Sentenza 6 ottobre 2020
Massime • 1
La giurisdizione penale e la giurisdizione contabile sono reciprocamente autonome, anche nel caso in cui da un medesimo fatto di reato commesso da un pubblico dipendente derivi anche una responsabilità contabile, con la conseguenza che le pronunce del giudice contabile, pur definitive, non vincolano il giudice penale, pur potendo essere acquisite per essere liberamente considerate ai fini della decisione ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte dei Conti aveva affermato la responsabilità contabile accertando che la condotta era stata posta in essere quanto meno con colpa grave, mentre in sede penale – in relazione al medesimo fatto storico – era stato disposto il sequestro preventivo del profitto del reato di peculato, senza che la sentenza contabile sia stata ritenuta idonea a precludere, in applicazione del principio del "ne bis in idem", l'accertamento della sussistenza del dolo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/10/2020, n. 1893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1893 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2020 |
Testo completo
01893-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE composta da: Sent. n. sez. 1443 Anna Petruzzellis Presidente C.C. 06/10/2020 Angelo Capozzi R.G.N. 11872/2020 Gaetano De Amicis Martino Rosati Pietro Silvestri Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso presentato da AN RE, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale della libertà di Palermo il 10/01/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Pietro Silvestri;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Pirrelli Francesca Romana, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Palermo ha confermato il decreto con cui è stato disposto il sequestro preventivo del profitto del reato di peculato per il quale è indagato AN RE. All'indagato si contesta, in qualità di presidente dell'Organismo Indipendente di Valutazione dell'Istituto autonomo case popolari di Palermo, di avere illegittimamente liquidato a sè stesso ed - in favore del coindagato IC ER delle indennità di risultato erogate in relazione agli anni - 2010, 2011, 2012. Il profitto è stato quantificato in 108,550 euro per l'annualità 2010 (capo 1), in 52.873,43 per l'anno 2011 (capo 2) ed in 77.755,00 euro per l'anno 2012 (capo 3). Il sequestro ha avuto ad oggetto, quanto al profitto derivante dai reati id cui ai capi 2-3-, un immobile intestato all'odierno ricorrente, mentre quanto al capo 1), il provvedimento cautelare disposto in ragione della confisca diretta, non ha avuto esecuzione per mancanza di liquidità.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli art. 649 cod. proc. peb. ed ad altre numerose disposizioni normative. Si premette in punto di fatto che il Giudice per le indagini preliminari con il decreto di sequestro per cui si procede, pur non convalidando il decreto di sequestro d'urgenza emesso dal Pubblico Ministero il 3.12.2019, avrebbe tuttavia fatto espresso riferimento a quest'ultimo ed agli atti di polizia giudiziaria in esso richiamati;
detto decreto del Pubblico Ministero era a sua volta fondato, quanto alla sussistenza del fumus commissi delicti, sulle conclusioni cui era pervenuta la Corte dei Conti con la sentenza n. 355 del 2018, con particolare riguardo ai temi della qualifica soggettiva, della disponibilità delle somme di denaro per ragioni dell'ufficio, della sussistenza dell'elemento soggettivo, dell'ingiusto vantaggio patrimoniale. Si evidenzia tuttavia come la vicenda in esame sia stata successivamente definita dalla giurisdizione contabile con la sentenza n. 64 della Corte dei Conti -Sezione d'appello- del 16.4.2019 (di cui è prodotta copia) che, in riforma della precedente decisione, avrebbe invece affermato che la elargizione indebita della indennità di posizione e di risultato sarebbe si avvenuta "al di fuori del rigido scema procedimentale" (così il ricorso che richiama la sentenza), ma per colpa grave e non per dolo. Da tale premessa si fa discendere l'assunto secondo cui ai fini del sequestro per il quale si procede difetterebbe il fumus del reato. Sotto altro profilo, si assume che il definitivo giudicato intervenuto in sede contabile non consentirebbe di ritenere legittimo il provvedimento di sequestro in esame per violazione del principio del bis in idem. La contestazione sottoposta alla giurisdizione contabile avrebbe avuto ad oggetto lo stesso fatto storico per il quale si procede nel presente procedimento e sulla questione il Tribunale del riesame, nel ritenerla infondata, avrebbe richiamato giurisprudenza non pertinente. La tesi difensiva è che il principio del bis in idem sarebbe stato violato, attesa la preclusione derivante dal giudicato della Corte dei conti sullo stesso fatto, atteso che quelle inflitte dalla Corte dei Conti sarebbero sanzioni amministrative sostanzialmente penali. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è inammissibile.
