Sentenza 22 agosto 2003
Massime • 1
L'atto di costituzione in mora - che deve consistere in un'intimazione o richiesta fatta per iscritto - non postula l'uso di forme solenni ne' l'osservanza di particolari requisiti o adempimenti, essendo sufficiente che, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e comunque portato a sua conoscenza, il creditore manifesti la sua volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto.
Commentario • 1
- 1. Rinnovazione della notifica nulla dell’atto di citazione e interruzione della prescrizioneAccesso limitatoPaolalicci · https://www.judicium.it/ · 9 giugno 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/08/2003, n. 12339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12339 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente -
Dott. ELEFANTE Antonino - rel. Consigliere -
Dott. CIOFFI Carlo - Consigliere -
Dott. FIORE Paolo - Consigliere -
Dott. TROMBETTA Francesca - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 17160/00 proposto da:
GR ES, elettivamente domiciliato in Roma, Viale di Villa Massimo n. 36, presso lo studio dell'Avv. Renato della Bella che unitamente agli Avv.ti Gianfranco Meroni e Michele Carpano lo difende come da procura in calce al ricorso.
- ricorrente -
contro
I.U.R. - INDUSTRIA UTENSILI ROTANTI - s.r.l., in persona del suo Presidente Sig. LU PE, elettivamente domiciliata in Roma, Via Della Consulta n. 50, presso lo studio dell'Avv. Antonio Mancini, difesa dall'Avv. Elena Filipello come da procura in calce ai controricorso.
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Torino n. 798/99 del 05.02.1999/03.06.1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04.03.2003 dal Cons. Dott. Antonino Elefante.
Sentito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Massimo Fedeli che ha concluso per l'accoglimento del quarto motivo, con assorbimento del quinto;
e rigetto di tutti gli altri motivi del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 01.06.1992, VE DE e la S.I.F.I. s.r.l. convenivano in giudizio davanti al TR di Torino la I.U.R. - Industria Utensili Rotanti - s.r.l. per sentir dichiarare l'avvenuto trasferimento - ovvero in subordine per sentir condannare la I.U.R. al trasferimento ex art. 2932 c.c. - della proprietà degli immobili di cui alla scrittura privata di compravendita intercorsa tra le parti. Gli attori deducevano, fra l'altro, di aver dovuto promuovere il giudizio in quanto la convenuta "aveva dichiarato di non voler formalizzare la vendita in atto pubblico alle medesime condizioni previste nella scrittura privata".
Costituitasi, la I.U.R., pur dichiarando di non opporsi alla stipula del rogito di vendita, proponeva domanda riconvenzionale diretta ad ottenere il pagamento degli interessi sul residuo prezzo e il risarcimento del maggior danno (ex art. 1224 c.c).
Il TR, preso atto che nelle more del giudizio (precisamente il 12.1.1993, era stato stipulato il rogito di compravendita), dichiarava cessata la materia del contendere in ordine alla domanda principale, rigettava la domanda riconvenzionale nei confronti della S.I.F.I., l'accoglieva nei confronti del DE e lo condannava a pagare alla I.U.R. la somma complessiva di L. 100.063.167, oltre le spese di lite.
La Corte d'appello di Torino, con la sentenza (n. 798/99) ora impugnata, rigettava il gravame principale del DE e quello incidentale della I.U.R.; compensava tra le parti il 35% delle spese del grado di giudizio e poneva il restante 65% a carico del DE.
