Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/05/2023, n. 22135
CASS
Sentenza 23 maggio 2023

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di impugnazioni, nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, non è causa di inammissibilità del ricorso per cassazione, ex art. 24, comma 6-sexies, lett. b), d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, la mancata sottoscrizione digitale del difensore, per conformità all'originale, delle copie informatiche degli allegati all'atto di gravame trasmesso a mezzo p.e.c., ove si tratti di allegati non essenziali, in quanto non inerenti al contenuto dell'impugnazione, a tanto ostando il principio di conservazione degli atti processuali. (Fattispecie relativa alla mancata sottoscrizione digitale della sentenza impugnata, in cui la Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso proposto, perchè superfluo l'invio del provvedimento da parte del ricorrente, da trasmettersi per legge a cura della cancelleria del giudice "a quo").

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/05/2023, n. 22135
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22135
    Data del deposito : 23 maggio 2023

    Testo completo