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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 17/10/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Terza Sezione - Volontaria CIVILE
Riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati
Dott. Franco Davini Presidente
Dott. Giovanna Cannata Consigliere relatore
Dott. Laura Casale Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 139/2025 V.G. promosso da:
, (C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) elettivamente domiciliati in VIA XXIV MAGGIO 82 LA SPEZIA, C.F._2 presso lo studio dell''avv. , che li rappresenta e difende in forza di Controparte_1 mandato in atti.
PARTE RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Genova
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita: a) dichiarare l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Ligure, resa in data 25 ottobre 2024 e divenuta esecutiva, per assenza di appello, in data 26 febbraio 2025; b) conseguentemente ordinare all'ufficiale dello Stato Civile dei Comuni di residenza, di trascrivere negli archivi dello stato civile, ai sensi dell'art. 63, comma 2 lett h), DPR 396/2000 l'emananda sentenza di efficacia nella Repubblica Italiana emanata ai sensi dell'art. 8, comma 2, Legge 121/1985 della sentenza di nullità del matrimonio resa dai Tribunali Ecclesiastici.”.
Per il Pubblico Ministero: “CHIEDE che sia dichiarata efficace nella Repubblica Italiana la sentenza di nullità matrimoniale de qua. Conseguentemente si ordini all'ufficiale dello Stato Civile dei Comuni di residenza, di trascrivere negli archivi dello stato civile, ai sensi dell'art. 63, comma 2 lett h), DPR 396/2000 l'emananda sentenza di efficacia nella Repubblica Italiana emanata ai sensi dell'art. 8, comma 2, Legge 121/1985.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso congiunto depositato il 13/6/2025 i suindicati ricorrenti esponevano: di avere contratto matrimonio concordatario nel Comune di Portovenere (SP) in data 20 settembre 2014; il matrimonio è stato trascritto presso gli uffici dello stato civile della Spezia, ai sensi dell'art. 63 comma2 DPR nr. 396/2000, Atto nr 57, parte II, serie A;
in data 25 ottobre 2024 il Tribunale
Ecclesiastico Interdiocesano Ligure emetteva Sentenza Definitiva prot. nr 72/23 dichiarando la nullità del matrimonio celebrato tra la Signora ed il Signor “per Parte_1 Parte_2 esclusione della prole da parte dell'uomo convenuto in causa a norma del can. 1101 § 2 del C.I.C.; in data 26 febbraio 2025 la Sentenza, in assenza di appello, è stata dichiarata immediatamente esecutiva dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Ligure.
Tanto premesso i ricorrenti instavano per il riconoscimento dell'efficacia di detta sentenza nello
Stato Italiano con tutte le conseguenze di legge e producevano la documentazione di rito.
Interveniva il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore Generale della Repubblica presso la
Corte d'Appello di Genova, e concludeva per l'accoglimento della domanda.
Le parti precisavano le loro conclusioni all'udienza del 15/10/2025 tenuta con le modalità della trattazione scritta cui il procedimento era fissato e, quindi, il procedimento era deciso con camera di consiglio.
2. Osserva questa Corte che si è proceduto secondo il rito camerale essendo stata la domanda proposta congiuntamente dai ricorrenti, tra i quali non vi è alcun conflitto, nemmeno potenziale, che debba esser risolto in via contenziosa.
2.1 In via pregiudiziale si rileva la sussistenza della competenza territoriale di questa Corte, in ordine alla domanda di esecutorietà, con riferimento al luogo, Comune di Portovenere ove il matrimonio religioso è stato celebrato e lo stesso è stato trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014, Atto nr 57, parte II, serie A, come risultante dalla documentazione in atti.
2.2 Sussistono nella specie tutte le condizioni di cui all'art. 8 n. 2 dell'accordo di modificazione del
Concordato Lateranense, intervenuto tra lo Stato Italiano e la Santa Sede il 18 febbraio 1984, ratificato con legge 25 marzo 1985 n. 121, nonché quelle di cui all'art. 4 lettera b) del Protocollo addizionale 18 febbraio 1984. 2.3 Il giudice ecclesiastico era dotato di giurisdizione in relazione alla domanda proposta in sede canonica trattandosi di matrimonio celebrato ai sensi dell'art. 8 dell'Accordo citato.
2.4 Sulla base della esposizione della vicenda processuale della sentenza ecclesiastica, risulta che è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere nel rispetto del principio del contraddittorio, in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento processuale italiano, atteso che il processo si è svolto secondo le forme del processo a norma del motu proprio pontificio avendo tra l'altro il onfermato il contenuto del libello di , ed essendo stati sentiti entrambi Pt_2 Parte_1
i coniugi.
