Sentenza 11 luglio 2001
Massime • 1
In tema di tutela paesaggistica, l'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi a seguito di violazione dell'art. 1 sexies del D. L. 27 giugno 1985 n. 312, convertito in legge 8 agosto 1985 n. 431, ed ora sostituito dall'art. 163 del D. Lgs 29 ottobre 1999 n. 490, ha natura di sanzione amministrativa e deve intendersi come emesso allo stato degli atti; conseguentemente sussiste l'obbligo di verifica in sede esecutiva del permanere della incompatibilità paesaggistica di quanto realizzato, con possibilità di revoca dell'ordine stesso ove risulti accertata la legittimità e compatibilità paesaggistica delle opere.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/07/2001, n. 36192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36192 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FRANCESCO TORIELLO - Presidente - del 11/07/2001
Dott. ANTONIO ZUMBO - Consigliere - SENTENZA
Dott. CLAUDIO VITALONE - Consigliere - N. 2556
Dott. CLAUDIA SQUASSONI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI - Consigliere - N. 10202/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da CI PE, n. il 4.7.1945 in Messina, ivi res. via Principessa Mafalda is. 509,
avverso la sentenza in data 14.12.2000 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, sezione distaccata di Milazzo, con la quale venne applicata al predetto CI, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena di giorni quindici di arresto e L. 13.600.000 di ammenda, pena detentiva convertita in quella pecuniaria corrispondente, oltre all'ordine di rimessione in pristino dei luoghi quale imputato dei reati: a) di cui all'art. 1 sexies della L. n. 431/85; b) di cui agli art. 18 e 20 della L. n. 64/74, unificati sotto il vincolo della continuazione.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Visti gli atti la sentenza denunziata ed il ricorso;
Lette le richieste del Procuratore Generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha applicato al CI la pena stabilita dall'accordo delle parti in relazione ai reati ascrittigli in rubrica, per avere costruito un opificio industriale in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, senza autorizzazione della Amministrazione preposta alla tutela del vincolo e senza aver osservato le prescrizione relative alla esecuzione di lavori in zona sismica. Il giudice di merito ha, altresì disposto la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese dell'imputato, salvo l'ottenimento da parte di quest'ultimo dell'autorizzazione dell'Amministrazione competente entro 180 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, osservando sul punto che il CI non ha ancora ottenuto l'autorizzazione richiesta dalla legge, avendo la predetta Amministrazione imposto al medesimo alcune prescrizioni cui dovrà attenersi.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il CI, che la censura per violazione dell'art. 1 sexies della L. n. 431/85 ed illogicità della motivazione limitatamente all'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, osservando che l'Amministrazione preposta alla osservanza del vincolo ha già espresso parere favorevole al mantenimento delle opere realizzate, avendo accertato la loro compatibilità con l'assetto paesaggistico, di talché il giudice non poteva emettere l'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi in presenza della intervenuta sanatoria;
che, peraltro, le prescrizioni imposte dalla predetta amministrazione sono correlate a finalità di altro tipo ed interesse.
Con note difensive il difensore del ricorrente ha ribadito le censure già espresse avverso la sentenza impugnata evidenziando che le stesse non afferiscono a questioni di merito, bensì a violazioni della normativa in materia paesaggistica, e che il nulla osta già rilasciato dall'Amministrazione competente ha natura definitiva. Il ricorso è manifestamente infondato.
L'ordine di rimessione in pristino imposto al CI dalla sentenza impugnata si palesa correttamente motivato, in applicazione del disposto di cui all'art. 1 sexies, comma secondo, della L. n. 431/85, attualmente sostituito dall'art. 163, comma secondo, del D. L.vo n.490/99, avendo il giudice di merito affermato che l'Amministrazione
preposta alla tutela del vincolo non ha definitivamente accertato la compatibilità paesaggistica del manufatto realizzato abusivamente, in quanto il nulla osta eventualmente emesso dalla predetta Amministrazione è subordinato alla osservanza di prescrizioni cui la ditta del CI dovrà attenersi come peraltro neppure contestato dal ricorrente.
Nè da parte di questa Corte è possibile il riesame della documentazione amministrativa afferente alla asserita compatibilità paesaggistica dell'immobile, trattandosi di accertamento di merito, che, se correttamente motivato, come nel caso in esame, non è suscettibile di censura in sede di legittimità.
Peraltro, ai fini della completezza della disamina va osservato che, come rilevato dal ricorrente, il provvedimento, con il quale il giudice penale dispone la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, in conseguenza dell'accertamento che è stato violato il disposto di cui all'art. 1 sexies della L. n. 431/85, attualmente sostituito dal citato art. 163 del D. L.vo n. 490/99, ha natura di sanzione amministrativa e si intende emesso allo stato degli atti (sez. 3^, 9809180, Copolino;
9812697, P.M. in proc. Boscarato). Da tale principio deriva che, in sede esecutiva, la pubblica accusa all'uopo competente e, in caso di opposizione, il giudice dell'esecuzione dovranno ulteriormente accertare il permanere della incompatibilità paesaggistica delle opere realizzate, alla luce delle autorizzazioni amministrative in sanatoria eventualmente ottenute dal condannato o, secondo quanto si palesa necessario nel caso in esame, altresì in base all'accertamento dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla Amministrazione preposta alla tutela del vincolo, di talché il giudice della esecuzione, su richiesta del condannato o della stessa pubblica accusa, dovrà disporre la revoca della sanzione amministrativa di riduzione in pristino disposta dalla sentenza, se risulti accertata l'attuale legittimità e compatibilità paesaggistica del manufatto.
Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 606, ultimo comma, c.p.p.. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue l'onere delle spese del procedimento, nonché del pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non versandosi in ipotesi di carenza di colpa della parte ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità (cfr. Corte Cost., sent. n. 186/2000 in G.U. 21.6.2000 n. 26); somma che viene fissata, in ragione dei motivi della inammissibilità, nella misura di L. 1.000.000.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente CI PE al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento della somma di L.
1.000.000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 luglio 2001. Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2001