Sentenza 19 marzo 1992
Massime • 5
In relazione al requisito della buona condotta, previsto dalla legge (art. 9 lett. b) e 33 comma terzo della legge 10 aprile 1951 n. 287 e successive modificazioni) per la valida investitura di taluno nelle funzioni di giudice popolare, l'esistenza di una sentenza di condanna passata in giudicato costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente a far ritenere la mancanza di detto requisito, dovendosi poi ulteriormente valutare la medesima sentenza nei suoi specifici contenuti, considerando il reato per il quale essa è stata pronunciata ed ogni altro aspetto concernente quel reato e tale da investire la condotta complessiva della persona. (Nella specie la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva escluso la perdita di possesso del requisito in questione da parte di soggetto condannato per falso e interesse privato in atti d'ufficio, in relazione a fatti avvenuti circa quindici anni prima, successivamente ai quali, secondo quanto segnalato dall'autorità di polizia, la sua condotta era stata ineccepibile).
La circostanza attenuante della minima partecipazione al fatto, di cui all'art. 114 cod. pen., non può trovare applicazione in relazione a fattispecie di partecipazione ad associazioni delinquenziali, consistendo la detta partecipazione nell'adesione del singolo al patto sociale, con il che si è al di fuori della figura del concorso di cui all'art. 110 cod. pen. e, conseguentemente, al di fuori della sfera di applicabilità della citata attenuante, posto che mediante quest'ultima è stata introdotta una correzione al principio generale della equivalenza delle cause e della unitarietà del reato concorsuale; principio in forza del quale l'apporto di ciascuno alla realizzazione dell'illecito è considerato ad un tempo atto proprio e comune a tutti i concorrenti, con l'implicazione di una tendenziale equivalenza anche sul piano sanzionatorio. Il giudice può pertanto valutare la portata concreta della partecipazione di ciascuno all'associazione, graduando conseguentemente la pena e riconoscendo, eventualmente, le attenuanti generiche, ma non può riconoscere l'esistenza di una circostanza legata alla disciplina del concorso nel reato laddove concorso non c'è.
Nonostante che il giudice istruttore sia indubbiamente organo di carattere monocratico, non valgono, tuttavia, per esso, come è desumibile dalle disposizioni contenute nell'art. 296, commi secondo e terzo, cod. proc. pen. (1930) e nell'art. 17 del R.D. 28 maggio 1931 n. 603, i principi della immutabilità del giudice e della concentrazione della sua attività, i quali caratterizzano l'attività del giudice del dibattimento. Conseguentemente non dà luogo ad alcuna nullità o irregolarità il fatto che il dirigente di un ufficio di istruzione abbia delegato altro giudice del medesimo ufficio nello svolgimento della attività di istruzione in procedimento di indubbia complessità.
È manifestamente infondata, alla luce dei medesimi principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 143 del 1973, in tema di organizzazione delle preture con più magistrati, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 del R.D. 28 maggio 1931 n. 603 (disposizioni regolamentari del codice di procedura penale del 1930), sollevata in relazione ai principi costituzionali della precostituzione del giudice naturale e della sottoposizione di esso soltanto alla legge.
Dovendosi escludere che nei confronti del giudice istruttore trovino applicazione i principi della immutabilità del giudicante e della concentrazione dell'attività del medesimo (essendo propri, detti principi, del giudizio dibattimentale), e dovendosi per converso ammettere la possibilità della rituale cooperazione di un altro giudice che coadiuvi il titolare dell'inchiesta nell'attività istruttoria, devesi anche, conseguentemente, escludere che la pluralità di sottoscrizioni nell'atto decisorio conclusivo dell'istruzione dia luogo a nullità alcuna, essendo essa da considerare null'altro che un segno di detta cooperazione, non suscettibile di porre in dubbio la riferibilità dell'atto medesimo al titolare dell'istruzione e di determinare una violazione del principio della monocraticità dell'organo giudicante.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/03/1992, n. 8042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8042 |
| Data del deposito : | 19 marzo 1992 |
Testo completo
✓ 8042
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica del IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 19.3.92
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
I/a SEZIONE PENALE SENTENZA
N.219 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Presidente CORRADO CARNEVALE
1. Dott. GIORGIO BUOGO Consigliere REGISTRO GENERALE 2. >>> UMBERTO FELICIANGELI N. 26231/91
VINCENZO TRICOMI
3. >>> CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SANTO BELFIORE UFFICIO COPIE
4. »
Allasciata copia studio at SIG. MANAKO ha pronunciato la seguente per diritti 76000 SENTENZA Aru 1902 3. AL CANCELLIERE sul ricorso proposto da gli imputati di cui ai fogli allegati;
te avverso la sentenza emessa dalla corte di assise di ap-
pello di Reggio Calabria ai 23.3/31.8.91;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere
Mod. 82 A. Spinosi Roma
UM Feliciangeli;
Udito, per la parte civile, l'avv.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale dr.SEstiáno Suraci
che ha concluso per il rigetto di ricorsi ad eccesibue di Barber Cermelo, Smerti Autorius (1950), Smenti fravami, LA Rose, ISs fuisaffe,
AN SC, OR fuiteffe, e LE SC fer i puoli eluide morte l'inamm.te; n.d.p.for IC Selvetoredel new fer EG DO;
Udit i difensori caw.ti:
BI EA;
AS OG, EU do ID, AL SA , OR AL, IO Camps, SE frausi, frosemi AN, RL Jasmine, fuisiffe Foti, Equidio Commosini, Vino IN, quideffe RA, DR LF, IC Priola, autoris Manage Ricorsi proposti da :
1) IO PA
2) RB AR
3) RB PP
4) RB LL
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6) TT RE
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26) ME NO (22.8.46)
27) ME NO (1.10.50)
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ALLEGATO I° 29) AV SC
30) AU CO
31) LA PP
32) ZA PP
33) IB AN (20.9.60)
34) IB NO (9.5.66)
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39) LI ON
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3
ALLEGATO 30 3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Energe dalla sentenza della corte di as'
sise di an-ello di Reggio Calabria, emessa il 23.3.91,
EXIMX_la_nrosnattazione di un quadro particolarmen'
te drammatico e significativo dell'attività delle cosche mafiose oneranti nel territorio della rovin'
cia altrove, nel quale i fatti che costituiscono oggetto dell'odierno giudizio si inseriscono ● dal quale traggono la loro causale (in senso annio) 14
ragione della loro connotazione mafiosa.
