Sentenza 10 luglio 2002
Massime • 1
In tema di violazioni al codice della strada, il combinato disposto delle norme di cui agli artt. 200 e 201 C.d.S. e 383, 384, 385 del relativo regolamento di esecuzione vanno interpretate nel senso che il verbale di contestazione dell'infrazione non va necessariamente sottoscritto dagli agenti accertatori, pena la nullità dell'atto, ben potendo, per converso (e salvo che esso non risulti redatto con sistemi meccanizzati, nel qual caso non è necessaria alcuna sottoscrizione), risultare firmato da qualsiasi soggetto che faccia parte dell'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore a ciò abilitato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/07/2002, n. 10015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10015 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO SAGGIO - Presidente -
Dott. GI VITO ANTONIO MAGNO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO FELICETTI - rel. Consigliere
Dott. SERGIO DI AMATO - Consigliere -
Dott. VITTORIO RAGONESI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PREFETTURA DI POTENZA, in persona del Prefetto pro tempore, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
NI GI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 17/99 del Pretore di LAGONEGRO, depositata il 26/03/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/2002 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) AN GI, con ricorso al Pretore di Lagonegro, proponeva opposizione avverso un'ordinanza-ingiunzione notificatagli l'8 maggio 1997, con la quale gli era stata comminata una sanzione amministrativa di lire 1.088.300, per avere superato di oltre 40 Km. il limite orario di velocità, in data 17 febbraio 1996. Deduceva la illegittimità della sanzione, per essere mancata la sua contestazione immediata;
per la inattendibilità del metodo di accertamento della velocità; per essersi trovato in stato di necessità, dovendo correre in soccorso di un paziente affetto da coma ipoglicemico.
Nel contraddittorio con il Comune di Potenza, il Pretore, con sentenza depositata il 26 marzo 1999, accoglieva l'opposizione e annullava l'ordinanza opposta.
Avverso la sentenza il Comune di Potenza ha proposto ricorso a questa Corte, con atto notificato al AN il 15 febbraio 2000. La parte intimata non ha controdedotto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il ricorso si denuncia la violazione degli artt. 112 c.p.c.;
22 e 23 l. n. 689 del 1981; 200 e 201 del codice della strada;
384 e 385 del regolamento di esecuzione del codice della strada. Si deduce al riguardo innanzitutto che il Pretore ha accolto l'opposizione, fra l'altro, per motivi non dedotti dall'opponente, ma rilevati di ufficio.
Dopo avere enunciato tale doglianza, il ricorrente specifica che l'opposizione è stata accolta per quattro distinte ragioni: 1) omessa contestazione immediata;
2) sottoscrizione del verbale di contestazione da parte di un agente diverso da quello che ha proceduto al rilevamento, 3) omessa notificazione di un verbale di accertamento distinto dalla notificazione del verbale di contestazione;
4)omessa motivazione dell'ordinanza-ingiunzione. Ciò precisato, nel ricorso si lamenta che solo i primi tre motivi sono riconducibili al ricorso, mentre il quarto è stato rilevato di ufficio.
Si deduce, inoltre, che anche gli altri tre motivi sono stati erroneamente accolti.
La sottoscrizione del verbale di accertamento da parte di un agente diverso da quello che ha proceduto al rilevamento dell'infrazione non sarebbe infatti motivo di nullità. Nè il codice della strada o il regolamento di attuazione dello stesso prevederebbero la notifica di un verbale di accertamento oltre a quello di contestazione. Nè la omissione della contestazione immediata sarebbe a sua volta causa di nullità dell'ordinanza-ingiunzione.
