Sentenza 16 febbraio 2017
Massime • 1
Il delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, previsto dall'art. 353 bis cod. pen., è configurabile in relazione ad ogni atto che abbia l'effetto di avviare la procedura di scelta del contraente, rientrando nella nozione di "atto equipollente" del bando di gara anche la deliberazione a contrarre, qualora la stessa, per effetto della illecita turbativa, non preveda l'espletamento di alcuna gara, ma l'affidamento diretto ad un determinato soggetto.
Commentari • 2
- 1. Art. 353-bis - Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (1)https://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza I delitti di cui all'art. 353-bis sono configurabili in ogni situazione in cui vi sia una procedura di gara, anche informale e atipica, quale che sia il nomen iuris adottate e anche in assenza di formalità, mediante la quale la P.A. proceda all'individuazione del contraente, a condizione, tuttavia, che l'avviso informale di gara o il bando, o comunque l'atto equipollente, previamente indichi i criteri di selezione o di presentazione delle offerte, ponendo i potenziali partecipanti nella condizione di valutare le regole che presiedono al confronto ed i criteri in base ai quali formulare le proprie offerte. Detti delitti non possono ritenersi integrati quando …
Leggi di più… - 2. bis c.p., nota a Cass. Pen. Sez. VI, Sentenza n. 5536, 28 ottobre 2021(dep. 16 febbraio 2022) – IUS In Itinerehttps://www.iusinitinere.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/02/2017, n. 13431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13431 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2017 |
Testo completo
1 3431-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 16/02/2017 Composta da: Sent. n. sez. 443 Presidente - DOMENICO CARCANO REGISTRO GENERALE - Rel. Consigliere - N.49199/2016 ANDREA TRONCI ANNA UO ORLANDO IL NG CAPOZZI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PROCURATORE NAPOLI nei confronti di: RE LU nato il [...] a [...] inoltre: RE LU nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 03/10/2016 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA TRONCI;
sentite le conclusioni del PG FELICETTA MARINELLI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, in accoglimento del ricorso del p.m., ed il rigetto del ricorso dell'imputato; Uditi i difensori, Avv. AN CARLO COPPI, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso nell'interesse del proprio assistito, ed Avv. GIUSEPPE STELLATO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità ovvero rigettarsi ricorso del p.m.; Аб RITENUTO IN FATTO 1. All'esito di complesse ed articolate indagini, il 07.09.2016 g.i.p. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere emetteva per quanto qui interessa - ordinanza custodiale nei confronti di numerosi indagati (20), sulla scorta della ipotizzata sussistenza di una molteplicità di fatti illeciti essenzialmente di - turbativa d'asta (o del procedimento a monte) e di corruzione, ma anche di truffa ed abuso d'ufficio posti in essere nell'ambito delle gare per l'affidamento e la gestione in appalto dei servizi relativi al c.d. "ciclo integrato dei rifiuti" indette da numerosi comuni dell'Alto Casertano, fatti ricondotti nell'ambito di operatività dell'associazione per delinquere costituita dai vertici (formali e sostanziali) della società RM s.a.s., risultata aggiudicataria di tutte le gare prese in esame. In particolare, GI RE, "dominus di fatto del gruppo imprenditoriale RM", era tratto in arresto in quanto ritenuto raggiunto da gravi indizi di colpevolezza in ordine tanto al reato associativo sub a), nella veste qualificata di promotore e capo, quanto alla totalità dei reati fine, da b) a q), con riferimento alle gare e, più in generale, alle complessive vicende ad esse pertinenti, concernenti i comuni di Piedimonte Matese, Alvignano, Casagiove ed il Consorzio di bonifica Sannio Alifano.
2. Proposto riesame dall'indagato, ex art. 309 cod. proc. pen., il Tribunale di Napoli annullava l'ordinanza in questione con riferimento alla totalità degli addebiti ascritti, fatta eccezione delle ipotesi di turbativa d'asta rubricate ai capi b), e) ed i) le prime due inerenti ad altrettante gare per la gestione di appalti affidati dal comune di Piedimonte Matese, per il servizio di igiene urbana e per quello attinente allo smaltimento dei rifiuti (fra cui la raccolta dei c.d. "ingombranti"), la terza relativa alla gara per il servizio di igiene urbana svoltasi nel comune di Alvignano - e di quelle di corruzione di cui ai capi j), j1) ed o) - le prime due connesse alla turbativa d'asta sub i), la terza a fatti posti in essere in quel di Casagiove. In relazione a tali addebiti, peraltro, il Tribunale medesimo sostituiva la più gravosa misura adottata dal g.i.p. con quella dell'assegnazione agli arresti domiciliari.
3. Avverso detto provvedimento hanno proposto tempestiva impugnazione tanto il difensore dell'indagato, quanto il p.m. presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, l'uno in relazione all'affermata sussistenza della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari in ordine alle ipotesi di reato residuate dopo la كة disamina del Tribunale, l'altro riguardo al disposto annullamento per i soli capi d'incolpazione c), n) entrambi elevati ai sensi dell'art. 353 cod. pen., con - riferimento a due distinte gare d'appalto, nei comuni di Piedimonte Matese e di Casalgiove ed m), quest'ultimo inerente a violazione dell'art. 353 bis cod. pen., - con riferimento alla procedura per l'affidamento diretto del servizio di selezione ed avvio a recupero/smaltimento di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata nel comune di Alvignano.
4. Il legale ricorrente, avv. Giuseppe Stellato, formula due motivi di censura, entrambi per violazione di legge e vizio di motivazione, l'uno riguardo alla sussistenza del gravi indizi di colpevolezza, per l'effetto articolato distintamente in rapporto ai vari addebiti, l'altro in relazione alle esigenze cautelari.
4.1 Per ciò che attiene alla prima doglianza con cui si deduce la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. sotto il profilo della contraddittorietà ed illogicità della motivazione l'atto d'impugnazione si - sofferma analiticamente sulle singole vicende, ripercorre l'iter argomentativo seguito dal Tribunale e lo sottopone a serrata critica, in estrema sintesi denunciando: quanto alle vicende relative al comune di Piedimonte MATESE capi b) ed e) della rubrica come il ravvisato deficit di motivazione si risolva nella - "violazione della regola di giudizio nascente dal combinato disposto degli artt. 192 e 273 c.p.p.", stante la presenza di meri elementi di sospetto, indebitamente elevati dal Tribunale a pre-giudizio, che ha poi informato - fuorviandola - la valutazione degli ulteriori elementi acquisiti;
quanto alle vicende relative al comune di Alvignano - capi i), j) e j1) della rubrica l'assenza di elementi significativi dell'esistenza di un rapporto collusivo che abbia inficiato la gara d'appalto per la gestione del servizio di igiene pubblica in quel comune, con riferimento sia alla fase genetica della procedura sia alla fase successiva - in ordine alla quale si sottolinea, inoltre, l'assenza di indicazioni di sorta sulla persona dell'RE avendo - carattere meramente suggestivo, attesa la sfasatura temporale tra i fatti, il collegamento istituito fra le assunzioni di personale che costituiscono l'oggetto delle ipotesi corruttive e la gara anzidetta;
quanto alle vicende relative al comune di Casagiove - capo o) della rubrica - il carattere obiettivamente acefalo dell'addebito, nella costruzione accusatoria strettamente correlato a quello di turbativa d'asta sub n), venuto meno per effetto dell'annullamento disposto dallo stesso Tribunale, il quale inoltre, malgrado il ventaglio delle prestazioni corruttive ipotizzato dagli inquirenti, si assume aver concentrato la propria attenzione esclusivamente sulla dazione свя al p.u. AU di buoni di benzina dell'ammontare di € 300,00, sulla scorta di conversazioni intercettate dal significato generico e comunque non univoco, per di più connotate dall'estraneità del ricorrente, che non figura fra gli interlocutori.
