Sentenza 13 novembre 2013
Massime • 1
In tema di reati fallimentari, il regime tributario di contabilità semplificata, previsto per le cosiddette imprese minori, non comporta l'esonero dall'obbligo di tenuta dei libri e delle scritture contabili, previsto dall'art. 2214 cod. civ., con la conseguenza che il suo inadempimento può integrare - ove preordinato a rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio dell'imprenditore - la fattispecie incriminatrice del reato di bancarotta fraudolenta documentale.
Commentario • 1
- 1. Bancarotta fraudolenta: responsabilità del socio di società irregolare ed estensione del fallimento (Cassazione penale n. 50447/23)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 9 aprile 2024
1. La massima In tema di reati fallimentari, il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione di beni del patrimonio personale è configurabile in capo al socio di società irregolare solo dal momento in cui il fallimento sia stato esteso nei suoi confronti. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione di condanna a titolo di concorso dell'imputato che, in epoca antecedente all'estensione del fallimento nei suoi confronti, aveva consapevolmente agevolato la moglie, titolare d'impresa, nella distrazione della quota parte di un immobile di proprietà di quest'ultima, mentre ha escluso la natura distrattiva del trasferimento della porzione immobiliare di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/11/2013, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2013 |
Testo completo
6 56 / 14 56 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 13/11/2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N.2891 Dott. STEFANO PALLA Dott. MAURIZIO FUMO - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 42048/2012 - Consigliere - Dott. CARLO ZAZA Dott. ALFREDO GUARDIANO - Consigliere - - Rel. Consigliere - Dott. FERDINANDO LIGNOLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IA AN N. IL 09/06/1964 हि avverso la sentenza n. 1837/2010 CORTE APPELLO di PALERMO, del 28/02/2012 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/11/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Giovanni D'Angelo, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. ON NO era condannato con sentenza del 19 gennaio 2010 dal Tribunale di Palermo, confermata dalla Corte d'appello di Palermo, alla pena di giustizia per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, perché, in qualità di amministratore di fatto della ditta individuale "Ottica del Corso di ON Maria", dichiarata fallita con sentenza del 6 luglio 2005 del Tribunale di Palermo, teneva le scritture contabili imposte dal codice civile (tra cui il libro giornale ed il libro degli inventari) in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.
2. Contro la sentenza propone ricorso l'imputato, con atto del proprio difensore, avv. Eugenio Passalacqua, affidato a quattro motivi.
2.1 Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell'articolo 606 cod. proc. pen., lettera B, in relazione all'art. 216, comma 1, n.2 del R.D. 16 marzo 1942, R n. 267, con riferimento all'attribuzione all'imputato della qualifica di amministratore di fatto della ditta, che non è stata dimostrata con assoluta certezza. Dalle deposizioni dei testi ZA IE, PI IO, AS NI EL e LI AL è emerso solo che l'imputato aiutava saltuariamente "per amicizia" la signora ON, nella gestione della ditta. A riprova di ciò il ricorrente rileva che l'imputato non è stato dichiarato fallito.
2.2 Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'articolo 606 cod. proc. pen., lettera E, in relazione all'art. 216, comma 1, n.2 del R.D. 16 marzo 1942, per contraddittorietà della motivazione in punto di attribuzione all'imputato della qualifica di amministratore di fatto, poiché la Corte territoriale prima rileva che il ON non è stato dichiarato fallito e poi lo qualifica come amministratore di fatto.
2.3 Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione dell'articolo 606 cod. proc. pen., lettera B, in relazione all'art. 216, comma 1, n. 2 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e 42 cod. pen., con riferimento all'elemento soggettivo del reato, poiché l'impresa dichiarata fallita aveva optato per un regime di contabilità semplificata, per cui la rilevata Massenza del libro giornale e del libro degli inventari sono da attribuire al regime contabile.
2.4 Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione dell'articolo 606 cod. proc. pen., lettera B, in relazione all'art. 216, ultimo comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 ed all'art. 62 bis cod. pen., per il mancato riconoscimento della circostanza della speciale tenuità prevista dalla legge fallimentare, delle attenuanti generiche e, conseguentemente, del beneficio della sospensione condizionale della pena, proprio in considerazione del regime di contabilità semplificata adottato dalla ditta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e pertanto va rigettato.
1.1 Il primo motivo propone censure di merito, traducendosi in una alternativa. ricostruzione della vicenda implicante una diversa valutazione (in fatto) delle risultanze processuali e non già in una censura riconducibile ad un vizio di motivazione desumibile dalla lettura del provvedimento impugnato.
1.2 La posizione in tema della giurisprudenza di legittimità è tradizionale e consolidata: "Alla luce della nuova formulazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, R lett. e), dettata dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la relativa motivazione sia: a) "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non "manifestamente illogica", ovvero sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non logicamente "incompatibile" con altri atti del processo, dotati di una autonoma forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o radicalmente inficiare sotto il profilo logico la motivazione" (Sez. 6, n. 10951 del 15/3/06, Casula, rv. 233708). Ne deriva che gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, se non quando risulti viziato dal punto di vista logico il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa: e che pertanto restano inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215; Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623; Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168).