2.5 La sentenza del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Ligure del 25 ottobre 2024 ha risposto affermativamente al dubbio formulato, per constare la nullità del matrimonio per esclusione dalla prole da parte dell'uomo a norma del can. 1101 § 2 C.J.C. Il carattere definitivo della pronuncia delibanda è provato dal decreto in data 26/2/2025 del Tribunale Interdiocesano, in conformità dell'art. 8 n.2 dell'Accordo citato.
2.6 Non risulta la contrarietà della sentenza di cui si chiede la delibazione ad altra pronuncia emessa da giudice italiano e passata in giudicato;
né risulta la pendenza davanti a giudice italiano preventivamente adito di altro procedimento tra le stesse parti e relativo allo stesso oggetto.
2.7 La nullità del matrimonio è stata dichiarata sulla base di ampia istruttoria, condotta con strumenti probatori corrispondenti a quelli utilizzati nel processo civile italiano (interrogatorio delle parti e audizione di testimoni informati), che ha indotto il giudice ecclesiastico a ritenere la fondatezza nel merito, valutazione che è sottratta ad ogni sindacato in sede di delibazione.
3. Alla stregua del coordinato disposto dell'art. 8 comma 2 lettera c) dell'Accordo, dell'art. 4 lett. b) del Protocollo Addizionale, dell'art. 64 lett. g) legge 31 maggio 1995, n. 218, occorre altresì verificare la compatibilità del contenuto della sentenza ecclesiastica con l'ordine pubblico italiano tenuto conto “della specificità dell'ordinamento canonico dal quale è regolato il vincolo matrimoniale che in esso ha avuto origine “.
3.1 Per costante giurisprudenza, la declaratoria di esecutività della sentenza del tribunale ecclesiastico che abbia pronunciato la nullità del matrimonio concordatario per esclusione da parte di uno solo dei coniugi di una dei bona matrimonii (risolventesi in divergenza unilaterale tra volontà
e dichiarazione) postula che tale divergenza, conoscibile, sia stata effettivamente conosciuta ovvero non sia stata dall'altro conosciuta solo a causa della sua negligenza, giacchè, ove le suindicate condizioni non ricorrano, la delibazione trova ostacolo nell'ordine pubblico italiano, nel cui ambito rientra la tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole.
3.2 Peraltro l'indagine sulla conoscenza o conoscibilità della esclusione, che compete al giudice italiano al di là del mero controllo di legittimità della sentenza ecclesiastica, deve avere esclusivo riferimento a tale pronuncia ed agli atti del procedimento canonico, da riesaminarsi e valutarsi, senza alcuna integrazione di attività istruttoria (cfr. Cass. 6308/2000, 4311/1999, 2325/1999).
3.3 Da tali atti, in particolare dall'adesione di in sede di interrogatorio, al libello di Parte_2
e dai testi, emerge non solo la conoscibilità del vizio ma anche l'effettiva conoscenza Parte_1 del vizio da parte della e lo stesso comportamento processuale delle parti che hanno agito Pt_1 congiuntamente nel presente giudizio lo conferma.
4. Va pertanto dichiarata l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza del Tribunale
Ecclesiastico Interdiocesano Ligure in oggetto;
l'ufficiale di Stato Civile del Comune di
Portovenere dovrà provvedere agli adempimenti come indicati nel dispositivo.
5. Non viene richiesto, infine, alcun provvedimento accessorio di carattere economico riservato al giudice civile.
6. Trattandosi di procedimento non contenzioso instaurato congiuntamente non si emette pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
1) dichiara l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza emessa il 25/10/2024 dal Tribunale
Ecclesiastico Interdiocesano Ligure, munita del decreto di esecutorietà in data 26/2/2025, con la quale è stata pronunciata la nullità del matrimonio contratto con rito concordatario celebrato nel
Comune di Portovenere (SP) in data 20 settembre 2014 tra e trascritto Parte_1 Parte_2 nel registro degli atti di Matrimonio del Comune di Portovenere, Atto nr 57, parte II, serie A, anno
2014
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Portovenere di procedere, in relazione a questa sentenza ed alla trascrizione del matrimonio di cui al capo 1), all'esecuzione degli incombenti di legge.