4.2 Con il secondo motivo di doglianza, il ricorrente censura la ritenuta sussistenza di esigenze cautelari, a tal proposito rilevando che il massiccio ridimensionamento della tesi accusatoria, con particolare riferimento alla caducazione della fattispecie associativa, evidenzierebbe il carattere "isolato" dei fatti e la "non particolarmente allarmante" gravità degli episodi corruttivi, comunque legati a "future assunzioni e non al mercimonio economico", con inevitabile ricaduta in ordine alla valutazione della personalità dell'RE, asseritamente tale da escludere "una concreta ed attuale pericolosità".
5. Quanto all'impugnazione del p.m., la critica della parte pubblica può essere così sintetizzata.
5.1 In ordine al reato di turbativa d'asta di cui al capo c) della rubrica, deduce il ricorrente vizio di motivazione e violazione di legge: ciò per avere il Tribunale formato il proprio convincimento nel senso della riconducibilità del contratto di - avvalimento, pacificamente intercorso fra la RM e la UD, ad una legittima strategia imprenditoriale di quest'ultima, con conseguente mancanza del quadro di gravità indiziaria prospettato dall'accusa, omettendo di considerare elementi di prova id est, le dichiarazioni del coindagato AU, nella parte a tal fine illustrata ovvero travisandone altri - segnatamente, per aver negato - valenza alle dichiarazioni accusatorie provenienti da NT DO ed BE DI DI, sulla scorta di una inesistente circolarità delle dichiarazioni medesime - tali da travolgere l'intera impalcatura del discorso giustificativo del Tribunale medesimo, a maggior ragione in forza della natura di riscontro logico erroneamente negata al peculiare comportamento tenuto in seno alla vicenda in esame dalla menzionata UD. Non senza aggiungere, in punto di diritto, la non condivisibilità dell'affermazione contenuta nel provvedimento impugnato, secondo cui non comporterebbe responsabilità concorsuale dello IA, vale a dire del soggetto cui faceva capo la detta UD, ai sensi del delitto previsto e punito dall'art. 353 cod. pen. ovvero, quam minime, di quello di cui all'art. - 354 cod. pen. - il fatto che, "avendo eventualmente anche appreso della sicura aggiudicazione della gara in favore della ditta RM (assunto ritenuto dalla pubblica accusa e costituente il focus del capo b), non contestato allo IA), si sia a lei legato per inserirsi in un appalto le cui sorti erano ormai stabilite". 4Аб no 5.2 Il secondo motivo di doglianza afferma ricorrere il vizio di violazione di legge, per essere il Tribunale pervenuto alla censurata statuizione di annullamento dell'addebito di cui all'art. 353 bis cod. pen., sub m), sulla scorta della pretesa ma in realtà erronea estraneità dell'episodio ascritto all'ambito - - proprio del paradigma criminoso ascritto.
5.3 In ordine all'ipotesi di turbativa d'asta di cui al capo n), il p.m. ricorrente denuncia l'esistenza del vizio di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, anche sotto forma di travisamento della prova, con riferimento alla seconda parte della ricostruzione compiuta dall'ordinanza impugnata, laddove ha opinato che le dichiarazioni accusatorie provenienti dai già citati DI DI e DO siano rimaste sprovviste di riscontro, anche per effetto della valutazione delle risultanze delle captazioni in atti, definita "del tutto irragionevole ed evocativa di un evidente travisamento delle regole interpretative", con violazione altresì del disposto di cui al terzo comma dell'art. 192 cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Si premette che le indubbie correlazioni esistenti fra i singoli addebiti in contestazione, rendono opportuno ferma la specificità delle singole posizioni - far luogo alla disamina dei contrapposti ricorsi in rapporto alla complessiva vicenda in cui ciascun ipotizzato fatto illecito va inserito, riservando al paragrafo finale la trattazione del profilo delle esigenze cautelari, peraltro necessariamente influenzato dalle determinazioni di cui si darà conto nel prosieguo.
2. Comune di Piedimonte Matese: gara per l'affidamento del servizio di igiene urbana (capo b) della rubrica - ricorso RE). Il provvedimento impugnato dalla difesa dell'indagato dà conto della ritenuta sussistenza di un quadro di gravità indiziaria a carico dell'odierno ricorrente, sulla scorta di molteplici elementi, i più rappresentativi dei quali possono così essere sintetizzati: ammessa ingerenza del AU al tempo già legato e comunque • - collaborante con nella riformulazione del bando I'RE - originario, dopo i rilievi formalizzati da alcune ditte circa la inconciliabilità di taluni criteri di valutazione delle offerte, a tal proposito segnalandosi la sintomatica scelta del comune di non annullare in autotutela il bando, onde indire una nuova gara, bensì di procedere a mera rettifica delo stesso, con ovvio slittamento in avanti dei termini, rettifica oggetto di una 5Аб forma di pubblicità diversa e meno ampia id est, meno diffusiva - rispetto a quella adottata per l'anzidetto bando iniziale;
dichiarazioni della dipendente comunale EN DELLA PAOLERA, che • confermano i rapporti "stretti" del comune di Piedimonte Matese con la RM, in persona dell'RE e del AU (oltre che del legale della società, avente una sorella legata sentimentalmente alla figlia di altra dipendente comunale, ES VASTANO, per anni addetta all'ufficio ecologia, dal quale sarebbe stata spostata per favoritismi a beneficio della RM), in particolare dando conto delle palesi ingerenze del AU, solito presentarsi negli uffici ed avvalersi del computer della suddetta VASTANO;
valenza sintomatica delle modifiche apportate con la rettifica di cui sopra, • di cui si sottolinea inoltre la non casuale sovrapponibilità a quelle apportate sempre dal AU al bando della gara indetta dal comune di Alvignano (cfr. l'addebito oggetto del capo i) della rubrica): l'una inserimento di "varianti migliorative consistenti nella messa a - disposizione di impianti fissi e mobili da ubicarsi sul territorio comunale", formula in concreto da riferirsi alla realizzazione di isole ecologiche, di cui parla infatti il citato AU avente chiara valenza disincentivante - rispetto a ditte attive nel settore dei rifiuti, stante la necessaria caratterizzazione innanzi tutto edilizia propria della miglioria in questione, ritagliata per contro sulle caratteristiche della RM, inizialmente affermatasi giusto nel settore edilizio, sottolineandosi inoltre come la società dell'RE disponesse già di un'area nel territorio comunale, da adibirsi a tal fine;
l'altra attribuzione alla ditta appaltatrice dei ricavi provenienti dal riciclo dei rifiuti trattabili connotata da chiaro disfavore economico per l'Ente appaltante, tenuto per legge a sopportare i costi della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti urbani, ma privato della possibilità di lucrare i guadagni provenienti dai materiali riciclabili. Non senza porre l'accento anche sulla richiesta disponibilità essa pure avente portata disincentivante alla -partecipazione alla gara di mezzi individuati, "non in base alle loro qualità tecniche o costruttive, ma in base alla loro appartenenza ad un determinato marchio d'azienda", coincidente con quelli a disposizione della RM;
omesso apprezzamento, nella valutazione del contratto di avvalimento fra • RM ed UD, dell'esistenza di un precedente penale, ancorché di carattere contravvenzionale, a carico del titolare di quest'ultima società (il coindagato IA), che, seppur non ostativo, avrebbe meritato sicura attenzione, trattandosi di condanna per reato ambientale;
continua e non prevista ingerenza degli organi politici comunali sugli atti . della procedura;
irrilevanza dei successivi contrasti insorti fra le parti contrattuali, per via • dei ritardi nei pagamenti da parte dell'Ente territoriale, a maggior ragione alla luce degli immutati, stretti rapporti fra le persone fisiche.
