Articolo 991 del Codice civile
Articolo 990Articolo 992
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19 aprile 1942
Art. 991.

(Alberi fruttiferi).

Gli alberi fruttiferi che periscono e quelli divelti o spezzati per accidente appartengono all'usufruttuario, ma questi ha l'obbligo di sostituirne altri.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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