Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/10/2020, n. 1893
CASS
Sentenza 6 ottobre 2020

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La giurisdizione penale e la giurisdizione contabile sono reciprocamente autonome, anche nel caso in cui da un medesimo fatto di reato commesso da un pubblico dipendente derivi anche una responsabilità contabile, con la conseguenza che le pronunce del giudice contabile, pur definitive, non vincolano il giudice penale, pur potendo essere acquisite per essere liberamente considerate ai fini della decisione ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte dei Conti aveva affermato la responsabilità contabile accertando che la condotta era stata posta in essere quanto meno con colpa grave, mentre in sede penale – in relazione al medesimo fatto storico – era stato disposto il sequestro preventivo del profitto del reato di peculato, senza che la sentenza contabile sia stata ritenuta idonea a precludere, in applicazione del principio del "ne bis in idem", l'accertamento della sussistenza del dolo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/10/2020, n. 1893
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1893
    Data del deposito : 6 ottobre 2020

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