Tra l'ottobre del 1985 • l'ottobre del 1987
veniva commessi, in revalenza nel territorio di
Reggio Calabria Provincia, una sequenza impressio=
nante di omicidi e tentati omicidi ⚫ altri delitti,
scaturiti dall'es-losione di una lotta senza quar=
tiere tra le cosche mafiose del territorio per il redominio nell'ambito delinqunziale e nell'influen'
za sui traffici commerciali ● imprendotoriali del'
la regione.
La sequenza si a re con l'attentato della sera "
dell'11.10.85 in VI S.NI
contro
ME
NO (1946), che nel resente giudizio viene in considerazione, sia merché 1x1 costituisce il mo=
• scatenante mento genetico/di tutta o gran narte della catena di delitti,aia ner i riflessi sublá zm‡‡‡ reasons taluni sabilità dello stesso ME -er i/reati ascrittigli nel giudizio.
L'attentato veniva com-iuto facendo es-lodere un'autovettura carica di un ordigno di notevole no=
tenza marcheggiata nei pressi dell'agenzia di assi=
curazione nominalmente gestita da Schirripa Fran' cesca,madre dell'ME, e da ME NO (1950 cugino on nimo di costui, ma di fatto in notereid)
l'immutato.
IA entato l'Inerti a il suo autista DA
AL rimanevano feriti, mentre venivano uccisi Sni= nelli UM, ER NC ● LO (guardie del corpo dell' Inerti stesso).Venivana danneggiate le vetture blindate sulle quali viaggiavno la vit'
tim designata dell'attentato e la sua scorta.
Due giorni dopo,nel pomeriggio del 13.10.85,nel' la via Mercatello del rione AR di Reggio Calabria,
ritenuto la sede della cosca mafiosa facente cano a De ST OL,venivano uccisi a colpi di arma fuoco es∙losi da alcuni sicari appostati, lo stesso
De ST ● un suo uomo di fiducia, LI AN
NI (entrambi latitanti), mentre rientravano a casa a bordo di una motocicletta intestata AR=
cano RU.
In tale duplice omicidio costituente oggetto spypple presente srecifico del giudizio venivano immiegate almeno tre armi, una nistola cal.7,65, un fucile automatico cal 12 una doppietta dello stesso calibro.
Nei „ressi veniva recuperata una "ves¬a" n'
-artenente a De ST IU e, figlio dello uc'
ciso, - che, resumibilmente precedava il veicolo del madre -, , niù lontano, una vettura bruciata(di 5
aecertata provenienza delittuosa), sulla quale veni- no trovati tre bossoli cal.12, un contenitore con cartucce cal 7,65;un bossolo cal.
9.In un casolare
}
poso distante venivano trovati una fōndiña)nė: uno scovolino Ta pulizia di armi côistola
Del delitto dai reati connesst venivano ri
11 utils nuti resnonsabili in primo secon do CO sraptato MAN telli,DÀ NO DO QU sutto ceno PP, condannati alla nena dell'ergastolo.
Veniva assolto LL OL,fratello dai primi dus,essendo stato considerato attendibile l'alibi I t da lui addotto.
Nei confronti degli in-utati condannati, i giudi-
ci di merito consideravano conclusiva la convergen za indicativa dei seguenti elementi robatori: 1) la in genere causale del fatto riconducibile alla con'
trapposizione tra le cosche mafiose dei De Stefana, det EG dei IB, quella facente ca¬o allo
IM, senaratosi con i suoi dai De ST e not stosi in concorrenza con costoro -,fiancheggiata dalle cosche dei LL, dei NA,dei AC
dei DÀ.
Specificamente appariva rilevante la correlazion ne tra l'attentato all'ME,- versonaggio chiave dell'agglomerato di cosche contrannostosi ai De Ste=
fano e agli altri -, e quello in questione, che se ver un verso si riteneva già pensato per colnire in modo vitale il grunno di cosche avverse, ner altro verso era stato portato ra¬idamente a segno come 6
risposta dura ● tempestiva al rimo;
2) la segnala= zione anonima mervenuta agli organi di molizia poche ore domo l'attentato, non rilevante ( e peraltro dichia= ratamente non utilizzabile rocessualmente)di mer ner la in qualche modo sintomatica #/pronta temne stività ner la correlazione con le altre emergenze
~rocessuali utili;
3) il luogo stesso nel quale lo attentato erastato messo a segno, che seppur in pret cedenza(come detto) sotto il controllo dei De ST,
a quel momento si era venuto a trovare s-acificamen'
te in notare dei secessionisti LL,legatisi al'
l'IM anche in virtù di un matrimonio. Considerato
il controllo e la rinartizione delle zone di influen'
Snecie quelle ove le "famiglie" avevano la lo за-
ro sede - non sembrava possibile l'esecuzione di coinvol un attentato di quel genere senza gimento Ett/dei LL;
4) l'intercettazione della teles fonata del 15.10.85 (due giorni dono il fatto) tra
IN ST, residente nella via Mercatello ●
recariamente lontano da casa, la moglie di costui,
NO RI,cugina di PA DO Con dello(imputati),dalla quale traspariva la forte nreac' cupazione ner l'accaduto quanto sarebbe in seguito notuto accadere.A tale intensa preoccurazione sem=
brava non estranea la marentela,in quel momento sco= moda, con i LL;
$)l'accertata irremeribilità
ddgli immutati LL, assenti da casa già alle ore 14/14,30 del giorno 13.10( e dunque prima del fatto),del AC IU , allontanatosi sin dalle
13.30 circa del 13.10 ⚫ del DÀ NO , anche lui 7
resosi irreneribile alla giornata del 13.10.Uno
stato che,ner essersi verificato già prima dell'even' to delittuoso appariva indicativo di una consaƊe= volezza degli immutati di quanto era ner accaderez e dell'esigenza di sottrarsi alle nrevedibili rea zioni degli avversari e di noter agire con maggiore libertà Sneditezza in vista di nuove a criminose in¬rese; 6) il comportamento successivo degli im mutati,indicativo della solidarietà tra loro ● con il gru¬¬o cui era riferibile il delitto, e per ciò sintomatico dei legani associativi ● del coinvolgi=
mento nel fatto. I fratelli LL CA ● OL
(quest'ultimo peraltro prosciolte ,come si é visto)
trascorrevano insieme la latitanza fino a quando venivano tratti in arresto 11 6.1.88,dotati di ar=
mi,radio ricetrasmittente ● binocolo.DA NO
AC IUnne e LL PA venivano no=
tati insieme armati(testimonianza del giovane De
RL IUp-e), nelle loro fegquentasioni del grum no mafioso facente cano a AC NO (01.1942)
dal quale ricevevano osvita lità (com ancha da MA LA IA ● LA PP,coimmutati in questo giudizio ● affiliati al detto clan),● con il quale martecinavano a riunioni in contrada Ambele
di Cardeto, ove si -rogettavano nuovi imprese delit tuose, talune messe a segno in seguito ⚫ rientranti nel quadro della lotta tra le cosche, cui si é accen'
nato. 0
0
8
E inntale contesto assumevano specifico rilievo indicativo gli eventi di ritorsione, del 13.1.86,nel
DOMENICO FRANCESCO, quale rimaneva ucciso LL
cugino dei fratelli DO, PA ● OL;
del
7.7.successivo,nel quale rimaneva ucciso LL
NC fratello dei tre ora nominati;
del 25.5.87,
nel quale perdéva la vita LL OL,zio dei predetti;
di quello in cui veniva uccise IO LL IA
...