2.1 A fronte di tanto, il ricorso formalizzato nell'interesse dell'RE risulta senza meno infondato. Osserva in proposito la Corte che la detta impugnazione, malgrado l'ampiezza della disamina svolta, non si sottrae a due fondamentali rilievi critici: il primo è che essa si sofferma distintamente sui singoli elementi, senza però riguardarli complessivamente, onde coglierne la reale valenza probatoria;
il secondo è che la censura di volta in volta formulata talora ripropone profili già sottoposti al Tribunale e dallo stesso linearmente disattesi (è il caso, a mo' di esempio, di quelli inerenti alle modifiche apportate rispetto all'iniziale formulazione del bando); talora si sofferma su aspetti squisitamente formali (la rettifica del bando, anziché l'annullamento e l'indizione di una nuova gara;
l'estraneità dell'indicazione delle marche dei veicoli ai requisiti di partecipazione alla gara, trattandosi di previsione contenuta nel capitolato d'appalto; il carattere non ostativo della condanna riportata dallo IA;
il controllo di legalità operato dal sindaco), quasi che la condotta sanzionata dall'art. 353 cod. pen. sia connotata necessariamente da illegittimità formali, laddove come anche - l'esperienza giudiziaria insegna - i casi più frequenti, ed insieme più subdoli, consistono nell'inserimento di clausole all'apparenza legittime, come pure in comportamenti formalmente non passibili di censure, che rispondono però ad indebiti accordi collusivi a monte;
in ogni caso, propone nella sostanza fermo l'iniziale rilievo di cui sopra una propria ed alternativa lettura delle risultanze - delle indagini preliminari, che vale a significare l'inesistenza del denunciato vizio di difetto o di manifesta illogicità della motivazione (non avendo alcuna ragion d'essere il pur enunciato profilo di contraddittorietà), che nella fattispecie si pone come antecedente necessitato della pretesa violazione di legge.
3. Comune di Piedimonte Matese: gara per l'affidamento del servizio di igiene urbana (capo c) della rubrica - ricorso p.m.). Il capo d'imputazione provvisoria in questione scolpisce una frazione della più ampia condotta illecita che la prospettazione accusatoria assume aver inquinato la gara in questione, con peculiare riferimento al contratto di avvalimento che avrebbe consentito la partecipazione alla poi vittoriosa 7Аб -e per essa dai RM, in cambio dell'obbligo da detta società assunto suoi vertici, RE, AU e ED nei confronti della controparte - contrattuale UD inizialmente partecipe alla gara, poi abbandonata -di - prendere dalla stessa a nolo i mezzi necessari per adempiere alle obbligazioni connesse all'aggiudicazione dell'appalto. Secondo l'impostazione del Tribunale, pur nella innegabile presa d'atto che il detto contratto di avvalimento ha costituito lo strumento, attraverso il quale la RM "è riuscita a sopperire all'assenza di gran parte dei requisiti richiesti per la partecipazione al bando di gara" e pur nella constatazione che il comportamento tenuto dalla società dello IA alimenta legittimi sospetti, nondimeno non vi sarebbero in atti elementi sufficienti per escludere che il ricorso al succitato legittimo negozio giuridico debba essere ricondotto ad una mera strategia imprenditoriale da parte della UD. Ciò in quanto le dichiarazioni accusatorie provenienti dal DI DI che asserisce di aver appreso direttamente dallo IA dell'esistenza dell'accordo concluso con l'RE, nel senso dell'obbligatorio noleggio dall'UD dei mezzi necessari, in relazione alle gare in cui era previsto che la RM risultasse aggiudicataria, con conseguente mancata partecipazione diretta alle stesse della menzionata UD difetterebbero del necessario riscontro, non avendo - detta valenza le pur convergenti affermazioni dello DO, la cui fonte è da ricercarsi proprio nel DI DI.
3.1 Il percorso argomentativo dell'ordinanza impugnata presta il fianco alle censure mosse dalla ricorrente parte pubblica, la potenziale decisività delle cui annotazioni critiche non abbisogna di particolare illustrazione. In effetti, ricorre il denunciato vizio di travisamento della prova, avendo il Tribunale opinato, in presenza del quadro dallo stesso definito di sospetto, di non poter utilizzare quale elemento di riscontro alla parola del DI DI le dichiarazioni dello DO, in ossequio al c.d. divieto di circolarità della prova, laddove dall'interrogatorio del menzionato DO - debitamente allegato all'atto d'impugnazione dalla parte ricorrente non emerge che costui abbia mai indicato nel DI DI l'origine della propria conoscenza sul punto;
allo stesso modo in cui nessun passaggio della motivazione del Tribunale dimostra che siano state considerate le ammissioni rivenienti dall'interrogatorio del AU, nella parte in cui lo stesso dà atto di aver "indicato" le modifiche da apportare al bando di cui trattasi, di concerto con l'amico Lorenzo TANI, consulente della UD. Essendo appena il caso di puntualizzare che l'apprezzamento di queste circostanze dovrà essere compiuto alla stregua della compiuta elaborazione giurisprudenziale in ordine alla nozione di elemento di riscontro, rilevante ai sensi del terzo comma dell'art. 192 del codice di rito. 8Аб Inoltre, a proposito dell'ulteriore assunto del Tribunale circa l'estraneità all'accordo collusivo dello IA, quand'anche questi, venuto a conoscenza "della sicura aggiudicazione della gara in favore della ditta RM", si fosse determinato a legarsi a quest'ultima, "per inserirsi in un appalto le cui sorti erano ormai stabilite" - coglie nel segno la denuncia di contraddittorietà da parte della ricorrente parte pubblica, pur dovendosi meglio puntualizzare il relativo profilo. -Il Tribunale così come rileva il ricorrente - è legittimamente pervenuto al convincimento dell'esistenza di un quadro di gravità indiziaria, significativo dell'esistenza di accordi collusivi a monte, che hanno condotto all'aggiudicazione della gara alla RM;
e lo stesso Tribunale ha altresì rappresentato che, grazie al contratto di avvalimento con la UD, inizialmente interessata alla gara al punto da aver formalizzato la propria partecipazione, la RM fu posta in grado di partecipare alla detta gara, cui invece la UD, dopo le modifiche apportate in sede di rettifica e di cui si è ampiamente detto in precedenza, non prese più parte. Ciò posto, di tutta evidenza è l'insostenibilità logica della conclusione raggiunta dal Tribunale, non vedendosi come possa essere estraneo all'accordo collusivo colui la cui condotta si configura come mezzo imprescindibile perché l'intesa illecita possa sortire il risultato ultimo cui è preordinata, atteso che si - ripete l'ordinanza impugnata è esplicita nell'asserire che, grazie al contratto di - avvalimento, la RM "è riuscita a sopperire all'assenza di gran parte dei requisiti richiesti per la partecipazione al bando di gara". S'impone, dunque, l'annullamento sul punto dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Napoli, che farà luogo a nuova valutazione, nel rispetto dei principi di diritto in precedenza enunciati.
