Sentenza 15 marzo 2006
Massime • 1
Integra il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci (artt. 517 cod. pen. e 4, comma 49, legge 24 dicembre 2003 n. 350) la messa in vendita di olio d'oliva prodotto con olive raccolte e trasformate all'estero in confezioni indicanti l'origine italiana del prodotto. (Nella specie, la Corte ha precisato che le disposizioni del codice doganale comunitario di cui al Regolamento CEE 2913 del 1992 hanno ambito applicativo diverso da quello della fattispecie di cui all'art. 4, comma 49, della legge n. 350 del 2003 limitandosi a stabilire i criteri in base ai quali devono essere applicati i dazi all'importazione o all'esportazione e che, quindi, non rileva per la sussistenza del reato la circostanza che la compensazione per equivalente tra olio di oliva extra vergine comunitario e olio di oliva extra vergine comunitario sia autorizzata dall'allegato 74 al codice doganale comunitario).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/03/2006, n. 12451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12451 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 15/03/2006
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 337
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 862/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. Giordano Salvatore, difensore di fiducia di AV NI, n. a Termoli il 21.5.1976, in proprio e nella qualità di rappresentante legale della S.p.A. AV, avverso l'ordinanza in data 31.3.2005 del G.I.P. del Tribunale di Salerno, con la quale è stata rigettata l'opposizione proposta dal medesimo AV avverso il provvedimento del P.M. in data 13.12.2004 che aveva respinto la richiesta di dissequestro di beni sottoposti a sequestro probatorio;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;
Udito il P.M. in persona del Sost. Procuratore Generale, Dott. Izzo Gioacchino, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la restituzione delle cose in sequestro all'avente diritto.
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
1. Con la impugnata ordinanza il G.I.P. del Tribunale di Salerno ha rigettato l'opposizione proposta da AV NI, in proprio e nella qualità di rappresentante legale della S.p.A. AV, avverso il provvedimento del P.M. in data 13.12.2004 che aveva respinto la richiesta di dissequestro di beni sottoposti a sequestro probatorio dal Servizio di Vigilanza Antifrode dello Ufficio delle Dogane di Salerno.
L'ordinanza, premesso che il AV è indagato del reato di cui alla L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 49, della in relazione all'art. 517 c.p., ha osservato che il mantenimento del sequestro è necessario al fine di procedere agli accertamenti del caso per verificare la legittimità delle operazioni poste in essere dalla S.p.A. AV in relazione ai beni in sequestro.
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell'indagato, che la denuncia per violazione di legge con cinque motivi di gravame. Il ricorrente, premesso che il sequestro ha avuto ad oggetto numerosissimi colli, contenenti bottiglie e lattine di olio extra vergine di oliva in relazione ai quali è stata ravvisata dalla Circoscrizione Doganale di Salerno l'ipotesi delittuosa di cui alla L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 49 per essere stata indicata falsamente sui cartoni e sulle singole lattine l'origine italiana del prodotto, con il primo mezzo di annullamento denuncia la violazione ed errata applicazione degli articoli da 536 a 550 del Regolamento CEE n. 2454 del 1993 della Commissione della Comunità Europea,
contenente le disposizioni di applicazione del Codice doganale comunitario, nonché degli articoli da 114 a 129 del Regolamento CEE n. 2913 del 1992, istitutivo del Codice doganale comunitario, e dell'art. 541 del predetto Codice doganale comunitario. Si osserva che la S.p.A. AV con le dichiarazioni di riesportazione (EX3) aveva utilizzato le Temporanee Importazioni di cui alle sigle indicate in ricorso, emesse dalla Dogana di Pomezia S. Palomba, previa autorizzazione della Circoscrizione doganale di Roma "al perfezionamento attivo con sistema di sospensione e scarico per equivalenza di olio extra vergine di oliva"; che, ai sensi della citata autorizzazione, la società aveva provveduto ad imbottigliare, inscatolare e caricare prodotto italiano, destinato all'esportazione definitiva, trattandosi di scarico e/o compensazione per equivalenza dell'olio extra vergine di oliva importato con le Temporanee Importazioni citate, sicché la Società AV era autorizzata a riesportare non il medesimo prodotto importato, bensì un prodotto equivalente di olio extra vergine di oliva, rispondente ai requisiti richiesti dall'allegato 74 al Codice doganale comunitario. Si osserva inoltre che, essendo stata concessa alla S.p.A. AV la modalità di compensazione per equivalenza, i prodotti compensati correttamente potevano essere ottenuti a partire da merci equivalenti e legittimamente la società poteva sostituire merci comunitarie a merci d'importazione extracomunitaria, trattandosi di merci aventi la stessa qualità commerciale, le stesse caratteristiche tecniche e lo stesso codice di nomenclatura combinata ad otto cifre;
che, peraltro, la compensazione per equivalente tra olio di oliva extra vergine comunitario ed olio di oliva extra vergine non comunitario è autorizzata dal citato allegato 74 a parità di criteri di classificazione corrispondente alla nomenclatura indicata in ricorso. Con il secondo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione degli art. 161 e 162 del Codice doganale comunitario, nonché degli articoli da 788 a 796 disp. att. al Codice doganale comunitario.