MO, coniugato con una cugina degli immutati, son resso con la stessa rivoltella cal.38 snecial marca Smith& Wesson,impiegata
contro
DÀ NI
(cugino dell'immutato NO), ucciso a sua välta il 22.1.86.B ancora, 11 27.8.86 veniva ucciso un al' tro DÀ NI,fratello dell'imnutato.
La genesi ritorsiva degli eventi cennati e s-a¢i= appariva dimostrata ficamente dell'uccisione del IO a Van
che dal fatto che nella soppressione del primo DA
NI erano impiegate anche due armi (un fucile
Beretta cal 12 un mitra Sten MK11 cal 9.) not reEU-
merate in un deposito clandestino custodito dal Mo=
linetti ON (anch'egli coimmutato in questo giu= dizio),ritenuto legato ai De ST ai loro allda= ti EG;
7) l'assenza ai funerali del De ST
OL degli imputati(che pure al defunto e alla sua in passato famiglia erano stativlegati), risultava indicativo her la rilevanza attribuita nell'ambiente alla dove=
rosità della arteci-azione alle esequie;
8) gli ali= che, bi degli immutatifcon la ricordata eccezione di quel' lo di LL OL) non ottenevano conferma. 9
1/a.- Un altro epicadio delittuose oggetto di questo giudizio,- pur sem-re inserito nel quadro cui si é all'inizio cennato, s ecialmente per il ri ferimento es-licito fatto da una delle due personer prese dionira al collegamento ritorsivo mer l'aiu=
dato a IM NO e al suo autistato
DA PA in occasione di un altro attentato tesoginuovamente al leader secessionista il 7.7.86 -,
é il duplice tentato omicidio dei cugini SA
DO IUnne, titolari di un banco di vendita al mercato ortofrutticola di niazza del Popolo in
Reggio Calabria.
La attina del 16.7.86 due sicari es¬lodevano niù colmi di arma da fuoco contro i due cugini,che venivano nerò solo feriti,come altre persone che frequentavano il mercato..
Nei pressi del luogo del delitto veniva recum merata una nistola cal.7,65 Beretta.SA O=
meNI,come sonra cennato, forniva qualche notizia sui sicari ● collegava l'attentato alla solidarietà
che egli aveva mostrato all'ME e al suo autista rimasto ferito una settimana prima.
Uno dei sicari veniva individuato in AC
NO (cl.1960),il quale in primo grado veniva rosciolto dubitativamente, ma su annello del PM.
veniva ritenuto dalla sentenza impugnata colnevole sulla base dei seguenti elementi robatoris
1) la causale del delitto,ora ricordata,ricollegata mer un verso alla collocazione negli opposti schiera= menti della lotta mafiosa delle vittime (anertamente 10
riconosciuta), e di contro dall'opposta collocazione del giovane immutato,ritenuto legato ai De Stefand
ner la sua presenza alle esequie del OL, con il ruolo di portatore di una corona di fiori riserva= to, secondo il costume locale, solo a versone merite voli di esso ner la loro fedeltà al defunto ché autista e uomo di fiducia di uno zio degli stes' si De ST, NO NO (madre di OL,coin'
putato in questo giudizio).
L'inserimento obiettivo del fatto nel contesto conflittuale era dimostrato dalla circostanza che la nistola recu¬erata era la stessa ugata ner ucci=
dere il 13.1.86 COlla DO SC,cugino dei tre fratelli imnutati ner l'omicidio di De Stefa=
no paolo,come si é ricordato;
2) la ricognizione positiva, nur con qualche margina= le riserva, da parte di LI SC • AU Deat
metrio nei confronti dell'immutato.I due testi,
agenti della guardia di Finanza casualmente trova tisi sul nosto del delitto, avevano inseguito uno 3
dei sicari che avevano anche ner qualche momento.
fronteggiato da breve distanza e dal quale erano stati minacciati con le armi in nugno;
3) la man'
canza da parte dell'immutato di qualsiasi alibi.
1/b.- La mattina del 21.8.86 alcune persone an' mostate lungo la strada i Fiumara di Muro VI SUND
S.NI eanlodevano -iù colmi di arma da fuoco contro una vettura blindata in transito, diretta 11. F
a VI S.NI
- di ro-rietà di AN
NE, moglie di ZI CC, ritenuto es¬onente di una cosca legata al grunno mafioso dei De ST-,
sulla quale viaggiavano CA OL a RS O=
meNI,i quali rimanevano feriti,ma riuscivano a sottrarsi a peggior sorte proseguendo il loro viag= gio. Informali confidenziali dichiarazioni rese un s.ufficiale dell'Arma dallo stesse ZI,il suo ruolo nell'ambiente della mafia contrapposto quello ben niù modesto dei due feriti,le testimo=
nianze contraddittorie di costoro che finivano
¬er am ettere che fino a poco prima dell'agguato 10
ZI aveva viaggiato sull'auto con loro delle
,
macchie di sangue riscontrate sul sedile posteriore della vettura (denotanti che uno dei due feriti non sedeva a fianco dell'autista come sarebbe stato ov= vio se essi fossero stati soli in viaggio),induce= vano a ritenere che sulla vettura si trovava al no=
mento dell'agguato anche lo ZI, che pro-rio lui
era la vittima designata.