4. Comune di Piedimonte Matese: gara per il conferimento delle frazioni recuperabili e non recuperabili della raccolta differenziata nel territorio comunale (capo e) della rubrica - ricorso RE). La vicenda si colloca temporalmente in epoca immediatamente successiva alla precedente ed ha ad oggetto non la raccolta dei rifiuti solidi urbani, ma la loro "successiva assegnazione ad una piattaforma ecologica ove il rifiuto sarà smaltito a seconda della sua natura (riciclabile o non)". L'esistenza di gravi indizi significativi dell'esistenza di indebite intese, tali da orientare la gara in questione, terminata anch'essa con l'aggiudicazione a favore della RM, è dedotta dal Tribunale: a) dalle anomalie che scandiscono i passaggi salienti della procedura in questione (dopo gli iniziali inviti andati deserti la gara in questione si svolse con il metodo del prezzo più 9Аб 20 basso la procedura fu rinnovata mediante l'inserimento del requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, quale previsto dal d. lgs. 152/2006, Categoria 8 - Attività di intermediazione e gli inviti furono indirizzati alle stesse ditte destinatarie dei precedenti, ben 20 giorni prima che fosse formalizzato il verbale che attestava essere andata deserta la gara precedente e prevedeva l'indizione di una nuova gara); b) le intercettazioni in atti, riprodotte nel corso della stessa ordinanza impugnata, "rivelano in modo inequivocabile il contributo prestato dal AU, di concerto con il ricorrente RE (si richiama al riguardo la prima conversazione riportata) nella formazione del bando di gara", che vide poi la presentazione della sola offerta da parte della RM, come detto dichiarata aggiudicataria. Anche in questo caso, il ricorso poggia sulla diversa ed alternativa lettura delle carte processuali: la "sfasatura" procedurale sarebbe espressione della volontà di accelerare i tempi, per consentire al comune di fruire quanto prima di un servizio "oggetto di precipuo e specifico interesse della Amministrazione intesa in senso lato"; le conversazioni atterrebbero non ai contenuti della gara, ma alle difficoltà insorte in ordine alla gestione dei c.d. "ingombranti", essendo andato deserto il primo bando. Sennonché trattasi, per un verso, di mere enunciazioni e, per altro verso, della lettura di conversazioni diverse da quella essenzialmente valorizzata dal Tribunale distrettuale come detto, "la prima riportata", che reca la data 148 dell'08.10.2015, laddove quelle cui fa riferimento l'impugnazione sono in data 20.10.2015 - onde tale parte del ricorso è senza meno inficiata da genericità, oltre a consistere nella formulazione di non consentiti argomenti di fatto, imponendosi pertanto il suo rigetto, anche in relazione a detto capo.
5. Comune di Alvignano: gara per l'affidamento del servizio di igiene urbana (capo i) della rubrica - ricorso RE). L'ordinanza del Tribunale si dilunga ampiamente nella descrizione degli elementi sintomatici del quadro di gravità indiziaria acquisito nel corso delle indagini preliminari, ritenuto atto a dar conto del contesto di generale irregolarità e quindi dell'accordo collusivo intervenuto, elementi che possono essere così riassunti: - ricorso da parte del Comune, su specifica sollecitazione del sindaco nonché odierno ricorente, alla società TE (particolarmente vicina al coindagato AU), per la redazione del piano di raccolta differenziata e la predisposizione degli atti di gara, nonostante la riconosciutà esistenza di professionalità interne all'Ente territoriale;
10Аб са - indebita approvazione di tale piano da parte del Consiglio comunale, malgrado l'atto non rientrasse nelle sue competenze;
➤ inserimento, in un momento successivo all'iniziale redazione, di una modifica che consentisse la valorizzazione della realizzazione di un'isola ecologica, a seguito di esplicita richiesta proveniente dal sindaco e dall'assessore all'ecologia (il coindagato GI), comprendente anche l'attribuzione di un consistente punteggio per tale miglioria;
carattere oggettivamente limitante dell'inserimento di detta clausola, "che di certo non costituisce una previsione diretta ad allargare l'ambito dei soggetti partecipanti alla gara (avente ad oggetto un servizioche peraltro era stato ripetutamente prorogato), esitata nell'attribuzione di ben 20 punti alla RM, grazie ai quali quest'ultima si aggiudicava la gara;
non senza sottolineare il carattere di peculiare favore che la clausola in questione comportava per la menzionata società, provenendo la stessa dal settore dell'edilizia (donde l'implicita deduzione della sua posizione di vantaggio rispetto alle società concorrenti); ➤ ingiustificata valenza della clausola in questione sempre con riguardo alla realizzazione dell'isola ecologica - in considerazione del fatto che "il Comune di Alvignano in data 13.11.13 chiedeva alla Regione Campania il contributo comunitario per la realizzazione di un centro raccolta rifiuti in località Fontanelle"; - comunque "scarsa utilità per l'ente dell'offerta relativa all'isola ecologica, atteso che la ditta RM proponeva la sua costruzione in zona Mazzamauro, su un suolo che, al momento della gara, non apparteneva ancora al comune", poiché non era stato ancora definito il pur avviato procedimento di esproprio;