Si deduce che nei contenitori sequestrati si trovavano altresì merci, analiticamente indicate "a scarico a titolo di esportazione definitiva", neppure menzionate al momento della redazione del verbale di sequestro, sicché di tali merci deve essere disposta la immediata restituzione alla società proprietaria. Si aggiunge che la merce dichiarata con bolletta EX1 era corredata di documentazione per l'esportazione fuori del territorio doganale della Comunità Europea e, pertanto, il sequestro della stessa risulta ictu oculi illegittimo, in quanto a tale merce è stata validamente e correttamente apposta l'etichetta indicante l'origine italiana del prodotto;
che anche per tale merce il sequestro deve essere immediatamente revocato;
che, inoltre, il tipo di autorizzazione concessa alla S.p.A. AV le consentiva di importare temporaneamente olio di oliva da paesi extra CE, di lavorarlo e trasformarlo attraverso filtrazione, beneficiando del particolare regime fiscale connesso al regime doganale di compensazione o scarico per equivalenza, riesportando in paesi extracomunitari lo stesso quantitativo di olio importato in temporanea importazione, ma non necessariamente l'identico olio.
Con il terzo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione della L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 49. Si deduce che la ratio della norma deve ravvisarsi nella tutela del consumatore dalle false indicazioni circa la qualità e la provenienza della merce. Il concetto di provenienza della merce deve, però, intendersi in senso giuridico, sicché il marchio "made in Italy" deve riferirsi non solo alle merci integralmente prodotte sul territorio nazionale, ma altresì a quelle "assimilate ai sensi della normativa europea in materia di origine"; che ai sensi delle citate precisazioni nella specie deve ritenersi correttamente indicata l'origine del prodotto.
Con il quarto mezzo di annullamento si denuncia la nullità del provvedimento di sequestro ex art. 355 c.p.p.. Si deduce che nel caso in esame il decreto di convalida emesso dal P.M. è del tutto carente di motivazione, non essendo state indicate le ragioni che giustificano il sequestro, con la conseguente nullità di detto provvedimento.
Con l'ultimo motivo si denuncia la mancanza o manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, deducendosi che nell'ordinanza del G.I.P. non risultano esplichiate le ragioni che giustificano la decisione con particolare riferimento alla individuazione della concreta finalità probatoria perseguita in funzione dell'accertamento dei fatti.
Il ricorso non è fondato.
Osserva la Corte in ordine ai primi due motivi di gravame che le disposizioni del Codice doganale comunitario, di cui al Regolamento CEE 2913/92, stabiliscono i criteri in base ai quali devono essere applicati i dazi all'importazione o all'esportazione delle merci negli scambi tra paesi facenti parte della Comunità Europea e i paesi extracomunitari.
