Sentenza 28 febbraio 2003
Massime • 2
La dichiarazione di ricusazione ha carattere rigorosamente formale e deve, pertanto, essere presentata nella cancelleria del giudice competente a decidere, ex art. 38, comma 3, cod. proc. pen.; qualora, invece, sia presentata davanti al giudice che procede si configura come atto irricevibile, in quanto non sussiste alcuna norma, che preveda un atto equipollente alla presentazione della suddetta dichiarazione presso il giudice competente, in virtù della quale far derivare un obbligo dei giudici a quibus di trasmettere gli atti al giudice competente.
Non sussiste l'incompatibilità, rilevante ai sensi dell'art. 34 cod. proc. pen., del magistrato che - chiamato a comporre il Tribunale del riesame - abbia giudicato della legittimità di una misura cautelare emessa da giudice, dichiaratosi incompetente, e che, successivamente, abbia giudicato, sempre in qualità di giudice del riesame, della legittimità della misura cautelare rinnovata ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/02/2003, n. 13663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13663 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Luigi VAROLA Presidente
dott. Diana LAUDATI Componente
dott. Francesco DE CHIARA "
dott. Luigi FENU "
dott. Paola PIRACCINI "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
Sul ricorso presentato da:
AR AN nato a [...] il [...];
Avverso la ordinanza pronunciata dal Tribunale del riesame di Napoli in data 19/11/2001 con la quale veniva confermata l'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Napoli il 31/10/2001 relativa alla misura della custodia cautelare in carcere per i reati di estorsione consumata ed estorsione tentata aggravata dalla minaccia e dall'uso dell'intimidazione derivante dall'appartenenza all'organizzazione camorristica denominata clan dei casalesi;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere Dr. Piraccini;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Cons. Dr.OR D'Ambrosio che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Gli episodi oggetto del presente procedimento sono alcuni tra quelli relativi ad una inchiesta condotta dalla DDA di Napoli su una pluralità di episodi estorsivi posti in essere nel casertano ed in altre località del centro Italia miranti ad agevolare l'attività dell'organizzazione camorristica denominata clan dei casalesi. In concreto essi si riferiscono alla estorsione aggravata ai danni dei fratelli FU e alla tentata estorsione ai danni OR AL, episodi commessi avvalendosi della forza intimidatrice dell'organizzazione sopra indicata.
L'ordinanza cautelare oggetto di riesame è la reiterazione ai sensi dell'art. 27 c.p.p. di altra emessa dal GIP di Santa Maria, a seguito di fermo del Panare, con contestuale dichiarazione di incompetenza per territorio.
Il Tribunale del riesame prima di entrare nel merito del provvedimento ha dovuto affrontare una serie di eccezioni preliminari sollevate dalla difesa.
Va premesso che con richiesta presentata fuori udienza il difensore dell'indagato aveva chiesto che la procedura di riesame fosse assegnata ad altra sezione perché quella si era già pronunciata sulla misura emessa dal GIP di Santa Maria, poi dichiaratesi incompetente, e che il Presidente del Tribunale aveva rigettato la richiesta non sussistendo alcuna delle cause di incompatibilità previste dall'ari. 34 c.p.p. II difensore in sede di udienza eccepiva in primo luogo l'incompatibilità del Presidente del collegio che aveva fatto parte del collegio che si era pronunciato sulla prima misura cautelare emessa dal GIP di Santa Maria ed il Tribunale rigettava l'eccezione rilevando che solo uno dei componenti il collegio aveva già partecipato alla precedente delibera.
A questo punto il AR presente avanzava istanza di ricusazione ed il collegio la dichiarava inammissibile perché non risultava la previa presentazione al giudice competente a deciderla ed invitava il difensore a concludere nel merito.
Nel prosieguo il difensore, una volta rilevato che il collegio aveva dichiarato inammissibile la ricusazione, aveva sostenuto che l'udienza celebrata dal riesame sarebbe stata nulla e che quel giudice non aveva alcun potere di pronunciarsi sulla ammissibilità della dichiarazione di ricusazione proposta e che quel collegio non poteva pronunciarsi nel merito fino a quando non fosse stata decisa dalla Corte d'Appello, mai investita della richiesta, l'istanza di ricusazione.
