Cass. civ., sez. II, sentenza 22/08/2003, n. 12339
CASS
Sentenza 22 agosto 2003

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Massime1

L'atto di costituzione in mora - che deve consistere in un'intimazione o richiesta fatta per iscritto - non postula l'uso di forme solenni ne' l'osservanza di particolari requisiti o adempimenti, essendo sufficiente che, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e comunque portato a sua conoscenza, il creditore manifesti la sua volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto.

Commentario1

  • 1Rinnovazione della notifica nulla dell’atto di citazione e interruzione della prescrizioneAccesso limitato
    Paolalicci · https://www.judicium.it/ · 9 giugno 2025

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 22/08/2003, n. 12339
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12339
Data del deposito : 22 agosto 2003

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