Sentenza 25 agosto 2003
Massime • 1
Nel processo del lavoro, si ha introduzione di una domanda nuova per modificazione della "causa petendi", non consentita in appello, quando il fatto che giustifica la pretesa sia alterato nei suoi elementi materiali, e, quindi, non sia in questione solamente una diversa qualificazione giuridica. (Nella specie, agendo le lavoratrici per il pagamento della indennità di disoccupazione agricola, era stata chiesta in appello la rivalutazione monetaria della medesima prestazione previdenziale; la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ravvisato in tale richiesta una inammissibile modifica della domanda).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/08/2003, n. 12460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12460 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. LAMORGESE Antonio - rel. Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. CATALDI Grazia - Consigliere -
Dott. GIACALONE Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO LM e D'ND RU, elettivamente domiciliate in Roma, via della Stazione di Monte Mario n. 9, presso l'avv. Alessandra Gullo, e rappresentate e difese dall'avv. Giuseppe Magaraggia, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, e rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Umberto Picciotto, Pilerio Spadafora e Giuseppe Fabiani, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato - avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 422 depositata il 23 febbraio 2000 (R.G. nn. 436 e 438/98). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8 aprile 2003 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Lamorgese;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni D'Angelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinte sentenze, entrambe in data 11 novembre 1996, il Pretore di Lecce rigettava le domande proposte rispettivamente da LM RE e RU D'ND, dirette ad ottenere il pagamento dell'indennità di disoccupazione relativa all'anno 1993, avendo rilevato la mancanza di prova, per ciascuna delle richiedenti, della iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli nell'anno a cui era riferita la prestazione richiesta e in quello precedente.
Le decisioni erano impugnate con separati atti dalle lavoratrici e il Tribunale della stessa sede, riuniti gli appelli, ne dichiarava l'inammissibilità, in base al rilievo che le appellanti, richiedendo nel giudizio di secondo grado, unicamente la condanna dell'Inps "alla corresponsione della rivalutazione monetaria relativa alla indennità di disoccupazione già erogata per gli anni per cui è causa", avevano formulato una domanda nuova. Per la cassazione di questa pronuncia le due soccombenti hanno proposto ricorso per Cassazione, con un motivo.
L'Istituto intimato ha depositato procura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 437 cod. proc. civ., nonché vizio di motivazione, e deduce che il Tribunale avrebbe dovuto accorgersi della sussistenza di un errore materiale nelle conclusioni dell'atto, essendo rimasta immutata la causa petendi, e avrebbe dovuto consentire la rettifica dell'errore, poiché tale richiesta era rituale.
La censura è infondata. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, "nel processo del lavoro, si ha introduzione di una domanda per modificazione della causa petendi, non consentita in appello, quando il fatto che giustifica la pretesa sia alterato nei suoi elementi materiali, e quindi, non sia in questione solamente una diversa qualificazione giuridica" (cfr. Cass. 11 maggio 2002 n. 6794, Cass. 1 marzo 2001 n. 2938, Cass. 14 luglio 2001 n. 9401, Cass. 20 aprile 1998 n. 4008). Orbene le ricorrenti, anche se in sostanza ammettono la diversità dell'oggetto del giudizio di primo grado - concernente per entrambe il riconoscimento del diritto alla indennità di disoccupazione agricola per l'anno 1993, a loro negata dall'Istituto per l'insussistenza del presupposto di legge della iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori in agricoltura - da quello del giudizio di appello, in cui esse avevano domandato, "per un evidente errore di trascrizione", la rivalutazione monetaria della medesima prestazione previdenziale richiesta, sostengono però che non vi è stata alcuna modifica del petitum e della causa petendi, non avendo esse inteso domandare una prestazione diversa. L'assunto non è condivisibile. Senza dubbio l'adeguamento della indennità di disoccupazione in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 497 del 1988, come in modo specifico indicato nell'atto di appello da ciascuna delle ricorrenti, non costituisce un diritto autonomo, concettualmente distinto dalla indennità stessa (Cass. sez. unite 18 luglio 1996 n. 6491), ma diversi sono sia gli elementi di fatto posti a sostegno della invocata rivalutazione della indennità rispetto a quelli posti a base della domanda avanzata in prime cure, sia il tema d'indagine e di decisione rispetto a quelli fissati nel precedente giudizio. Mentre infatti presupposto della indennità di disoccupazione, da entrambe richieste nel giudizio pretorile, è la iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per il numero di giornate prescritto, il diritto all'adeguamento dell'indennità di disoccupazione agricola di ottocento lire giornaliere, in base a quanto disposto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 497 del 1988, e nella specie per le giornate eccedenti la disoccupazione speciale, presuppone l'esistenza del diritto all'indennità stessa (Cass. 24 giugno 2000 n. 8641), che le ricorrenti nel ricorso in appello affermavano ad esse già riconosciuto.
Correttamente quindi il Tribunale ha ritenuto la novità della domanda in appello.
Neppure può ritenersi la esistenza di un mero errore materiale di trascrizione da parte delle appellanti facilmente percepibile, tale da non comportare una modifica della domanda originaria, poiché ciò è stato implicitamente escluso dal Tribunale sulla base della valutazione del contesto dell'atto, e l'interpretazione dell'atto di appello compiuta dal giudice del gravame, sulla base della formulazione letterale dell'atto, del suo contenuto e delle specifiche conclusioni - richiamate in sentenza - non è sindacabile in sede di legittimità (Cass. 26 maggio 1995 n. 5829, 22 maggio 1996 n. 4720, 19 agosto 2000 n. 11010). Priva di fondamento è poi la doglianza con la quale le ricorrenti addebitano al Tribunale di non avere consentito la rettifica dell'appello. Anzitutto deve rilevarsi che il giudice di appello non ha il potere di autorizzare modifiche delle domande, eccezioni e conclusioni, invece concesso nel rito del lavoro al giudice di primo grado sempre che ricorrano gravi motivi (art. 420 cod. proc. civ.), e il Tribunale ha evidenziato la tardività delle modifiche degli atti di appello, in quanto esse erano state dedotte soltanto all'udienza del 6 aprile 1999, quando già era abbondantemente decorso il termine di impugnazione decorrente dalla proposizione dei ricorsi in appello della RE e della D'ND, rispettivamente in data 20 e 26 febbraio 1998. Corretta infatti è tale statuizione alla luce del principio di diritto affermato costantemente da questa Corte, e che il Collegio intende qui ribadire, secondo cui se il principio di consumazione dell'impugnazione non esclude che, fino a quando non intervenga una declaratoria di inammissibilità, possa essere proposto un secondo atto di appello, immune dai vizi del precedente e destinato a sostituirlo, la seconda impugnazione deve essere però tempestiva, in relazione al termine breve - a cui deve farsi riferimento anche in caso di mancata notificazione della sentenza - decorrente dalla data di proposizione della prima impugnazione, equivalendo essa alla conoscenza legale della sentenza da parte dell'impugnante (cfr. fra le tante Cass. 21 luglio 2000 n. 9569). Il ricorso va dunque rigettato. Non si deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 8 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2003