Sentenza 13 gennaio 2004
Commentario • 1
- 1. Articolo 91 comma 4 c.p.c.: nessuna limitazione alle spese nelle cause da decidersi secondo dirittoStudio Legale Calvello · https://www.studiolegalecalvello.it/articoli/ · 7 agosto 2014
Cassazione Civile, Sez. II, Sentenza del 30-04-2014, n. 9556 Spese giudiziali civili – art. 91 cod. proc. civ., comma 4 – limitazione nella liquidazione delle competenze ed onorari nei giudizi che postulano un giudizio secondo diritto – non sussiste. IL PRINCIPIO DI DIRITTO ENUNCIATO DALLA CORTE: “l'art. 91 cod. proc. civ., comma 4, introdotto dal D.L. 22 dicembre 2011, n. 212, art. 13, comma 1, convertito dalla L. 12 febbraio 2012, n. 10, a tenore del quale, nelle cause previste dall'art. 82, comma 1, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda, opera esclusivamente nelle controversie devolute alla giurisdizione equitativa del …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/01/2004, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2004 |
Testo completo
C.C. 63522 E N R0 02 83/04 IO 6 8 Z 9 1 A / 5 R 4 . T / IA 6 N S 2 R . B .R I A " TI T L U AN IB CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E S A I T SEZIONE TRIBUTARIA A M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vito GIUSTINIANI Presidente R.G.N.4364/99 Dott. Francesco RUGGIERO Consigliere Dott. Vittorio Cron.469 RAGONESI Consigliere Dott. Stefano BIELLI Consigliere Rep. Dott. Raffaele BOTTA Ud. 19/03/03 Cons. Rel. ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso proposto da: N. 63522 Asilo Infantile Maria SS. Della Rovere, in persona del Presidente Don Renato Elena, elettivamente domiciliato in Roma, via Flaminia 109, presso l'avv. Biagio Berto- lone, che, congiuntamente e disgiuntamente con l'avv. Re Armando Roccella del Foro di Genova, lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
ricorrente
contro
Ministers delle Finante difey dall! Avvocature Ufficio delle Imposte Dirette di Imperia Avocatur a e,Лоша in ferlone del Ministro St. Prie dei Portoghesi 1, 12geishale dello Stato, presso i per leffe intimato Contronicomenti Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro- tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei 818 Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Sta- to, che lo rappresenta e difende per legge;
controricorrente - avversO la sentenza della Commissione Tributaria Re- gionale di Genova, Sez. 2, n. 21/02/98 del 12 gennaio 1998, depositata il 9 febbraio 1998, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 marzo 2003 dal Relatore Cons. Raffaele Botta;
Preso atto che nessuno è presente per le parti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Ge- nerale Dott. Aurelio Golia, che ha concluso per il ri- getto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso presentato il 21 gennaio 1991, l'Asilo In- fantile Maria SS. della Rovere impugnava innanzi alla Commissione Tributaria di I Grado di Imperia l'avvi so di accertamento, ad ess o notificato il 22 novembre 1990, con il quale l'Ufficio Distrettuale delle Imposte RB Dirette di Imperia rettificava ai fini IRPEG ed ILOR i redditi dichiarati per l'anno 1987: tra i vari motivi dell'impugnazione, l'Ente, pre-addotti a fondamento messa la propria qualità di IPAB, sosteneva che erro- neamente l'Ufficio avesse ritenuto la natura comm ercia- le dell'attività di refezione svolta dall'Ente in forza 7 4 2 di apposita convenzione del 29 ottobre 1985 con il Co- mune di San Bartolomeo a Mare a favore degli alunni della Scuola Elementare e della Scuola Media, assumendo che si trattasse, invece, attività istituzionale sog- 88, D.P.R. getta alla disciplina di cui all'art. n. 916/1986. : La Commissione adita, con sentenza n. 27/02/92 del 14 febbraio 1992, depositata il 9 marzo 1992, ritenuto che l'attività di refezione scolastica esercitata dall'Ente in via sussidiaria rientrasse tra i fini istituzionali dell'Ente stesso, qualificato come IPAB, e ritenuto al- tresì applicabile a tutta l'attività svolta dall'Ente in questione l'art. 88, D.P.R. n. 916/1986, in forza del disposto di cui all'art. 36, D.P.R. n. 42/1988, ac- coglieva il ricorso. La sentenza era tempestivamente impugnata dall'Ufficio che contestava le conclusioni cui era pervenuto il giudice di primo grado circa l'in- R clusione dell'attività di refezione scolastica tra fini istituzionali dell'Ente, assumendo in via prelimi- nare che il ricorso dell'Ente medesimo avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per la ritardata pre- sentazione all'Ufficio della copia del ricorso. La Commissione Tributaria Regionale di Genova, con la sentenza in epigrafe, ritenuta infondata l'eccezione preliminare avanzata dall'Ufficio, accoglieva, tutta- 3 via, nel merito l'appello ritenendo "di natura ogget- tivamente commerciale" l'attività di somministrazione della refezione scolastica per gli alunni della Scuola Elementare e della Scuola Media, svolta dell'Asilo in base alla convenzione stipulata con il Comune di San Bartolomeo a Mare, che corrispondeva per tale attività la somma di L.
