Cass. pen., sez. V, sentenza 28/09/2005, n. 44007
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Sentenza 28 settembre 2005

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In tema di reati societari, le novità apportate all' art. 2621 cod. civ. ad opera dell'art. 1 D.Lgs. n. 61 del 2002, tali da determinare, se non riscontrate nella fattispecie contestata, la assoluzione dell'imputato, riguardano la introduzione di "soglie di rilevanza quantitativa" e l'elemento psicologico, ora configurato nella forma del dolo specifico seppur con riferimento a fattispecie contravvenzionale. Il loro mancato accertamento nel processo di primo grado comporta che, a seguito della riforma, il giudice della impugnazione debba, in presenza di causa di estinzione del reato, assolvere nel merito. (Fattispecie nella quale la Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sentenza di proscioglimento per prescrizione del reato. Il giudice di legittimità ha giudicato erronea la applicazione della regola, posta dall'art. 129 comma secondo cod. proc. pen., della assenza di evidenza della innocenza dell'imputato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 28/09/2005, n. 44007
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 44007
    Data del deposito : 28 settembre 2005

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