Sentenza 18 ottobre 2005
Massime • 1
La differenza tra la bancarotta fraudolenta documentale prevista dall'art. 216 comma primo n. 2, L. fall. e quella semplice prevista dall'art. 217, comma secondo, stessa legge consiste nell'elemento psicologico che, nel primo caso, viene individuato nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà della irregolare tenuta delle scritture con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore e, nel secondo caso, dal dolo o indifferentemente dalla colpa, che sono ravvisabili quando l'agente ometta, rispettivamente, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture. (In motivazione la Corte ha escluso che detta differenza possa ravvisarsi nell'elemento oggettivo, dal momento che entrambe le fattispecie puniscono sia la condotta di omessa tenuta dei libri sociali che quella di irregolare tenuta degli stessi).
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Penale n. 769 del 10https://www.laleggepertutti.it/
Penale Sent. Sez. 5 Num. 769 Anno 2013 Presidente: MARASCA GENNARO Relatore: GUARDIANO ALFREDO SENTENZA sul ricorso proposto da Cristina Maria, nata a Termini Imerese il 14.10.1939; Di Liberto Fiorella, nata a Palermo il 4.11.1974, avverso la sentenza pronunciata dalla corte di appello di Palermo il 4.4.2011; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano; udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale dott. Giovanni D'Angelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Data Udienza: 10/10/2012 RITENUTO IN FATTO Con sentenza del 4.4.2011 la corte di appello di Palermo preliminari …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/10/2005, n. 6769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6769 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 18/10/2005
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - N. 2059
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 027807/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DA OB, N. IL 26/10/1959;
avverso SENTENZA del 13/11/2003 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA, la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA GENNARO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato contestato estinto per prescrizione, previa derubricazione della bancarotta di cui alla L. Fall. articolo 216 in bancarotta semplice;
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
A DA RO, nella sua qualità di consigliere di amministrazione dal 4 aprile 1993 alla data del fallimento, veniva contestato il delitto di bancarotta documentale fraudolenta in relazione al fallimento della società Cicroplast s.r.l. dichiarato in data 11 febbraio 1994 dal Tribunale di Busto Arsizio. Il G.U.P. presso il predetto Tribunale con sentenza emessa in data 26 marzo 2002 affermava la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto contestatogli.
Con decisione del 13 novembre 2003 la Corte di Appello di Milano respingeva i motivi di impugnazione del DA e confermava la sentenza di primo grado.
Proponeva ricorso per Cassazione RO DA che deduceva i seguenti motivi di impugnazione:
1) Erronea applicazione della legge penale perché la L. Fall. articolo 216, comma 1, n. 2 si riferisce alla tenuta irregolare dei libri sociali e non alla mancanza dei libri stessi;
2) La omessa tenuta dei libri configurerebbe il delitto di cui alla L. Fall. articolo 217;
3) Manca la prova e comunque manca qualsiasi motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del dolo richiesto per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale;
4) Vizio di motivazione in ordine alla affermazione "non emergono elementi certi per affermare che la società aveva cessato ogni attività" nel momento dell'assunzione della carica, perché siffatta affermazione avrebbe dovuto comportare l'assoluzione dell'imputato. Il ricorrente chiedeva l'annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata.
Il terzo ed il quarto motivo di impugnazione del ricorso proposto dal DA appaiono fondati.
In effetti nella sentenza impugnata manca una motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del delitto contestato e non si chiarisce se al momento della assunzione della carica di componente del consiglio di amministrazione dell'imputato la società avesse o meno cessato l'attività commerciale. Si tratta di circostanze certamente rilevanti sia ai fini della corretta qualificazione giuridica del fatto contestato - bancarotta semplice di cui alla L. Fall. articolo 217 o bancarotta fraudolenta documentale - tanto è vero che all'odierna udienza il P.G. ha chiesto la derubricazione del reato attribuito all'imputato nella violazione della L. Fall. articolo 217, sia al fine dell'accertamento delle responsabilità del DA.
Si tratta di circostanze del tutto sottovalutate dalla Corte di merito che ha ritenuto di non motivare alcunché con riferimento al primo problema e di motivare in modo errato con riferimento al secondo aspetto della questione.
Come è noto la differenza fondamentale tra la ipotesi prevista dalla L. Fall. art. 216, comma 1, n. 2 e quella prevista dal comma 2 dell'articolo 217 della stessa legge non consiste, come ha erroneamente sostenuto il ricorrente con il primo motivo di impugnazione, nella omessa tenuta dei libri, che sarebbe punita soltanto dalla L. Fall. articolo 217, e nella irregolare tenuta degli stessi punita, invece, dall'articolo 216 della stessa legge (vedi ad esempio Cass. 7 aprile 1994 n. 4038), differenza esclusa in modo chiaro dal testo dei due articoli citati, dal momento che con entrambi i reati si punisce sia la condotta di omessa tenuta dei libri sociali che quella di irregolare tenuta degli stessi, ma consiste essenzialmente nel differente elemento psicologico richiesto dalle due ipotesi di reato indicate.
Senza avere la pretesa di affrontare l'argomento in tutti i suoi aspetti, sarà sufficiente ricordare che il reato di cui al comma 1, n. 2, ultima parte della L. Fall. articolo 216 - irregolare tenuta delle scritture... in guisa da non rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari - richiede, infatti, il dolo, anche se generico, costituito dalla coscienza e volontà della irregolare tenuta delle scritture con la logica ed immanente consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore, e non anche la volontà dell'effetto di rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari (vedi ad esempio Cass. 29 novembre 1991 n. 12068). Il reato di bancarotta semplice è invece punibile sia a titolo di dolo che di colpa e pertanto è configurabile sia che l'agente, consapevole dell'obbligo della tenuta dei libri e delle scritture ometta di tenerli con coscienza e volontà, sia che l'obbligato per l'attività che esplica, ometta di tenerli per negligenza o anche per ignoranza delle disposizioni di legge, ignoranza che in siffatte ipotesi non scusa risolvendosi in ignoranza della legge penale (vedi Cass. 14 aprile 1987 n. 4550). La differenza tra le due ipotesi di reato è, quindi, ben delineata dal legislatore, come hanno chiarito giurisprudenza e dottrina ed è assai rilevante per le conseguenze penali, essendo il reato di cui alla L. Fall. articolo 217 punito con una pena molto più contenuta e soggetto ad una prescrizione assai più breve.
La Corte di merito non ha affrontato tale problema e dalla motivazione della sentenza impugnata non si comprende se i fatti contestati integrino il delitto di cui alla L. Fall. articolo 216 o quello di cui all'articolo 217 della citata legge. Tale importante aspetto del processo dovrà essere rivalutato dal giudice di rinvio. Altrettanto importante è stabilire se l'attività della società fosse o meno cessata nel momento dell'assunzione dell'incarico da parte del DA, perché tale circostanza è tale da poter incidere sulla attribuzione di responsabilità penale non fosse altro perché è difficile individuare il dolo, anche se generico, nella condotta di chi di fatto non abbia mai potuto in alcun modo operare. Sul punto la motivazione della sentenza impugnata è assolutamente carente e confusa.
Le considerazioni svolte impongono pertanto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano per un nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano per nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 ottobre 2005. Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2006