Sentenza 26 settembre 2012
Massime • 1
La sospensione dell'ordine di esecuzione delle pene detentive brevi va disposta anche nei confronti di chi si trovi in stato di custodia cautelare per fatto diverso da quello oggetto della condanna da eseguire.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/09/2012, n. 42154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42154 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 26/09/2012
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - N. 2587
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANTALUCIA Giuseppe - rel. Consigliere - N. 3486/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NN OU N. IL 25/11/1982;
avverso l'ordinanza n. 1117/2011 TRIBUNALE di FIRENZE, del 20/12/2011 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPI SANTALUCIA;
lette le conclusioni del PG Dott. Galasso Aurelio che ha chiesto in via principale la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite ex art.618 c.p.p., e in via subordinata il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta, proposta nell'interesse di Radoun Bannour, di revoca o annullamento dell'ordine di esecuzione n. 1374/11 SIEP della Procura della Repubblica di Firenze, emesso ai sensi dell'art.656 c.p.p., comma 1. Ha infatti preso atto che il ricorrente era comunque detenuto e che pertanto gli era precluso l'accesso alle misure alternative alla detenzione.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso Radoun Bannour, deducendo: - Violazione di legge perché l'ordine di esecuzione emesso per la pena della reclusione ad anni uno e mesi uno di reclusione doveva essere contestualmente sospeso al fine di consentire la proposizione di istanza di misure alternative, seppure il ricorrente si trovasse, all'atto della notifica, in stato di detenzione. Il titolo detentivo era però costituito da un'ordinanza cautelare emessa nell'ambito di altro procedimento penale, e quindi, ai fini dell'ordine di esecuzione de quo, era da considerarsi "condannato libero" secondo quanto previsto dall'art. 656 c.p.p., comma 5. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. La legge processuale prevede espressamente, all'art. 656 c.p.p., comma 9, lett. b), che la sospensione dell'esecuzione non possa essere disposta nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovino in stato di custodia cautelare carceraria al momento in cui la sentenza acquisti definitività. Nel caso di specie, invece, il ricorrente si trovava in stato di cautela carceraria per altro reato, diverso da quello per il quale è intervenuta la condanna posta in esecuzione.
Vale allora il principio di diritto già espresso da questa Corte, secondo cui la sospensione dell'ordine di esecuzione delle pene detentive brevi va disposta anche nei confronti di chi si trovi in stato di custodia cautelare per fatto diverso da quello oggetto della condanna da eseguire. - Sez. 1, n. 5995 del 04/02/2009 (dep. 11/02/2009), Ferretti, Rv. 243362-.
Su questo specifico aspetto, qualificato dallo stato di detenzione cautelare per reato diverso, non si registra alcun contrasto nella giurisprudenza di questa Corte, al cui interno si sono elaborate soluzioni difformi relativamente ad altra situazione, quella in cui l'interessato si trovi già in stato di detenzione per espiazione di pena, ovviamente riferita ad altro reato e ad altra condanna.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Firenze.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2012