Sentenza 10 ottobre 2014
Massime • 2
E legittima l'acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti di provenienza estera di natura amministrativa, compiuti al di fuori di qualsiasi indagine penale e come tali non sottoposti al regime delle rogatorie internazionali. (Fattispecie relativa ad una nota dell'Ambasciata del Senegal in Italia, acquisita ex art. 507 cod. proc. pen., contenente informazioni sulla originalità della patente di guida in sequestro).
A norma dell'art. 526 cod. proc. pen., sono utilizzabili ai fini della decisione tutte le prove acquisite nel dibattimento, comprese quelle non assunte in udienza ma comunque acquisite al fascicolo per il dibattimento, in quanto la loro legittima acquisizione ne comporta la utilizzabilità ai fini probatori. (Fattispecie relativa ad una nota dell'Ambasciata del Senegal in Italia, acquisita ex art. 507 cod. proc. pen., contenente informazioni sulla autenticità di una patente di guida).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/10/2014, n. 2471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2471 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CAMMINO Matilde - Presidente - del 10/10/2014
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CERVADORO Mirella - rel. Consigliere - N. 2256
Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - N. 19230/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SA FA N. IL 27/01/1969;
avverso la sentenza n. 908/2011 CORTE APPELLO di L'AQUILA, del 09/05/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/10/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA CERVADORO;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, nella persona della Dr.ssa Fodaroni Maria Giuseppina, la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv. Marziali Giovanni che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 9.5.2013, la Corte d'Appello di L'Aquila confermava la decisione di primo grado che aveva condannato SA AY alla pena di mesi quattro di reclusione e Euro 400,00 di multa per i reati di ricettazione di una patente falsa e di uso della stessa. La penale responsabilità dell'imputato veniva ritenuta dai giudici di merito in base al contenuto delle deposizioni rese dai militari, che avevano proceduto al controllo del prevenuto e alla verifica della patente di guida esibita e quindi riferito, in dibattimento, in ordine alle anomalie (puntualmente riportate nel capo di imputazione) dagli stessi riscontrate sulla patente sequestrata, nonché all'esito dell'accertamento disposto dal Tribunale ex art. 507 c.p.p., presso l'Ambasciata del Senegal in Italia, circa l'autenticità o meno del documento in questione.
Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato deducendo, con tre distinti motivi, l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità per violazione dell'art. 111 Cost., artt. 191 e 431, art. 511, commi 1, 2, 3 e 5, art. 526, comma 1, artt. 514 e 515 in relazione all'art. 727 c.p.p., artt. 234 e 495 c.p.p. ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. c) e assumendo, sotto diversi profili, l'inutilizzabilità delle informazioni trasmesse dall'Ambasciata del Senegal utilizzate ai fini della decisione;
il giudice, anziché disporre perizia ex art. 508 c.p.p., disposto ai sensi dell'art. 507 c.p.p. l'acquisizione di informazioni dall'Ambasciata del Senegal, che in quanto tale gode di extraterritorialità, e quindi ha inviato la richiesta a mezzo fax, e non - come avrebbe dovuto - mediante rogatoria. Ha poi acquisito le informazioni medesime, trasmesse a mezzo fax dalla predetta ambasciata, e le ha utilizzate ai fini della decisione, in violazione del principio del contraddittorio e in mancanza di lettura. La missiva trasmessa a mezzo fax dell'Ambasciata costituisce, infatti, una chiara "manifestazione di giudizio", per cui il suo autore avrebbe dovuto comunque poter essere interrogato dalle parti processuali. A ciò aggiungasi che il documento, su cui principalmente si fonda il giudizio di colpevolezza dell'imputato, è stato inserito nel fascicolo del dibattimento senza che sia stato preventivamente esibito ed ammesso;
e ciò nonostante che, anche nei casi di acquisizione di documenti ai sensi dell'art. 507 c.p.p., il giudice abbia il potere-dovere di assicurare alle parti processuali la facoltà di interloquire previo esame della documentazione stessa. La qual cosa non è successa nel corso delle due udienze svoltesi successivamente alla ricezione del fax.
Chiede pertanto l'annullamento della sentenza.
Allega al ricorso copia dei verbali di udienza del giudizio di merito avanti al Tribunale di Teramo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Corte territoriale ha affermato, nella sentenza impugnata, che l'ambasciata senegalese è un ufficio diplomatico, e dunque amministrativo, e che pertanto le notizie richieste erano utilizzabili e ben acquisibili senza rogatoria.