1.3 Il ricorrente richiama le medesime fonti probatorie (testi ZA IE, PI IO, AS NI EL e LI AL) sulla base delle cui deposizioni i giudici di merito gli hanno riconosciuto la qualifica di amministratore di fatto, per giungere al risultato opposto, sicché è evidente lo sconfinamento del motivo nell'apprezzamento di merito.
2. Il secondo motivo è infondato 2.1 In tema di bancarotta fraudolenta, concorrono alla consumazione del delitto tutti coloro che abbiano, con la loro attività, apportato un concreto contributo causale alla produzione del dissesto dell'azienda; pertanto, pur rappresentando la sentenza dichiarativa di fallimento elemento costitutivo della fattispecie (in quanto accertativa dello stato di insolvenza e della qualifica di imprenditore o di amministratore del soggetto attivo), anche l'eventuale amministratore di fatto può essere chiamato a rispondere del reato, in concorso, appunto, con il soggetto dichiarato fallito (Sez. 5, n. 7583 del 06/05/1999, Grossi, Rv. 213646) ८ La mancata estensione della dichiarazione di fallimento all'amministratore di fatto non preclude, di per sé, la sua responsabilità penale, essendo sufficiente ai fini della lesione del bene giuridico tutelato dall'art. 216 1. fall. lo svolgimento di attività amministrativa, anche attraverso i contatti con i clienti dell'impresa, che implica inevitabilmente la gestione delle attività aziendali (con riferimento al socio accomandante che abbia violato il divieto di immissione nell'attività amministrativa, Sez. 5, n. 44103 del 28/09/2011, Melis, Rv. 251126) 3. Anche il terzo motivo è infondato.
3.1 Deve infatti ricordarsi che, secondo la costante interpretazione di questa Corte, l'art. 18 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - che ha consentito la contabilità semplificata per le imprese minori ed ha esonerato i soggetti indicati nelle lettere c) e d) dell'art. 13 dello stesso decreto dalla tenuta delle scritture contabili per il successivo triennio, qualora i ricavi di cui all'art. 53 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, conseguiti in un anno, abbiano superato l'ammontare di centoventi milioni - non ha eliminato l'obbligo, a carico delle suddette imprese minori, della tenuta dei libri e delle scritture contabili previsti dall'art. 2214 cod. civ., sia ai fini civili, che per i riflessi di ordine penale ai sensi della legge fallimentare (tra le ultime, Sez. F, n. 33402 del 06/08/2009, Rv. 244842). Invero, a prescindere dalla problematica configurabilità dell'abrogazione di una legge generale da parte di una legge speciale successiva e dalla esclusione, anche per le diverse finalità delle norme a confronto e delle scritture rispettivamente ivi previste, di un'abrogazione per incompatibilità o per intera regolazione della materia, è sufficiente rilevare che l'art. 18 del d.P.R. citato (che ammette una contabilità semplificata per i contribuenti minori) fa "salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse dal presente decreto" (Sez. 5, n. 1347 del 05/11/1986, Rv. 175018). Come è noto, la differenza tra la bancarotta fraudolenta documentale prevista dall'art. 216 comma primo n. 2, L. fall. e quella semplice prevista dall'art. 217, comma secondo, consiste nell'elemento psicologico che, nel primo caso, viene individuato nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà della irregolare tenuta delle scritture con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore e, nel secondo caso, dal dolo o indifferentemente dalla colpa, che sono ravvisabili quando l'agente ometta, rispettivamente, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture;
la differenza non può invece ravvisarsi nell'elemento oggettivo, dal momento che entrambe le fattispecie puniscono sia la condotta di E omessa tenuta dei libri sociali che quella di irregolare tenuta degli stessi (Sez. 5, n. 6769 del 18/10/2005, Dalceggio, Rv. 233997; tra le ultime, Sez. 5, n. 48523 del 06/10/2011, Barbieri, Rv. 251709).
3.2 La Corte territoriale, con apprezzamento di merito, che sotto questo aspetto nemmeno viene censurato dal ricorrente, ha ritenuto che l'omessa istituzione tmuta delle scritture contabili obbligatorie e l'irregolare delle scritture contabili abbia di fatto impedito la ricostruzione al patrimonio della società e del movimento degli affari, sulla base della consulenza tecnico.-contabile disposta nella procedura fallimentare.
4. Il quarto motivo è inammissibile.
4.1 La Corte territoriale ha escluso sia la circostanza del fatto di particolare tenuità, sia le circostanze attenuanti generiche, in considerazione della gravità dei fatti e della personalità dell'imputato, gravato di un precedente specifico;
siffatta linea argomentativa non presta il fianco a censura, rendendo adeguatamente conto delle ragioni della decisione adottata;
d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 c.p., essendo 5 invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che nel discrezionale giudizio complessivo, assumono eminente rilievo.
5. In conclusione il ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 13 novembre 2013 Il consigliere estensore Il Presidente Ferdinando Lignola Stefano Palla Toma DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 10 GEN 2014 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmen Lan ge vese 606