Sentenza 10 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/10/2002, n. 14452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14452 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2002 |
Testo completo
Aula B' IN14452/02 REPUBBLICA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Ettore MERCURIO R.G.N. 12964/00 Cron. 33668 Consigliere BATTIMIELLO Dott. Bruno Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere- Rep. Consigliere - Ud. 29/05/02 Dott. Florindo MINICHIELLO - Rel. Consigliere -Dott. Gabriella COLETTI ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da: I.N.P.S.- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZA GORGA, UMBERTO LUIGI PICCIOTTO, giusta1 GIUSEPPE FABIANI, delega in atti;
ricorrente -
contro
RE CA, già in persona del legale pro tempore, elettivamente domiciliata 2002 rappresentante 2517 in ROMA VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio -1- dell'avvocato SALVATORE CABIBBO, e da ultimo presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, che la rappresenta e difende, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato avverso la sentenza n. 58/99 del Tribunale di PERUGIA, depositata il 30/06/99R.G.N. 3267/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/05/02 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- RILEVATO IN FATTO che, con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Perugia rigettava l'appello dell'INPS averso la decisione del Pretore della stessa città, la quale aveva ritenuto che AR AR -assunta dall'Università degli Studi di Perugia con la qualifica di operaio agricolo ma di fatto poi adibita a mansioni impiegatizie- avesse diritto, per l'anno 1993, al trattamento di disoccupazione nella misura prevista per gli operai agricoli anziché in quella (minore) prevista per il settore dell'industria e liquidata dall'Istituto; che avverso détta sentenza 1'INPS ha quindi proposto ricorso per cassazione in un unico motivo, denunciando, ai sensi dell'art. 360 nn.3 e 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 3, comma secondo, del decreto-legge 21 aprile 1995 n.120, convertito in legge dall'art. 1 1. 21 giugno 1995 n.236, 2, comma terzo, della legge 27 febbraio 1980 n.38 e 421, comma secondo, cod. proc. civ.; - che la parte intimata si è costituita con sola procura e non ha partecipato all'udienza di discussione;
CONSIDERATO IN DIRITTO - che questa Corte, con sentenza 17 gennaio 2001 n.628, ha affermato che "la norma di sanatoria di cui all'art. 3, secondo comma, del decreto-legge 21 febbraio 1995 n. 120, convertito in legge 21 giugno 1995 n.236, in base alla quale i lavoratori agricoli assunti dalle istituzioni universitarie, ex art.
2. terzo comma. legge 27 febbraio 1980 n.38. per le esigenze indilazionabili e temporanee delle facoltà di agraria e veterinaria e degli orti botanici, conservano titolo all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli e sono soggetti al regime contributivo del lavoro agricolo per tutto il व्र periodo di tale assunzione, trova applicazione anche per quei lavoratori che siano illegittimamente iscritti negli elenchi suddetti, in quanto non impiegati in attività agricole e dipendenti da università prive delle facoltà di agraria e veterinaria e degli orti botanici;
la diposizione di sanatoria, infatti, alla stregua della sua interpretazione letterale e sistematica, поп si limita ad una mera regolarizzazione di rapporti di lavoro agricolo sorti in violazione dei divieti di nuove assunzioni, ma si presenta come norma singolare, che qualifica il rapporto come di lavoro agricolo, sia pure ai soli fini previdenziali e contributivi, in mancanza di un'attività che possa qualificarsi agricola. Né la norma, così interpretata, suscita dubbi di illegittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3, 38, 81 e 97 Costituzione, posto che la sanatoria, rispondendo in modo non irrazionale all'esigenza di ん definizione in via eccezionale e temporanea di anomale situazioni lavorative e comportando oneri finanziari aggiuntivi (ché il mantenimento della iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli è previsto non solo ai fini contributivi ma anche ai fini delle prestazioni), vale a garantire un'adeguata tutela previdenziale assicurata dal particolare regime applicabile senza compromettere il buon andamento 2 l'imparzialità dell'ente previdenziale"; 어 - che siffatti principi -ribaditi dalla Suprema Corte con sentenza n. 4133 del 22 marzo 2002 e n.4826 del 4 aprile 2002- sono condivisi, in mancanza di argomenti che inducano a discostarsene, anche da questo Collegio, onde l'impugnata sentenza (risultante in linea con essi) dev'essere confermata ed il ricorso rigettato;
- che nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità, atteso il principio (v. Cass. 4 febbraio 1994 n.1153, 16 maggio 1994 n.4780 e 4 novembre 1995 n.11499) secondo cui "il rigetto del ricorso per cassazione non comporta, in favore della parte intimata che si sia limitata a depositare solo la procura speciale e non abbia partecipato alla discussione, né la liquidazione degli onorari, non costituendo detta procura un elemento univocamente indicativo della prestazione relativa allo studio della controversia, né 5 l'attribuzione delle spese della procura stessa, essendo tale atto rimasto isolato nell'ambito del giudizio di cassazione e dovendosi per conseguenza considerare del tutto superflue le spese relative";
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso, in Roma, il 29 maggio 2002 Il Presidente Il Cons.-est. G fel Mollett H Cowelliere. И Умна Виши IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria OL CAOggi, 10/10/02 IL CANCELLIERE пелие Гонии 100 ا م