Cass. pen., sez. V, sentenza 13/11/2013, n. 656
CASS
Sentenza 13 novembre 2013

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Massime1

In tema di reati fallimentari, il regime tributario di contabilità semplificata, previsto per le cosiddette imprese minori, non comporta l'esonero dall'obbligo di tenuta dei libri e delle scritture contabili, previsto dall'art. 2214 cod. civ., con la conseguenza che il suo inadempimento può integrare - ove preordinato a rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio dell'imprenditore - la fattispecie incriminatrice del reato di bancarotta fraudolenta documentale.

Commentario1

  • 1Bancarotta fraudolenta: responsabilità del socio di società irregolare ed estensione del fallimento (Cassazione penale n. 50447/23)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 9 aprile 2024

    1. La massima In tema di reati fallimentari, il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione di beni del patrimonio personale è configurabile in capo al socio di società irregolare solo dal momento in cui il fallimento sia stato esteso nei suoi confronti. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione di condanna a titolo di concorso dell'imputato che, in epoca antecedente all'estensione del fallimento nei suoi confronti, aveva consapevolmente agevolato la moglie, titolare d'impresa, nella distrazione della quota parte di un immobile di proprietà di quest'ultima, mentre ha escluso la natura distrattiva del trasferimento della porzione immobiliare di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 13/11/2013, n. 656
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 656
Data del deposito : 13 novembre 2013

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