Cass. pen., sez. I, sentenza 23/03/2007, n. 16721
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Sentenza 23 marzo 2007

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A seguito dell'abrogazione espresso dell'art. 695 cod.proc.pen., ad opera dell'art. 299, comma primo, T.U. in materia di spese di giustizia, il procedimento concernente il recupero delle spese processuali anticipate dallo Stato è affidato alla cancelleria del giudice, individuato dagli artt. 208 e 209 del citato T.U., incaricata della gestione delle procedure di riscossione. Pertanto, come previsto dal richiamo effettuato dall'art. 226 del T.U., l'opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi, trattandosi di entrate non tributarie, va proposta nelle forme ordinarie davanti al giudice civile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 23/03/2007, n. 16721
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16721
    Data del deposito : 23 marzo 2007

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