Osservava la Corte distrettuale, per quel che ancora interessa, che il DE non aveva assolto all'onere probatorio che gli incombeva circa le asserite circostanze rilevanti per la soluzione della controversia, relative alla richiesta di una parte del prezzo da pagare in nero e lo spostamento della data della stipula del rogito notarile su richiesta della venditrice, perché tali circostanze erano state confermate soltanto da SA DE, la cui deposizione, però, non appariva credibile, in quanto in contrasto con quella degli altri testi e interessata. Rilevava poi la Corte d'appello che correttamente il TR aveva ritenuto che il fax 22.5.1992 inviato dalla I.U.R. al DE, presso la soc. Formitalia dove lavorava, contenente l'invito a stipulare il rogito notarile (per essere stata rilasciata la concessione edilizia), unitamente alla successiva raccomandata 28.5.1992, valeva "come messa in mora dell'acquirente debitore del prezzo e non come creditore del trasferimento della proprietà del bene". Il dies a quo dal quale far decorrere gli interessi moratori posti a carico del DE andava spostato (rispetto alla data del fax 22.5.92) di trenta giorni, necessari per provvedere alle varie formalità, e quindi fissato al 22.6.1992; pure gli interessi legali decorrevano da tale data e fino al 12.1.93 (giorno della stipula del rogito notarile). La Corte di merito rigettava, infine, tutti gli altri motivi dell'appello principale perché generici ovvero nuovi. Contro tale sentenza il DE ha proposto ricorso per cassazione in base a quattro motivi, illustrati da memoria. La I.U.R. ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A sostegno del ricorso il DE deduce:
1. Violazione dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. per omessa e carente o contraddittoria motivazione e per violazione e falsa applicazione di legge, in riferimento agli artt. 1217 e 1220 c.c. e 80 disp. att. c.c, circa la presunta avvenuta messa in mora di VE DE da parte della società venditrice.
Il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver fatto propria la motivazione del TR nel punto in cui veniva affermato che la I.U.R. "provvedeva con fax a sollecitare l'attore alla stipula del rogito notarile, manifestando, in tal modo, la volontà di non tollerare ritardi nell'adempimento di quanto in precedenza pattuito".
Assume il ricorrente che si sarebbe arbitrariamente equiparata la "comunicazione" con la quale veniva data notizia della rilasciata concessione edilizia ad un'offerta, ex art. 1217 c.c, atta a costituire in mora il DE. Tale comunicazione non poteva valere come offerta non formale, perché non aveva i requisiti di legge. Infatti, non conteneva alcuna intimazione, ex art. 1217 c.c, al DE a ricevere la prestazione di consegna dell'immobile.
2. Violazione dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. per omessa o carente o contraddittoria motivazione e per violazione o falsa applicazione di legge in riferimento agli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c. circa l'omessa valutazione delle prove esperite in giudizio. Assume il ricorrente che dall'interrogatorio di LU LI, amministratore unico della I.U.R., nonché dalle deposizioni dei testi BE OT e UR PE, apparivano chiare le ragioni per le quali il DE era stato costretto a citare in giudizio, ai sensi dell'art. 2932 c.c, la società promettente venditrice, data l'illegittima pretesa di questa di dichiarare in sede di rogito un prezzo inferiore a quello effettivamente percepito. Di tali ragioni era stata fornita ampia prova. Pertanto, data anche la mancanza di una valida messa in mora, non poteva la Corte d'appello, senza violare il principio di cui all'art. 2967 c.c, ritenere sussistenti i pretesi intenti dilatori attribuiti ex adverso al DE in merito alla stipulazione dell'atto pubblico.
3. Violazione dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. per omessa e carente o contraddittoria motivazione e per violazione e falsa applicazione di legge in riferimento agli arti 113 e 342 c.p.c. e 1220, 1404, 1406 e 1408 c.c. Il ricorrente deduce che la Corte d'appello avrebbe confuso la qualificazione giuridica dei fatti prospettati dal DE (in ordine ad una sua offerta informale ad adempiere) con un motivo nuovo, come tale inammissibile, ed avrebbe omesso di considerare che la domanda da lui proposta, ex art. 2932 c.c, stava a comprovare la volontà di addivenire all'immediato e definitivo trasferimento di proprietà dell'immobile. Simile domanda configurava l'offerta della prestazione ai sensi dell'art. 1220 c.c. Erroneamente, pertanto, la Corte d'appello avrebbe ravvisato un intento dilatorio del DE, peraltro mai provato, ritenendolo inadempiente, senza considerare che con il rogito del 12.1.1991, stipulato tra la I.U.R.
e la soc. F.I.R.T.E., in sostituzione della soc. S.I.F.I., terza designata, si era verificata la cessione del contratto (art. 1406 c.c), con conseguente liberazione da ogni obbligazione e/o responsabilità del cedente.