In relazione alla seconda questione procedurale il difensore aveva avanzato la inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche per mancanza di motivazione sulla necessità che le operazioni di ascolto avvenissero ad opera della P.G. e non nei locali della Procura ed inoltre perché il decreto del P.M. in data 23/12/99 non sarebbe stato convalidato.
In terzo luogo sosteneva la inutilizzabilità di quanto detto dal AR nel corso delle intercettazioni telefoniche perché ai sensi dell'art. 62 c.p.p. egli risultava imputato per associazione a delinquere in un procedimento pendente davanti la Corte d'Assise. Gli stessi identici rilievi sono presenti nei primi tre motivi di ricorso in cassazione, reiterati anche con memoria del 26/2/2003. In relazione alla prima questione sollevata deve rilevarsi come lo sforzo interpretativo del tribunale trovi conferma in una pronuncia della Suprema Corte che ha affermato che non sussiste alcuna incompatibilità ai sensi dell'art. 34 c.p.p. tra il giudice che abbia fatto parte del tribunale del riesame che ha giudicato sulla misura coercitiva e quello che ha fatto parte dell'appello avverso il rigetto di istanza di revoca della stessa misura e pertanto può ritenersi anche tra il giudice del riesame e quello del riesame in occasione della reiterazione della stessa misura. Nella stessa sentenza la Corte ha escluso che si potesse derivare dall' asserita incompatibilità una nullità del provvedimento assunto (Cass.31/1/2000, Tanzarella). In relazione alla ricusazione del collegio ed alla possibilità per lo stesso giudice di pronunciarsi sulla sua inammissibilità, deve affermarsi che la Suprema Corte ha già avuto modo di pronunciarsi in relazione a casi analoghi ed ha affermato che "la dichiarazione di ricusazione ha carattere rigorosamente formale sia per quanto attiene al termine di presentazione sia per quanto concerne il modo della stessa, sicché deve essere dichiarata inammissibile allorché non siano osservati i termini o le forme prescritti" (Fattispecie nella quale la dichiarazione di ricusazione del giudice dell'udienza preliminare era stata presentata dall'imputato ricusante direttamente all'udienza preliminare e non presso la cancelleria della Corte d'Appello, giudice competente a decidere sulla ricusazione ) (Cass. Sez 1^ RV "206345). Può richiamarsi sul punto anche una giurisprudenza formatasi nella vigenza del precedente codice di procedura penale che su analoga questione aveva affermato che " qualora la dichiarazione di ricusazione venga proposta durante il giudizio di primo grado, sia il tribunale che la corte di assise, quali giudici a quibus ben possono procedere a deliberazione preventiva in merito all'ammissibilità o meno della proposta istanza e pronunciare quindi la relativa declaratoria di inammissibilità" (Cass. 1^ 23/5/84 RV. 165154). Deve pertanto concludersi che l'istanza di ricusazione è ammissibile anche nei confronti del Tribunale del riesame, ma che la sua presentazione deve avvenire col rispetto delle formalità previste dall'art. 38 c.p.p. e cioè davanti alla Corte d'appello, e perciò presentata davanti allo stesso giudice che procede può ritenersi anche atto irricevibile, non essendo, da alcuna norma, previsto un atto equipollente alla presentazione materiale presso il giudice competente, principio dal quale far eventualmente discendere un obbligo del giudice a quibus di trasmettere gli atti al giudice competente. La Suprema Corte ha anche affermato che sotto il profilo formale la nozione di presentazione di atti non consente neppure la presentazione di un'istanza di ricusazione a mezzo telefax (Cass, 1/10/96 RV. 206357). Deve infine affermarsi che per la natura particolare del giudizio di riesame, anche la presentazione di un'istanza di ricusazione formalmente corretta non può servire a bloccare l'attività del Tribunale stesso, che non può essere sospesa o interrotta neppure nel caso in cui venga sollevata una eccezione di illegittimità costituzionale (Cass.1^ 23/5/96 n. 2226). Infatti l'unico divieto posto al giudice nei cui confronti viene presentata istanza di ricusazione è quello di pronunciare la sentenza di merito ai sensi dell'art. 37 2 comma c.p.p. divieto non estensibile analogicamente ad altri tipi di provvedimento.
