Sentenza 26 settembre 2023
Massime • 2
Al fine della verifica della sussistenza della firma digitale su un atto di impugnazione, non si richiedono accertamenti ulteriori nel caso in cui risulta che il "file" abbia estensione "pdf.p7m", posto che questa è, di per sé, probante dell'avvenuta firma digitale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso, documentato da file avente detta estensione, trasmesso dal difensore a mezzo PEC).
In tema di motivazione della sentenza di condanna pronunciata, in grado di appello, in riforma di sentenza assolutoria di primo grado, il giudice ha l'obbligo di confutare, in modo specifico e completo, le argomentazioni della decisione liberatoria e di valutare le ulteriori argomentazioni in essa non sviluppate, ma comunque dedotte dall'imputato dopo la sua deliberazione e prima della sentenza di secondo grado, pronunciandosi altresì sui motivi di impugnazione relativi a violazioni di legge intervenute nel primo giudizio in danno del predetto e da costui non dedotte per carenza di interesse, nonché sulle richieste subordinate avanzate dallo stesso imputato nel corso della discussione in primo grado.
Commentari • 3
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Una sottoscrizione digitale esistente, ma irregolare, non è sottoscrizione mancante: ricorso ammissibile. Corte di cassazione sez.IV, ud.10 settembre 2024 (dep. 16 settembre 2024), n. 34784 Presidente Ciampi - Relatore Vignale Ritenuto in fatto 1. L'Avv. M.Z., difensore di fiducia e procuratore speciale di A.A., ricorre per Cassazione contro l'ordinanza pronunciata dalla Corte di appello di Firenze il 26 aprile 2024, con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso per Cassazione che il medesimo difensore aveva proposto nell'interesse della A.A. contro la sentenza pronunciata il 7 dicembre 2023 dalla Corte di appello di Firenze. Con questa sentenza la Corte di appello ha …
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E' inammissibile solo l'atto privo di firma digitale depositato telematicamente: se la firma c'è ma non è riconosciuta non è possibile, in omaggio al principio di tassatività, applicare la sanzione processuale prevista per tale omissione a un'ipotesi non prevista dalla legge, quale è l'atto con firma digitale non riconosciuta. Al fine della verifica della sussistenza della firma digitale su un atto di impugnazione, non si richiedono accertamenti ulteriori nel caso in cui risulta che il "file" abbia estensione "pdf.p7m", posto che questa è, di per sé, probante dell'avvenuta firma digitale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso, documentato da file …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/09/2023, n. 43976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43976 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2023 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito prima dall'art.
5-duodecies della l. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022) e poi dall'art. 17 del D.L. 22 giugno 2023, del P.G., in persona del Sost, Proc. Gen. OLGA MIGNOLO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 1 RITENUTO IN FATTO 1. In data 17/3/2019, all'esito di giudizio abbreviato, il Tribunale di Latina in composizione monocratica assolveva perché il fatto non costituisce reato l'odierno ricorrente MO HI dal reato p. e p. dall'art. 99 cod. pen., 73 DPR 309/90 per aver detenuto senza alcuna autorizzazione ed al fine di ces- sione a terzi, gr. 21,15 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, con la recidiva specifica. Sull'appello proposto dal Procuratore della Repubblica di Latina la Corte di Appello di Roma, con sentenza del 3/10/2022, ha invece dichiarato il HI colpevole del reato ascrittogli e, per l'effetto, esclusa la recidiva, ritenuta l'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 DPR 309/90, applicata la riduzione per la scelta del rito, lo ha condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione e 2000euro di multa, nonché al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, MO CO, deducendo i motivi di se- guito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Con primo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'ipotesi di destinazione a terzi della sostanza e violazione di legge in relazione agli artt. 187 e 192 co. 2 cod. proc. pen. Ci si duole che la Corte territoriale abbia escluso l'ipotesi dell'uso personale sulla base di meri indizi, in quanto ha ritenuto incompatibile la discontinuità del consumo e le patologie di cui soffre l'imputato con il quantitativo di stupefacente e il suo costo. Il ricorrente definisce contraddittoria ed illogica la motivazione del provvedi- mento impugnato evidenziando l'utilizzazione parziale delle dichiarazioni rese dall'imputato che sono state ritenute in parte attendibili e in altra parte inattendi- bili. Mentre il rispetto di un criterio logico avrebbe imposto, a suo dire, per poter utilizzare le dichiarazioni dell'imputato, il loro integrale recepimento senza operare un'arbitraria selezione come avvenuto ai fini della condanna. Si evidenzia che l'uso di cocaina in soggetti cardiopatici non è un evento raro. Si contesta anche la deduzione della Corte distrettuale che il HI non si sia procurato la sostanza con il proprio stipendio, sia perché non viene indicata quale sarebbe stata la diversa modalità di reperimento del danaro e sia perché, in realtà, trattandosi di un acquisto saltuario per un utilizzo prolungato nel tempo, il costo sarebbe stato spalmato nel lungo periodo senza avere un'incidenza eccessiva sullo stipendio mensile. 