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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 631/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GAETANI ANTONIO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 105/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202400013178000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2011
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202400013178000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1 del Foro di Cosenza, ed elettivamente domiciliato in Indirizzo_1 ricorreva contro l' Agenzia delle Entrate Riscossione S.p. a., avverso la Comunicazione preventiva di fermo amministrativo nonche intimazione di pagamento – documento n. 034802024000131780000; raccomandata a.r.67401299255-0 notificata in data 17.10.2024, per un importo di €. 488,45.
Il ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto impugnato sotto plurimi profili:
di non aver mai ricevuto alcun avviso bonario, avviso di accertamento o messa in mora da parte della
Regione Calabria;
che il credito vantato dall'Ente impositore risultava prescritto ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 953/1982, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 2/1986, convertito nella legge n. 60/1986; che l'intimazione di pagamento e il preavviso di fermo amministrativo risultavano emessi in assenza di un valido titolo esecutivo e in violazione delle garanzie procedimentali;
che l'atto impugnato doveva essere annullato unitamente a tutti gli atti presupposti, prodromici e consequenziali.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento degli atti impugnati, la sospensione degli effetti degli stessi ex art. 47 del D.Lgs. n. 546/1992 e la condanna alle spese di lite.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo preliminarmente l'inammissibilità e improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione nei termini degli atti presupposti, nonché la tardività delle doglianze proposte.
Nel merito, la resistente sosteneva che il termine di prescrizione sarebbe stato interrotto da atti regolarmente notificati e che, in ogni caso, doveva trovare applicazione la sospensione dei termini prescrizionali disposta dalla normativa emergenziale COVID-19 nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020
e il 31 agosto 2021.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Le eccezioni preliminari sollevate dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione non sono fondate.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, il contribuente può eccepire la prescrizione del credito anche in sede di impugnazione dell'atto successivo, quale l'intimazione di pagamento o il preavviso di fermo amministrativo, trattandosi di eccezione rilevabile ogniqualvolta il credito venga azionato.
Pertanto, la mancata impugnazione della cartella di pagamento non preclude la possibilità di far valere l'intervenuta prescrizione del credito in occasione della notifica di un atto successivo della riscossione.
Nel merito, il credito azionato risulta prescritto.
Ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 953/1982, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 2/1986, il diritto dell'Amministrazione al recupero della tassa automobilistica si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato.
Nel caso di specie, trattandosi di tassa automobilistica relativa agli anni 2011 e 2012, il termine prescrizionale è spirato, rispettivamente, al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2015.
La cartella di pagamento risulta notificata solo in data 31/03/2017, quando il credito era già estinto per prescrizione, in assenza di prova certa e puntuale di atti interruttivi validamente notificati entro i termini di legge.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si è limitata ad allegare genericamente l'esistenza di atti interruttivi, senza fornire prova rigorosa della loro notifica al contribuente nei termini prescrizionali.
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, l'onere di dimostrare l'esistenza e la rituale notifica degli atti interruttivi della prescrizione grava sull'ente impositore o sull'agente della riscossione che intenda avvalersene.
In mancanza di tale prova, il credito deve ritenersi prescritto.
Non può trovare applicazione, nel caso di specie, la sospensione dei termini prevista dalla normativa emergenziale COVID-19.
Alla data dell'8 marzo 2020, il credito risultava già ampiamente prescritto;
pertanto, la sospensione del decorso dei termini non può spiegare effetti su un diritto già estinto.
Essendo il credito sottostante prescritto, la comunicazione preventiva di fermo amministrativo e l'intimazione di pagamento impugnate risultano prive di valido titolo giuridico e devono essere annullate.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'Agenzia delle Entrate –
Riscossione.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza sez. III così dispone:
accoglie il ricorso;
annulla la comunicazione preventiva di fermo amministrativo e l'intimazione di pagamento – documento n. 034802024000131780000, notificata il 17/10/2024; dichiara prescritto il credito relativo alla tassa automobilistica anni 2011–2012; condanna l'Agenzia delle Entrate – Riscossione S.p.A. al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in euro 200.00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e accessori di legge, con attribuzione al procuratore costituito se dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Cosenza, li 23.01.2026
Il Giudice monocratico
NI ET
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GAETANI ANTONIO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 105/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202400013178000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2011
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202400013178000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1 del Foro di Cosenza, ed elettivamente domiciliato in Indirizzo_1 ricorreva contro l' Agenzia delle Entrate Riscossione S.p. a., avverso la Comunicazione preventiva di fermo amministrativo nonche intimazione di pagamento – documento n. 034802024000131780000; raccomandata a.r.67401299255-0 notificata in data 17.10.2024, per un importo di €. 488,45.