5.500 al netto IVA (a pasto). Avverso tale sentenza, con atto notificato il 19 feb- braio 1999, l'Asilo Infantile Maria SS. della Rovere propone ricorso per cassazione con sei motivi. Resiste il Ministero delle Finanze con controricorso notificato 1 il 31 marzo 1999. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso, in quanto proposto nei confronti di un Ufficio periferico dell'Amministrazione Finanziaria nella specie l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Di- rette di Imperia -, deve essere dichiarato inammissi- bile. Invero, questa Suprema Corte, con orientamento consoli- dato, rispetto al quale non sussistono ragioni di di- scostarsi, ha affermato che il ricorso per cassazione del contribuente avverso la decisione assunta in grado di appello dalla commissione tributaria regionale inammissibile se proposto nei confronti dell'Ufficio finanziario periferico che ha emesso l'atto impugnato, 4 dovendo essere invece proposto nei confronti del Mini- stero delle Finanze, in persona del Ministro in carica ed allo stesso notificato presso l'Avvocatura Gener ale dello Stato (in questo senso, cfr. ex plurimis, Cass. n. 1099/2002; n. 456/2002; n. 217/2002; n. 15927/20 01, 13730/2001; 8714/2001; n. 657/2000; Cass. n.2807/1999). Ciò, in quanto la facoltà attribuita (dall'art. 12 del D.Lgs. n. 546/1992) ai singoli Uffici finanziari di curare - relativamente ai tributi di loro competenza la rappresentanza e la difesa dell'Amministrazione in- nanzi alle Commissioni Tributarie si esaurisce con il giudizio di secondo grado. Al ricorso per cassazione, invece, si applicano, a norma dell'art. 62, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992, le norme dettate dal codice di procedura civile in quanto compatibili con le norme della disciplina del contenzioso tributario regolato Re dal medesimo decreto, disciplina che non prevede per il giudizio di cassazione, alcuna deroga a quanto stabi- lito in via generale dagli artt. 11, RD n. 1611/1933 e L. n. 103/1979 circa la necessità di evocare in g iudi- zio le Amministrazioni dello Stato in persona del Mini- stro competente notificando i relativi atti (di ricor- So per cassazione) presso l'Avvocatura Generale dello Stato (Cass. n. 17011/2002). Non comportano una conclusione diversa né il fatto che nel caso di specie il ricorso, che in epigrafe indivi- dua come controparte il solo Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Imperia, sia stato poi notificato (anche) al Ministro delle Finanze presso 1'Avvocatura dello Stato, né il fatto che il Ministero delle Finanz e si sia costituito in giudizio mediante la notifica di controricorso. Invero, come questa Suprema Corte ha già evidenziato, «la notificazione al Ministro delle Fina n- ze presso l'Avvocatura generale dello Stato non vale a rendere ammissibile il ricorso, perché il vizio del- 1'impugnazione riguarda il destinatario del ricorso e non la sua notificazione>> (Cass. n. 16098/2002; cfr, nello stesso senso Cass. n. 11971/2002; 10926/2202; 10588/2002; 7353/2002): «l'erronea individuazione nel ricorso del soggetto contro il quale l'impugnazione è proposta>> attiene «all'esercizio dell'azione, e non so- RB lamente alla concreta instaurazione del contradditto- rio»>, sicché le conseg uenze del vizio che inficia l'atto non possono essere influenzate dalle modalità della notificazione, atto distinto e logicamente suc- cessivo» (Cass. n. 1099/2002). È il ricorso, infatti, l'atto cui deve farsi esclusivo riferimen to per la in- dividuazione delle parti (Cass. n. 10926/200 2). 6 Né la costituzione in giudizio dell'Amministrazione delle Finanze può aver effetto sanante, «perché l'er- ronea individuazione della parte del giudizio di legit- timità non si risolve, a norma dell'art. 366, n. 1, c.p.c., richiamato dall'art. 62, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992, in una delle cause di nullità previste dal- l'art. 164, comma 1, c.p.c., ma in un motivo originario inammissibilità del ricorso, emendabile unicamentedi con la tempestiva riproposizione del medesimo prima della relativa declaratoria» (Cass. n. 8878/2002; cfr. nello stesso senso n. 17011/2002; n. 7150/2002; n. 217/2002; n. 8714/2001). Peraltro il ricorso in questione risulterebbe altresì improcedibile in quanto non è stata depositata nei termini la copia autentica della sentenza impugnata, come prescrive l'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.: in- vero unitamente al ricorso è stata depositata una copia della sentenza impugnata che non può considerasi come "copia autentica" della stessa, dato che vi è stato ap- posto solo il timbro relativo al "visto di conformità" senza la relativa firma del cancelliere, mentre è ne- cessario che sia depositata «unitamente al ricorso la copia autentica del provvedimento impugnato, contenen- te, come tale, la certificazione di conformità all'ori- ginale proveniente da chi ha autorità per verificarne la corrispondenza all'originale stesso>> (Cass. n. 13566/2001). Solo successivamente è stata depositata in atti dal ricorrente una copia autentica della sentenza impugnata recante la completa attestazione della con- formità (timbro e firma) - ma tale deposito è stato eseguito il 12 marzo 1999 (un venerdì), oltre i 20 giorni dopo la notifica del ricorso (19 febbraio 1999): sicché il deposito in questione non può considerarsi tempestivo. Stante, tuttavia, il carattere assorbente dell'inammis- sibilità, il ricorso in questione deve essere dichiara- to inammissibile. Sussistono giusti motivi per compen- sare integralmente tra le parti le spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 marzo 2003. Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Vito Giustiniani Dott. Raffaele Botta Mifications Киви DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 A GEN. 2004 RN casano IL CANCELLIERE 61 Oggi RN Casano A A 8