2 Si aggiunge che non solo appare perfettamente logico che l'imputato abbia acquistato la sostanza per uso personale ma l'accusa non ha fornito alcun ele- mento indiziario sulla destinazione a terzi. Del resto, l'assenza di danaro contante all'esito della perquisizione è un ele- mento significativo ai fini della configurabilità dell'uso personale, così come l'inge- gnosa modalità di occultamento all'interno di un panino per evitare controlli e san- zioni amministrative. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 163 cod. pen. e 597, co. 5, cod. proc. pen. Ci si duole dell'omessa valutazione dell'istanza di sospensione condizionale della pena, nonostante l'espressa richiesta in primo grado. Si ribadisce diritto al beneficio per il comportamento collaborativo in sede processuale, l'assenza di carichi pendenti, di precedenti recenti, la presenza di un'occupazione lavorativa e la riconosciuta lieve entità del fatto, tutti elementi che escludono la probabilità di reiterazione del reato. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata, mandando assolto l'im- putato o, in subordine, applicando la sospensione condizionale della pena.
3. Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Fondato appare il secondo motivo di ricorso e, pertanto, la sentenza impu- gnata va annullata limitatamente alla concedibilità del beneficio della sospensione condizionale della pena con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma. Infondato, invece, è il primo profilo di doglianza e, pertanto, il ricorso va ri- gettato nel resto, con conseguente declaratoria di irrevocabilità, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., dell'affermazione di responsabilità.
2. In premessa va affrontato il tema della correttezza o meno della modalità di presentazione del ricorso in esame da parte del difensore. Ciò dovendo la Corte rispondere all'obiezione del PG che, nelle sue conclusioni scritte, invita a verificare che l'atto di impugnazione sia sottoscritto digitalmente dal difensore chiedendo, in caso di esito negativo, di dichiararne l'inammissibilità. Orbene, per i motivi che si andranno meglio a specificare, la verifica in que- stione ha avuto esito positivo: il ricorso per cassazione, ancorché le copie in atti non presentino alcun segno esteriore che lo evidenzi, è sottoscritto digitalmente dal difensore. 3 Ed invero il difensore del HI in data 27/1/2023, quindi nel rispetto dei termini, ha inviato dalla propria pec personale alla Corte capitolina il ricorso per cassazione oggi in esame. Poteva farlo, avendo, ad oggi, tale possibilità, alla luce dell'intervento di ri- forma sulla disciplina delle modalità di deposito dell'atto di impugnazione nel pro- cesso penale e delle regole di diritto intertemporale entrate in vigore lo scorso 31 dicembre 2022 con la legge 30 dicembre 2022, n. 199 di conversione del decreto- legga 31 ottobre 2022, n. 162, il 27/1/2023, peraltro, oggetto di esplicazione da parte del Ministero della Giustizia - Dipartimento degli Affari di Giustizia. All'atto della proposizione dell'impugnazione da parte del difensore del Colan- cecchi -e tuttora- vigeva infatti il c.d. doppio canale di deposito delle impugnazioni. Va ricordato anche che un Decreto del Ministero della giustizia emanato il 4 luglio 2023 (comunque successivo al ricorso che ci occupa) prevedeva il deposito obbligatorio sul portale del processo penale telematico di atti cruciali della difesa, come la nomina del difensore di fiducia, la costituzione di parte civile, memorie, e procure speciali, comunicazioni sul domicilio dichiarato, richiesta di rito abbreviato, patteggiamento, giudizio immediato, sostituzione della pena con il lavoro di pub- blica utilità, opposizione al decreto penale, le liste testimoniali, l'atto di appello, l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio e la richiesta di liquidazione degli onorari del difensore. E proprio il ricorso per cassazione. E' intervenuto, tuttavia, un successivo Decreto del Ministro della Giustizia del 18/7/2023 che ha differito l'efficacia del decreto del 4 luglio 2023 a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 del più volte citato art. 87 d.lgs 150/2022, che non c'è ancora stata e potrà esserci fino al 31 dicembre 2023. Sino alla scadenza di tale termine, è possibile, tuttavia, in via sperimentale, il deposito da parte dei difensori degli atti elencati all'art. 1 del DM 4/7/2023 anche mediante il portale del processo telematico con le modalità individuate con provvedimento del direttore generale dei sistemi infor- mativi automatizzati del Ministero della Giustizia.
