Art. 3.
Le assunzioni nei profili professionali iniziali delle categorie del personale ferroviario, come specificato nel quadro n. 3 annesso alla presente legge, avverranno esclusivamente per pubblico concorso, su base compartimentale per la prima, la seconda, la terza e la quarta categoria professionale, e su base nazionale per la quinta categoria.
Le assunzioni, di cui al primo comma, nei profili professionali delle categorie terza e quarta, sono disposte nella misura massima del 50 per cento dei posti annualmente disponibili, fatta eccezione per i profili professionali del settore delle navi traghetto della terza categoria, per i quali le assunzioni possono essere disposte nella misura minima del 50 per cento dei posti annualmente disponibili. Le assunzioni per la quinta categoria, nel profilo professionale di ispettore, sono disposte nella misura minima del 50 per cento dei posti annualmente disponibili. Alla determinazione delle relative percentuali sara' provveduto con deliberazione del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.
Nei pubblici concorsi per l'assunzione nei profili professionali iniziali del personale delle navi traghetto della quinta categoria, un sesto dei posti e' riservato al personale della quarta categoria, con quattro anni di anzianita' di effettivo servizio nel profilo professionale della categoria di provenienza, in possesso dei titoli speciali e di studio previsti per tale personale dal successivo articolo 4 della presente legge.
All'assunzione nella prima categoria - operatore comune - sono ammessi coloro che abbiano conseguito la licenza di scuola elementare.
Per l'assunzione nei profili professionali iniziali della terza categoria - operatore specializzato - e' prescritto il possesso di licenza di scuola media o di altro titolo equipollente. Per l'assunzione nel profilo professionale di infermiere e' richiesto, oltre al titolo di studio prescritto per la stessa categoria, l'attestato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie.
((Per l'assunzione nei profili professionali iniziali della quarta categoria - tecnico - e' prescritto il possesso del diploma di istituto di istruzione di secondo grado. Per l'assunzione nel profilo professionale di paramedico e' prescritto il possesso del diploma di infermiere professionale))
Per l'assunzione nel profilo professionale di paramedico, e' prescritto il titolo di studio di scuola media ed il possesso dell'attestato di abilitazione all'esercizio della professione sanitaria ausiliaria.
Per l'assunzione nel profilo professionale di ispettore della quinta categoria - tecnico superiore/direttivo - e' prescritto il possesso del diploma di laurea o di titolo equipollente, rilasciato da universita' o da altri istituti di istruzione superiore.
Per l'assunzione nei profili professionali iniziali del personale delle navi traghetto sono richiesti i titoli speciali e di studio di cui al successivo articolo 4 della presente legge.
Le assunzioni nei profili professionali iniziali delle categorie del personale ferroviario, come specificato nel quadro n. 3 annesso alla presente legge, avverranno esclusivamente per pubblico concorso, su base compartimentale per la prima, la seconda, la terza e la quarta categoria professionale, e su base nazionale per la quinta categoria.
Le assunzioni, di cui al primo comma, nei profili professionali delle categorie terza e quarta, sono disposte nella misura massima del 50 per cento dei posti annualmente disponibili, fatta eccezione per i profili professionali del settore delle navi traghetto della terza categoria, per i quali le assunzioni possono essere disposte nella misura minima del 50 per cento dei posti annualmente disponibili. Le assunzioni per la quinta categoria, nel profilo professionale di ispettore, sono disposte nella misura minima del 50 per cento dei posti annualmente disponibili. Alla determinazione delle relative percentuali sara' provveduto con deliberazione del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.
Nei pubblici concorsi per l'assunzione nei profili professionali iniziali del personale delle navi traghetto della quinta categoria, un sesto dei posti e' riservato al personale della quarta categoria, con quattro anni di anzianita' di effettivo servizio nel profilo professionale della categoria di provenienza, in possesso dei titoli speciali e di studio previsti per tale personale dal successivo articolo 4 della presente legge.
All'assunzione nella prima categoria - operatore comune - sono ammessi coloro che abbiano conseguito la licenza di scuola elementare.
Per l'assunzione nei profili professionali iniziali della terza categoria - operatore specializzato - e' prescritto il possesso di licenza di scuola media o di altro titolo equipollente. Per l'assunzione nel profilo professionale di infermiere e' richiesto, oltre al titolo di studio prescritto per la stessa categoria, l'attestato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie.
((Per l'assunzione nei profili professionali iniziali della quarta categoria - tecnico - e' prescritto il possesso del diploma di istituto di istruzione di secondo grado. Per l'assunzione nel profilo professionale di paramedico e' prescritto il possesso del diploma di infermiere professionale))
Per l'assunzione nel profilo professionale di paramedico, e' prescritto il titolo di studio di scuola media ed il possesso dell'attestato di abilitazione all'esercizio della professione sanitaria ausiliaria.
Per l'assunzione nel profilo professionale di ispettore della quinta categoria - tecnico superiore/direttivo - e' prescritto il possesso del diploma di laurea o di titolo equipollente, rilasciato da universita' o da altri istituti di istruzione superiore.
Per l'assunzione nei profili professionali iniziali del personale delle navi traghetto sono richiesti i titoli speciali e di studio di cui al successivo articolo 4 della presente legge.