Cass. pen., sez. I, sentenza 16/09/2014, n. 39972
CASS
Sentenza 16 settembre 2014

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Massime1

È inammissibile la denuncia di un conflitto negativo di competenza in assenza di due formali provvedimenti declinatori di competenza, non essendo sufficiente la semplice missiva di trasmissione, o restituzione, degli atti con l'indicazione della dicitura "per competenza". (In applicazione del principio, la Corte ha restituito gli atti al giudice che aveva redatto la prima missiva di trasmissione degli atti).

Commentario1

  • 1Quando la denuncia di un conflitto negativo di competenza è inammissibile
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 18 giugno 2021

    (Dichiarato insussistente il conflitto) Il fatto Il Presidente del Tribunale di Napoli, Sezione Riesame, restituiva gli atti al Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale, “al fine di valutare la propria competenza” in ordine a un ricorso in opposizione, proposto ai sensi dell'art. 59, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011, avverso un'ordinanza emessa da detto Giudice per le indagini preliminari in sede di udienza di verifica dei crediti dopo la confisca ai sensi dell'art. 240-bis, cod. pen. Il conflitto di competenza Il Giudice per le indagini preliminari, a sua volta, sollevava conflitto di competenza ai sensi dell'art. 30 cod. proc. pen. Dopo avere premesso che ricorreva …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 16/09/2014, n. 39972
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39972
Data del deposito : 16 settembre 2014

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