2.1. La normativa transitoria della c.d. Riforma Cartabia pone la scadenza del 31 dicembre 2023 per l'emanazione dei decreti attuativi del processo penale tele- matico, e peraltro con il DI 75/2023, in vigore dal 23 giugno, sono state prorogate sino al nuovo anno le disposizioni della normativa Covid sulle modalità dei giudizi di appello appello e di Cassazione, che non prevedono il deposito telematico, ma cartaceo o via pec. L'art. 582 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 33, co. 1 lett. e), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, dispone che:
1. AL che la legge disponga altrimenti, l'atto di impugnazione è presentato mediante deposito con le modalità previste dall'articolo 111- bis nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
1-bis. Le parti private possono presentare l'atto con le modalità di cui al comma 1 oppure personalmente, anche a mezzo di incaricato, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. In tal caso, il pubblico ufficiale addetto vi appone l'indicazione del giorno in cui riceve l'atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del proce- dimento e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione». A sua volta l'art. 111-bis richiamato dalla norma sopra citata, recita:
1. AL quanto previsto dall'articolo 175-bis, in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con mo- dalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concer- nente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.
2. Il deposito telematico assicura la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione, nonché l'identità del mittente e del desti- natario, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sotto- scrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
3. La disposi- zione di cui al comma 1 non si applica agli atti e ai documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia infor- matica.
4. Gli atti che le parti compiono personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche». Pertanto, in base al nuovo testo dell'articolo 582 cod. proc. pen., che recepisce la regola generale dell'obbligatorietà del deposito telematico introdotta dall'art. 111-bis cod. proc. pen., la modalità di presentazione dell'atto di impugnazione è quella telematica. Il comma 1-bis, peraltro, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 111-bis, comma 4 (secondo cui gli atti che le parti compiono personal- mente possono essere depositati anche con modalità non telematiche) stabilisce che le parti private possano anche depositare l'atto di impugnazione in forma di documento analogico nella cancelleria del giudice. Ciò a significare che (solo) la parte privata ha l'opzione tra deposito telematico dell'atto di impugnazione in forma di documento informatico e deposito presso la cancelleria del giudice (anche tramite incaricato) dell'atto in forma di documento analogico, laddove invece per le altre parti già vige la regola dell'obbligatorietà del deposito telematico. L'intervenuta abrogazione degli artt. 582, comma 2 cod. proc. pen. e 583 cod. proc. pen. (disposta dall'art. 98, co. 1, lett. a) del d.lgs. n. 150/2022) esclude, inoltre, che l'atto di impugnazione possa essere presentato presso la cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui le parti private o i difensori si trovano, ove diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento impugnato ovvero 5 a mezzo telegramma o raccomandata. Così come è esclusa la possibilità di depo- sitare l'atto di impugnazione presso l'agente consolare all'estero (salvo quanto si dirà circa la disposizione transitoria da ultimo introdotta).
