Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/03/2004, n. 21734
CASS
Sentenza 11 marzo 2004

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Il difensore ha l'obbligo di assicurare con la necessaria diligenza la ricevibilità delle notifiche presso il domicilio eletto o dichiarato, in costanza di mandato difensivo. Ne consegue che la notifica si intende egualmente effettuata qualora il compito dell'ufficiale notificatore sia reso particolarmente difficoltoso per negligenza del professionista. (Nella fattispecie la Corte ha precisato che il ricevimento dell'atto presso il domicilio professionale indicato rende irrilevante che presso il Consiglio dell'Ordine risulti un diverso domicilio, peraltro indicato molto tempo prima).

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  • 1Le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata nel processo penale
    Garzone Francesco Paolo · https://www.diritto.it/ · 15 marzo 2017

    SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Il sistema delle notifiche a mezzo p.e.c. In particolare, nel processo penale. – 3. La questione controversa. 1. Introduzione – Soltanto qualche mese fa (cfr. Riv. Pen., 2016, 10, 905), commentando l'ordinanza della Corte di Assise di Taranto del 18 luglio 2016 (per cui: “A norma dell'art. 16, comma 4, D.L. 18.10.2012, n. 179 le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici registri. Non è quindi previsto l'utilizzo della p.e.c. nel caso di notificazioni effettuate dalle parti private. Tanto per il principio di tassatività ed …

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  • 2Le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata nel processo penale
    Garzone Francesco Paolo · https://www.diritto.it/ · 9 settembre 2016

    Le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata nel processo penale: impiego generalizzato da parte delle cancellerie e preclusione di accesso per le parti private. Vi è una possibile linea di coerenza? SOMMARIO: 1. La vicenda processuale. – 2. Il sistema delle notifiche a mezzo p.e.c. In particolare, nel processo penale. 1. La vicenda processuale. – Con decreto del 14.6.2016 la Corte di Assise di Taranto, su richiesta avanzata da alcune parti civili, disponeva la citazione di diverse persone giuridiche quali responsabili civili, “facoltizza(ndo) le parti civili richiedenti alle notifiche di cui al comma 4 dell'art. 83 c.p.p.”. Queste ultime notifiche avvenivano a mezzo posta …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/03/2004, n. 21734
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21734
Data del deposito : 11 marzo 2004

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