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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 26/02/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Virgilio Notari Presidente rel.
Michela Grillo giudice
Lorenzo Sandulli giudice ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile n. 1849/2024 R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione il 26/2/2025, vertente tra , nato ad [...] il [...], c.f. difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Paolo Sardellitti, e nata a [...] il [...], c.f. CP_1
, difesa dall'avv. Christian Cifalitti, con l'intervento del Pubblico Ministero. C.F._2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12/7/2024 il signor , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio civile con la signora ad RI (FR) il 9/5/2001 e di non aver avuto figli CP_1 dall'unione coniugale, ha chiesto che il Collegio dichiari separazione giudiziale e il divorzio dei coniugi e regoli le questioni connesse alle condizioni individuate nell'atto.
***
Costituita con comparsa del 24/1/25, la signora non si è opposto alle richieste inerenti allo CP_1 stato matrimoniale. Ha invocato, nondimeno, statuizioni diverse rispetto a quelle della controparte.
***
Nel corso della trattazione i consorti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa volta alla definizione della controversia nei termini riportati in una scrittura privata sottoscritta da entrambi.
All'udienza del 26/2/2025, di conseguenza, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Ricostruiti in tal modo gli aspetti essenziali della vertenza, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c..
Gli accodi conclusi durante il processo sono conformi alla legge. Nulla osta al loro recepimento.
***
Non essendo ancora integrati i presupposti previsti dall'art. 3, commi 2 e 3 della legge n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo per la trattazione della domanda di divorzio congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1849/2024
R.G.A.C., disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ dichiara la separazione dei coniugi e;
Parte_1 CP_1 ➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Formia (LT) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
RI (LT) dell'anno 2001 al n. 1, parte I, ufficio 1;
➢ riconosce le altre intese raggiunte in corso di causa tra e con Parte_1 CP_1 riferimento alla separazione;
➢ dispone la prosecuzione del giudizio con separata ordinanza in relazione alla domanda di divorzio.
Cassino, 26/2/2025
il Presidente est.
Virgilio Notari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Virgilio Notari Presidente rel.
Michela Grillo giudice
Lorenzo Sandulli giudice ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile n. 1849/2024 R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione il 26/2/2025, vertente tra , nato ad [...] il [...], c.f. difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Paolo Sardellitti, e nata a [...] il [...], c.f. CP_1
, difesa dall'avv. Christian Cifalitti, con l'intervento del Pubblico Ministero. C.F._2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12/7/2024 il signor , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio civile con la signora ad RI (FR) il 9/5/2001 e di non aver avuto figli CP_1 dall'unione coniugale, ha chiesto che il Collegio dichiari separazione giudiziale e il divorzio dei coniugi e regoli le questioni connesse alle condizioni individuate nell'atto.
***
Costituita con comparsa del 24/1/25, la signora non si è opposto alle richieste inerenti allo CP_1 stato matrimoniale. Ha invocato, nondimeno, statuizioni diverse rispetto a quelle della controparte.
***
Nel corso della trattazione i consorti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa volta alla definizione della controversia nei termini riportati in una scrittura privata sottoscritta da entrambi.
All'udienza del 26/2/2025, di conseguenza, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Ricostruiti in tal modo gli aspetti essenziali della vertenza, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c..
Gli accodi conclusi durante il processo sono conformi alla legge. Nulla osta al loro recepimento.
***
Non essendo ancora integrati i presupposti previsti dall'art. 3, commi 2 e 3 della legge n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo per la trattazione della domanda di divorzio congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1849/2024
R.G.A.C., disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ dichiara la separazione dei coniugi e;
Parte_1 CP_1 ➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Formia (LT) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
RI (LT) dell'anno 2001 al n. 1, parte I, ufficio 1;
➢ riconosce le altre intese raggiunte in corso di causa tra e con Parte_1 CP_1 riferimento alla separazione;
➢ dispone la prosecuzione del giudizio con separata ordinanza in relazione alla domanda di divorzio.
Cassino, 26/2/2025
il Presidente est.
Virgilio Notari