In relazione alle questioni sollevate sulle intercettazioni telefoniche il tribunale motiva chiaramente sulla infondatezza in fatto delle presunte violazioni in quanto le intercettazioni sono state autorizzate o convalidate dal GIP, si sono svolte nei locali della procura e quando ciò non è stato possibile è stato emesso il rituale provvedimento motivato del P.M. ai sensi dell'art. 268 3 comma c.p.p. Nei motivi di ricorso si sostiene che le operazioni di intercettazione debbono essere svolte da personale della procura e non da ufficiali di P.G.; si tratta invero di una tesi infondata e per di più contrastante col dettato normativo che all'art. 267 4 comma c.p.p. prevede che le operazioni debbano essere svolte dal pubblico ministero o personalmente o avvalendosi di un ufficiale di P.G..
Sostiene ancora la difesa che il provvedimento con cui il P.M. autorizza l'utilizzo di impianti al di fuori della procura ai sensi dell'alt. 268 2 comma c.p.p. deve essere sottoposto alla convalida del GIP, ma trattasi di una affermazione del tutto priva di sostegno normativo.
Quanto poi alla presunta inutilizzabilità delle intercettazioni nei confronti del AR il tribunale rileva come l'affermazione sia frutto di un'errata interpretazione dell'art. 62 c.p.p. che si riferisce al divieto di deporre su dichiarazioni comunque rese dall'imputato nel corso del procedimento. Deve in proposito rilevarsi come sia fuori dall'ordinamento l'affermazione secondo cui se una persona è sottoposta a giudizio la sua utenza non possa essere intercettata, infatti al massimo si porrà un problema di utilizzazione dei risultati dell'intercettazione nel procedimento per cui le operazioni non sono state autorizzate e cioè per quello già pendente nella fase del giudizio ma non per quello pendente nella fase delle indagini preliminari.
In relazione al merito l'ordinanza richiama la motivazione già espressa dal riesame in relazione alla prima ordinanza impositiva considerando che i motivi di doglianza dell'indagato sono i medesimi e affermando che la valutazione dei gravi indizi in essa contenuti debbono essere confermati perché fondati su intercettazioni telefoniche riferibili all'indagato su utenze a lui in uso. In proposito la protesta di innocenza del AR nel corso dell'interrogatorio è stata ritenuta del tutto priva di riscontri o di riferimenti specifici che consentissero di contrastare le risultanze probatorie. I motivi di ricorso contro la predetta ordinanza sono i medesimi presentati davanti al tribunale del riesame.
L'ordinanza del riesame che richiama quella impositiva della misura emessa dal GIP di Napoli il 31/10 2001 riferisce che gli elementi di prova sono costituiti principalmente dalla intercettazione dell'utenza in uso a AN OL tra i giorni 8 e 12 gennaio 2000, nonché della utenza in uso al AR AN. In particolare l'ordinanza richiama le intercettazioni di conversazioni tra il AN e AR, dalle quali emerge il ruolo di " boss" svolto dal AR al quale si rivolge il AN per far cessare un tentativo di estorsione ai suoi danni;
risulta poi trascritta la telefonata con la quale il AR interviene presso US MA per far cessare l'estorsione ai danni di AN. Sulla riferibilità dell'utenza al AR, circostanza da lui smentita nel corso dell'interrogatorio, si riferisce che proprio i tracciati di tale telefono cellulare hanno poi consentito il suo arresto e che egli viene chiamato col soprannome AN a lui riferibile.
I motivi di ricorso presentati contro detta ordinanza lamentano l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione, denunciando una carenza di motivazione sui gravi indizi, ritenendo in sostanza non ammissibile una motivazione per relationem. 5 Deve invece rilevarsi come sia del tutto possibile richiamare provvedimenti giurisdizionali ben conosciuti dall'indagato e come, nel caso di specie, essi appaiono congruamente motivati, mentre i motivi di ricorso si limitano alla mera riproposizione delle questioni già sollevate davanti al giudice di merito e presuppongono una nuova valutazione del materiale probatorio già effettuata dal giudice di merito.
Si impone perciò il rigetto dei motivi di ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Si provveda a norma dell'art.94 comma 1 ter disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 25 MARZO 2003.