Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/09/2023, n. 43976
CASS
Sentenza 26 settembre 2023

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Al fine della verifica della sussistenza della firma digitale su un atto di impugnazione, non si richiedono accertamenti ulteriori nel caso in cui risulta che il "file" abbia estensione "pdf.p7m", posto che questa è, di per sé, probante dell'avvenuta firma digitale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso, documentato da file avente detta estensione, trasmesso dal difensore a mezzo PEC).

In tema di motivazione della sentenza di condanna pronunciata, in grado di appello, in riforma di sentenza assolutoria di primo grado, il giudice ha l'obbligo di confutare, in modo specifico e completo, le argomentazioni della decisione liberatoria e di valutare le ulteriori argomentazioni in essa non sviluppate, ma comunque dedotte dall'imputato dopo la sua deliberazione e prima della sentenza di secondo grado, pronunciandosi altresì sui motivi di impugnazione relativi a violazioni di legge intervenute nel primo giudizio in danno del predetto e da costui non dedotte per carenza di interesse, nonché sulle richieste subordinate avanzate dallo stesso imputato nel corso della discussione in primo grado.

Commentari3

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/09/2023, n. 43976
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43976
Data del deposito : 26 settembre 2023

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