Il triplice tentato omicidio veniva contesta=
to a LL PA (cl.1963),DA NO(cl.
1955) - gli stessi indiziati del duplice omcif io in persona di OL De ST ● PE AR
ceno NO (cl.1942),AC IU pre (c1/1951, anche lui indiziato del delitto su detto), RS
NC (cl.1960), FO TR (1989) a FO
AS.
La corte di assise assolveva dubitativamente i due FO • affermava la responsabilità degli 12
altri.La corte di secondo grado confermava la deci=
sione,prosciogliendo con formula liberatoria amnia i FO in ossequio alla dis-osizionė immediata=
mente applicabile del nuovo codice di rito.
Tutto il gru¬¬o delle mersone condannate era ritenuto legato alla cosca facente cano al AC ayversario. AN, , ima i De Stefano ner il quale
± tre ritenuti res¬onsabili dell'omicidio di De Ste=
fano OL a latitanti, avevano trovato ospitalità ingaggio nel gruppo, partecipando anche ,come si so¬ra ricordato, a riunioni onerative di imprese delinquenziali ri¬ortabili al quadro conflittuale noto.
La rea¬onsabilità come mandanti dei au nominati im¬uțati era affermata sulla base del riferimento
***
causale alla lotta mafiosa nella quale lo ZI era considerato coinvolto al fianco dei De ST er avere tollerato, quantomeno, che nel territorio sotto 7.7.86 11 il suo controllo avesse luogo il/secondo attentato alla vita di IM NO, nel quale era rimasto ucciso LL NC(fratello,come ricordato, dit DO, PA ● OL,cfr.sopra sub n.l) ferito DA PA, i quali entrambi si trovavano sulla vettura blindata con l'ME, mentre sul ter=
reno era rimasto anche uno degli attentatori, AL cante ER,giovane legato al clan familiare dei
EG.
La risposta a tanto era individuata nell'omi=
ctato di VI SC, socio in affari di ZI
NC,cugino dello ZI CC, ⚫ infine nello stesso attentato alla vita di costui. 1
13
La prova conclusiva della resnonsabilità dei mandanti era werd individuata nella testimonianza dil ragazzo 14 enne De RL IU--e,nimote di Sa= AC NO(€1.1942) ● figlio di De RL SE stiano - imprenditore associato al grun-o del AR
⚫ cognato di costri cono - a sua volta rimasta uccise in uno dei tanti
●nisodi costituenti la trama della sanguinosa lotta
☐
dei clan, mafiosi.
Dono la morte del madre, il ragazzo,
- solito accompagnursi con lui ner ciò testimone diretto in taluni casi e in altri de relate di accadimenti a vicende proprie del grunno al quale il nadre ara legato , aveva deciso, sorretto e dondiviso dalla madre AR CA,di rivelare quanto a sua cono=
scenza.In questo contesto aveva riferito di una riu=
nione tra gli immutati, tenutasi in imbele di Cardeto il 14 o 15 agosto (nochi giorni rima dell'attentato) nella quale l'impresa traxgliximatati / delittuosa era stata circo= stanziatamente rogettata, come direttamente egli stes go aveva appreso, di un successivo incontro tra
AC IUnne lo sio NO nel quale i due avevano discusso dell'attentato fallito -er l'incom-
mletezza della sua esecuzione che aveva trascurato auto l'im-iego di unvmezzo, previsto mer bloccare la vet tura della vittima.
Sull'attendibilità della testimonianza del ra=
gazzo De RL la sentenza impugnata si é a lungo soffermata,vagliandone gli aspetti subiettivi ● of biettivi,sia in linea generale, sia con riguardo al presente come ad altri specifici e isodi ⚫ circostan' 14
Ze.
1/c.- Altro enisodio ancorato alla testimonianza del giovane De RL é l'omicidio di OR RU
ucciso la mattina del 25.8.86 nella via Arcovito di
Reggio Calabria,nai pressi dell'autolavaggio dove aveva mortato la vettura di NO OL esponente dell'omonima "famiglia" mafiosa alla quale era af*
filiato.
Secondo il De RL anche questo delitto era stato concertato dalle medesime persone ritenute mandanti dell'attentato a ZI CC, nella stessa riunione del 14 o 15.8.86 in Ambele di Cardeto.
Dono avere discusso il rogetto di quest'ultimo delitto, il FO RU • il padre TR,nonché
lo stesso De RL erano stati allontanati, ma il ra=
gazzo era riuscito a trattenersi dietro la porta ascoltando non visto il rosieguo della discussione.
Fra stata così decisa l'eliminazione del giovane
FO ner unirlo iztxıraxrántxaxtaxx della sua a insofferenza verso i Sarcano, culminata nell'e-isodio in cui il FO aveva schiaffaggiato AC
IUnne.
Il racconto del ragazzo De RL trovava riscontro indiretto nella dichiarazione del madre dell'ucciso,
il quale lasciava intendere del contrasto del fi=
glio con i AC, sottolineando estressamente la assenza di AC NO (cl.1942) all'esequie 15
her il figlio al suo lutto.
Di tale delitto e dei reati connessi erano ri tenuti dunque res-onsabili LL PA (1963),
DÀ NO (1955), AC IUpre (1951),AR= ceno NO (1942) • RS NC (1960),con'
1 dannati all'ergastolo con sentenza ell'assise di
Reggio confermata in an-ello.
2.- Con la sentenza imnugnata sono state con'
fermate moltenlici condanne nei confronti di nià
immutati per i delitti di detenzione e porto di armi norto di armi comuni e clandestine, ⚫ detenzione da guerra, ⚫ relative munizioni.
Le circostanze di fatto che hanno dato luogo alle affermazioni di res-onsabilità sono in marte direttamentem connesse/agli e-isodi della connata lotta fra cosche rivali(come quello del secondo attentato deli quale venne fatto oggetto l'ME NO); altre sono emerse dalle testimonianze del giovane De RL Giu=
e della madre AR CA e si riferisco=
no al grun-o facente cano al AC NO (1942); di altre ancora si é avuta la testimonianza di Mo=
DA RO,fidanzata di IN AR, uomo dei
De ST, ner questo reso anche di mira in un atten'
tato.
Per la rilevanza del fatto e i suoi riferimenti al quadro conflittuale di lotta tra le sosche merita un cenno l'episodio del ritrovamento di un vero ar= senale di armi comuni e da guerra,corredate di muni= zioni, in un terreno contiguo all'abitazione di LI 116
netti ON, persona legata alla "famiglia" mafiosa dei EG,alleata dai Da ST,e dallo stesso
LI controllato.
