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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVI, sentenza 23/01/2026, n. 983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 983 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 983/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 26, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GENTILI UMBERTO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9914/2025 depositato il 29/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Equitalia Giustizia Spa - Via Di Tor Marancia N. 4 00147 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250006133448000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si riporta insiste per le spese
Resistente/Appellato: Si riporta chiede la compensazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente ha impugnato la cartella esattoriale riportata in epigrafe.
Si sono costituiti l'Agenzia della Riscossione ed Equitalia Giustizia evidenziando che in data 22.5.2025, prima dell'iscrizione a ruolo del ricorso, l'Ente impositore ha emesso lo sgravio totale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo sgravio fa venir meno la materia del contendere, con estinzione del giudizio.
Le spese sono da compensare in quanto il ruolo era stato sospeso già prima della notifica del ricorso
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio compensando le spese.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 26, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GENTILI UMBERTO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9914/2025 depositato il 29/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Equitalia Giustizia Spa - Via Di Tor Marancia N. 4 00147 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250006133448000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si riporta insiste per le spese
Resistente/Appellato: Si riporta chiede la compensazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente ha impugnato la cartella esattoriale riportata in epigrafe.
Si sono costituiti l'Agenzia della Riscossione ed Equitalia Giustizia evidenziando che in data 22.5.2025, prima dell'iscrizione a ruolo del ricorso, l'Ente impositore ha emesso lo sgravio totale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo sgravio fa venir meno la materia del contendere, con estinzione del giudizio.
Le spese sono da compensare in quanto il ruolo era stato sospeso già prima della notifica del ricorso
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio compensando le spese.