Cass. pen., sez. III, sentenza 08/11/2016, n. 1158
CASS
Sentenza 8 novembre 2016

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In tema di tutela paesaggistica, l'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi a seguito di violazione dell'art. 1 sexies del D. L. 27 giugno 1985 n. 312, convertito in legge 8 agosto 1985 n. 431, oggi sostituito dall'art. 181 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, ha natura di sanzione amministrativa e deve intendersi come emesso allo stato degli atti; conseguentemente, sussiste l'obbligo di verifica in sede esecutiva del permanere della incompatibilità paesaggistica di quanto realizzato, con possibilità di revoca dell'ordine stesso ove risulti accertata la legittimità e compatibilità paesaggistica delle opere. (In motivazione, la S.C. ha precisato che non sussiste un onere probatorio a carico di chi invochi in sede esecutiva la sospensione o la revoca dell'ordine di rimessione in pristino, ma solo un onere di allegazione, incombendo poi all'autorità giudiziaria di procedere ai relativi accertamenti).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 08/11/2016, n. 1158
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1158
    Data del deposito : 8 novembre 2016

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