha concluso per l'insussistenza del conflitto e la retribuzione degli atti al Gip del Tribunale di Benevento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con provvedimento del 19 febbraio 2014 il presidente della 4A sezione della Corte di Appello di LI, investita dalla richiesta dell'amministratore giudiziario dei beni (quote sociali intestate a Cocilovo Marco) oggetto del sequestro preventivo disposto nell'ambito del procedimento penale a carico di MO MA e di altri due imputati, in corso di svolgimento dinanzi a quella Corte territoriale, di provvedere alla liquidazione del proprio compenso, ne disponeva la trasmissione degli atti al GIP del Tribunale di Benevento, in applicazione del principio, affermato da questa Corte (Sez. 1, n. 45612 del 07/11/2012 - dep. 21/11/2012, Confi, comp. in proc. Droghini e altri, Rv. 254523), secondo cui "spetta al giudice che ha disposto il sequestro preventivo ai sensi del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies conv. in L. n. 356 del 1992, adottare i provvedimenti in tema di gestione ed amministrazione dei beni sequestrati e confiscati, in analogia a ciò che accade nel procedimento di prevenzione patrimoniale".
2. Il GIP del Tribunale di Benevento, con provvedimento del 4 marzo 2014 disponeva la trasmissione degli atti al Tribunale di Benevento "per competenza".
3. Il Tribunale di Benevento, ritenendosi incompetente a decidere sull'istanza, in quanto, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte (in termini, Sez. U, n. 25161 del 24/04/2002 - dep. 02/07/2002, Fabrizi, Rv. 221660; Sez. 1, n. 17062 del 02/04/2012 - del 08/05/2012, non massimata) l'autorità giudiziaria competente per la liquidazione dei compensi del custode delle cose sottoposte a sequestro deve essere individuata, anche dopo l'entrata in vigore del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 168 con riguardo alla situazione processuale esistente al momento della presentazione della relativa domanda, spettando pertanto la competenza a decidere sulla richiesta dell'amministratore giudiziario, alla Corte di Appello di LI, disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte, ai sensi dell'art. 28 c.p.p., per la risoluzione del conflitto. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il conflitto di competenza, ad avviso di Collegio, è insussistente.
Come da tempo affermato da questa Corte, "i conflitti negativi di competenza connotati dal contemporaneo rifiuto di due organi giudiziari a prendere conoscenza dello stesso procedimento necessitano dell'adozione di formali provvedimenti con cui due organi confliggenti manifestano la decisione di non provvedere nel merito, nel presupposto della propria incompetenza, reciprocamente indicando l'altro e determinando così la stasi del procedimento, irrisolubile senza l'intervento della Corte regolatrice.
Ne consegue che, in assenza di provvedimenti declinatori di competenza, la semplice missiva di trasmissione, o restituzione, degli atti con l'indicazione della dicitura per competenza - specie se riferibile al solo presidente dell'organo collegiale investito della richiesta di liquidazione del compenso - non sono suscettibili di dar luogo a conflitto, la cui denuncia va pertanto dichiarata inammissibile. (Sez. 1, n. 1858 del 28/04/1992 - dep. 05/06/1992, Confl, comp. Trib. Sorv. LI e IA in proc. Becchimanzi, Rv. 190522).
Sulla base degli elementi fattuali sinora illustrati va quindi disposta la restituzione degli atti alla Corte di Appello di LI, chiamata a pronunciarsi, collegialmente, sulla richiesta dell'amministratore giudiziario di liquidazione del compenso per l'attività svolta.
P.Q.M.
Dichiara insussistente il conflitto e dispone la restituzione degli atti alla Corte di Appello di LI per quanto di competenza. Così deciso in Roma, il 16 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2014