Sentenza 9 ottobre 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/10/2003, n. 15076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15076 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SU RI.1 5 0 7 6 70 3 Oggetto CONTRATTI BANCARI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 1536/01 Dott. Giovanni LOSAVIO - Presidente Dott. Vincenzo Consigliere PROTO Cron.30607 Dott. IA Gabriella LUCCIOLI Consigliere Rep. 3855 Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO Consigliere GILARDI - Rel. Consigliere Ud.04/04/2003 Dott. Gianfranco ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IG FOTO OT DI EN IG SAS, in persona del socio accomandatario pro tempore, EN IG, IG AN AR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G. G. BELLI 27, presso l'avvocato GIANMICHELE GENTILE, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI INGINO, giusta procura (in calce al ricorso;
- ricorrente
contro
CARIPLO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA PACUVIO 2003 34, presso l'avvocato GUIDO ROMANELLI, che 10 891 rappresenta e difende unitamente all'avvocato BENITO 1 PERRONE, giusta procura in calce al controricorso;
controricorrente avverso la sentenza n. 2893/99 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 26/11/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/04/2003 dal Consigliere Dott. Gianfranco GILARDI;
uditi per la resistente CA gli Avvocati Perrone e Romanelli che hanno chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 29 novembre 1993 la IG FO TT s.a.s. in persona del socio accomandatario EN IG, quale debitrice principale, nonché EN IG in proprio e TI NA IA qua- li fideiussori proponevano opposizione al decreto in- giuntivo immediatamente esecutivo con il quale il Pre- sidente del Tribunale di Milano aveva loro intimato di -pagare alla CA Cassa di Risparmio delle Provin- cie Lombarde s.p.a. l'importo di £ 82.360.785, oltre interessi e spese, a titolo di saldo debitorio del con- to corrente, con apertura di credito, intercorso tra la società e la Banca. Gli opponenti chiedevano che fosse 2 dichiarata l'inefficacia e/o l'illegittimità del re- cesso della CA dal rapporto di cui sopra, con ogni conseguente pronuncia anche in ordine al risarcimento del danno che essi avrebbero subito. Si costituiva la CA resistendo all'opposizione e chiedendo il rigetto delle domanda avversarie. Con sentenza 30 ottobre 1997 -- 4 giugno 1998 il Tribunale di Milano respingeva l'opposizione; e la de- cisione veniva confermata dalla Corte d'appello di Mi- lano con sentenza 16 novembre/26 novembre 1999. La FO TT IG s.as., EN IG e TI NA IA hanno proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello chiedendone l'annullamento sulla base di due motivi d'impugnazione. La Intesa Gestione Crediti s.p.a., quale procurato- re della Banca Intesa s.p.a., incorporante di CA Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde s.p.a., ha chiedendo il rigetto depositato controricorso dell'impugnazione. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto la nullità della sentenza per omessa, insufficiente e con- traddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in ordine alla presunta legittimità del recesso attuato dalla Banca;
omessa valutazione delle 3 modalità di esercizio del diritto di recesso (artt. 360, comma 1 n. 5 c. p. c.); violazione o falsa applica- zione degli artt. 1362 e segg., 1845 e 1469 bis c.c., nonché della Direttiva CEE n. 13/93 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.). Una volta ritenuto, infatti, che la Banca avesse esercitato il diritto di recesso secondo la generale facoltà prevista per i rapporti di durata e non in base alla clausola e) del contratto di apertura di cre- dito, che consentiva il recesso senza preavviso e con l'obbligo dell'accreditato di restituire entro solo un giorno tutte le somme anticipate -, la corte d'appello non poteva non considerare che l'istituto recedente avrebbe dovuto concedere all'accreditato quantomeno un preavviso di quindici giorni, così