I fatta vicenda rendeva le mosse dalle perqui= sito sulla via Vecchia Prov.le di AR sizioni commiute nelle abitazioni di uno stabile/o78 la molizia aveva ragione di ritenere si os-itassero latitanti si nascondessero armi,onerata il 24.11.86.
I Di fatti nell'abitazione del LI ON venivano trovati tratti in arresto i latitanti Mo=
linetti UI,fratello dell'alfonso, ● Fraga¬ane erang sequestrati Giovanbattista, una fondina ner pistola, un denliant sulle caratteristiche di una nistonla marca "Walter" una radio ricetrasmittente. Gli esiti di questa ner=
quisizione di altra contestuali nel medesimo sta bile mortavano ad estendere le ricerche a un terreno contiguo recintato, ove era infine scoperto l'arsena= le con le armi occultate dono essere state accurata=
mente avvolte in carta.
mu+Dei reati ner detenzione xxxuri di armi nizioni, ricettazione della stesse nonchè di altra medesime cose di provenienza furtiva, nelle circostanze recus erate, era ritenuto col-evole il LI ON
Sequenti sulla base delle risultanze considerazioni:
1) le armi erano occultate in un terreno non solo contiguo all'abitazione del LI,ma controlla# che bile da tale abitazione;
avinoltre poteva essere il÷ luminato di notte da un faro collocato sul terraz=
zo dello stabile, mirato sul luogo esatto ove le ar mi erano nascoste, Pur appartenente a terzi, il terreno si resentava recintato a acessibile per un nascosto varco, percorribile soloda chivera he a conoscenza;
17
2) nell'abitazione del LI era stata rinvenu=
ta una notevole quantità di carta dello stesso tino di quella con la quale le armi erano state confe=
sionate per preservarle dall'umidità. Una fondina inte in nossesso dell'immutato era di timo identico ad altra trovata con le armi e il depliant illustra= tivo, resso di lui sequestrato, riguardava una ni= stola di marca timo identici a un arma trovata nel nascondiglio;
3) per molte-lici indizi l'immutato risultava legato ai De ST e ai loro alleati EG, le asmi occultate, - oltre ad a arire, ver la quantitàà,la qualità il modo il luogo di occultamento,come pro-rietà di un grun-o delinquenziale organizzato,
erano certamente riferibili alla au detta consorte= ria,sia nerché il territorio di AR era da questa controllato,sia merché O EDITO due delle armi occultate, un mitra Sten
una carabina Beretta cal 12, erano state impiegate il 22.1.86 nell'attentato in cui era stato ucciso
DA NI(cugino dell'NO immutato dello omicidio di De ST OL) e ferito TR Bru= no.I due erano imparentati fra loro e con i Roda,
i NA AC, tutti avversari dei De ST.
Anche parte delle munizioni recuperate risultava= no,in qualche misura, riferibili ai De ST ¬er= ché dello stesso tima di quelle usate nell'attentato
()(e. par. fo 1/6 sopra per il riferimento dell'omicilio ; BDM groVANNi) contra ME NO del 7.7.86.
3.- Più condanne sono state pronunziate con la sentenza im¬ugnata nei confronti di vari immutati 18
mer il delitto di favoreggiamento (art.378 cn.).A
arte taluni casi riferibili ad os-italità e aiuto dato a mersone latitanti, gli episodi che hanno dato luogo alle im¬utazioni e che sono stati ritenuti :
tali da giustificare Waffermazioni di resmonsabili=
tà si riferiscono al rifiuto di dare qualsiasi in'-¨
formazione alla polizia da marte di mersone offese o testimoni di gravi fatti di sangue,dei quali le che stesse mersone erano state vittime, ovvero/avevano Ciò secondo colmito anche loro rossimi congiunti, n /una logica di ferres omertà, ro-ria delle organizzazioni mafiose,o indotta dall'intimidazione derivante dal la forza di tali organizzazioni.
4.- La sentenza im-ugnata dedica moi la sua ate=
tenzione all'accertamento della sussistenza delle associazioni delinquenziali,atizalla loro qualifi=
cazione,alla dis¬onibilità da parte di esse di un
-notevole quantitativo di armi micidiali,all'indivić duazione della loro collocazione nella lotta a alla accertamento, infine, delle res¬onsabilità individuali di numerosi immutati 4. partecipazione per delitto di ata ad a nimendue Vassociazione mafiosa,
A ciò perviene essenzialmente, a) muovendo dalla analisi anche comparativa delle circostanze e dell caratteristiche reculiari dei numerosi delitti di omicidio e tentato omicidio, in -revalenza, verificati=
si,come cannato, nell'arco di tem-o corrente tra gli 19
ultimi mest del 1985 ● il 1987, individuando i collega menti tra di essi;
b) dalla considerazione dei rant.
morti di vario genere (familiari,di cointeressexnze affaristiche e/o delinquenziali,di frequentazioni ed altro) intercorrenti tra i -rotagonisti e le vit time dei vari fatti delittuosi;
c) dall'analisi dei comportamenti degli immutati, desunti anche dai loro precedenti, dalle risultanze di altri procedimenti nei quali sono stati coinvolti, ● dai legami tra i fatti in precedenza accertati e quelli successivi;
d) dalla considerazione di significative testimonian' ze,quali quelle, ricordate già, del De RL IU ne della madre AR CA, ma anche di altre j nonché da dichiarazioni rese da qualche immutato o altre -ersone coinvolte nelle vicende delinquenziali.
Le associazioni individuate sono quella def De Ste=
fano,della quale la sentenza traccia anche un "rofi=
lo storico, sottolineando la motenzialità raggiunta nell'ambito delinquenziale delle ingerenze affari=
stiche nei traffici leciti ⚫ non.Quella facente ca=
no all'ME NO (cl.1946), sorta all'interno della recedente e ravidamente a essa contrappostasi, dando luogo alla guerra er bande di cuivé detto, nella quale venivano coinvolte, da una marte le "fa=
miglie"dei EG e dei IB,alleate dei De ST,
dall'altra quelle dei LL,dei NA,dei Sa= AC e dei DÀ.