2.2. Se questo è il quadro generale delineato dalla Riforma Cartabia occorre, nello specifico delle modalità di deposito dell'atto di impugnazione, verificare la normativa attualmente applicabile in virtù del peculiare regime intertemporale det- tato dalla riforma. Ciò in quanto l'art. 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, ha differito l'entrata in vigore delle disposizioni introdotte con il nuovo art. 582 cod. proc. pen. in materia di deposito dell'impugnazione, disponendo che fino al quin- dicesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento di cui al primo comma del medesimo art. 87, da adottarsi con decreto del Ministro della giustizia entro il 31 dicembre 2023, continua ad applicarsi la disposizione di cui all'art. 582, co. 1, cod. proc. pen. nella formulazione precedentemente in vigore («AL che la legge disponga altrimenti, l'atto di impugnazione è presentato personalmente ovvero a mezzo di incaricato nella cancelleria del giudice che ha emesso il prov- vedimento impugnato. Il pubblico ufficiale addetto vi appone l'indicazione del giorno in cui riceve l'atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione»). La ragione del differimento è, evidentemente, da ricollegarsi al contestuale differimento al medesimo termine (operato dallo stesso art. 87) della concreta applicazione delle disposizioni concernenti il nuovo processo penale telematico, ivi compresa la disposizione sul deposito telematico di cui all'art. 111-bis cod. proc. pen. Ciò significa che, sino alla scadenza del termine indicato all'art. 87, continuerà ad applicarsi la regola secondo la quale tutte le parti (e non solo, evidentemente, le parti private) potranno depositare l'atto di impugnazione - personalmente o a mezzo incaricato- presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedi- mento. L'ultrattività della disciplina dettata dall'art. 582, co. 1 cod. proc. pen.- nella formulazione previgente alla riforma - comporta, in altri termini, che la modalità di deposito in formato analogico dell'atto di impugnazione nella cancelleria dell'uf- ficio giudiziario che ha emesso il provvedimento sia consentita a tutte le parti e non solo alle parti private. Che la disposizione di cui all'art. 582 co. 1 cod. proc. pen. si riferisca a tutte le parti processuali è dato acquisito nella costante interpretazione e applicazione della predetta disposizione, tanto che il comma 2 (oggi abrogato), nel riconoscere alle sole parti private ed ai difensori la facoltà di deposito presso un diverso tribu- nale o un ufficio del giudice di pace, non solo precisava l'ambito soggettivo (parti 6 private e difensori) ma la prospettava come modalità ulteriore e aggiuntiva ri- spetto alla modalità ordinaria riservata dall'art. 582 comma 1 a tutte le parti pro- cessuali, come appare evidente dal dato letterale della disposizione (2."Le parti private e i difensori possono presentare l'atto di impugnazione anche [...]). Sarà solo con l'entrata in vigore delle modifiche introdotte dal D.lgs. 150/2022 (secondo le scansioni temporali delineate dal citato art. 87) che la fa- coltà di deposito dell'atto di impugnazione in cartaceo sarà riservata alle sole parti private.
2.3. Si è poi provveduto - come peraltro ricorda anche la nota ministeriale sopra citata- a disciplinare anche il deposito via pec dell'atto di impugnazione. La materia del deposito degli atti di impugnazione va ricordato- è stata - oggetto, in via eccezionale e transitoria, di una disciplina emergenziale dovuta all'emergenza sanitaria conseguente alla pandemia da Covid-19. L'art. 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modifica- zioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ebbe a conferire valore legale, dunque equipollente al deposito dell'atto in cancelleria, all'invio dell'atto di impugnazione attraverso indirizzi di posta elettronica certificati (art. 24, comma 4). In partico- lare, il comma 6-ter della norma disponeva che: «L'impugnazione è trasmessa tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, indivi- duato ai sensi del comma 4, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate. Non si applica la disposizione di cui all'articolo 582, comma 2, del codice di procedura penale". Tale normativa, tuttavia, ha cessato di applicarsi in data 31 dicembre 2022. Il differimento dell'introduzione del deposito telematico dell'atto di impugna- zione, il rinvio alle sole modalità di cui al previgente art. 582, co. 1, cod. proc. pen. e la cessazione, al 31 dicembre 2022, degli effetti di cui all'art. 24 del decreto- legge n. 137 del 2020, avrebbero comportato che dal gennaio 2023, e sino all'entrata a regime del processo penale telematico, l'unica modalità di deposito dell'atto di impugnazione sarebbe stata, per tutte le parti, quella analogica di cui al vecchio primo comma dell'art. 582 cod. proc. pen., rimanendo per di più escluse sia la possibilità di depositare l'atto presso l'ufficio diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento (stante l'abrogazione dell'art. 582 comma 2 cod. proc. pen.) sia la possibilità di proporre l'impugnazione tramite telegramma o con rac- comandata (stante l'abrogazione dell'art. 583 cod. proc. pen.). Sul punto, tuttavia, è intervenuta la legge 30 dicembre 2022, n. 199 che nel convertire il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, ha aggiunto, con l'art.
