Sentenza 23 marzo 2007
Massime • 1
A seguito dell'abrogazione espresso dell'art. 695 cod.proc.pen., ad opera dell'art. 299, comma primo, T.U. in materia di spese di giustizia, il procedimento concernente il recupero delle spese processuali anticipate dallo Stato è affidato alla cancelleria del giudice, individuato dagli artt. 208 e 209 del citato T.U., incaricata della gestione delle procedure di riscossione. Pertanto, come previsto dal richiamo effettuato dall'art. 226 del T.U., l'opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi, trattandosi di entrate non tributarie, va proposta nelle forme ordinarie davanti al giudice civile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/03/2007, n. 16721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16721 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 23/03/2007
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 1294
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CULOT Dario - Consigliere - N. 021219/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AR CE, N. IL 16/01/1954;
avverso ORDINANZA del 17/02/2006 CORTE APPELLO di BOLOGNA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CULOT DARIO. lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. FRATICELLI Mario, il quale ha concluso per il rigetto.
OSSERVA
Rilevato che LI MA veniva condannato alla pena di anni 3, mesi 4 di reclusione con sentenza 9.11.2003 n. 245 dal Gip del tribunale di Modena;
che in carenza d'impugnazione questa sentenza diventava definitiva il 31.3.1994;
che altri coimputati proponevano appello, e che per loro la sentenza diventava definitiva il 14.4.2003;
che in data 21.9.2005 il LI riceveva dall'Ufficio recupero crediti l'invito di pagamento, quale debitore solidale, delle spese processuali per un totale di Euro 22.583,02;
che lo stesso eccepiva la prescrizione decennale;
che il giudice dell'esecuzione (Corte d'appello di Bologna), ritenuta l'esistenza e la validità del titolo, affermava che ogni altra questione doveva essere proposta davanti al giudice civile dell'esecuzione, e dichiarava inammissibile l'istanza;
che avverso tale ordinanza proponeva ricorso per Cassazione, tramite il proprio difensore di fiducia, il LI deducendo violazione di legge (art. 606 c.p.p., lett. b)), in quanto nelle more egli aveva scontato la pena, ed il titolo - pur sussistente - non era più valido nemmeno per le pene accessorie;
deduceva inoltre illogicità dell'ordinanza che si richiamava a un precedente riguardante solo il quantum delle spese, mentre egli aveva contestato l'attuale efficacia del titolo esecutivo, ormai prescritto.
Considerato che la tesi secondo cui il procedimento concernente il recupero delle spese processuali anticipate dallo Stato è (rectius era) regolato eccezionalmente dall'art. 695 c.p.p., solo quando sorge contestazione in ordine alla sussistenza, validità, operatività ed attualità del titolo esecutivo, nel qual caso l'interessato poteva azionare la procedura di incidente di esecuzione (Cass. 1^, 2- 27.4.2004, n. 19547 - conf. comp. in proc. Lunardon) non è più fondata, giacché l'art. 695 c.p.p. (e art. 199 disp. att. c.p.p.) sono stati espressamente abrogati dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 299, comma 1;
che attualmente opera la procedura prevista dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, (T.U. spese giustizia), il quale è stato promulgato col preciso scopo di riordinare ed armonizzare in un unico testo avente valore misto (legge e regolamento, identificando le norme nel testo con la lettere L o R) tutte le disposizioni concernenti le spese di giustizia, siano esse civili o penali;
che conseguentemente, il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 208 e 209 individuano l'ufficio incaricato della gestione delle procedure di riscossione (che s'identifica rispettivamente con la cancelleria del magistrato, diverso dalla Cassazione, il cui provvedimento è passato in giudicato e con l'ufficio presso l'ultimo istituto nel quale il condannato è stato ristretto);
che divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo del pagamento (o, per le spese di mantenimento, cessata l'espiazione della pena), l'ufficio notifica l'invito al pagamento dell'importo dovuto, con l'espressa avvertenza che si procederà all'iscrizione a ruolo in caso di mancato pagamento nei termini stabiliti;
che siffatto invito non è ancora impugnabile davanti al giudice, trattandosi di mera comunicazione preordinata ad aprire un contraddittorio tra l'ufficio e il debitore (Cass. 1^, 30.3- 23.6.2006, n. 22025 - ric. Stara);
che lo steso ufficio può, a quel punto, ancora correggere eventuali propri errori, motu proprio o su istanza di parte (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 211, comma 2);
che, decorso il termine, l'ufficio prevede all'iscrizione a ruolo e alla consegna al concessionario (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art.223);
che il concessionario provvedere all'emissione della cartella;
formato cioè il ruolo, il concessionario notifica la cartella che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di 60 giorni dalla notifica, con l'avvertimento che, in mancanza si procederà ad esecuzione forzata;
che in caso di impugnazione del ruolo, il funzionario può sospendere la riscossione (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 215) sulla base dei criteri determinati con decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia (Decreto 22 gennaio 2003 in G.U. 13.1.2004, n. 9);
che, nel caso di estinzione legale del titolo, il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 220 dispone che l'ufficio proceda direttamente all'annullamento ai sensi del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, art. 267, comma 1;
che se il credito è già iscritto a ruolo viene automaticamente discaricato D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 210 senza formale provvedimento di annullamento, con comunicazione al concessionario della sopravvenuta causa di estinzione (D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, art. 214);
che - per quanto qui specificamente interessa - il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 226, in punto garanzie giurisdizionali,
espressamente richiama il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 29, il quale stabilisce che, per le entrate non tributarie, "le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie", e quindi davanti al giudice civile;
che, pertanto, nessuna competenza residua in capo al giudice penale dell'esecuzione, dopo l'abrogazione dell'art. 695 c.p.p., avendo l'interessato aperta sa la via dell'autotutela da parte della p.a. ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 210-220, sia la via ordinaria dell'opposizione in sede civile.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 2 maggio 2007