La qualificazione mafiosa delle associazioni é de- sunta dalla loro notenzialità o¬erativa comerta dal la diffusa omertà, dimostrata dalla sequenza stessa 2
020
dei delitti e dalla impenetrabilità di ciascuno di essi alle indagini per effetto dell'omertà; e dalla conelamata loro un romensione ad acqusire il control'
10 esclusivo del territorio e il monovolio degli affari illeciti a non, che ha costituito la causa di fondo della contrapposizione violenta, desumibile 3
anche questa in primo luogo dalla stessa catena delit'
tuosa.
Il concorso dell'aggravante, dell'essere le as' sociazioni armate é anch'essa ritenuta chiaramente denunziata dalla connata catena, nella quale é stato fatto amnio usà di armi micidiali ed es-losivi, dal ricorrente arresto di txint persone ritenute affilia=
te in mossesso di arm dalla ricordata sconerta di un ricco deposito di armi, pertinenza del grunno di cosche associate facente cano ai De ST.
5.- Avverso la sentenza della corte di assise di annello di Reggio Calabria hanno pronosto ri=
corso mer cassazione gli immutati indicati in e i grafe della presente.
Va rilevato al riguardo che sono state re= sentate le dichiarazioni di im-ugnazione dei se=
guenti imputati, che risultano neraltro assolti con amnia formula:
RB AR;
OR IUnne;
ME NO
cl.1950; ME NI;
FO TR;
che l'impunto ricorrente IC AL-é-de- caduto il 18.4.91,dono l'emissione della sentenza innugnata;
che non risultano presentati i motivi di ricorso 21
ner gli immutati: EG DO;
LA RO;
SA IUnne;
RS SC e LE
SC.
: marte nosizioni particolari di ciascun in-
mutato ricorrente, cui sono correlate naturalmente le doglianze dedotte con i ricorsi,i motivi ricorran'
ti ner niù immutati romongono le seguenti questio=
ni:
- nullità dell'ordinanza di rinvio a giudizio marché sottoscritta da due giudici istruttori;
- nullità di taluni atti istruttori compiuti da giudice non investito da formale atto di delega da arte del dirigente dell'ufficio di istruzione. In
relazione a tale tematica é dedotta anche la questione di legittimità costituzionale dell'art.17 del rd.
n.603/1931 in relazione all'art.25 della cost.ne;
nullità della sentenza di rimo grado ner la mancanza del requisito di buona condotta di un giu=
dice momolare;
• violazione di legge e carenza e vizi di motiva=
zione sui seguenti munti: accertamento della res-on'
sabilità in relazione ai vari delitti ritenuti e con'
testati;in srecis con riguardo alla metodologia del'
la valutazione della prova, ner la quale viene ri¬etu=
tamente in questione l'apprezzamento della testimo= nianza di De RL IUne e di altre testimonianze;
qualificazione del reato associativo e configurabili=
tà delle inotesi legali dell'art.416,418 • 378 cn., in luogo delleinotesi ritenute ex art.416 bis cn.; 22
concorso dell'aggravante della premeditazione nei delitti di omicidio e tentato omicidio;
concorso dell'attenuante della -rovocazione in rela=
zióne agli stessi delitti;
concorso dell'attenuan'
te ex art.114 cn. in relazione alle inotesi di rea-
to associativo;
concorso delle attenuanti generiche o della loro prevalenza sulla aggravanti;
concorso del'
l'attenuante ex art.5 della legge n. 895/67 in relazio=
ne ai reati concernenti le armi;
determinazione delle mene;
dichiarazione di abitualità nel delitto nei confronti di taluni immutati(meraltro esclusa già dalla sentenza im¬ugnata); applicazione di misu=
re di sicurezza. 23
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Vanne preliminarmente dichiarati inammis-
sibili i ricorsi dei seguenti imputati per mancan'
za di interesse, essendo essi stati asselti con for= mula liberatoria( a parte l'omessa presentazione
.. dei motivi nei termini): BA AR, OR giu= seppe,ME TO (1950),ME NI e Fortu=
gne TR.
Vanne ancora dichiarti inammissibili per emessa presentazione dei motivi nei termini(art.201 cpp.
1930) i ricorsi di AR RO, IS. PP,
OR RA e TE SC.
1/a.- Deve essere annul ata senza rinvio la sen' tenza impugnata nei confronti degli imputati Richi=
chi AL e EG DO, perché gli impus tati sene deceduti a conseguentemer te i reati lere ascritti sene estinti.
2. ONo quindi in esame le questioni di r dine procedurale sollevate da più difensari,le quali hanno unaportata di carattere generale sicché gli
- qualora si ritenessere effetti della soluzione fondate le eccezioni proposte investirebbero an' per i quali, non che la posizione degli imputati sone state sollevate.
I ricorrenti, come si sopra dette,denunzian● la nullità dell'ordinanza di rinvio a giudiziote conseguentemente la nullità di tutti gli atti suc' cessivi, comprese la sentenza della corte di assise e di quella impugnata) sette un duplice profil..
Per la nullità dell'istruzione, compiuta congiunta= mente dal dirigente dell'ufficio d'istruzione.
e da uno dei giudici addetti all'ufficie in vie= 24
lazione del principio della monocraticità del giudi= ce istruttore, desumpile dagli artt.296 • 299 cpp.1930
e dall'art.17 delle disposizioni regolamentari(rd.n. 1
603 del 1931),* 12 quale non consente deleghe gener
? 1
ralizzate,ma solo per il compimento di specifici atti d'istruzione; senza trascurare che nel case neppure sarebbe intevenuta una delega valida,non potendosi ritenere idonei a surrogare la mancanza di questa
A
le annotazioni fatte sulle copertine dei fascicoli dei procedimenti e sul registre della cancelleria. in/il seconde profile, perché l'ordinanza di rinvio a giudizio é stata sottoscritta dai due giudi= ci istruttori,riproponendosi così in modo più dis rette ed evident-e -,la violazione del cennate prin' cipio della monocraticità del giudice istruttore.
Entrambe le violazioni comporterebbero una nul-
lità di ordine generale, rilevabile in ogni state e grade del giudizi●, ai sensi dell'art.185,comma 1°
n.1,cpp. abrogate, perche attinente alla regolare 2
costituzione del giudice.
Riguard● al prim● ●rdine di ●biezioni va ●ssers vate che, ferma l'indubbia monocraticità del giudice istruttore,non valgene nei confronti di tale organe giurisdizionale i principi dellimmutabilità del gius dice e quelle ad esse correlate della concentrazione della sua attività, che viceversa , notoriamente, carat terizzano la posizione e l'attività del giudice del dibattimente.