- contraddittorietà e parziali ammissioni rivenienti dagli interrogatori degli indagati, con specifico riferimento alle dichiarazioni del DI ST ed ancor più del AN (responsabile unico del procedimento) e del AU, il quale ultimo ha dato atto di aver in effetti ipotizzato ed elaborato la "miglioria" legata alla realizzazione dell'isola ecologica, pur negando profili di illegittimità; ➤ rinvenimento di una mail, inviata dal AU all'RE cinque giorni prima della stipula del contratto fra la RM ed il Comune di Alvignano, contenente lo schema del contratto da stipulare, con l'intestazione del comune, ma gli spazi in bianco per l'indicazione della data e del numero della determina di aggiudicazione, a significare la sua ragionevole predisposizione in epoca antecedente alla conclusione della gara (anche alla luce delle risultanze delle pur successive intercettazioni, "Аб во significative dei rapporti interpersonali e della "chiara accondiscendenza del AU e dell'RE verso il GI ed il AN"); quella relativa ➤ presenza, in seno al disciplinare, di un'ulteriore clausola all'attribuzione alla società appaltatrice dei ricavi provenienti dal riciclo dei rifiuti - "del tutto anomala", per il carattere diseconomico della stessa rispetto agli interessi del comune. Anche in questo caso, le obiezioni in cui si sostanzia il ragionamento 5.1 difensivo non sfuggono alle medesime annotazioni critiche in precedenza effettuate: si passano in rassegna i singoli passaggi del discorso giustificativo sviluppato dal Tribunale peraltro non tutti, in particolare risaltando il silenzio sulle dichiarazioni dei vari indagati e, principalmente del AU, inserite nel generale compendio in atti - onde inficiarne la tenuta logica sì da farli regredire a mere ragioni di sospetto, a tal fine prospettando profili non conferenti perché sostanzialmente estranei alla vicenda o non attinenti a quelli valutati e, comunque e soprattutto, prescindendo dalla doverosa visione d'insieme degli elementi valorizzati dall'ordinanza impugnata;
inoltre, la confutazione di detti passaggi è affidata ad argomenti di merito, come tali non consentiti nella presente sede di legittimità. Così, al solo fine di dare concretezza all'enunciazione che precede, si può rilevare, a mero titolo esemplificativo, che, a fronte di una contestazione che ravvisa la sostanza dell'accordo collusivo nelle ingerenze verificatesi ad un certo punto della vicenda e sostanziatesi nelle modifiche sopra evidenziate, indipendentemente da profili di regolarità formale, non ha alcun rilievo la sottolineatura dell'avvio della procedura in epoca non sospetta, ossia nel luglio 2012, quando neppure la RM aveva iniziato a manifestare il proprio interesse nel settore dei rifiuti;
così come si deve rilevare che è la stessa ordinanza impugnata a dare atto che contributo per la realizzazione di un'isola ecologica fu conseguito dal comune in epoca susseguente ai fatti per cui è procedimento, laddove la valenza indiziaria risulta ravvisata nell'inserimento della clausola concernente tale miglioria, alla luce della formalizzata richiesta di finanziamento regionale. Mentre la pretesa neutralità del rinvenimento della bozza di contratto nella mail inviata dal AU all'RE, come pure l'assenza di espliciti riferimenti al coinvolgimento di quest'ultimo fermo quanto già rilevato in ordine alla - disamina "parcellizzata" dei singoli dati acquisiti in ogni caso costituiscono espressione di una lettura alternativa, non rilevante perché non ammessa innanzi a questa Corte, in ragione delle note caratteristiche del giudizio di legittimità. 12Раб Quanto, poi, alle obiezioni difensive inerenti alla logicità della deduzione circa l'esistenza, a monte, dell'accordo collusivo, sulla scorta dei fatti di corruzione, verificatisi a valle, può senz'altro farsi rinvio alle considerazioni di cui al paragrafo che segue, onde evitare inutili appesantimenti. Comune di Alvignano: fatti corruttivi connessi alla gara per l'affidamento 6. del servizio di igiene urbana (capi j) e j1) della rubrica ricorso RE). - Si tratta, in concreto, dell'assunzione presso la società dell'RE qualificata come utilità a beneficio del singolo p.u. corrotto, in cambio della garanzia di aggiudicazione alla RM della gara in questione, di seguito alla promessa in tal senso precedentemente intervenuta dell'assunzione di - ID BARBIERO, cugino del coindagato assessore Simone GI GI, e di ES ACETO, cognato del coindagato R.U.P. Vincenzo Mario AN. In proposito, l'ordinanza impugnata richiama le considerazioni spese a dimostrazione delle indebite ingerenze del GI e dei comportamenti devianti del AN, rappresentando quindi come l'assunzione al lavoro, oltre a poter senz'altro integrare "la contropartita per il pubblico ufficiale del pactum sceleris", non richiede affatto il requisito della contestualità rispetto alla prestazione illecita del detto p.u.: donde la scarsa significatività che le assunzioni di cui trattasi siano state formalizzate il 05.04.2015 ed il 23.09.2015, ossia a qualche distanza dall'esito della gara di appalto, "sia per il breve lasso di tempo intercorso tra le une e l'altro, sia per il forte rapporto di cointeressenza emerso attraverso il complessivo quadro indiziario tra i soggetti coinvolti nella vicenda in esame", in particolare asseritamente comprovato dalle conversazioni telefoniche intercettate in epoca coeva alle assunzioni nonché nell'agosto 2015, sintomatiche dell'indicativa acquiescenza degli esponenti della RM, in persona dell'RE e del AU, "alle pretese ingiustificate del GI e del AN". Per contro, si assume ex adverso non potersi "in alcun modo escludere che le operate assunzioni siano state frutto di scelte successive, del tutto svincolate dall'espletamento della procedura di gara", così formulando ancora una volta - una non consentita, a prescindere dalla sua plausibilità, interpretazione alternativa dei fatti: del che lo stesso ricorrente è per certo avvertito, alla luce della consapevolezza, esplicitata nel ricorso in esame, "che anche l'argomentare della difesa non è risolutivo, ma è innegabile che ha quanto meno le stesse capacità di resistenza della materialistica ricostruzione operata dal Tribunale". Anche su tale capo il ricorso della difesa va quindi disatteso. 13Аб 7. Comune di Alvignano: affidamento diretto del servizio di selezione e avvio a recupero/smaltimento di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata turbativa del procedimento amministrativo a monte (capo m) della rubrica - ricorso p.m.). Come già sinteticamente esposto, il Tribunale di Napoli ha annullato sul punto l'ordinanza genetica, avendo ritenuto il reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente non applicabile nella specifica vicenda, inerente non ad una gara, bensì come detto ad un caso di assegnazione di - commessa pubblica mediante affidamento diretto: ciò che viene risolutamente contestato dalla ricorrente parte pubblica, che ha pertanto denunciato la sussistenza del vizio di violazione di legge.
