Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/01/2004, n. 283
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Sentenza 13 gennaio 2004

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Commentario1

  • 1Articolo 91 comma 4 c.p.c.: nessuna limitazione alle spese nelle cause da decidersi secondo diritto
    Studio Legale Calvello · https://www.studiolegalecalvello.it/articoli/ · 7 agosto 2014

    Cassazione Civile, Sez. II, Sentenza del 30-04-2014, n. 9556 Spese giudiziali civili – art. 91 cod. proc. civ., comma 4 – limitazione nella liquidazione delle competenze ed onorari nei giudizi che postulano un giudizio secondo diritto – non sussiste. IL PRINCIPIO DI DIRITTO ENUNCIATO DALLA CORTE: “l'art. 91 cod. proc. civ., comma 4, introdotto dal D.L. 22 dicembre 2011, n. 212, art. 13, comma 1, convertito dalla L. 12 febbraio 2012, n. 10, a tenore del quale, nelle cause previste dall'art. 82, comma 1, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda, opera esclusivamente nelle controversie devolute alla giurisdizione equitativa del …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/01/2004, n. 283
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 283
Data del deposito : 13 gennaio 2004

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