5- quinquies, al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 l'art. 87-bis, consentendo il deposito dell'atto di impugnazione con valore legale mediante invio con posta 7 elettronica certificata all'indirizzo PEC dell'ufficio giudiziario che ha emesso il prov- vedimento. La norma, infatti, prevede che: «Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, per tutti gli atti, i documenti e le istanze comunque denominati diversi da quelli previsti nell'articolo 87, comma 6-bis, e da quelli individuati ai sensi del comma 6-ter del medesimo articolo, è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giu- diziari destinatari, indicati in apposito provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifi- che tecniche relative ai formati degli atti e alla sottoscrizione digitale e le ulteriori modalità di invio. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nel provvedimento del Direttore generale per i si- stemi informativi automatizzati di cui al presente comma, il deposito può essere eseguito mediante l'invio di più messaggi di posta elettronica certificata. Il depo- sito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettro- nica certificata ai sensi del comma 1, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico. Ai fini della continuità della tenuta del fasci- colo cartaceo, il medesimo personale provvede altresì all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di rice- zione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio e dell'intestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza». L'art. 87-bis, inoltre, detta alcune disposizioni specifiche in materia di deposito dell'atto di impugnazione, disponendo che «3. Quando il deposito di cui al comma 1 ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico è sot- toscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Diret- tore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale.
4. L'atto di impugnazione è trasmesso tramite posta elettronica certificata dall'indi- rizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso 8 il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 1, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate.
5. I motivi nuovi e le memorie sono proposti, nei termini rispettivamente previsti, secondo le modalità indicate nei commi 3 e 4, con atto in formato elettronico trasmesso tramite posta elettro- nica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio del giudice dell'impugnazione, individuato ai sensi del comma 1>>. Nel dettare esplicitamente la disciplina in materia di deposito via pec dell'atto di impugnazione, sulla falsariga di quanto già previsto dalla normativa emergen- ziale, il nuovo art. 87-bis ha, tuttavia, limitato le cause di inammissibilità della impugnazione per via telematica rispetto a quelle già previste dall'art. 24 d.l. 137/2020: non sono infatti menzionate, tra le cause di inammissibilità specifica- mente indicate al comma 7, né l'invio della pec da un indirizzo di posta elettronica certificata non intestato al difensore né la mancanza di sottoscrizione digitale del difensore (per attestazione di conformità all'originale) sulle copie informatiche de- gli allegati (già espressamente previste, invece, dal citato art. 24). In proposito questa Corte, in tema di impugnazioni, nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, e causa di C : inammissibilità del ricorso per cassazione, ex art. 24, comma 6-sexies, lett. b), d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha già avuto di precisare che la mancata sottoscrizione digitale del difensore, per conformità all'originale, delle copie informatiche degli allegati all'atto di gravame trasmesso a mezzo p.e.c., ove si tratti di allegati non essenziali, in quanto non inerenti al contenuto dell'impugnazione, a tanto ostando il principio di conservazione degli atti processuali (Sez. 4, n. 22135 del 2/5/2023, Ruggeri, Rv. 284644 in una fattispecie relativa alla mancata sottoscrizione digitale della sentenza impugnata, in cui la Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso proposto, perchè superfluo l'invio del provvedimento da parte del ricorrente, da trasmettersi per legge a cura della cancelleria del giudice "a quo"; conf. Sez. 6, n. 29173 del 11/5/2023, Amdouni, Rv. 284966). Infine, l'art. 87, co. 6, secondo e terzo periodo, come introdotti dall'art.
5- quater della legge 30 dicembre 2022, n. 199 di conversione del decreto-legge n. 162 del 2022, prevede che fino a quando non entrerà in vigore la nuova formula- zione dell'art. 582 cod. proc. pen. «le parti private possono presentare l'atto di impugnazione davanti a un agente consolare all'estero. In tal caso, l'atto è 'imme- diatamente trasmesso alla cancelleria del giudice 'he ha emesso il provvedimento impugnato».
