Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/08/2003, n. 12460
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Sentenza 25 agosto 2003

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Nel processo del lavoro, si ha introduzione di una domanda nuova per modificazione della "causa petendi", non consentita in appello, quando il fatto che giustifica la pretesa sia alterato nei suoi elementi materiali, e, quindi, non sia in questione solamente una diversa qualificazione giuridica. (Nella specie, agendo le lavoratrici per il pagamento della indennità di disoccupazione agricola, era stata chiesta in appello la rivalutazione monetaria della medesima prestazione previdenziale; la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ravvisato in tale richiesta una inammissibile modifica della domanda).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/08/2003, n. 12460
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12460
    Data del deposito : 25 agosto 2003

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