7.1 Il ricorso presentato dal p.m. merita accoglimento. Si premette che all'epoca dell'addebito tratteggiato dal capo d'incolpazione sub m), la più volte citata RM s.a.s. era già risultata aggiudicataria della fraudolenta gara per la gestione del servizio di igiene urbana del comune medesimo, di cui al capo i) della rubrica, in precedenza preso in esame. Ciò posto, l'ordinanza del Tribunale, a fronte delle argomentazioni svolte dal g.i.p. nel provvedimento genetico ed a tal proposito sintetizzate nel senso, - cioè, della "anomala modalità di scelta del contraente" e della "assenza di logica individuazione della ditta" poi risultata beneficiaria del detto affidamento - pur nella loro sostanziale condivisione, valorizza tuttavia la circostanza obiettiva dell'assenza, nella vicenda in esame, "di una, sia pur rudimentale o informale, libera competizione tra più concorrenti", da tanto facendo discendere l'impossibilità d'invocare nella fattispecie la norma incriminatrice di cui all'art. 353 bis cod. pen., in quanto "a tutela della libertà degli incanti sotto il duplice profilo della libertà di partecipazione agli incanti e della libertà dei partecipanti di influenzarne l'esito secondo la libera concorrenza ed il gioco della maggiorazione delle offerte". Siffatta impostazione non può essere condivisa. 7. 2 Com'è noto, l'art. 353 cod. pen., la cui rubrica recita "Turbata libertà degli incanti", punisce chiunque, mediante le condotte alternative ivi indicate ossia - "con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti" - "impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti". Donde l'agevole individuazione dell'oggetto della condotta, che si risolve, in via di gravità decrescente, nell'impedimento della gara, intendendosi per tale anche la sua sospensione per un apprezzabile periodo di tempo;
nell'allontanamento da essa di taluno degli offerenti, ovvero, ancora, nel turbamento della gara medesima, solitamente inteso dalla giurisprudenza in senso ampio, sì da 14Аб ricomprendervi ogni manifestazione in concreto idonea ad alterare l'esito della gara, pur in difetto della realizzazione di un esito siffatto (cfr. Cass. Sez. 6, sent. n. 40304/2014; n. 41365/2013, Rv. 256276; n. 28970/2013, Rv. 255625; n. 12821/2013, Rv. 254906). Evidente, pertanto, è il bene giuridico tutelato, che va ravvisato nella salvaguardia della libertà di iniziativa economica, attraverso la quale si realizza l'interesse della P.A. alla individuazione del contraente più competente alle condizioni economiche migliori, pur dovendosi ribadire che, ferma l'indubbia e stretta correlazione fra i due beni, non necessariamente alla lesione del primo deve seguire quella effettiva del secondo, come nel caso del mero "turbamento" che non abbia tuttavia prodotto la reale alterazione del risultato (cfr. le sentenza sopra citate) e, per l'effetto, cagionato un danno patrimoniale a carico della P.A., in tal senso dovendosi intendere la qualificazione del reato in esame, talora ricorrente, come reato di pericolo, che lascia pur sempre fermo l'imprescindibile verificarsi dell'evento, in senso naturalistico, quale sopra descritto, nelle forme alternative individuate dal legislatore. Logico corollario di quanto precede è che l'operatività della tutela apprestata dalla disposizione in esame presuppone l'esistenza di una gara (quale che sia la denominazione formale della procedura avviata) e, dunque, di un bando o di un atto equipollente che abbia fatto luogo alla sua indizione. -7.3 L'art. 353 bis cod. pen. che è norma di recente conio, in quanto introdotta con legge n. 136/2010, con la denominazione di "Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente" - presenta carattere residuale ("Salvo che il fatto costituisca più grave reato ...") e sanziona chiunque, sulla scorta delle medesime condotte indicate dal precedente art. 353 - quindi “con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti" "turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contrente da parte della pubblica amministrazione". Identico, quindi-come discende altresì dalla collocazione sistematica delle due norme è il bene giuridico tutelato rispetto a quello oggetto della fattispecie di cui all'art. 353 cod. pen., poiché anche in questo caso la norma è diretta a colpire i comportamenti che, incidendo illecitamente sulla libera dialettica economica, mettono a repentaglio l'interesse della P.A. di poter contrarre con il miglior offerente. Non così, invece, per ciò che concerne il momento di operatività della tutela apprestata dalle due disposizioni, che, nell'un caso (art. 353 cod. pen.) - come già si è avuto modo di dire richiede l'esistenza di una - gara, comunque denominata;
laddove, nell'altro caso (art. 353 bis cod. pen.), esso viene anticipato nel tempo quando un bando (o altro atto equivalente) - 15 non sia stato adottato, anche ove la relativa procedura sia stata avviata senza essere però approdata al suo esito finale nella consapevolezza che gli interessi - meritevoli di tutela (come sopra specificati) possono essere lesi non solo da condotte successive ad un bando il cui contenuto sia stato determinato nel pieno rispetto della legalità, ma anche da comportamenti precedenti, in grado di avere influenza sulla formazione di detto contenuto.
7.4 Fin qui la disamina compiuta trova piena rispondenza nella decisione adottata, in parte qua, dal Tribunale distrettuale della cautela. Sennonché occorre considerare che l'art. 353 bis cod. pen. non circoscrive affatto il novero delle procedure tutelate, laddove l'art. 353 le indica specificamente nei pubblici incanti e nelle licitazioni private (ferma restando la già richiamata e consolidata interpretazione, nel senso della sufficienza della presenza di una gara, comunque denominata). Anzi, la lettera della norma si riferisce al "contenuto del bando o di altro atto equipollente", dovendosi intendere per tale ogni atto che così come recita la rubrica della norma abbia - - l'effetto di avviare la procedura di scelta del contraente, venendo così in considerazione, sulla scorta di un'interpretazione di segno ampio, pienamente conforme alla ratio legis, anche la deliberazione a contrarre qualora la stessa, per effetto della illecita turbativa, non preveda l'espletamento di alcuna gara, bensì l'affidamento diretto ad un determianto soggetto economico. Ed in tal senso si è già espressa la giurisprudenza di legittimità, a tale riguardo venendo in considerazione quanto leggesi nella parte motiva della sentenza n. 43800 del 23.10.2012 (sez. 6 non massimata) e, più di recente, in Sez. 6, sent. n. 1 del - 02.12.2014 - dep. 02.01.2015, Rv. 262917, ove appunto si afferma, alla stregua delle medesime argomentazioni sopra illustrate, non esservi dubbio che, nella nozione di "atto equipollente" di cui alla norma in esame, "rientra qualunque provvedimento alternativo al bando di gara, adottato per la scelta del contraente, ivi inclusi, pertanto, quelli statuenti l'affidamento diretto" (nella fattispecie, la Corte ha ritenuto tale "una delibera di proroga di contratto di appalto di servizi già in corso"). Le considerazioni che precedono risultano poi, se possibile, ancor più pregnanti rispetto alla vicenda in esame, ove si consideri che il capo d'incolpazione sub m) è esplicito nel significare come la procedura di affidamento diretto sia stata avviata in violazione della normativa stabilita dall'allora vigente "codice degli appalti" (d. lgs. n. 163/2006), che avrebbe richiesto l'espletamento di apposita gara: ciò su cui il provvedimento del g.i.p. ampiamente si sofferma (v. pagg. 344 e ss. del provvedimento genetico, in particolare 346 e ss.) e che sembra trovare condivisione nella valutazione del Tribunale, che parla di го 16 Аб "sospetto favoritismo per la ditta RM", salvo poi scolorare per effetto della non corretta considerazione di ordine giuridico di cui si è detto.
