Sentenza 11 marzo 2004
Massime • 1
Il difensore ha l'obbligo di assicurare con la necessaria diligenza la ricevibilità delle notifiche presso il domicilio eletto o dichiarato, in costanza di mandato difensivo. Ne consegue che la notifica si intende egualmente effettuata qualora il compito dell'ufficiale notificatore sia reso particolarmente difficoltoso per negligenza del professionista. (Nella fattispecie la Corte ha precisato che il ricevimento dell'atto presso il domicilio professionale indicato rende irrilevante che presso il Consiglio dell'Ordine risulti un diverso domicilio, peraltro indicato molto tempo prima).
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- 1. Le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata nel processo penaleGarzone Francesco Paolo · https://www.diritto.it/ · 15 marzo 2017
SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Il sistema delle notifiche a mezzo p.e.c. In particolare, nel processo penale. – 3. La questione controversa. 1. Introduzione – Soltanto qualche mese fa (cfr. Riv. Pen., 2016, 10, 905), commentando l'ordinanza della Corte di Assise di Taranto del 18 luglio 2016 (per cui: “A norma dell'art. 16, comma 4, D.L. 18.10.2012, n. 179 le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici registri. Non è quindi previsto l'utilizzo della p.e.c. nel caso di notificazioni effettuate dalle parti private. Tanto per il principio di tassatività ed …
Leggi di più… - 2. Le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata nel processo penaleGarzone Francesco Paolo · https://www.diritto.it/ · 9 settembre 2016
Le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata nel processo penale: impiego generalizzato da parte delle cancellerie e preclusione di accesso per le parti private. Vi è una possibile linea di coerenza? SOMMARIO: 1. La vicenda processuale. – 2. Il sistema delle notifiche a mezzo p.e.c. In particolare, nel processo penale. 1. La vicenda processuale. – Con decreto del 14.6.2016 la Corte di Assise di Taranto, su richiesta avanzata da alcune parti civili, disponeva la citazione di diverse persone giuridiche quali responsabili civili, “facoltizza(ndo) le parti civili richiedenti alle notifiche di cui al comma 4 dell'art. 83 c.p.p.”. Queste ultime notifiche avvenivano a mezzo posta …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/03/2004, n. 21734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21734 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 11/03/2004
Dott. PERNA LA TORRE Ernesto - Consigliere - SENTENZA
Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere - N. 376
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - N. 039084/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OS CE, N. IL 16/03/1976;
avverso SENTENZA del 06/02/2002 CORTE APPELLO di CATANIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PALMIERI ETTORE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. PASSACANTANDO GUGLIELMO che ha concluso per rigetto del ricorso;
OS SC è stato condannato, con sentenza 6 febbraio 2002 della Corte di Appello di Catania, ed a conferma della sentenza di primo grado, alla pena di mesi due di reclusione e multa, con il riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti, per il furto in concorso con altri, di chilogrammi cento di arance esposte alla pubblica fede. Ricorre l'imputato denunciando violazione di norme processuali "sanzionate", ed assume che il decreto di citazione in appello sia stato notificato "ad un difensore diverso da quello che l'odierno ricorrente ha designato come difensore di fiducia...". OSSERVA LA CORTE Il ricorso è infondato e va rigettato. Infatti, posto che domicilio del difensore di fiducia, Avvocato Salvatore La Rosa, è quello di Via O. Scammacca, 25, Catania, presso il quale, e non certo di propria arbitraria iniziativa del competente Cancelliere, risulta disposta la notifica della citazione a giudizio, deve evidenziarsi che, come 3 è dato rilevare dalla relazione di notifica dell'Ufficiale Giudiziario, in foglio allegato alla copia dell'atto in questione, si evince che lo stesso venne notificato al "Sig. Avv. La Rosa GI nella veste di Avvocato in Catania, consegnandolo a mani di NG GI... domiciliatario..", idoneo quindi a curarne la consegna in precaria assenza del destinatario. Atto redatto in data 18 ottobre 2001 in Catania. La mancanza, per altro, di atto alcuno, in fascicolo, dal quale si possa evincere un diverso domicilio dell'Avvocato La Rosa, nonché di alcuna iniziativa formale di contestazione al "Collega Avv. NG" dell'arbitrario ricevimento della notificazione dell'atto, autorizza la legittima presunzione che ivi fosse il (o anche il) domicilio professionale effettivo e comunque idoneo, in relazione al procedimento de quo, del destinatario della notificazione.
Nè la circostanza che presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania risulti il domicilio di Via F. Riso, 42 che, senza altra indicazione, deve ritenersi fornito quanto meno fin dalla data del 29 gennaio 1985 (di iscrizione all'Albo degli Avvocati), è tale da contrastare, in ogni caso, la suddetta presunzione, oltretutto per la vetustà del riferimento. Pertanto la notificazione al domicilio del difensore, anche se a diverso Avvocato ivi rinvenuto e che ha ricevuto l'atto, è perfettamente regolare.
Infatti, il principio che vale è che il difensore ha l'obbligo di assicurare la ricevibilità delle notifiche presso il domicilio eletto o dichiarato, in costanza di mandato difensivo. Quanto innanzi deve essere assicurato con la necessaria diligenza, senza di che la notifica si intende egualmente effettuata qualora il compito dell'ufficiale notificatore sia reso particolarmente difficoltoso artatamente o per negligenza del professionista;
e ciò in quanto l'obbligo di notifica da parte del Giudice è non già un obbligo "assoluto", ma semplicemente "relativo" nel senso che esso deve essere reso possibile secondo le normali regole di esigibilità e diligenza da parte dell'ufficio notificante. Dopo di che, la mancata notifica non può imputarsi all'ufficio procedente, e nessuna conseguenza pregiudizievole sugli atti ne consegue in favore della parte-imputato, o di quell'altra e diversa parte che sia destinataria dell'atto. Vale, in tal senso, quanto stabilito già da questa Corte secondo cui, quando siano tempestivamente e correttamente compiuti gli atti idonei alla notificazione, anche qualora questa non si sia perfezionata (ipotesi, per altro, ben diversa e ben più grave di quella dedotta in ricorso) a causa della condotta negligente o incurante del difensore di fiducia, sul quale incombe l'onere di rendere attuabile la ricezione degli avvisi, la notifica si intenda regolarmente compiuta (Cassazione penale, sez. 6^, 8 luglio 1999, n. 2669, Zemazka). Segue il rigetto del ricorso, e la conseguente condanna del ricorrente alle spese.
P.Q.M.
Visti gli artt. 615 n. 2 e 616 c.p.p., Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2004