Cass. pen., sez. I, sentenza 19/03/1992, n. 8042
CASS
Sentenza 19 marzo 1992

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In relazione al requisito della buona condotta, previsto dalla legge (art. 9 lett. b) e 33 comma terzo della legge 10 aprile 1951 n. 287 e successive modificazioni) per la valida investitura di taluno nelle funzioni di giudice popolare, l'esistenza di una sentenza di condanna passata in giudicato costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente a far ritenere la mancanza di detto requisito, dovendosi poi ulteriormente valutare la medesima sentenza nei suoi specifici contenuti, considerando il reato per il quale essa è stata pronunciata ed ogni altro aspetto concernente quel reato e tale da investire la condotta complessiva della persona. (Nella specie la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva escluso la perdita di possesso del requisito in questione da parte di soggetto condannato per falso e interesse privato in atti d'ufficio, in relazione a fatti avvenuti circa quindici anni prima, successivamente ai quali, secondo quanto segnalato dall'autorità di polizia, la sua condotta era stata ineccepibile).

La circostanza attenuante della minima partecipazione al fatto, di cui all'art. 114 cod. pen., non può trovare applicazione in relazione a fattispecie di partecipazione ad associazioni delinquenziali, consistendo la detta partecipazione nell'adesione del singolo al patto sociale, con il che si è al di fuori della figura del concorso di cui all'art. 110 cod. pen. e, conseguentemente, al di fuori della sfera di applicabilità della citata attenuante, posto che mediante quest'ultima è stata introdotta una correzione al principio generale della equivalenza delle cause e della unitarietà del reato concorsuale; principio in forza del quale l'apporto di ciascuno alla realizzazione dell'illecito è considerato ad un tempo atto proprio e comune a tutti i concorrenti, con l'implicazione di una tendenziale equivalenza anche sul piano sanzionatorio. Il giudice può pertanto valutare la portata concreta della partecipazione di ciascuno all'associazione, graduando conseguentemente la pena e riconoscendo, eventualmente, le attenuanti generiche, ma non può riconoscere l'esistenza di una circostanza legata alla disciplina del concorso nel reato laddove concorso non c'è.

Nonostante che il giudice istruttore sia indubbiamente organo di carattere monocratico, non valgono, tuttavia, per esso, come è desumibile dalle disposizioni contenute nell'art. 296, commi secondo e terzo, cod. proc. pen. (1930) e nell'art. 17 del R.D. 28 maggio 1931 n. 603, i principi della immutabilità del giudice e della concentrazione della sua attività, i quali caratterizzano l'attività del giudice del dibattimento. Conseguentemente non dà luogo ad alcuna nullità o irregolarità il fatto che il dirigente di un ufficio di istruzione abbia delegato altro giudice del medesimo ufficio nello svolgimento della attività di istruzione in procedimento di indubbia complessità.

È manifestamente infondata, alla luce dei medesimi principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 143 del 1973, in tema di organizzazione delle preture con più magistrati, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 del R.D. 28 maggio 1931 n. 603 (disposizioni regolamentari del codice di procedura penale del 1930), sollevata in relazione ai principi costituzionali della precostituzione del giudice naturale e della sottoposizione di esso soltanto alla legge.

Dovendosi escludere che nei confronti del giudice istruttore trovino applicazione i principi della immutabilità del giudicante e della concentrazione dell'attività del medesimo (essendo propri, detti principi, del giudizio dibattimentale), e dovendosi per converso ammettere la possibilità della rituale cooperazione di un altro giudice che coadiuvi il titolare dell'inchiesta nell'attività istruttoria, devesi anche, conseguentemente, escludere che la pluralità di sottoscrizioni nell'atto decisorio conclusivo dell'istruzione dia luogo a nullità alcuna, essendo essa da considerare null'altro che un segno di detta cooperazione, non suscettibile di porre in dubbio la riferibilità dell'atto medesimo al titolare dell'istruzione e di determinare una violazione del principio della monocraticità dell'organo giudicante.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 19/03/1992, n. 8042
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8042
    Data del deposito : 19 marzo 1992

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