Sentenza 28 settembre 2005
Massime • 1
In tema di reati societari, le novità apportate all' art. 2621 cod. civ. ad opera dell'art. 1 D.Lgs. n. 61 del 2002, tali da determinare, se non riscontrate nella fattispecie contestata, la assoluzione dell'imputato, riguardano la introduzione di "soglie di rilevanza quantitativa" e l'elemento psicologico, ora configurato nella forma del dolo specifico seppur con riferimento a fattispecie contravvenzionale. Il loro mancato accertamento nel processo di primo grado comporta che, a seguito della riforma, il giudice della impugnazione debba, in presenza di causa di estinzione del reato, assolvere nel merito. (Fattispecie nella quale la Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sentenza di proscioglimento per prescrizione del reato. Il giudice di legittimità ha giudicato erronea la applicazione della regola, posta dall'art. 129 comma secondo cod. proc. pen., della assenza di evidenza della innocenza dell'imputato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/09/2005, n. 44007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44007 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 28/09/2005
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 1868
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 036074/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TA RA;
Avverso la Sentenza della Corte di Appello di Palermo del 03/02/2004;
Visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
Udita in Pubblica udienza la relazione svolta dal Cons. Dott. Gian Giacomo Sandrelli;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Giovanni D'Angelo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
IN FATTO
RA TA, NC RZ, IA vennero imputati della violazione dell'art. 2621 cod. civ., commessa in relazione al bilanci di esercizio degli anni 1992 e 1993, quali amministratori di ACI SERVICE Srl corrente in Palermo. Essi vennero di poi prosciolti dal GUP. di Palermo con sentenza 06/11/2002 perché il reato loro ascritto era estinto per sopravvenuta prescrizione. Avverso la decisione proponevano appello i soli RZ e TA, invocando l'assoluzione con formula piena ovvero per mancanza di querela, attesa la novella portata dal D.Lgs. n. 61 del 2002. La Corte d'Appello - con sentenza del 03/02/2004 - rilevava che il primo giudice non aveva esplicitato per quale fattispecie ritenesse la prescrizione del reato, se quella del "nuovo" art. 2621 cod. civ. ovvero dell'art. 2622 cod. civ., come novellato dalla riforma, pur alludendo - in sede di motivazione - alla seconda delle norme testè citate.
Soggiungeva la Corte territoriale che, tuttavia, nell'invocare la qualificazione secondo il profilo delittuoso, e non contravvenzionale, era stata omessa ogni indagine sulla ricorrenza del danno perpetrato verso soci o creditori, elemento essenziale della nuova figura criminosa.
La Corte territoriale aveva serbato silenzio sull'eventuale superamento delle soglie di rilevanza quantitativa del falso. Rilevava la sentenza impugnata che ogni più compiuto accertamento era inammissibile nella sede di appello anche alla luce dell'art. 129 c.p.p. che impedisce indagini in presenza di causa di estinzione del reato e senza evidenza della prova di innocenza: le risultanze peritali esperite in primo grado confermavano il mendacio contabile, escludendo ogni possibilità di buona fede. Sicché, dovendo decidere allo stato degli atti, il giudice di appello confermava il proscioglimento per prescrizione del reato, ritenendo che la fattispecie qui applicabile fosse quella dell'art. 2621 cod. civ., per la quale non è prevista la procedibilità a querela. Al riguardo soggiungeva che - pur trattandosi di contravvenzione - la componente volitiva sottesa risulta di "minore spessore" sorretta, cioè, da una coscienza e volontà della condotta la quale ultima può risultare anche connotata da sola colpa. Di qui la ravvisabilità della condotta illecita quando l'amministratore abbia avuto anche solo la possibilità di accorgersi dell'alterazione dal verso insita nella comunicazione societaria, suscettibile di cagionare danno a terzi e ingiusto profitto. Possibilità ampiamente riscontrata dalle emergenze di prova tali da non ammettere la fattispecie dell'art. 129 c.p.p., attesa l'assenza di evidenza di reato nelle condotte perseguite.