Il ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto impugnato sotto plurimi profili:
di non aver mai ricevuto alcun avviso bonario, avviso di accertamento o messa in mora da parte della
Regione Calabria;
che il credito vantato dall'Ente impositore risultava prescritto ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 953/1982, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 2/1986, convertito nella legge n. 60/1986; che l'intimazione di pagamento e il preavviso di fermo amministrativo risultavano emessi in assenza di un valido titolo esecutivo e in violazione delle garanzie procedimentali;
che l'atto impugnato doveva essere annullato unitamente a tutti gli atti presupposti, prodromici e consequenziali.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento degli atti impugnati, la sospensione degli effetti degli stessi ex art. 47 del D.Lgs. n. 546/1992 e la condanna alle spese di lite.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo preliminarmente l'inammissibilità e improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione nei termini degli atti presupposti, nonché la tardività delle doglianze proposte.
Nel merito, la resistente sosteneva che il termine di prescrizione sarebbe stato interrotto da atti regolarmente notificati e che, in ogni caso, doveva trovare applicazione la sospensione dei termini prescrizionali disposta dalla normativa emergenziale COVID-19 nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020
e il 31 agosto 2021.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Le eccezioni preliminari sollevate dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione non sono fondate.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, il contribuente può eccepire la prescrizione del credito anche in sede di impugnazione dell'atto successivo, quale l'intimazione di pagamento o il preavviso di fermo amministrativo, trattandosi di eccezione rilevabile ogniqualvolta il credito venga azionato.
Pertanto, la mancata impugnazione della cartella di pagamento non preclude la possibilità di far valere l'intervenuta prescrizione del credito in occasione della notifica di un atto successivo della riscossione.
Nel merito, il credito azionato risulta prescritto.
Ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 953/1982, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 2/1986, il diritto dell'Amministrazione al recupero della tassa automobilistica si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato.
Nel caso di specie, trattandosi di tassa automobilistica relativa agli anni 2011 e 2012, il termine prescrizionale è spirato, rispettivamente, al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2015.
La cartella di pagamento risulta notificata solo in data 31/03/2017, quando il credito era già estinto per prescrizione, in assenza di prova certa e puntuale di atti interruttivi validamente notificati entro i termini di legge.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si è limitata ad allegare genericamente l'esistenza di atti interruttivi, senza fornire prova rigorosa della loro notifica al contribuente nei termini prescrizionali.
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, l'onere di dimostrare l'esistenza e la rituale notifica degli atti interruttivi della prescrizione grava sull'ente impositore o sull'agente della riscossione che intenda avvalersene.
In mancanza di tale prova, il credito deve ritenersi prescritto.
Non può trovare applicazione, nel caso di specie, la sospensione dei termini prevista dalla normativa emergenziale COVID-19.
Alla data dell'8 marzo 2020, il credito risultava già ampiamente prescritto;
pertanto, la sospensione del decorso dei termini non può spiegare effetti su un diritto già estinto.
Essendo il credito sottostante prescritto, la comunicazione preventiva di fermo amministrativo e l'intimazione di pagamento impugnate risultano prive di valido titolo giuridico e devono essere annullate.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'Agenzia delle Entrate –
Riscossione.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza sez. III così dispone:
accoglie il ricorso;
annulla la comunicazione preventiva di fermo amministrativo e l'intimazione di pagamento – documento n. 034802024000131780000, notificata il 17/10/2024; dichiara prescritto il credito relativo alla tassa automobilistica anni 2011–2012; condanna l'Agenzia delle Entrate – Riscossione S.p.A. al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in euro 200.00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e accessori di legge, con attribuzione al procuratore costituito se dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Cosenza, li 23.01.2026
Il Giudice monocratico
NI ET