Cass. pen., sez. III, sentenza 11/07/2001, n. 36192
CASS
Sentenza 11 luglio 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di tutela paesaggistica, l'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi a seguito di violazione dell'art. 1 sexies del D. L. 27 giugno 1985 n. 312, convertito in legge 8 agosto 1985 n. 431, ed ora sostituito dall'art. 163 del D. Lgs 29 ottobre 1999 n. 490, ha natura di sanzione amministrativa e deve intendersi come emesso allo stato degli atti; conseguentemente sussiste l'obbligo di verifica in sede esecutiva del permanere della incompatibilità paesaggistica di quanto realizzato, con possibilità di revoca dell'ordine stesso ove risulti accertata la legittimità e compatibilità paesaggistica delle opere.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 11/07/2001, n. 36192
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 36192
    Data del deposito : 11 luglio 2001

    Testo completo