2) Premesso che il ricorso limita la censura ex art. 112 c.p.c. al solo profilo di accoglimento dell'opposizione relativo alla mancanza di motivazione dell'ordinanza-ingiunzione - per cui questa Corte deve limitare a sua volta entro tali limiti l'esame della extrapetizione - va osservato che, con giurisprudenza consolidata (Cass. SS. UU. 19 aprile 1990, n. 3271; e da ultimo 15 novembre 2001, n. 14238; 12 agosto 2000, n. 10796; 18 febbraio 2000, n. 1857), è stato affermato il principio secondo il quale l'opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento di una somma di danaro a titolo di sanzione amministrativa, proposta a norma degli artt. 22 e segg. della legge n. 689 del 1981, introduce un giudizio di accertamento sulla pretesa sanzionatoria, il cui oggetto è delimitato dai motivi fatti valere con l'atto di opposizione, con la conseguenza che il giudice non può rilevare di ufficio - salve le ipotesi di inesistenza - motivi di illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione e dei procedimento di irrogazione della sanzione diversi da quelli fatti valere con l'atto di opposizione. Pertanto, nel caso di specie, non essendo stato dedotto con l'atto di opposizione alcun difetto di motivazione dell'ordinanza-ingiunzione, il Pretore non poteva rilevarlo di ufficio.
3. Quanto all'asserito accoglimento dell'opposizione sotto il profilo che il verbale di contestazione sarebbe stato sottoscritto da un agente diverso da quello che avrebbe proceduto all'accertamento, e quanto alla mancata notifica del verbale di accertamento unitamente al verbale di contestazione, ritiene questo collegio che vada considerato quanto segue.
L'art. 200 del codice della strada prevede, in caso di contestazione immediata, la redazione, da parte dell'"agente accertatore", del verbale di accertamento. L'art. 383 del regolamento di esecuzione del codice della strada ha dettato le disposizioni relative alla compilazione di tale verbale da parte dell'agente accertatore, che - - "in genere", e quindi non tassativamente - deve essere (comma 4) conforme al modello allegato al regolamento stesso, il quale prevede, come lo stesso art. 383 - fra l'altro - la indicazione nel verbale delle generalità del trasgressore.
L'art. 201 del codice prevede che, ove la contestazione immediata non sia possibile, il verbale, con gli estremi della violazione e l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve essere notificato entro 150 giorni dall'accertamento al trasgressore, ovvero quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento. Ricollegandosi tale fattispecie ad ipotesi in cui, normalmente, al momento dell'accertamento dell'infrazione non sono conosciute le generalità del trasgressore o dei soggetti indicati nell'art. 196, va rilevato che l'art. 385 del regolamento prevede, al primo comma, la redazione di un verbale di accertamento diverso da quello previsto dagli artt. 200 del codice e 383 del regolamento. Detto verbale deve essere redatto dall'"organo accertatore" con "gli elementi di tempo, di luogo e di fatto che ha potuto acquisire, specificando i motivi per i quali non è stato possibile procedere alla contestazione immediata" e trasmesso al comando o ufficio da cui dipende. L'ufficio o comando (art. 385, comma 2),"acquisiti gli altri elementi necessari per procedere, provvede alla notifica ai sensi dell'art. 386".
Dispongono i commi successivi dell'art. 385 che: a) il "verbale redatto dall'organo accertatore rimane agli atti dell'ufficio o comando, mentre ai soggetti ai quali debbono essere notificati gli estremi, viene inviato uno degli originali o copia autenticata a cura del responsabile dello stesso ufficio o comando, o da un suo delegato. I verbali redatti con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati sono notificati con il modulo prestampato recante l'intestazione dell'ufficio o comando predetti"; b) "si applicano le disposizioni di cui all'art. 383, commi 3 e 4".
Trattasi di normativa di non facile interpretazione, prevedendo essa, per un verso la notifica degli estremi del verbale redatto dall'organo accertatore, e per altro verso di uno degli originali o di copia autentica di esso, nonché l'applicazione dell'art. 383, comma 4, che a sua volta prevede - di regola - la redazione del verbale secondo il modello allegato al regolamento, identico a quello previsto per il caso di contestazione immediata.