4. Violazione dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. per omessa o carente o contraddittoria motivazione e per violazione o falsa applicazione di legge in riferimento agli artt. 1217 e 1224 c.c. e 80 disp. att. c.c. La ricorrente deduce che la Corte d'appello, dopo aver accolto il motivo relativo alla determinazione del dies a quo dal quale far decorrere gli interessi moratori posti a carico del DE, spostandolo di 30 giorni, cioè al 22 giungo 1992, ha ritenuto, senza nessuna motivazione, di poter compensare la riduzione della somma dovuta a titolo di interessi con "l'errore contabile commesso dal TR così come rilevato nell'appello incidentale". Inoltre erroneamente la Corte d'appello avrebbe riconosciuto e cumulato interessi moratori e maggior danno, peraltro quest'ultimo da computare solo sull'importo dello scoperto e non su quello dell'intero prezzo, senza considerare che da un preliminare non può derivare un'obbligazione pecuniaria, ma soltanto un'obbligazione a contrarre, con esclusione, quindi, di qualsiasi obbligo di corrispondere interessi di mora e maggior danno.
In ordine al dies ad quem, rileva il ricorrente che erroneamente la Corte d'appello lo ha individuato nella data del rogito (12.1.1993), senza considerare che tale data (fissata a settembre 1992) fu spostata su richiesta della I.U.R..
5. Violazione dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. per omessa o carente o contraddittoria motivazione e per violazione o falsa applicazione di legge in riferimento agli artt. 91 e 92 c.p.c. La ricorrente censura l'impugnata sentenza per aver assunto una motivazione contraddittoria in merito al regolamento delle spese processuali e ne chiede l'annullamento per ciò che concerne la disposta parziale compensazione nella misura del 35%.
1.1. Osserva la Corte che il primo motivo è infondato. Innanzi tutto va precisato che l'impugnata sentenza ha applicato i principi in tema di "mora debendi", in quanto ha considerato la posizione del DE quale debitore del prezzo d'acquisto dell'immobile; il ricorrente, invece, invoca la disciplina dell'art. 1217 c.c. in tema di "mora credendo.
Va poi detto che l'impugnata sentenza ha spiegato, avendo richiamato sul punto la motivazione del TR (riportata nella parte dedicata allo svolgimento del processo), perché il fax 22.5.1992 valeva come costituzione in mora del debitore, dato che la I.U.R., nel comunicare l'avvenuto rilascio della concessione edilizia, sollecitava il DE alla stipula dell'atto notarile, manifestando, in tal modo, la volontà di non tollerare ritardi nell'adempimento di quanto in precedenza stabilito, in ordine al rogito e pagamento del prezzo.
Così argomentando l'impugnata sentenza ha applicato l'orientamento di questa Corte, secondo il quale l'atto di costituzione in mora, che deve consistere in una intimazione o richiesta fatta per iscritto, non richiede l'uso di forme solenni, ne' l'osservanza di particolari requisiti o adempimenti, essendo sufficiente che con uno scritto qualsiasi, diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, il creditore manifesti sua volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto (Cass. 28.8.1997, n. 8154). Per il resto è sufficiente osservare che la valutazione dell'idoneità di un atto a porre in essere una costituzione in mora costituisce apprezzamento di fatto, come tale riservato al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità, se immune da vizi logici e giuridici.
2.1. Anche il secondo motivo è infondato.
L'impugnata sentenza ha ritenuto che il DE non aveva assolto l'onere probatorio che gli incombeva circa le asserite pretese della venditrice I.U.R. di far dichiarare in sede di rogito un, prezzo inferiore a quello pattuito (cd. prezzo in nero); ed ha giustificato tale suo convincimento, osservando che solo il teste SA DE aveva confermato tale circostanza, ma la sua deposizione non era credibile, in quanto in contrasto con quella degli altri testi e perché egli era legato da vincoli di parentela e di interesse col DE (come figlio e socio in altre due aziende), ed aveva inoltre rilasciato dichiarazioni più favorevoli di quanto articolato nei capitoli di prova.
