Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 16 agosto 2000 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 4 ottobre 2024 |
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- 4. Il potere autoritativo della P.A. e il cittadino: mezzi per la misurazione e la valutazione delle performanceGiuliana Sessa · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sommario: Premessa – 1. Prassi amministrativa – 1.1. Adattamenti alla prassi amministrativa: Codice dell'Amministrazione Digitale – 2. Potere autoritativo e cittadino – 2.1. La c.d. customer satisfaction e la valutazione della performance – 2.1.2. La c.d. partecipazione organizzativa – 3. Le modalità di misurazione del valore pubblico – 4. Conclusioni Premessa Il principio di continuità dell'azione amministrativa è divenuto negli anni uno strumento necessario volto ad evitare il verificarsi di momenti di stasi del sistema, i quali non permetterebbero la piena soddisfazione degli interessi pubblici. Nonostante di esso non vi sia un riconoscimento normativo diretto esso può essere un …
Leggi di più… - 5. Documenti fiscali 2023: conservazione entro il 31.01.2025Accesso limitatoElisa Mazzotti · https://www.ratio.it/ · 25 gennaio 2025
Giurisprudenza • +500
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- 2. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. II, sentenza 20/08/2024, n. 740Provvedimento: Sentenza n. 740/2024 Depositato il 20/08/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, sezione 2, riunita in udienza il 10/04/2024 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale: BALLORIANI LI, Presidente BASCUCCI SANTE, Relatore PUCCI MARIA CRISTINA, Giudice in data 10/04/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sull'appello n. 162/2018 depositato il 2/2/2018 proposto da Ricorrente 1 S.r.l. in liquidazi one in persona di Rappresentante_1 in qualità di liquidatore e legale rappresentante pro tempore - P.IVA_1 Difeso da: Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1 Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2 …Leggi di più...
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- 3. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. I, sentenza 19/09/2025, n. 1448Provvedimento: Sentenza n. 1448/2025 Depositato il 19/09/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 17/09/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica: POLIGNANO ANTONIO, Giudice monocratico in data 17/09/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 683/2025 depositato il 05/05/2025 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Comune di Taranto - Via Anfiteatro N 72 74100 Taranto TA Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. (( (Esercizio della professione di spedizioniere doganale). )) (( 1. L'esercizio della professione di spedizioniere doganale sul territorio nazionale e' subordinato al rilascio di apposita patente, con validita' illimitata, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di seguito denominata «Agenzia», sentito il Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali.
2 . Gli spedizionieri doganali, o doganalisti, sono iscritti al relativo albo professionale di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1612 , quali esperti negli adempimenti connessi con gli scambi internazionali.
3 . In relazione alle professionalita' di cui al comma 2, gli spedizionieri doganali iscritti all'albo sono altresi' abilitati a svolgere i compiti che lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli enti locali, per effetto di norme nazionali o unionali, possono affidare ai privati.
4 . La patente di spedizioniere doganale e' rilasciata alle persone fisiche in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, di uno Stato dell'Unione europea o di un Paese terzo che accorda in materia uguale trattamento ai cittadini italiani;
b) maggiore eta';
c) assenza di condanne penali, passate in giudicato per i delitti non colposi di cui all'articolo 33, comma 1, lettere c) e d), delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111 ;
d) assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale;
e) superamento dell'esame di stato per l'esercizio della professione di spedizioniere doganale.
5 . La patente non puo' essere rilasciata a coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.
6 . La patente e' sospesa o revocata nei casi di cui agli articoli 32 e 33 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111 . )) - Art. 1-bis. (( (Esami di Stato per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale). )) (( 1. Gli esami di Stato per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale sono indetti, con provvedimento dell'Agenzia, con cadenza annuale. Il bando di indizione degli esami e' pubblicato con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. La commissione esaminatrice, nominata con provvedimento del direttore dell'Agenzia, e' presieduta dal predetto direttore o da altro dirigente di prima fascia dell'Agenzia medesima ed e' composta da:
a) due dirigenti di seconda fascia appartenenti, rispettivamente, al ruolo dell'Agenzia e al ruolo dell'Agenzia delle entrate;
b) due spedizionieri doganali designati dal Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali, di cui uno con funzioni di vicepresidente;
c) un professore universitario titolare dell'insegnamento di diritto doganale o di diritto tributario.
3. La commissione opera senza oneri a carico della finanza pubblica e ai componenti della stessa non spettano compensi, indennita', gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati, salvo quanto previsto dall'articolo 1-ter, comma 8. )) - Articolo 2Art. 2. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 SETTEMBRE 2024, N. 141))