come stabilito dal- l'art. 1845, 3° comma, c.c. Essa, viceversa, pur dichia- rando che il caso di specie fosse da assoggettare alla disciplina generale prevista per il recesso nell'ambito dei rapporti di durata, ha ritenuto legittimo il reces- so esercitato dalla Banca senza preavviso. Indipendentemente da tale rilievo, la motivazione della sentenza sarebbe comunque contraddittoria in quanto la corte d'appello, nell'affermare l'esistenza di una giusta causa del recesso, ha omesso ogni indagi- ne in ordine alle modalità concrete con le quali 4 quest'ultimo era stato esercitato. Dovendo essere ri- spettato il principio generale di correttezza nell'ese- cuzione del contratto ai sensi dell'art. 1375 c.c., la sussistenza delle condizioni per la facoltà di recesso non autorizzava la Banca ad esercitarla in modo lesivo dei diritti del correntista. La buona fede nell'esecuzione del contratto si atteggia infatti come obbligo di solidarietà che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da speci- fici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrat- tuale del "neminem laedere", siano idonei - senza rap- presentare un apprezzabile sacrificio a suo carico - a preservare gli interessi dell'altra parte. Ritenendo che la Banca non si sia avvalsa della clausola e) del contratto di apertura di credito, la -Corte d'appello di Milano rilevano poi i ricorrenti avrebbe inoltre omesso completamente di pronunciarsi sulla dedotta nullità della predetta clausola per con- trasto con le norme imperative contenute nell'art. 1845, secondo comma, C.C. e nell'art. 1469 bis C.C., come introdotto dalla 1. 6 febbraio 1996, n. 52 di at- tuazione della Direttiva CEE 13/93. Il motivo è infondato e- nella parte in cui si de- duce la nullità della clausola contrattuale per asseri- -to contrasto con norme imperative inammissibile. 5 Invero la corte d'appello, disattendendo il motivo d'impugnazione con il quale gli appellanti avevano de- dotto la nullità delle clausole contrattuali in tema di recesso in relazione alle disposizioni contenute nell'art. 1845 c. c. ed alla successiva normativa comu- nitaria, ha esaurientemente chiarito, nell'impugnata sentenza, le ragioni per le quali ogni indagine in or- dine all'affermata invalidità delle clausole appariva irrilevante dal momento che la revoca dagli affidamenti da parte della Banca era avvenuta non in base alla di- sciplina convenzionale del rapporto, ma sul presupposto di un duplice "giusta causa" di recesso e cioè, da un lato l'inadempienza della società correntista al paga- mento della prima rata del rimborso, dall'altro lato il protesto subito dal socio accomandatario. Si era trattato, dunque, dell'esercizio della "generale facol- tà di recesso, secondo buona fede, dai rapporti di du- rata"; ed alla stregua di tale premessa (vale a dire, dell'esistenza della giusta causa) la corte d'appello, condividendo le conclusioni cui era pervenuto il giudi- ce di primo grado, ha ritenuto che dovessero conside- rarsi rispettate le previsioni dell'art. 1845 c.C., nel senso che il legittimo recesso dal contratto di apertu- ra di credito bancario aveva avuto immediata efficacia sospensiva di ulteriori utilizzazioni del credito, men- 6 tre per la restituzione delle somme già utilizzate (e relativi accessori) la Banca aveva di fatto concesso un termine ben superiore ai quindici giorni di legge, avendo agito in via monitoria oltre due mesi dopo la comunicazione del recesso. La corte territoriale, di- ha pun- sattendendo il motivo di impugnazione in esame, tualmente indicato, senza incorrere in alcuna contrad- dizione, le ragioni per le quali il recesso era da ri- tenere legittimamente esercitato, da un lato specifi- cando che si trattava di recesso fondato su una giusta causa (e non sulle clausole contrattuali che gli appel- lanti assumevano invalide), dall'altro chiarendo che la previsione del termine indicato nell'art. 1845, secondo comma C.C. era stata ampiamente rispettata. Non sussi- ste, pertanto, il vizio logico denunciato dai ricorren- ti, dal momento che, in presenza di una giusta causa, l'art. 1845 c.c. consente di recedere dal rapporto;