Costituisce ius receptum che la valutazione delle risultanze della prova testimoniale ed il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri - come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la decisione - involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento della sua decisione una fonte di prova ad esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni avverse (ex plurimis:
Cass. 29.4.1999, n. 4347; 6.9.1995, n. 9384); onde la sentenza impugnata non è suscettibile di cassazione per il solo fatto che gli elementi considerati dal giudice di merito siano, secondo l'opinione del ricorrente, tali da consentire una diversa valutazione, conforme alla tesi da lui sostenuta.
3.1. Il terzo motivo non ha pregio.
L'impugnata sentenza, in base alle risultanze processuali, ha ritenuto la strumentalità della domanda giudiziaria, ex art. 2932 c.c., del DE, perché proposta con l'intento di rinviare il rogito e il pagamento del prezzo. Conseguentemente ha ritenuto insussistente la buona fede del DE e, non ravvisando una concreta manifestazione di volontà atta a dimostrare la prontezza nell'adempiere l'obbligazione, ha escluso che tale domanda potesse configurare un'offerta, sia pure informale, della prestazione, ai sensi dell'art. 1220 c.c, come tale idonea ad evitare la mora del debitore e preservare lo stesso dalla responsabilità per il ritardo.
La doglianza del ricorrente, secondo cui non sarebbe stato provato l'intento dilatorio, è inammissibile perché tende a proporre una personale e soggettiva valutazione delle risultanze processuali in contrasto con quelle effettuata dal giudice di merito. Correttamente l'impugnata sentenza ha ritenuto inammissibile perché nuova, in quanto proposta per la priva volta in appello, la domanda del DE volta ad ottenere la condanna della S.I.F.I. per essere quest'ultima responsabile del ritardo nell'adempimento. Il ricorrente non solleva alcuna censura riguardo alla novità della domanda, ma si sofferma unicamente sugli effetti di una (presunta) cessione del contratto alla S.I.F.I..
4.1. Il quarto motivo merita accoglimento per quanto di ragione in base alle seguenti considerazioni.
L'impugnata sentenza, dopo aver accolto la doglianza del DE in ordine alla determinazione del dies a quo, ai fini della decorrenza degli interessi legali (e quantificazione del maggior danno), escludendo che esso potesse essere individuato nel giorno stesso del fax (22.5.1992), dovendo essere spostato di 30 giorni (22.5.1992) necessari per provvedere alle varie formalità onde addivenire al rogito notarile, ha ritenuto, con motivazione totalmente insufficiente e carente, che ciò non implicava alcuna modifica della decisione di primo grado, in quanto la diminuzione degli interessi compensava "l'errore contabile commesso dal TR, così come rilevato nell'appello incidentale", senza menzionare, però, ne' nella trascrizione delle conclusioni, ne' nella parte dedicata allo svolgimento del processo, il suddetto errore contabile che sarebbe stato dedotto nell'appello incidentale e senza spiegare come vi sarebbe stata totale compensazione. Sul punto la doglianza del ricorrente va accolta.
La censura sul cumulo tra interessi legali e maggior danno ex art. 1224, 2 comma, c.c. è inammissibile per effetto del giudicato interno, non avendo il DE impugnato la relativa statuizione del TR.
L'impugnata sentenza, per quanto riguarda il dies ad quem, ha ritenuto non provata, perché riferita da teste non attendibile (SA DE), la circostanza che la data del rogito sarebbe stata spostata da 20.11.1992 al 12.1.1993 su richiesta del venditore.
5.1. Il quinto motivo, relativo al regolamento delle spese processuali, resta assorbito dall'accoglimento, nei limiti suddetti, del quarto motivo.
In conclusione, in base alle considerazioni svolte, vanno rigettati il primo, secondo e terzo motivo del ricorso;
va accolto il quarto motivo per quanto di ragione, assorbito il quinto motivo;
la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata per nuovo esame sul punto ad altra sezione della stessa Corte di Appello di Torino, che provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione, facendone questa Corte espressa rimessione (art. 385, ult. cpv., c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo, secondo e terzo motivo del ricorso;
accoglie il quarto motivo per quanto di ragione, assorbito il quinto motivo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Torino, che provvedere anche sulle spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 4 marzo 2003. Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2003