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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VI, sentenza 24/02/2026, n. 2823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2823 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2823/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CECINELLI GUIDO, Presidente e Relatore
RIZZI ANTONIO, Giudice
ZITELLI MARA, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17433/2024 depositato il 26/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglione, 63 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7061201068 2024 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1172/2026 depositato il
02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso l'avviso di accertamento in epigrafe, proponeva ricorso la Ricorrente_1 eccependo l'infondatezza della pretesa fiscale.
Si costituiva in giudizio l'Ufficio con le controdeduzioni con le quali chiedeva il rigetto del ricorso e, poi, con altra nota successiva, chiedeva l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
All'udienza del 02/02/2026 la Corte della Giustizia Tributaria di 1° Grado di Roma dichiarava estinto il giudizio per i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la nota depositata in atti, l'Ufficio comunicava di aver annullato l'avviso di accertamento impugnato a seguito di un approfondimento effettuato a seguito di quanto dedotto nel ricorso della contribuente.
Pertanto il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
Le spese seguono la soccombenza virtuale e vengono liquidate in favore della ricorrente e per essa in favore dei suoi difensori antistatari, nella misura di € 10.000,00 oltre oneri accessori di legge e al rimborso del CUT.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Condanna l'Ufficio costituito alle spese del giudizio nella misura di euro 10.000,00 oltre oneri accessori di legge e al rimborso del cut in favore dei difensori antistatari.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CECINELLI GUIDO, Presidente e Relatore
RIZZI ANTONIO, Giudice
ZITELLI MARA, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17433/2024 depositato il 26/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglione, 63 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7061201068 2024 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1172/2026 depositato il
02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso l'avviso di accertamento in epigrafe, proponeva ricorso la Ricorrente_1 eccependo l'infondatezza della pretesa fiscale.
Si costituiva in giudizio l'Ufficio con le controdeduzioni con le quali chiedeva il rigetto del ricorso e, poi, con altra nota successiva, chiedeva l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
All'udienza del 02/02/2026 la Corte della Giustizia Tributaria di 1° Grado di Roma dichiarava estinto il giudizio per i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la nota depositata in atti, l'Ufficio comunicava di aver annullato l'avviso di accertamento impugnato a seguito di un approfondimento effettuato a seguito di quanto dedotto nel ricorso della contribuente.
Pertanto il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
Le spese seguono la soccombenza virtuale e vengono liquidate in favore della ricorrente e per essa in favore dei suoi difensori antistatari, nella misura di € 10.000,00 oltre oneri accessori di legge e al rimborso del CUT.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Condanna l'Ufficio costituito alle spese del giudizio nella misura di euro 10.000,00 oltre oneri accessori di legge e al rimborso del cut in favore dei difensori antistatari.