Tante é desumibile dalle disposizioni dellart secondo terzo
296 commi sera t,cpp.,i quali consenten● la delega per il compimenti di une • più atti istrut'
teri da compiere fuori del comune di residenza del 25
GI. al pretere, data ad altre GI. • al pretere per il compimento di atti fuori della circoscrizione del tribunale, con facoltà all'organe delegate di compiere anche quegli atti che " dallo svolgimento di quelli specific amente delegati appaiono necessari utili per l'accertamente della verità, escluse le perizie non assolutamente urgenti" (art.296 coma 2° cpp.).
Ancora più evidente in tal sense é la disposizio=
◉ no dell'art.17 delle disposizioni reglamentari del rd.n.§03 del 1931, citate,per il quale il dirigente dell'ufficio d'istruzione pub "sempre avecare a sé
l'istruzione di qualsiasi precesse... .(●missis)
piere qualsiasi atto del precesse medesime incaria carne altre degli istruttori".
Sulla portata delle era richiamate disposizioni sono state svelte delle considerazioni (efr. motivi avv.Managò) che non sembrano del tutto appropriate, perché l'esigenza che la delega sia sempre riferite ad atti specifici, - posta dalle sentenze della corte costituzionale n.52 del 1952 e della cass. 22.6.71
€ 23.4.74(edite rispettivamente in Giust.pen. 1972 in Cass.pen.1975) - non é stata affermata in rela T
zione all'art.17 citate, ma in relazione alla delega prevista dall'art.296 commi 2° e 3° ‚citati.
In realtà, mentre il riferimento all'art.296 con sente qui di ricordare il cennate assunte che non si applicane al GI. e alla sua attività i principi della immutabilità e della concentrazione, (pur considerand il limite della specificità della delega, che però la= scia all'ergan. delegate significative libertà!), 12
art.17 delle disposizioni regolamentari offre la pos' sibilità di ritenere ragionevolmente e correttamente 2
26 6
quante affermate da questa corte con la sentenza della sez.3/2 21.1.87, EL e altri(ricordata anche dal ricorrente) e cisé che, nei casi di pro cedimenti con numerosi imputati e complessi,il di rigente dell'ufficio d'istruzione si faccia affian- care affianchi al giudice designate un altre giu= dice per il compimento dell'attività d'istruzione della quale egli • il giudice designate rimangene comunque titeļari.
Ciò peste, nel case in esame non determina al- cuna nullità,né implica alcuna irregolarità,il fat' to che il dirigente dell'ufficio istruzione abbia delegate altro giudice dell'ufficio per coadiuvare le nello svolgimento dell'attività d'istruzione,at' tesa anche l'indubbia complessità del procedimento.
L'assunte che nella specie non sarebbe prò ins tervenuta una ragelare delega è confutat● dalla sentenza impugnata,la quale ha ricordate che ripet tutamente sulle copertine dei fascicoli che sono confluiti a formare il "dessier "del procedimento stata annetate dal dirigente il nominative del giu=
dice delegate a coadiuvarle, e tale nominative é
-anche state annotaternel registre della cancelleria.
Tale documentazione é sufficiente ad attestare dell'esistenza dell'atto di delega e darvi certezza,
non essendo richiesta al dilà dell'attescritto
- ritt alcuna particolare formalità per una vaš e certe
-typ lida delega al compimento dell'istruzione.
In ordine alla seconda ●biezione, concernente direttamente la validità dell'ordinanza di rinvi● sottoscritta dal dirigente dell'ufficio e dal ma=
gistrato come sopra delegate, il che, comporterebbe 27
come é state esservate, anche un'obiettiva incer=
certezza sulla riferibilità dell'atto all'un● ●
all'altre giudice, sì da rendere più evidente la violazione del principio della monocraticità del del GI., ritiene questa corte di dover ribadire l'affermazione che la duplice sottoscrizione non determina nullità, ma sole una irregolarità delle atto non sanzionata processualmente (cfr.cass.sez.
1/2 12.7185,ud.4.3.85, ric. Trambing, pur ricardata, criticamente, dai ricorrenti cass, sea. I/a 16-10/14-12.90, Ric. PH. in prof. ANDRADUS = abli, sentia. 16464).. Attesa la possibilità cennata della rituala
- che coadiuvi c●●perazione di un altre giudice il titolare dell'inchiesta nell'attività istrut teria l'irrituale sottoscrizione dell'atte dem
-n ciseria conclusive dell'istruzione vuol essere sele un segne di tale cooperazione, che non vale peraltre a indubbiare la riferibilità dell'atte al titolare dell'istruzione e a determinare una violazione del principio della monocraticità del'
l'organe.
L'esclusione della riferibilità dei principi dell'immutabilità e della concentrazione cui si
é accennate sopra,- che é propria del giudizi● dibattimentale e che legicamente determina la nul- lità espressamente prevista dall'art.185,comma 1
n.1 cpp. ve siano violate le disposizioni sul numero dei giudici componente il collegio giudican'
te , porta a ritenere che la sovrabbondanza di sottoscrizione collegata alla cooperazione pre=
stata all'attività istruttoria,non implica che ad altregiudice la decisione ultima sia riferibile išť che non sia il at titolare dell'istruzione,né può consentire di 28
estendere la sanzione precessuale altrimenti pre=
-por vista l 'irregolare costituzione dell'organe giu= dicante,che nel case non é comunque incisa.E sette queste profile trova una sua ragione la ritenuta nullità della sentenza preterile sottoscritta da due preteri(cfr. cass.sez.6/a 3.10.84 ric.Kerme, pure ricordata dai ricorrenti), perché anche nel giudi= zie pretorik vanne esservati i principi di immu= tabilità e concentrazione, talché non é possibile discriminare attività d'istruzione e decisione, consentire una pluralità di sottoscrizioni che per=
- ciò non pue essere irrilevante processualmente, per= ché denunzia l'irregolarità della costituzione stes' sa del giudice.
In fine, i ricorrenti hann. denunziata la legitti mità della disposizione regelamentare di cui all'art. 17 citate, considerande che essa avrebbe intredette una disciplina in ordine alla costituzione del giu- dice riservata alla fonte di diritto sevraordinata
(la legge), e inciderebbe sui principi della non distraibilità del giudicando dal sue giudice natur rale e della soggezione del giudice soltanto alla legge (artt.25 e 101 della costituzione).