Dal complesso delle su dette disposizioni - in relazione alla loro finalità che è quella di rendere l'interessato edotto della contestazione che gli si muove e delle ragioni di essa - deve ritenersi, peraltro, che in caso di contestazione non immediata, al trasgressore o ai soggetti indicati nell'art. 196, deve essere notificato un verbale di contestazione che deve recare le stesse indicazioni previste dall'art. 385, commi 1 e 2, ed inoltre (art. 201 del codice) le ragioni per cui non si è proceduto a contestazione immediata. Tale verbale, provenendo dall'ufficio o comando destinatario del verbale di accertamento, è sottoscritto da persona appartenente a tale ufficio o comando, ancorché diversa dalla persona fisica che ha accertato la violazione. Esso potrà consistere, come previsto dalla prima parte del terzo comma dell'art. 385, da uno degli originali, o da copia autentica del verbale di accertamento redatto ai sensi del primo comma, ai quali sia allegata la verbalizzazione, ai sensi del secondo comma degli elementi ivi mancanti;
ovvero da un autonoma verbalizzazione, conforme al modello previsto dall'art. 383, comma 4, ma contenente gli elementi necessari per garantire la completezza della contestazione in relazione alle necessità di esercizio del diritto di difesa dell'interessato. In ogni caso, la validità della contestazione, quale che sia la forma usata, è condizionata unicamente dalla sua idoneità a garantire l'esercizio di detto diritto. al quale è preordinata, e solo tale accertata inidoneità può essere causa di nullità del verbale e della successiva ordinanza-ingiunzione. Ne deriva, in relazione al caso di specie, l'accoglimento del profilo del motivo relativo alla (erroneamente) ritenuta nullità dell'ordinanza-ingiunzione per non essere stato il verbale di contestazione sottoscritto dagli agenti accertatori, non dovendo - come sì è visto - il verbale di contestazione essere sottoscritto necessariamente da essi ma (se non redatto con sistemi meccanizzati, nel qual caso non è affatto necessaria la sottoscrizione), da qualsiasi soggetto che faccia parte dell'ufficio o comando al quale appartiene l'organo accertatore a ciò abilitato.
Parimenti - nei sensi sopra detti - va accolto il profilo del motivo relativo alla mancata notifica all'interessato di un originale o di una copia autentica del verbale di cui al primo comma dell'art. 385 del regolamento di attuazione del codice della strada.
4. Anche il profilo del motivo relativo alla mancata contestazione immediata dell'infrazione deve essere accolto.
Questa Corte, da ultimo con le sentenze 28 giugno 2001, n. 8869 e 21 febbraio 2001. n. 2494, in conformità di quanto già ritenuto dalle sentenze 2 agosto 2000, n. 10107; 3 aprile 2000, n. 4010, 18 giugno 1999, n. 6123, ha affermato che la disposizione generale in tema di contestazione delle sanzioni amministrative, contenuta nell'art. 14 della legge n. 689 del 1981, deve ritenersi derogata dalla disciplina speciale dettata in tema di violazione delle norme sulla circolazione stradale dagli artt. 200 e 201 del nuovo codice della strada. L'art. 200 dispone infatti che la violazione "quando è possibile, deve essere immediatamente contestata"; l'art. 201 dispone che la contestazione va fatta mediante notifica del verbale "qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata" e nel verbale debbono essere indicati "i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata". Diversamente, l'art. 14 della legge n. 689 del 1981 si limita a prevedere la contestazione a mezzo di notificazione del verbale "se non è avvenuta la contestazione immediata", prescindendo dalla possibilità o meno di tale contestazione e non imponendo alcuna indicazione al riguardo. Dalla diversità delle due discipline discende che non può essere applicato alle violazioni del codice stradale il principio costantemente affermato in relazione al disposto dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981, secondo il quale è priva di effetto estintivo dell'obbligazione sanzionatoria la mancata contestazione immediata, pur possibile, della violazione, qualora sia stata effettuata la tempestiva notifica del verbale di accertamento della stessa (da ultimo Cass. 11 settembre 1999, n. 9695; 17 gennaio 1998, n. 377; 2 luglio 1997, n. 5904). Dalla su detta disciplina del codice stradale si desume, al contrario, che la contestazione immediata della violazione delle norme da esso stabilite ha un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio, cosicché non può essere omessa ove sia possibile e la sua indebita omissione costituisce violazione di legge che rende illegittimi i successivi atti del procedimento. Delle ragioni della sua omissione deve essere data, quindi, motivazione nel verbale di contestazione.