7.5 L'ordinanza va dunque annullata sul punto, con rinvio degli atti al Tribunale di Napoli che, in diversa composizione, farà luogo a nuovo esame, attenendosi al principio di diritto sopra enunciato.
8. Comune di Casagiove: gara per l'affidamento del servizio di igiene urbana (capo n) della rubrica - ricorso p.m.). Il Tribunale si sofferma sulla descrizione dell'andamento della relativa procedura, da subito segnalando come la stessa sia contraddistinta da una inusitata durata (circa un anno e mezzo), scandita dal "continuo passaggio di atti tra il comune e la Stazione Unica Appaltante (SUA) senza un'effettiva giustificazione"; fatto reso ancor più "sospetto" dalla rilevata "assenza negli atti della documentazione di gara", atteso che "si rinvengono esclusivamente una serie di note ove tali atti sono richiamati ed indicati come allegati ma non sono presenti". Ciò fino ad epoca prossima al reale svolgimento della gara, così da avvalorare l'ipotesi "che questa copiosa corrispondenza tra la SUA ed il Comune fosse puramente pretestuosa e dilatoria e che all'epoca della stessa nessun capitolato di gara fosse mai stato realizzato". Siffatta ipotesi prosegue ancora l'ordinanza impugnata - trova riscontro nelle convergenti dichiarazioni accusatorie dello DO e del DI DI, confortate dai puntuali elementi tratti dall'attività d'indagine appositamente illustrati, alla stregua delle quali viene ritenuto provato: che la ditta del DI DI, la DHI, avesse ottenuto l'appalto per il precedente periodo 2012-2013, "grazie ai rapporti personali con il sindaco SS e con il AU GA (responsabile del settore 'Lavori e Servi Pubblici' del comune, nonché R.U.P. in seno alla gara in questione); che per detta ultima gara fosse stato raggiunto un accordo tra il DI DI, quale titolare della DHI, e lo IA, titolare della UD, "in forza del quale entrambi avrebbero partecipato alla gara di Casagiove, la UD quale ditta ausiliaria", ossia attraverso lo strumento del contratto di avvalimento con la menzionata DHI;
che l'intesa era però "saltata", nel momento in cui il DI DI aveva appreso della imminente formalizzazione di un provvedimento di interdittiva antimafia nei confronti della UD, motivo per il quale il predetto aveva maturato la decisione non comunicata, tuttavia, allo IA di organizzare "gli atti per una sua esclusiva - partecipazione" alla gara in questione;
che lo IA, una volta scoperto il disegno della DHI, aveva reagito ritirando tutti gli automezzi in precedenza messi a disposizione di detta società e ponendo contemporaneamente all'incasso gli assegni in suo possesso, dalla stessa rilasciatigli;
che, nel frattempo, la più volte 17 ге citata DHI, onde venire incontro ad un'espressa richiesta del AU, aveva fatto luogo all'assunzione (precaria) del di lui genero, UC CO, il quale tuttavia, ad un certo punto, si era volontariamente allontanato, per sua stessa ammissione su disposizione in tal senso del suocero AU. -Ciò posto, il Tribunale assume la mancanza di riscontri con conseguente annullamento, in parte qua, dell'ordinanza con riferimento alla seconda parte della prospettazione accusatoria: quella, cioè, secondo cui la UD, onde non perdere gli introiti derivanti dal nolo dei propri mezzi, avrebbe stretto accordi in tal senso con la RM, la quale si sarebbe garantita l'aggiudicazione della gara mediante la dazione al AU, da parte dell'RE e del AU, della somma di € 15.000,00, anticipo del maggior importo di € 100.000,00 - destinato altresì al sindaco SS e ad NT AN, componente della commissione aggiudicatrice importo da - consegnarsi in ratei mensili, in costanza della durata dell'appalto. Più precisamente, le indicazioni in proposito fornite dal DI DI non sarebbero state confermate dallo DO, indicato dal primo quale sua fonte, per ciò che concerne la consegna del denaro al AU;
mentre, quanto alla fonte ulteriore di conoscenza del DI DI, tale LP MA, questi, pur nella conferma delle circostanze, avrebbe rappresentato di averle apprese casualmente, assistendo alla conversazione di una persona sconosciuta all'interno di un bar, con conseguente inutilizzabilità del dato. Infine, con riferimento agli elementi desumibili dalle intercettazioni in atti, intercorse tra lo AU e l'RE ad un anno di distanza ed in effetti significative di reiterati versamenti di denaro a beneficio del AU, rileva il Tribunale medesimo che, atteso lo iato temporale fra le captazioni ed i fatti che qui interessano, "non è possibile ricondurre con certezza, ovvero alta probabilità, questi versamenti illeciti ad un periodo storico concomitante alla procedura di gara che si contesta deviata dagli esponenti della RM"; non senza aggiungere conclusivamente come, ad indebolire il quadro accusatorio, concorrano altresì la constatazione, in primo luogo, dell'iniziale aggiudicazione della gara ad altra ditta, la AL AC, "poi esclusa a causa di una sopraggiunta interdittiva antimafia, dunque a causa di una circostanza imprevista e certamente estranea al volere ed alla condotta degli indagati AU e RE"; e ancora, da ultimo, dell'inasprirsi dei rapporti, definiti "tutt'altro che cordiali", "tra gli esponenti della ditta RM ed il AU all'indomani dell'aggiudicazione della gara". 8. 1 Il p.m. ricorrente, premesso che la ricostruzione della vicenda fatta propria dal Tribunale è perfettamente sovrapponibile a quella prospettata dalla pubblica accusa limitatamente alla prima parte dell'articolata vicenda, quale sopra 18Аб illustrata, assume come detto - l'esistenza del vizio di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, anche sotto forma di travisamento della prova, con riferimento alla seconda parte della ricostruzione compiuta dall'ordinanza impugnata, laddove ha opinato che le dichiarazioni accusatorie provenienti dai già citati DI DI e DO -rispettivamente, legale rappresentante della DHI ed esperto consulente in seno alla medesima ditta - siano rimaste sprovviste di riscontro, per un verso, avendo apprezzato le conversazioni intercettate "alla stregua di autonomi indizi, mentre ... (omissis) ... il collegio giudicante avrebbe, piuttosto, dovuto verificare se il contenuto delle conversazioni stesse potesse o meno rappresentare un riscontro esterno individualizzante delle propalazioni di LB DI DI"; per altro verso, dopo aver dato atto della raggiunta dimostrazione dell'esistenza di reiterate dazioni di denaro, proveniente dall'RE, a favore del AU, per aver fatto luogo ad "una successiva valutazione del tutto irragionevole ed evocativa di un evidente travisamento delle regole interpretative da utilizzare per la qualificazione di un determinato atto empirico che entra a far parte degli atti del procedimento", in spregio all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, già a partire dall'intervento delle Sezioni Unite di cui alla sentenza n. 1048 del 1992, ric. SCALA, ed al chiaro tenore dell'art. 192, comma 3, del codice di rito. 8. 