Cass. pen., sez. II, sentenza 28/02/2003, n. 13663
CASS
Sentenza 28 febbraio 2003

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La dichiarazione di ricusazione ha carattere rigorosamente formale e deve, pertanto, essere presentata nella cancelleria del giudice competente a decidere, ex art. 38, comma 3, cod. proc. pen.; qualora, invece, sia presentata davanti al giudice che procede si configura come atto irricevibile, in quanto non sussiste alcuna norma, che preveda un atto equipollente alla presentazione della suddetta dichiarazione presso il giudice competente, in virtù della quale far derivare un obbligo dei giudici a quibus di trasmettere gli atti al giudice competente.

Non sussiste l'incompatibilità, rilevante ai sensi dell'art. 34 cod. proc. pen., del magistrato che - chiamato a comporre il Tribunale del riesame - abbia giudicato della legittimità di una misura cautelare emessa da giudice, dichiaratosi incompetente, e che, successivamente, abbia giudicato, sempre in qualità di giudice del riesame, della legittimità della misura cautelare rinnovata ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 28/02/2003, n. 13663
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13663
    Data del deposito : 28 febbraio 2003

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