Muoveva ricorso il solo TA per erronea applicazione della legge penale e per mancanza ed illogicità della motivazione, sostenendo che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto l'esistenza dei requisiti del "nuovo" art. 2621 cod. civ. fattispecie che, pur rivestendo la forma della contravvenzione, purtuttavia presume l'esistenza dell'elemento soggettivo doloso, non dissimile da quello del delitto del "nuovo" art. 2622 cod. civ.. Volontà, dunque, di inganno e presenza del fine di lucrare ingiusto profitto. Sottolineava, ancora, l'assenza di motivazione circa l'eventuale superamento delle soglie di rilevanza quantitativa. IN DIRITTO
Il ricorso merita accoglimento.
Questa Corte ha più volte rilevato la continuità normativa tra la vecchia normativa ed il portato della riforma di cui al D.Lgs. n. 61 del 2002, ma ha - al contempo - accertato, nella nuova formulazione,
l'esistenza di elementi specializzanti e connotativi del nuovo disposto (cfr. ad es. Cass. Sez. 5, 08/10/2002, Benzi, n. 34622). Tra essi sia la configurazione dell'elemento soggettivo - esplicitato ora quale dolo avente finalità specifica - e la più ridotta portata del momento oggettivo, delimitato dalle cd. "soglie di rilevanza quantitativa".
Di qui la conseguente affermazione di assenza degli elementi sufficienti ad integrare il precetto quando taluno di questi elementi non sia presente, in concreto, nella condotta inquisita. Nel caso in esame, la Corte di Appello di Palermo erroneamente ha ritenuto che il connotato volitivo dovesse assumersi in misura "minore" rispetto al dolo dell'art. 43 cod. pen., trattandosi di dolo specifico come attesta la finalità illecita espressamente indicata dal legislatore. La lettera della norma non lascia adito al dubbio che si tratta di una contravvenzione a sfondo doloso, certamente non frequente (alla luce dell'art. 42 c.p., comma 4) ma non ignota al nostro ordinamento. La volontà legislativa è particolarmente dettagliata sul punto e descrive una volontarietà specifica, protendendosi verso l'inganno dei creditori ovvero dei soci con l'intento di assegnarsi così un lucro ingiusto. Risultato che non necessariamente deve essere conseguito, in ciò differenziando questa figura da quella di cui all'art. 2622 cod. civ., reato di danno e, dunque, portatore di un evento naturalistico di pregiudizio patrimoniale (Cass., Sez. Un., 26/03/2003, Giordano). Ma, soprattutto, la decisione impugnata non ha in alcun modo valutato l'eventuale superamento delle soglie di rilevanza quantitativa, requisito che connota strutturalmente l'oggetto del reato (sia quello descritto dall'art. 2621 sia quello dell'art. 2622 cod. civ.) del resto senza espresso impulso dell'organo requirente lo avrebbe potuto fare essendo assente in sede di contestazione dell'accusa aderente alla fattispecie pre-vigente. Non è, pertanto, dato sapere se l'alterazione dal vero abbia superato i rapporti percentuali richiesti dalla legge o con lo stato patrimoniale o con le risultanze di conto economico. Il che, radicalmente, esclude la possibilità di ritenere integrata l'ipotesi criminosa (cfr. sia pure con riguardo all'ipotesi di bancarotta societaria del riformulato art. 223, comma 2, n. 1, L. Fall. il cui richiamo risulta qui pertinente presupponendo analoga valutazione sulla nuova norma dell'art. 2621/2622 cod. civ., Cass. Sez. 5, 05/04/2004, Mazzoleni, n. 26859). Pertanto, non può condividersi l'assunto della Corte d'Appello circa l'assenza di "evidenza" di innocenza dell'imputato, a mente dell'art. 129 c.p.p., quando palese e dirimente è l'accertata assenza di momenti essenziali per poter affermare l'integrazione della norma penale per il riguardo oggetti vo ancor prima che per il profilo afferente al dolo.
La impugnata sentenza deve conseguentemente esser annullata senza rinvio perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. L'attuale statuizione, ovviamente, riguardando un profilo oggettivo dell'accusa si deve ritenere estesa anche a favore dei non appellanti o ricorrenti RZ, IA, originariamente tratti a giudizio per il medesimo fatto illecito.
P.Q.M.
Visto l'art. 620 c.p.p., lett. a). annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2005