Genova, 16/10/2025
Il Giudice relatore Il Presidente Dott. Giovanna Cannata
Dott. Franco Davini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Terza Sezione - Volontaria CIVILE
Riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati
Dott. Franco Davini Presidente
Dott. Giovanna Cannata Consigliere relatore
Dott. Laura Casale Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 139/2025 V.G. promosso da:
, (C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) elettivamente domiciliati in VIA XXIV MAGGIO 82 LA SPEZIA, C.F._2 presso lo studio dell''avv. , che li rappresenta e difende in forza di Controparte_1 mandato in atti.
PARTE RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Genova
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita: a) dichiarare l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Ligure, resa in data 25 ottobre 2024 e divenuta esecutiva, per assenza di appello, in data 26 febbraio 2025; b) conseguentemente ordinare all'ufficiale dello Stato Civile dei Comuni di residenza, di trascrivere negli archivi dello stato civile, ai sensi dell'art. 63, comma 2 lett h), DPR 396/2000 l'emananda sentenza di efficacia nella Repubblica Italiana emanata ai sensi dell'art. 8, comma 2, Legge 121/1985 della sentenza di nullità del matrimonio resa dai Tribunali Ecclesiastici.”.
Per il Pubblico Ministero: “CHIEDE che sia dichiarata efficace nella Repubblica Italiana la sentenza di nullità matrimoniale de qua. Conseguentemente si ordini all'ufficiale dello Stato Civile dei Comuni di residenza, di trascrivere negli archivi dello stato civile, ai sensi dell'art. 63, comma 2 lett h), DPR 396/2000 l'emananda sentenza di efficacia nella Repubblica Italiana emanata ai sensi dell'art. 8, comma 2, Legge 121/1985.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso congiunto depositato il 13/6/2025 i suindicati ricorrenti esponevano: di avere contratto matrimonio concordatario nel Comune di Portovenere (SP) in data 20 settembre 2014; il matrimonio è stato trascritto presso gli uffici dello stato civile della Spezia, ai sensi dell'art. 63 comma2 DPR nr. 396/2000, Atto nr 57, parte II, serie A;
in data 25 ottobre 2024 il Tribunale
Ecclesiastico Interdiocesano Ligure emetteva Sentenza Definitiva prot. nr 72/23 dichiarando la nullità del matrimonio celebrato tra la Signora ed il Signor “per Parte_1 Parte_2 esclusione della prole da parte dell'uomo convenuto in causa a norma del can. 1101 § 2 del C.I.C.; in data 26 febbraio 2025 la Sentenza, in assenza di appello, è stata dichiarata immediatamente esecutiva dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Ligure.
Tanto premesso i ricorrenti instavano per il riconoscimento dell'efficacia di detta sentenza nello
Stato Italiano con tutte le conseguenze di legge e producevano la documentazione di rito.
Interveniva il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore Generale della Repubblica presso la
Corte d'Appello di Genova, e concludeva per l'accoglimento della domanda.
Le parti precisavano le loro conclusioni all'udienza del 15/10/2025 tenuta con le modalità della trattazione scritta cui il procedimento era fissato e, quindi, il procedimento era deciso con camera di consiglio.
2. Osserva questa Corte che si è proceduto secondo il rito camerale essendo stata la domanda proposta congiuntamente dai ricorrenti, tra i quali non vi è alcun conflitto, nemmeno potenziale, che debba esser risolto in via contenziosa.
2.1 In via pregiudiziale si rileva la sussistenza della competenza territoriale di questa Corte, in ordine alla domanda di esecutorietà, con riferimento al luogo, Comune di Portovenere ove il matrimonio religioso è stato celebrato e lo stesso è stato trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014, Atto nr 57, parte II, serie A, come risultante dalla documentazione in atti.
2.2 Sussistono nella specie tutte le condizioni di cui all'art. 8 n. 2 dell'accordo di modificazione del
Concordato Lateranense, intervenuto tra lo Stato Italiano e la Santa Sede il 18 febbraio 1984, ratificato con legge 25 marzo 1985 n. 121, nonché quelle di cui all'art. 4 lettera b) del Protocollo addizionale 18 febbraio 1984. 2.3 Il giudice ecclesiastico era dotato di giurisdizione in relazione alla domanda proposta in sede canonica trattandosi di matrimonio celebrato ai sensi dell'art. 8 dell'Accordo citato.
2.4 Sulla base della esposizione della vicenda processuale della sentenza ecclesiastica, risulta che è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere nel rispetto del principio del contraddittorio, in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento processuale italiano, atteso che il processo si è svolto secondo le forme del processo a norma del motu proprio pontificio avendo tra l'altro il onfermato il contenuto del libello di , ed essendo stati sentiti entrambi Pt_2 Parte_1
i coniugi.
