Cass. pen., sez. V, sentenza 16/11/2005, n. 43
CASS
Sentenza 16 novembre 2005

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In caso di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione di un'ordinanza pronunziata dal Tribunale costituito ex art. 309 cod. proc. pen., non sussiste alcuna incompatibilità dei magistrati che abbiano adottato la precedente decisione a comporre il collegio chiamato ad operare quale giudice di rinvio, come si evince dal disposto dell'art. 623 lett. a) cod. proc. pen. che prevede che, in ipotesi di annullamento di un'ordinanza, gli atti siano trasmessi allo stesso giudice che l'ha pronunciata ed, inoltre, dalla natura del procedimento incidentale de libertate, che non comporta un accertamento sul merito della contestazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 16/11/2005, n. 43
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 43
    Data del deposito : 16 novembre 2005

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