Nella citata sentenza n. 2494 del 2001 è stato confermato il principio, già enunciato da questa Corte con la sentenza 18 giugno 1999, n. 6123, secondo il quale in tema di violazioni del codice della strada, ove il giudice dell'opposizione ragionevolmente ritenga, con prudente apprezzamento - e con le limitazioni quanto alle ipotesi indicate nell'art. 384 del regolamento di esecuzione - che la contestazione immediata, del cui difetto l'interessato si sia doluto, sarebbe stata in concreto possibile in relazione alle circostanze del caso e tenuto conto del principio di economicità dell'azione amministrativa, deve annullare il verbale di accertamento della violazione (ovvero dell'ordinanza-ingiunzione se questa sia l'oggetto dell'opposizione).
Tale regola, in via di principio, è applicabile anche in materia di contestazione di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiute a mezzo apparecchiature di controllo ("autovelox") cosicché, in mancanza di contestazione immediata della violazione, è necessario che nel relativo verbale notificato siano indicate le ragioni per le quali non sia stata possibile la contestazione immediata (Cass. 21 marzo 2001, n. 2494; 3 aprile 2000, n. 4010; 5 novembre 1999, n. 12330), ragioni sulla cui esistenza è possibile il sindacato giurisdizionale, con salvezza del limite della insindacabilità delle modalità di organizzazione dei servizi di vigilanza da parte dell'Autorità amministrativa.
In proposito va peraltro considerato che l'art. 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada identifica, senza carattere di esaustività, alcuni casi di impossibilità di contestazione immediata, statuendo, in caso di accertamento della violazione a mezzo di apparecchiature di rilevamento della velocità, che deve considerarsi impossibile la rilevazione immediata nei casi in cui l'apparecchiatura consenta la determinazione dell'illecito in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento, o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari. Ne deriva che, ove l'apparecchiatura non consenta la determinazione dell'illecito se non dopo il transito del veicolo, è sempre consentita la contestazione successiva, mentre solo ove l'apparecchiatura permetta l'accertamento dell'illecito prima del transito del veicolo la contestazione- deve essere immediata, ma sempre che dal fermo del veicolo non derivino situazioni di pericolo e che il servizio sia organizzato in modo da consentirla, nei limiti delle disponibilità di personale dell'Amministrazione e senza che sulle modalità di organizzazione sia possibile - come sopra evidenziato alcun sindacato giurisdizionale.
Nel caso di specie il Pretore, secondo quanto si evince dalla sentenza impugnata, in contrasto con i su detti principi, ha ritenuto necessaria la contestazione immediata, a pena di nullità della successiva ordinanza-ingiunzione, pur risultando dal verbale che l'apparecchiatura autovelox usata consentiva la determinazione dell'illecito solo dopo che il veicolo era già a distanza dal luogo dell'accertamento.
Ne deriva che anche sotto tale profilo il ricorso deve essere accolto.
La sentenza va pertanto cassata, con rinvio al Tribunale di Potenza - che farà applicazione dei sopra esposti principi di diritto decidendo anche sulle spese del giudizio di cassazione - essendo stato l'ufficio del Pretore soppresso con il d.lgs. n 51 del 1998, e le relative competenze essendo state trasferite al Tribunale, senza che per un verso possa ritenersi applicabile la normativa transitoria dell'art. 42 di tale decreto legislativo, che si riferisce ai giudizi pendenti dinanzi al Pretore alla data della sua entrata in vigore, nè per altro verso l'art. 98 del d.lgs. n. 507 del 1999, che ha in parte trasferito al Giudice di pace le competenze in materia di sanzioni amministrative, non essendo tale norma applicabile retroattivamente, stante il disposto dell'art. 5 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di cassazione accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al Tribunale di Potenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 13 marzo 2002. Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2002