Avuto riguardo sia alle modalità con cui le informazioni sulla genuinità o meno della patente di guida sono state richieste, che alla acquisizione e alla utilizzabilità delle informazioni medesime ai fini del giudizio, la conclusione del giudice d'appello è ineccepibile e conforme all'indirizzo di questa Corte, secondo cui è consentito e legittimo acquisire al fascicolo dibattimentale atti di provenienza estera di natura amministrativa, vale a dire compiuti al di fuori di specifica indagine penale, che in quanto tali non possono considerarsi sottoposti al regime proprio delle rogatorie internazionali (v. Cass. Sez. 6, Sent. n. 30068/2012 Rv. 253273; Sez. 2, Sent.n. 32623/2010 n. 32623, Rv. 248030; Sez. 3, 27.5.2009 Sent.n. 24653/2009, rv. 244087). È pacifico, che le informazioni di cui alla nota della Ambasciata della Repubblica del Senegal in data 20.4.2010 sono state acquisite in sede dibattimentale, ex art. 507 c.p.p., proprio su istanza del difensore dell'imputato, e quindi totalmente al di fuori della disciplina dell'art. 431 c.p.p., richiamato in questa sede in modo del tutto inappropriato: infatti, non si controverte in alcun modo sulla circostanza che il documento in questione fosse stato ab origine acquisito nel fascicolo per il dibattimento ex art. 431 c.p.p.. Ad analoga conclusione si deve pervenire in ordine alla profilata violazione dell'art. 727 c.p.p. e quindi alla inutilizzabilità delle informazioni medesime ai sensi dell'art. 729 c.p.p.; le norme citate si applicano nel solo ambito degli atti acquisiti in via rogatoriale, mentre è pacifico che, nel caso in esame, l'atto del quale si discute è stato trasmesso (fuori di qualsivoglia rogatoria) direttamente dall'Ambasciata del Senegal al Tribunale di Teramo. Nel caso in esame, le informazioni richieste (se la patente di guida fosse autentica o meno) necessitavano di un mero controllo amministrativo da compiersi al di fuori di un'indagine penale;
ne consegue che la missiva dell'Ambasciata del Senegal, in quanto atto amministrativo extraprocessuale, era ben acquisibile al procedimento penale ex art. 234 c.p.p., e quindi utilizzabile ai fini probatori, limitatamente ai dati oggettivi in essa contenuti (per l'acquisibilità degli atti amministrativi extraprocessuali, v.Cass. Sez. 6, Sent.n. 10996/2010 Rv. 246686; Sez. 2, Sent. n. 32623/2010 Rv. 248030 in riferimento a quella trasmessa dall'autorità straniera). Per quanto disposto dall'art. 526 c.p.p., di cui si assume erroneamente la violazione, sono poi utilizzabili, ai fini della decisione, tutte le prove acquisite nel dibattimento, comprese quelle non assunte in dibattimento, ma acquisite al fascicolo per il dibattimento;
ed invero, la legittima acquisizione nel detto fascicolo comporta la utilizzabilità, ai fini probatori, degli atti così acquisiti. Gli atti presentati al dibattimento ed ammessi con provvedimento ordinatorio, o come nel caso di specie richiesti dal giudice peraltro su istanza dello stesso difensore dell'imputato, sono infatti oggetto della conoscenza immediata e diretta delle parti che hanno diritto a prenderne visione, realizzandosi in tal modo quel principio dell'immediatezza processuale, rispetto al quale l'ufficiale lettura degli atti si pone come un mero surrogato, quando la prova sia stata invece acquisita in fase diversa da quella dibattimentale (v. Cass.Sez. 1, Sent. n. 4502/1997 Rv. 210409; Sez. 6, Sent. n. 16625/1990 Rv. 186023). Per mera completezza, rileva infine il Collegio che le informazioni richieste all'Ambasciata del Senegal sono state trasmesse per fax in data 20.4.2010, che successivamente alla trasmissione, come ammesso dallo stesso ricorrente, si sono svolte ben due udienze, quella del 19 luglio con rinvio per legittimo impedimento del difensore e quella del 4 ottobre 2010, nella quale il difensore ha concluso, senza aver effettuato alcuna contestazione circa il contenuto della missiva o le modalità di trasmissione della medesima, ne' tantomeno aver richiesto l'audizione del funzionario che aveva effettuato il richiesto accertamento amministrativo.
Il ricorso è infondato, e va pertanto rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2015