Cass. pen., sez. III, sentenza 20/05/2016, n. 31031
CASS
Sentenza 20 maggio 2016

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In tema di reati edilizi, non sussiste un onere probatorio a carico del soggetto che invochi in sede esecutiva la sospensione o la revoca dell'ordine di demolizione, ma solo un onere di allegazione, relativo, cioè, alla prospettazione ed alla indicazione al giudice dei fatti sui quali la sua richiesta si basa, incombendo poi all'autorità giudiziaria il compito di procedere ai relativi accertamenti. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto immune da censure l'impugnato provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione o revoca dell'ingiunzione a demolire, alla quale il ricorrente non aveva allegato la domanda di condono e neanche indicato gli estremi della sua presentazione o il suo contenuto, non consentendo così al Tribunale di dar corso ad una istruttoria diretta ad accertare i possibili esiti e i tempi di definizione del procedimento amministrativo).

Commentari2

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 20/05/2016, n. 31031
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31031
Data del deposito : 20 maggio 2016

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