2 Il ricorso è fondato, in forza delle considerazioni di seguito esposte. Nessuna perplessità ha ragion d'essere in ordine alla valenza accusatoria de relato, propria delle dichiarazioni dell'imputato di reato connesso DI DI, per la parte che qui rileva. Discende da ciò la doverosa applicazione degli ormai consolidati principi elaborati in proposito dalla giurisprudenza di legittimità in tema di interpretazione del disposto dell'art. 192 co. 3 cod. proc. pen., secondo cui in conformità alla risalente, ma sempre attuale massima di seguito trascritta "i - riscontri esterni, non predeterminati nella specie e qualità, possono essere, in via generale, di qualsiasi tipo e natura, tratti sia da dati obiettivi, quali fatti e documenti, sia da dichiarazioni di altri soggetti, purché siano idonei a convalidare "aliunde" l'attendibilità dell'accusa, tenuto anche presente, comunque, che oggetto della valutazione di attendibilità da riscontrare è la complessiva dichiarazione concernente un determinato episodio criminoso, nelle sue componenti oggettive e soggettive, e non ciascuno dei particolari riferiti dal dichiarante" (così Sez. 1, sent. n. 6784 dell'01.04.1992, rv. 190535). Principi in seno ai quali rientra anche quello ulteriore, per cui resta ferma, "In tema di valutazione della chiamata in reità o correità in sede cautelare, (omissis) la *** diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza del 19Аб chiamato, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato" (cfr. Sez. 5, sent. n. 50996 del 14.10.2014, Rv. 264213); essendo appena il caso di puntualizzare che la "ragionevole e alta probabilità di colpevolezza del chiamato" costitusce la valutazione finale che consente l'adozione della misura, come tale riferita alla totalità del compendio indiziario e non certo all'elemento di riscontro, di cui sarebbe diversamente e gratuitamente snaturata la funzione. Per contro, il Tribunale di Napoli, laddove ha affermato che, "essendo le conversazioni avvenute ad un anno di distanza dalla conclusione della gara, non è possibile ricondurre con certezza, ovvero alta probabilità, questi versamenti illeciti ad un periodo storico concomitante alla procedura di gara che si contesta deviata dagli esponenti della RM", è incorso in un palese, duplice errore di diritto: ha omesso di considerare che le conversazioni intercettate si ponevano e si pongono come elemento di riscontro da apprezzarsi rispetto alle anzidette dichiarazioni accusatorie;
ha malamente attribuito a quest'ultimo, anziché al complessivo quadro acquisito in atti, il doveroso predicato della normativa in materia cautelare, ossia la già citata "ragionevole e alta probabilità di colpevolezza del chiamato". Non solo: con riferimento alla valutazione delle risultanze di dette intercettazioni compiuta dal giudice distrettuale della cautela, non può non osservarsi, a fronte del denunciato "travisamento delle regole interpretative", che detta valutazione risulta manifestamente illogica, poiché l'alternativa ipotizzata - nel senso della riferibilità dell'illecito, ritenuto per certo sussistente, ad altra imprecisata causale poggia su una base totalmente congetturale, - perché priva di qualsivoglia concreto elemento a tal fine indicato, ancor meno comprensibile avuto riguardo al dato, pur evidenziato dallo stesso Tribunale in sede di sintesi delle dichiarazioni accusatorie del DI DI, in forza del quale la dazione di denaro si sarebbe dovuta ripetere mensilmente, fino a concorrenza dell'ammontare finale di € 100.000,00, durante la vigenza dell'appalto. Da ultimo, va poi doverosamente puntualizzato, quanto al dato della iniziale aggiudicazione provvisoria ad altra ditta, la AL IE, poi venuta meno perché colpita da interdittiva antimafia, che trattasi di circostanza cui non può certo riconoscersi, allo stato ed a fronte delle considerazioni che precedono, alcun carattere dirimente, posto che il Tribunale la inserisce nel corpo della propria motivazione come mera enunciazione di supporto, senza alcun approfondimento del tema, come invece doveroso sia in punto di diritto, attesa la natura di reato di pericolo propria della figura criminosa di cui all'art. 353 cod. pen., come tale integrata a prescindere dall'esito concreto della gara "turbata", 20 Аб ла sia in punto di fatto, alla stregua della specifica trattazione del tema da parte del provvedimento genetico (ivi, in particolare pag. 408). Corollario necessitato di quanto precede è l'annullamento sul punto dell'ordinanza, con trasmissione degli atti al giudice del rinvio, che farà luogo a libera valutazione del relativo materiale indiziario, sottraendosi agli errori di diritto evidenziati e colmando le lacune indicate.
9. Comune di Casagiove: fatti corruttivi connessi alla gara per l'affidamento del servizio di igiene urbana (capo o) della rubrica - ricorso RE). Si rinvia per la descrizione del quadro indiziario a quanto detto nel precedente paragrafo, dovendosi solo osservare ovvero, più correttamente, - ribadire, alla luce delle considerazioni sopra svolte che la conferma - dell'ordinanza genetica, in parte qua, è stata disposta dal Tribunale, scorporando i fatti corruttivi dedotti dalle richiamate conversazioni (il provvedimento impugnato dà atto anche della consegna mensile dal AU al AU di buoni benzina per l'ammontare di € 300,00) dalla causale di cui al capo d'imputazione provvisorio. Alla stregua del disposto annullamento, perde dunque ogni valenza il primo e prioritario profilo di doglianza, incentrato proprio sullo stretto rapporto di correlazione tra i fatti in questione e quelli di cui al precedente capo n). Per il resto, può sinteticamente osservarsi che le ulteriori osservazioni difensive, richiamando spiegazioni frutto di enunciazioni dell'RE, ovvero sottolineando il carattere fortuito della rottura fra DI DI e IA (senza considerare la parte successiva, vorosimilmente alla luce delle argomentazioni del Tribunale, come detto censurate da questa Corte), costituiscono espressione di motivi non consentiti o comunque divenuti infondati. 10. Esigenze cautelari relativamente ai capi b), e), i), j), j1) ed o) (ricorso RE). Infine, per ciò che concerne il piano delle esigenze cautelari, è di tutta evidenza come, al di là della sostanziale genericità, il fulcro del discorso difensivo, imperniato sul limitato numero delle ipotesi di reato passate indenni al vaglio del Tribunale del riesame, perda comunque ogni consistenza alla luce della presente decisione, dovendo pertanto essere senza meno disatteso.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente ai capi c), m) ed n) della rubrica, e rinvia per nuova deliberazione al Tribunale di Napoli - Sezione riesame. Rigetta il ricorso di RE GI, che condanna al pagamento delle spese processuali. 21Аб ZQ Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2017 Il Presidente Il Consignere est. Andra drove DEPOSITATO IN CANCELLERIA L 20 MAR 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposto 2 2 222