2.4. Pertanto, sino al momento in cui entrerà in vigore la nuova disciplina sul deposito telematico dell'atto di impugnazione di cui al nuovo testo dell'art. 582 9 cod. proc. pen. (secondo i termini previsti dall'art. 87 citato), l'atto di impugna- zione può essere depositato con le seguenti modalità: a. tutte le parti processuali possono depositare l'atto in forma di documento analogico (cioè in cartaceo) nella cancelleria dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 582, co. 1, cod. proc. pen. nella formulazione precedente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 10 otto- bre 2022, n. 150; b. le sole parti private che si trovino all'estero possono depositare l'atto di impugnazione davanti ad un agente consolare all'estero, ai sensi dell'art. 87, primo comma, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150; c. i difensori possono, in via alternativa rispetto al deposito dell'atto in forma di documento analogico presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento, avvalersi della possibilità di depositare l'atto di impugnazione via pec, ai sensi e con le modalità descritte dall'art. 87- bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150. I motivi nuovi e le memorie sono proposti, invece, nei termini rispettivamente previsti, con atto in formato elettronico trasmesso tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difen- sore a quello dell'ufficio del giudice dell'impugnazione, individuato ai sensi del comma 1. Ed è quanto ha fatto il difensore del HI, che il 27/1/2023 ha inviato via pec il ricorso per cassazione oggi in esame all'indirizzo della Corte di appello di Roma di cui all'elenco sopra ricordato (evidentemente, per non sbagliare, anche a più d'uno). Queste ultime disposizioni si applicano a tutti gli atti di impugnazione comun- que denominati e, in quanto compatibili, alle opposizioni di cui agli articoli 461 e 667, comma 4, del codice di procedura penale e ai reclami giurisdizionali previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354. Nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari, personali o reali, l'atto di impu- gnazione, in deroga a quanto disposto dal comma 3, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del tribunale di cui all'articolo 309, co. 7, del codice di procedura penale.
3. Orbene, detto della correttezza della modalità di trasmissione dell'atto di impugnazione da parte del difensore va aggiunto che si può avere inammissibilità della impugnazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 591 cod. proc. pen. nel caso di proposizione dell'atto via pec, quando: a. l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore;
b. l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel registro generale degli indi- rizzi elettronici di cui al comma 1; c. quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di 10 posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedi- mento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro provvedimenti resi in materia di misure cautelari, personali o reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferi- bile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i si- stemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all'ufficio competente a decidere il riesame o l'appello. In questi casi, va evidenziato, è il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (nel caso che ci occupa la Corte di appello) a dichiarare, anche d'ufficio, con ordinanza l'inammissibilità dell'impugnazione e a disporre l'esecuzione del provvedimento impugnato. La ratio di tale disposizione è chiara, in quanto è l'ufficio che riceve l'atto di impugnazione ad avere immediatamente disponibile la possibilità, anche informa- tica, di verifica dei requisiti di cui sopra. E' chiaro che, in ogni caso, anche qualora l'ufficio che riceve l'impugnazione non prenda provvedimenti in tal senso, la verifica della correttezza della proposi- zione dell'impugnazione può essere richiesta, o anche operata d'ufficio, dal giudice chiamato a deciderla. Nel caso che ci occupa, come detto, è il PG che sollecita tale verifica, in quanto le copie del ricorso in atti non recano alcuna sottoscrizione grafica. Rileva, tuttavia, il Collegio come ciò non voglia dire, tuttavia, che l'atto non sia sottoscritto digitalmente. Ciò perché la sottoscrizione degli atti con firma digitale, volta ad attestare l'identità di chi ha apposto la firma, garantisce che il contenuto del documento non sia stato modificato in alcun modo e la piena validità legale del documento. può avvenire con vari applicativi software, tutti idonei a realizzare un atto pienamente valido. In particolare, le firme digitali possono essere di due tipi: la c.d. PADES-BES o PADES Part 3 o la CADES-BES. La firma PADES può essere apposta solo su documenti PDF e può essere ve- rificata da qualsiasi lettore di file pdf (es. Acrobat Reader). La firma CADES (.p7m) permette di firmare documenti di vario genere: pdf, file di testo, fogli di calcolo, immagini. Solo nel caso della firma PADES il file presenterà una rappresentazione grafica della firma, mentre nel secondo caso (con la firma CADES) il file presenterà un'estensione .p7m e potrà essere aperto mediante la funzionalità di verifica of- ferta dallo stesso software di firma. Ma non avrà segni grafici di firma. 