Sentenza 9 febbraio 2016
Massime • 1
I dipendenti dell'Agenzia delle Entrate non rivestono la qualità di soggetti legittimati a svolgere attività di polizia giudiziaria, con la conseguenza che è affetto da nullità l'interrogatorio, richiesto dall'indagato ex art. 415 bis, comma terzo, cod. proc. pen., che sia stato agli stessi delegato dal P.M. (In motivazione, la Corte ha escluso l'applicabilità alle attuali Agenzie fiscali delle norme concernenti i preesistenti uffici delle imposte ovvero di quelle relative alle funzioni di P.G. svolte della Guardia di Finanza, altresì rilevando che l'Agenzia delle Entrate aveva, nella specie, la qualità di persona offesa dal reato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/02/2016, n. 13502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13502 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2016 |
Testo completo
135 02/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da 320 Sent. n. Elisabetta Rosi - Presidente - CC 09/02/2016― Enrico Manzon - Relatore - Angelo Matteo Socci R.G.N. 19282/2015 Aldo Aceto Andrea Gentili : ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Sh Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo nel procedimento nei confronti di 1) NA NI nato a [...] il [...] 2) FF LB nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 24/02/2015 del Tribunale di Cuneo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Manzon;
letta la requisitoria del PG che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza in data 24 febbraio 2015 il Tribunale di Cuneo dichiarava la nullità del decreto di citazione a giudizio emesso nei confronti di NA NI e FF LB per il reato di cui agli artt. 110, cod. pen., 11, d.lgs. n. 74/2000. Il giudice a quo ne ravvisava la causa nel fatto che l'interrogatorio richiesto dal NA ex art. 415 bis, cod. proc. pen. fosse stato dal PM delegato alla Agenzia delle entrate di Cuneo, che tuttavia doveva considerarsi soggetto non legittimato a svolgere attività di PG, anche perché persona offesa dal reato. Per l'effetto della declaratoria di nullità, veniva disposta la restituzione degli atti al PM per l'effettuazione dell'adempimento mancante ed ulteriore corso.
2. Contro l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il PM presso il Tribunale di Cuneo, affermandone l'abnormità e per tale ragione chiedendone l'annullamento. Con ampia argomentazione il ricorrente contesta il presupposto affermatosi nell'ordinanza impugnata a sostegno della declaratoria di nullità del decreto di citazione a giudizio, sostenendo che la qualità di ufficiali/agenti di PG dei dipendenti dell'Agenzia delle entrate emergesse dalla normativa di settore e che pertanto fosse legittimamente delegabile l'interrogatorio del NA alla locale articolazione di detta Agenzia fiscale.
3. Il PG presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso, escludendo trattarsi di provvedimento abnorme e quindi, assenti specifiche previsioni di impugnabilità, per questa sola ragione ricorribile in cassazione, peraltro rilevando che la giurisprudenza di legittimità ha già escluso che l'Agenzia delle entrate abbia funzioni di polizia giudiziaria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è inammissibile.
2. Deve considerarsi ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio che non può considerarsi abnorme il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento dichiara, anche erroneamente, la nullità del decreto che dispone il giudizio, posto che ciò rientra nei poteri conferitigli dall'ordinamento processuale e comunque non può determinare una stasi processuale, ben potendo il PM rinnovare gli atti ravvisati nulli e quindi la richiesta di rinvio a giudizio (tra le molte, in questo senso v. da ultimo Sez. 2, n. 26241 del 11/06/2015, PM in proc. T., Rv. 264012). Vi è peraltro da osservare che nel caso di specie la pronuncia impugnata è tutt'altro che erronea, basandosi sulla rilevata nullità dell'interrogatorio di uno dei due imputati in quanto delegata alla locale Agenzia delle entrate, avendo il Tribunale escluso che si tratti di soggetto legittimato a svolgere attività di PG e rilevato peraltro che nel procedimento ha posizione di persona offesa dal reato. I riferimenti normativi indicati dal PM ricorrente sono infatti del tutto ultronei, riguardando una normativa che disciplinava i vecchi uffici delle imposte ovvero le funzioni, pacificamente di PG della Guardia di finanza, ma non le attuali Agenzie fiscali (in questo stesso senso, cfr. Sez. 1, n. 13494 del 09/03/2011, Tamberlich, non massimata sul punto). Inoltre è indubbio che l'Agenzia delle entrate abbia la qualità di persona offesa del reato per il quale si procede (cfr. Sez. 3, n.42632 del 16/804/2013, P.O. in proc. Maccan, Rv. 258306). 2 3. Per dette ragioni il provvedimento non è ricorribile per cassazione, sicchè il ricorso va dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero. Così deciso il 09/02/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente oste oRes Elisabetta Rosi Enrico Manzon DEPOSITATA IN CANCELLERIA it - 5 APR 2018 IL CANCELATERE M ianiLuana M 3