2. Quanto alla prima parte del motivo, relativo alla sussistenza del fumus commissi delicti, l'assunto difensivo, secondo cui la sentenza n. 64 del 2019 della Corte dei Conti avrebbe una sorta di valenza preclusiva rispetto all'odierno procedimento per essere stato escluso dalla Giudice contabile il dolo della condotta attribuita all'indagato, è manifestamente infondato. Dalla lettura della sentenza richiamata emerge chiaramente come nell'occasione la Corte dei Conti, dopo aver affermato che nella specie vi fosse stata una indebita elargizione delle indennità di posizioni e di risultato con conseguente danno erariale ed aver imputato la condotta illegittima proprio a AN, si sia limitata a confermare la sentenza del giudice contabile di primo che aveva ritenuto sussistente "quantomeno" la colpa grave dell'odierno ricorrente. Dunque, diversamente dagli assunti difensivi, non una sentenza liberatoria rispetto alla contestazione per cui si procede e nemmeno una sentenza che escludeva il dolo del reato. Sotto altro profilo, la Corte di cassazione ha in molteplici occasioni chiarito come le decisioni di giudici diversi da quello penale (come ad esempio quelle del giudice amministrativo in genere) non siano vincolanti per il giudice penale, attesa la autosufficienza della giurisdizione penale. Secondo un primo indirizzo giurisprudenziale, l'utilizzo delle sentenze irrevocabili, acquisite ai fini della prova dei fatti in esse accertati ex art. 238-bis cod. proc. pen., riguarda esclusivamente quelle rese in altro procedimento penale e non anche quelle rese in un procedimento diverso (cfr., tra le tante: Sez. 5, n. 41796 del 17/06/2016, Crisafulli, Rv. 268041; Sez. 5, n. 14042 del 04/03/2013, Simona, Rv. 254981; Sez. 4, n. 28529 del 26/06/2008, Mezzera, Rv. 240316). Secondo invece altro indirizzo, sono acquisibili, a norma dell'art. 238-bis cod. proc. pen., anche sentenze pronunciate da giudici diversi da quello penale (Sez. 3, n. 1628 del 28/10/2015, dep. 2016, Campedelli, Rv. 266328; Sez. 6, n. 10210 del 24/02/2011, Musumeci, Rv. 249592; Sez. 3, n. 39358 del 24/09/2008, Sciacchitano, Rv. 241038-01) . In realtà, pur volendo aderire a quest'ultimo orientamento obiettivamente più estensivo- non vi sono tuttavia dubbi che le decisioni assunte in un procedimento non penale, ancorchè definitive, non abbiano efficacia vincolante per il giudice penale;
esse sono infatti liberamente valutabili o, comunque, devono essere valutate a norma degli artt. 187 e 192, comma 3, cod. proc. pen., ai fini della prova del fatto in esse accertato. In materia, il principio generale a cui fare riferimento è infatti quello fissato dall'art. 2 cod. proc. pen. secondo cui al giudice penale spetta il potere di risolvere autonomamente ogni questione da cui dipende la decisione, salvo che sia diversamente stabilito e l'unica disposizione che attribuisce espressamente "efficacia di giudicato" nel processo penale a sentenze extra-penali è l'art. 3, comma 4, cod. proc. pen. con riferimento alla "sentenza irrevocabile del giudice civile che ha deciso una questione sullo stato di famiglia o di cittadinanza" (sul tema, in modo puntuale, Sez. 3, n. 17855 del 19/03/019, Cavelli, Rv. 275702). Si tratta di un principio che trova indiretta conferma normativa nella delimitazione della cognizione del giudice penale in rapporto alle questioni c.d. incidentali contenuta nell'art. 2 cpv. cod. proc. pen., il quale dispone che "la decisione del giudice penale che risolve incidentalmente una questione civile, amministrativa o penale non ha efficacia vincolante in nessun altro processo", così ribadendo l'esclusione dell'autorità di giudicato delle relative decisioni. Ne consegue che anche le pronunce del giudice contabile, pur definitive, non vincolano il giudice penale ma possono soltanto essere acquisite per essere liberamente considerate ai fini della decisione e tale libera ed autonoma valutazione ben può concludersi in modo difforme dalle conclusioni cui sono pervenuti i giudici tributari. Nel caso di specie, quindi, al di là di quanto già chiarito, non si tratta di verificare la compatibilità tra le due decisioni (penale e contabile) per far discendere da quella contabile un supposto effetto preclusivo per il giudice penale, ma semplicemente di stabilire se l'ordinanza impugnata sia o meno priva di vizi ex art. 606 cod. proc. pen.; sotto tale profilo, il motivo è strutturalmente generico non essendo stato dedotto alcunchè ed essendosi limitato il ricorrente a richiamare, nemmeno in modo puntuale, la decisone della Corte dei conti.
3. Non diversamente, anche alla luce delle considerazioni esposte, è manifestamente infondato il motivo di ricorso anche nella parte in cui prospetta la violazione del principio del bis in idem per essere stato il ricorrente condannato dalla Corte dei Conti. La Corte di cassazione ha in più occasioni chiarito come la giurisdizione penale e la giurisdizione contabile siano reciprocamente autonome, avendo un oggetto diverso, e ciò anche in caso di azione di responsabilità derivante da un medesimo fatto di reato commesso da un pubblico dipendente, con la conseguenza che l'eventuale interferenza che può determinarsi tra i relativi giudizi incide solo sulla proponibilità dell'azione di danno e di responsabilità, ma non sull'accertamento della responsabilità penale (sul tema, cfr. Sez. 6, n. 35205 del 16/03/2017, Mineo, Rv. 270774; Sez. 6, n. 3907 del 13/11/2015, Zaccaria, Rv. 266110; nonché, Cass. civ., Sez. 3, n. 14632 del 14/07/2015, Rv. 636278; Cass. civ., Sez. U, n. 26582 del 28/11/2013, Rv. 628611; Cass. civ., Sez. U, n. 11 del 04/01/2012, Rv. 621202). Il tema del bis in idem non attiene cioè al rapporto tra azione penale e giudizio di responsabilità amministrativa: sul punto il motivo di ricorso è totalmente generico non essendo stato spiegato perché: a) la "sanzione" inflitta dalla Corte dei Conti sarebbe sostanzialmente penale;
b) detta sanzione assorbirebbe l'offesa derivante dal reato;
c) nel caso di specie la risposta sanzionatoria al fatto sarebbe sproporzionata.
4. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2020 Il Consigliere éstensore Il Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA Anna Petruzzellis Pietro Silvestri است L 18 GEN 2021 IL CANCELINERE E. Patrizia Burenzio