11 I software per la redazione di tali atti prevedono, in realtà, anche un'opzione facoltativa che consente al redattore di aggiungere il proprio nome o la c.d. coc- cardina, che vediamo nella gran parte degli atti giudiziari, con la possibilità di se- lezionare l'area in cui farla comparire. Tale coccarda, stampata sugli atti "telematici", non ha, però, alcun valore, se non meramente indicativo e di abbellimento grafico dell'atto. La stessa compare in automatico negli atti firmati digitalmente e stampati rilasciati in copia dagli uffici giudiziari, in quanto il software ministeriale SICID l'appone per indicare che quell'atto è stato firmato digitalmente. Analoga funzione non è prevista, invece, nei software privati in quanto, come detto, essa non ha alcun valore certificativo. A rigore, dunque, la stampa di un documento digitale non è mai idonea a rivelare se esso sia stato o meno sottoscritto digitalmente, da chi, quando e se la firma fosse valida al momento dell'apposizione. La verifica di esistenza e validità della firma digitale può infatti essere effet- tuata solo con gli appositi software di firma (Dike, Firma Certa, Firma Ok Gold etc.) o attraverso il software ministeriale. O, in casi come quello che ci occupa, può essere insita nell'estensione stessa del file. Nel caso in esame, infatti, come si evince dalla pec dell'Avv. Ugo Cardosi, difensore del HI, alla stessa venne allegato il ricorso sia con estensione .pdf che con estensione .pdf.p7m. Orbene, come si è detto in precedenza, un file pdf.p7m altro non è che un file firmato digitalmente, che può essere un documento di testo, un foglio elettro- nico, un'immagine, una fattura elettronica o un qualunque altro tipo di documento informatico sul quale, tramite un procedimento elettronico, sia stata apposta una firma digitale. Può dunque affermarsi, in via generale, che, ai fini della verifica della sussi- stenza della firma digitale di un atto di impugnazione, non sussiste la necessità di ulteriori accertamenti qualora risulti in atti che il file abbia estensione pdf.p7m in quanto tale estensione è essa stessa probante dell'avvenuta firma digitale dell'atto.
4. Venendo ai proposti motivi, il primo profilo di doglianza, in punto di re- sponsabilità, è infondato. Con la proposta censura si operano contestazioni generiche alla sentenza im- pugnata a fronte del carattere di impugnazione a critica vincolata del ricorso per cassazione. Inoltre, la doglianza avanzata, oltre ad essere fortemente orientata 12 verso un non consentito riesame nel merito, senza che i relativi apporti argomen- tativi abbiano formato oggetto di un'autonoma e articolata critica impugnatoria, in tal modo finendo per incorrere nel vizio di aspecificità. Con motivazione logica e congrua, oltre che corretta in punto di diritto -e che pertanto si sottrae alle proposte censure di legittimità- la Corte capitolina ha dato conto di ritenere, diversamente dal primo giudice, provata la destinazione alla cessione a terzi dello stupefacente caduto in sequestro. A tale conclusione -secondo i giudici del gravame del merito- si perviene at- traverso l'apprezzamento combinato e complessivo di almeno tre indicatori circo- stanziali. In primo luogo, il dato quantitativo che, seppur non esorbitante, resta di di- mensioni certamente consistenti, risultando pari a 69 dosi singole di cocaina, quasi 14 volte il quantitativo massimo detenibile, pertanto suggestivo di una destina- zione non circoscritta all'assunzione personale. Possibilità quest'ultima, per la Corte del merito, che riesce oltre modo raffor- GEGUANTA L L L a c E zata dalle condizioni soggettive dell'imputato: si tratta di un 65ennie cardiopatico, che nulla indica come tossicodipendente e che, peraltro, si è detto assuntore solo saltuario e occasionale dello stupefacente, così descrivendo una frequenza di con- sumo rispetto alla quale la provvista caduta in sequestro risulta vieppiù anomala e sovrabbondante. Tali incongruità -secondo la logica motivazione del provvedimento impugnato- riescono ulteriormente esaltate dall'importante consistenza dell'onere economico implicato da un simile rifornimento, posto che, sul mercato attuale, il prezzo di un grammo di cocaina non è inferiore a 80 euro. E si tratta di una spesa del tutto voluttuaria e ritenuta largamente sproporzionata rispetto alle capacità di spesa dell'imputato, la cui disponibilità mensile sarebbe stata -per i giudici di appello anche a voler dar credito alle sue fumose e francamente inaffidabili indicazioni- d'un tratto più che dimezzata da un acquisto inutilmente