2.5 La sentenza del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Ligure del 25 ottobre 2024 ha risposto affermativamente al dubbio formulato, per constare la nullità del matrimonio per esclusione dalla prole da parte dell'uomo a norma del can. 1101 § 2 C.J.C. Il carattere definitivo della pronuncia delibanda è provato dal decreto in data 26/2/2025 del Tribunale Interdiocesano, in conformità dell'art. 8 n.2 dell'Accordo citato.
2.6 Non risulta la contrarietà della sentenza di cui si chiede la delibazione ad altra pronuncia emessa da giudice italiano e passata in giudicato;
né risulta la pendenza davanti a giudice italiano preventivamente adito di altro procedimento tra le stesse parti e relativo allo stesso oggetto.
2.7 La nullità del matrimonio è stata dichiarata sulla base di ampia istruttoria, condotta con strumenti probatori corrispondenti a quelli utilizzati nel processo civile italiano (interrogatorio delle parti e audizione di testimoni informati), che ha indotto il giudice ecclesiastico a ritenere la fondatezza nel merito, valutazione che è sottratta ad ogni sindacato in sede di delibazione.
3. Alla stregua del coordinato disposto dell'art. 8 comma 2 lettera c) dell'Accordo, dell'art. 4 lett. b) del Protocollo Addizionale, dell'art. 64 lett. g) legge 31 maggio 1995, n. 218, occorre altresì verificare la compatibilità del contenuto della sentenza ecclesiastica con l'ordine pubblico italiano tenuto conto “della specificità dell'ordinamento canonico dal quale è regolato il vincolo matrimoniale che in esso ha avuto origine “.
3.1 Per costante giurisprudenza, la declaratoria di esecutività della sentenza del tribunale ecclesiastico che abbia pronunciato la nullità del matrimonio concordatario per esclusione da parte di uno solo dei coniugi di una dei bona matrimonii (risolventesi in divergenza unilaterale tra volontà
e dichiarazione) postula che tale divergenza, conoscibile, sia stata effettivamente conosciuta ovvero non sia stata dall'altro conosciuta solo a causa della sua negligenza, giacchè, ove le suindicate condizioni non ricorrano, la delibazione trova ostacolo nell'ordine pubblico italiano, nel cui ambito rientra la tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole.
3.2 Peraltro l'indagine sulla conoscenza o conoscibilità della esclusione, che compete al giudice italiano al di là del mero controllo di legittimità della sentenza ecclesiastica, deve avere esclusivo riferimento a tale pronuncia ed agli atti del procedimento canonico, da riesaminarsi e valutarsi, senza alcuna integrazione di attività istruttoria (cfr. Cass. 6308/2000, 4311/1999, 2325/1999).
3.3 Da tali atti, in particolare dall'adesione di in sede di interrogatorio, al libello di Parte_2
e dai testi, emerge non solo la conoscibilità del vizio ma anche l'effettiva conoscenza Parte_1 del vizio da parte della e lo stesso comportamento processuale delle parti che hanno agito Pt_1 congiuntamente nel presente giudizio lo conferma.
4. Va pertanto dichiarata l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza del Tribunale
Ecclesiastico Interdiocesano Ligure in oggetto;
l'ufficiale di Stato Civile del Comune di
Portovenere dovrà provvedere agli adempimenti come indicati nel dispositivo.
5. Non viene richiesto, infine, alcun provvedimento accessorio di carattere economico riservato al giudice civile.
6. Trattandosi di procedimento non contenzioso instaurato congiuntamente non si emette pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
1) dichiara l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza emessa il 25/10/2024 dal Tribunale
Ecclesiastico Interdiocesano Ligure, munita del decreto di esecutorietà in data 26/2/2025, con la quale è stata pronunciata la nullità del matrimonio contratto con rito concordatario celebrato nel
Comune di Portovenere (SP) in data 20 settembre 2014 tra e trascritto Parte_1 Parte_2 nel registro degli atti di Matrimonio del Comune di Portovenere, Atto nr 57, parte II, serie A, anno
2014
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Portovenere di procedere, in relazione a questa sentenza ed alla trascrizione del matrimonio di cui al capo 1), all'esecuzione degli incombenti di legge.
Genova, 16/10/2025
Il Giudice relatore Il Presidente Dott. Giovanna Cannata
Dott. Franco Davini