ed il recesso da un lato "sospende immediatamente l'utilizzazione del credito", dall'altro lato consente di chiedere la restituzione delle somme utilizzate e dei relativi accessori decorsi "almeno quindici gior- ni" il che, nella specie, si è puntualmente verificato Con riguardo al profilo esaminato, il motivo di ri- corso è dunque infondato. Sotto altro profilo, conside- rato che la motivazione della corte d'appello prescinde 7 del tutto dall'applicazione della clausola contrattua- le sul recesso, la ricorrente non ha alcun interesse a sollevare riguardo ad essa questioni di validità, con la conseguenza che per questa parte il motivo di ricor- so è inammissibile,in quanto la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifica attinenza con il "decisum" della sentenza impugnata comporta l'insussistenza di motivi riconducibili al pa- radigma normativo dell'art. 366, n.4, c.p.c. (Cass. 23 maggio 2001, n. 7046). Con il secondo motivo i ricorrenti hanno dedotto la nullità della sentenza per omessa, insufficiente un punto deci- contraddittoria motivazione in ordine a sivo della controversia e, precisamente, con riguardo al momento relativamente al quale deve essere apprezza- ta la congruità del termine di preavviso (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.). La congruità del termine di pre- avviso, infatti, avrebbe dovuto essere valutata con ri- ferimento al momento in cui il recesso era destinato ad avere efficacia (nel caso di specie, il giorno succes- sivo al ricevimento della comunicazione), e non in re- lazione al diverso momento in cui venne promosso il procedimento monitorio. Né sussisteva, secondo i ricor- renti, la possibilità giuridica di adempiere alla pro- pria obbligazione nel periodo ricadente tra il giorno 8 successivo alla avvenuta comunicazione del recessO e quello del deposito del decreto ingiuntivo, posto che il recesso, in quanto atto giuridico recettizio, pro- determinando lo scioglimento del duce i suoi effetti vincolo contrattuale nel momento stesso in cui viene a conoscenza del destinatario, con la conseguenza che l'eventuale pagamento effettuato successivamente a tale momento sarebbe stato comunque inidoneo a ripristinare il rapporto ormai disciolto. Il motivo è infondato. Come risulta, infatti, dal- la motivazione della sentenza impugnata, la corte ter- ritoriale, avuto riguardo alle concrete modalità di svolgimento del rapporto, e tenuto conto del fatto che la Banca non aveva fatto applicazione delle clausole contrattuali, per ciò stesso non aveva da compiere al- cuna valutazione attinente alla congruità del termine di preavviso contemplato nel contratto, mentre con ri- ferimento all'art. 1845 C.C., considerato quale fonte normativa cui ricondurre nella specie la concreta di- sciplina del recesso, ha ritenuto che l'azione eserci- tata in sede monitoria fosse del tutto rispettosa della norma, essendosi realizzato nei fatti un preavviso ben superiore ai quindici giorni. La circostanza, poi, che il recesso dal contratto di apertura di credito avesse comportato l'immediata efficacia sospensiva di ulterio- 9 ri utilizzazioni del credito, non impediva certo agli obbligati "di colmare il già verificatosi inadempimento contrattuale". Il ricorso deve essere rigettato con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nella misura complessiva di Euro 2600, di cui Euro 2500 per onorari di avvocato, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna i ricorren- ti al pagamento delle spese del giudizio nella misura complessiva di Euro 2600, di cui Euro 2500 per onorari di avvocato, oltre alle spese generali ed agli accesso- ri come per legge. Così deciso a Roma il 4 aprile 2003. Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni Losavio Gianfranco Gilardi Miloseved CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria IL CANCELLIERE Mnie Sinnea - 9 OTT. 2003 Luisa Passing IL CANCELLIERE 10