esorbitante. Ebbene, la sentenza impugnata, diversamente da quanto sostiene il ricor- rente, opera un buon governo della pluriennale giurisprudenza di questa Corte Suprema in materia di possesso di sostanze stupefacenti ad uso non esclusiva- mente personale. Va ricordato che la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze ogget- tive e soggettive del fatto (cfr. questa Sez. 4, sentenza n. 7191/2018, Rv. 272463, conf., Sez. 6, n. 44419/2008, Rv. 241604). E questa Corte di legittimità ha co- stantemente affermato e va qui ribadito- che in tema di sostanze stupefacenti,- il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto-e l'eventuale superamento 13 dei limiti tabellari indicati dall'art. 73-bis, comma primo, lett. a), del d.P.R. n. 309 del 1990 - non determina alcuna presunzione di destinazione della droga ad un uso non personale, dovendo il giudice valutare globalmente, anche sulla base degli ulteriori parametri normativi, se, assieme al dato quantitativo (che acquista mag- giore rilevanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili), le modalità di presentazione e le altre circostanze dell'azione siano tali da escludere una fina- lità meramente personale della detenzione (cfr. ex multis, Sez. 3, n. 46610 del 9/10/2014, Salaman, Rv. 260991). Tuttavia, il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare previsto dall'art. 73, comma primo bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990 se da solo non costituisce prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spac- cio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri ele- menti, tale conclusione (così Sez. 6, n. 11025 del 6/3/2013, De Rosa ed altro, rv. 255726, fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso avverso la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto l'illiceità penale della detenzione dell'equiva- lente di 27,5 dosi di eroina anche in considerazione della accertata incapacità eco- nomica dell'imputato ai fini della costituzione di "scorte" per uso personale;
conf. Sez. 6, n. 9723 del 17/1/2013, Serafino, Rv. 254695).
5. Fondato, invece, è il secondo motivo di ricorso. In sede di conclusioni rese dinanzi al giudice di primo grado, che poi aveva assolto il HI dal reato ascrittogli perché il fatto non costituisce reato, il difensore aveva esplicitamente chiesto riconoscere al proprio assistito il beneficio della sospensione condizionale della pena. A fronte del ribaltamento in appello della pronuncia assolutoria, una volta ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 73 co. 5 d.P.R. 309/90 ed irrogatagli una pena (anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 2000 di multa) astrattamente sospendi- bile, la Corte capitolina avrebbe dovuto dare conto in motivazione delle ragioni per le quali non ha ritenuto di concedere all'imputato la sospensione condizionale della pena. Conferentemente, sul punto, il ricorrente richiama il condivisibile dictum di Sez. 6, n. 22120 del 29/4/2009, Tatone, Rv. 243946 -che va qui ribadito- secondo cui in tema di motivazione della sentenza di condanna pronunciata in appello in riforma di sentenza assolutoria di primo grado, il giudice ha l'obbligo di confutare in modo specifico e completo le argomentazioni della decisione di assoluzione e di valutare le ulteriori argomentazioni non sviluppate in tale decisione ma comunque dedotte dall'imputato dopo la stessa e prima della sentenza di secondo grado, pronunciandosi altresì sui motivi di impugnazione relativi a violazioni di legge in- 14 tervenute nel giudizio di primo grado in danno dell'imputato e da questi non de- dotte per carenza di interesse, nonché sulle richieste subordinate avanzate dall'im- putato stesso in sede di discussione nel giudizio di primo grado (conf. Sez. 3, n. 50351 del 29/10/2019, Morari, Rv. 277616). Si tratta, soprattutto in relazione al giudizio prognostico ex art. 164 cd. pen., di una valutazione discrezionale che non può essere operata da questa Corte di legittimità non risultando in maniera chiara dal provvedimento impugnato se vi fossero ad esempio precedenti ostativi al riconoscimento del beneficio richiesto ovvero elementi da cui poter ritenere, anche implicitamente, un'opzione in senso negativo dei giudici del merito quanto alla circostanza che l'imputato si asterrà per il futuro dal commettere nuovi reati. Tale valutazione, pertanto, dovrà essere operata dal giudice di rinvio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla concedibilità del beneficio della sospensione condizionale della pena e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma. Rigetta nel resto il ricorso. Dichiara l'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità. Così deciso in Roma il 26 settembre 2023 Il Presidente/ Il Consigliere estensore NC EL EM Di AL MOEM DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi... 2 NOV 2022 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott.ssa Caliendo 15