In tale esclusivo ambito, pertanto, operano le disposizioni citate in ricorso, che prevedono la esenzione dalla applicazione dai dazi doganali per quelle merci che sono oggetto di esportazione o importazione temporanea e di riesportazione per equivalente. Ben diversa è, invece, la ratio della fattispecie criminosa prevista dalla L. n. 350 del 2003, art. 3, comma 49, in quanto diretta alla tutela del consumatore finale del prodotto oggetto di importazione o di esportazione da possibili frodi circa la indicazione della "provenienza" ed, a seguito della novella di cui alla D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 1, comma 9, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80,
anche della "origine" del prodotto immesso al consumo. La norma citata, pertanto punisce, ai sensi dell'art. 517 c.p., l'uso abusivo della stampigliatura "made in Italy" o di altri segni, figure o altri mezzi che possano indurre il consumatore a ritenere erroneamente che il prodotto stesso o la merce siano di origine italiana.
Peraltro, la diversità della fattispecie criminosa oggetto di indagine, rispetto alle ipotesi di contrabbando configurabili in applicazione del Codice doganale comunitario, è implicitamente riconosciuta dallo stesso ricorrente nel terzo motivo di ricorso, sicché a nulla rileva la liceità della operazione di riesportazione per equivalente dell'olio di oliva sequestrato, al fine di escludere la diversa ipotesi di reato oggetto di indagine.
Nè con riferimento al secondo motivo di gravame risulta che non siano state sottoposte a sequestro le merci indicate dal ricorrente, essendo stati sequestrati, secondo le risultanze del verbale di sequestro, gli interi contenitori delle confezioni di olio, al fine effettuare le indagini del caso. Anche il terzo motivo di gravame è infondato.
Proprio il Codice doganale comunitario approvato con Regolamento CEE 2913 del 12 ottobre 1992, precisa all'art. 23, comma 2, lett. b), che per merci interamente ottenute in un paese si intendono "i prodotti del regno vegetale ivi raccolti".
Con riferimento all'olio di oliva, pertanto, tale prodotto della natura deve definirsi originario, ai sensi della disposizione citata, del paese nel quale vengono raccolte e successivamente trasformate in olio le olive, a nulla rilevando il fatto che il prodotto finale di un olio extracomunitario abbia le stesse qualità organolettiche di un olio prodotto in Italia (cfr. sez. 3^, 19.4.2005 n. 34103, Tarantino, riv. 232397).
Anche ai sensi della normativa europea in materia, pertanto, le merci sequestrate, ove risultino prodotte con olive non raccolte in Italia, non possono essere assimilate alle merci prodotte in Italia. Sono, infine, infondati gli ulteriori motivi di gravame del ricorrente.
L'ordinanza impugnata, invero, ha puntualmente rilevato che il mantenimento del sequestro delle confezioni di olio di oliva risultava ancora necessario per consentire al Servizio Antifrode dello Ufficio delle Dogane di Salerno di procedere alla verifica della legittimità delle operazioni poste in essere dalla S.p.A. AV, secondo quanto precisato nella informativa dello stesso Servizio di Vigilanza.
Si palesa, altresì, evidente che il provvedimento di convalida del sequestro emesso dal P.M. ha fatto propri i rilievi degli organi di polizia giudiziaria in ordine alla merce di cui si tratta per il rinvio a quanto precisato nel verbale di sequestro.
In ordine a tale ultimo provvedimento, peraltro, si deve osservare che le eventuali lacune dello stesso dovevano essere denunciate mediante la impugnazione del decreto in sede di riesame, ai sensi dell'art. 355 c.p.p., comma 3, mentre con l'istanza di restituzione ex art. 262 c.p.p. va dedotto il venir meno della necessità del sequestro ai fini probatori;
deduzione cui ha dato adeguata risposta negativa la ordinanza impugnata.
È stato, infatti, già precisato in proposito da questa Suprema Corte che "L'opposizione contro il decreto del Pubblico Ministero, che respinge la richiesta di restituzione delle cose sequestrate può avere ad oggetto solo le questioni relative alla necessità di mantenere il sequestro ai fini di prova, mentre ogni altra questione relativa alla opportunità o legittimità del sequestro deve essere fatta valere col procedimento del riesame" (sez. 6^, 200349154, Armenise, riv. 227208)
Peraltro, la S.p.A. AV risulta anche avere proposto detta istanza di riesame, ritenuta, però, tardiva dal competente Tribunale di Salerno, che la ha dichiarata inammissibile (ordinanza del 9.5.2005). Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. al rigetto dell'impugnazione segue a carico della ricorrente l'onere del pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 marzo 2006. Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2006