Va ricordate al riguardo che la corte costitu=
zionale, con la sentenza n.143 del 1973, in tema di disciplina dellorganizzazione delle preture cen più magistrati( artt.4,31,34,38 e 39 del rd. n.12 del 1941,⚫rdinamento giudiziari●), ha ritenute chee peteri organizzativi del lavere e di distribuzione di esse tra i magistrati addetti(implicante il pote= no re anche di revoca delle cause assegnate) non comporta. se correttamente interpretati e applicati alcuna- 2
29 9
violazione dei citati principi costituzionali.
La disciplina di tali poteri riguarda invere se=
l● l'●rganizzazione del lavoro e la sorveglianza sul sue andamente e sulla sua corretta distribuzione, दव
é stabilita in via generale e non in riferimente ad una più cause, (tante vere che la certe ha stas
-solo- lite che essa é illegittimavnella parte in cui non prescrive la motivazione della revoca dell'assegna= zione di una causa ad una dei magistrati addetti all'ufficio , si da ovviare a possibili interventi gul giudizi●),talché la funzione giurisdizionale nen può essere coinvolta ed incisa,né per l'aspette della precestituzione del giudice,né per la segge zione di questo solo alla legge.
Ora, questa certe (cfr. cass. 3.12.74, Garofal●), muevende dai criteri enunciati dalla citata sentenza della corte costituzionale, ha già ritenute che la disciplina dei poteri del dirigente dell'ufficio di istruzione, – collimanti sostanzialmente con quelli
-
del pretere dirigente (salva la peculiarità della attività d'istruzione penale) e non esuberanti da essi, quali previsti dal citate art.38 dell'ordina=
mente giudiziarie -,non invade la regolamentazione della costituzione del giudice,né coinvolge i prin' cipi della precostituzione del giudice (giudice natu= rale),né la sottoposizione di esse sel● alla legge.
Considerate quante sopra esposte sulla portata normativa degli artt.296 cpp. 17 del regelamente, la richiamata decisiono é del tutto condivisibile,
escludendosi la denunziata illegittimità della narma regolamentare. 30
→
2/a.- Le difese hanno ancora denunziate la nul-
lità di ordine generale ed assoluta(art.185 n.1 com= ma 1° e comma 2°,cpp.) riferibile all'irregolare ce= corte stituzione del , perché il giudice popolare
-Legerelli RT, che ebbe a comporre la corte di assise,partecipando alla sessione apertasi il 10.10.88-, era ad avvise dei ricorrenti prive del requisite della buena condotta(art.9 lett.b della legge n.287 del 1951 e succ.modif.), Egli era infatti state con'
dannato per interesse private in atti di fuffici●
- falsita con sentenza divenuta definitiva il 7.4.88,
anteriormente dunque all'assunzione della funzione di giudice popolare intervenuta nell'ottobre succes' sive.
Altre precedimente a carico delle stesse Legerel' li si era conclus. con la declaratoria dell'estinzione del reato per prescrizione con sentenza divenuta de= finitiva il 16.5.86, ed infine altre procedimento si era concluse alle stesse modo con decisione definitiva il giorne 8.10.90.
La regolarità della nomina e dell'assunzione del'
le funzioni a per il giudice pepelare su nominato é stata già valutata e ritenuta da questa corte (come ricordate dai ricorrenti) con la sentenza di questa stessa sezione del 28.1.91 n.74 in causa c/ CA
TO, decisa a sue tempe dalla stessa corte di as- sise di Reggio Calabria(sentenza 30.5.89)nella stes' sa sessione, nella quale é state definite il presente giudizi● in prime grade. .
Non sussistono elementi nuovi sostanziali per ri=
tornare sul giudizio già espresso, perché, a parte la
Isentenza di condanna, é stato rilevato che erane in' 31
su ricordate tervenute le due sentenze EERSTis/con le quali era stata pronunciata la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, il che implica che non vi era state un definitive accertamente della colpe= lezza del Legerelli per i reati aserittigli.
Giova comunque esservare che, ai sensi dell'art. 33,coma 3°,della eitata legge n. 287/51 e succ.modif., la scheda del giudice popolare che risulti non più in possesso del requisite dela buena condotta,non viene computata e si ha per non estratta, sempre che la perdita del requisite risulti da sentenza passata in giudicate. Però, l'intervente di una tale sentenza costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente, per ritenere la maheanza del requisite della buena condetta(efr. cass.sez.I/a 13.1.67 rie.Maggie e altri), perché é pur necessario che i contenuti della sen' tenza siano valutati, considerando il reato per il of quale la decisione é intervenuta e ogni altre aspette che le concerne e che investa la condotta complessiva della persona,
Nella specie,- a parte le decisioni relative al'
a declaraterie di estinzione dei reati contestati,
non contenenti una definitiva affermazione di colpevolez=
za, come si é accennate -; la condanna su menzionata riguarda xx reati commessi cirea 15 anni prima della data della definitività della sentenza,le pene relați= ve(quella principale e quella accessoria dell'interdi= zione dai pubblici uffici) erane state dichiarate con' donate - talché mai era venuta mene la capacità del Le= gerelli a coprire uffici pubbliej - e la condotta suc' dessiva ai fatti era stata segnalata(come ricordat● dai medesimi ricorrenti) dalle autorità di polizia e 32
dal sindaco , come ineccepibile.
In conclusione, al dilà della sentenza di condan'
na,non erano intervenuti, al momento in cui il Lege= relli ebbe ad assumere le funzioni di giudice popo■ lare, fatti tali da giustificare l'esclusione del requisite della buona condotta e la capacità ad as'
sumere l'ufficio.
2/b.- B' stata ziproposta la questione di nul lità del giudizio per l'invalidità dell'ordinanza di rinvio a giudizio per ciò che concerne i reati associativi ascritti a numerosi imputati.E' state rilevate che, pur avendo il PM. richieste la conte- stazione per tutti gli imputati del delitto di par tecipazione ad associazione di tipo mafiese aggravata, il GI. disponeva il rinvi● a giudizio per taluni im= putati per il delitto di organizzazione e direzione di tale tipe di associazione, erroneamente qualifica= to come aggravante.
Peraltre la corte di assise escludeva con la sen'
tenza il concorso della cennata "aggravante (rectius, il concorso della fattispecie pp. dal comma 2° del'
l'art.416 bis ep.).
-mentre a nulla rileva la Secondo le difese conclusione era cennata cui é pervenuta la corte di assise(conclusione peraltre divenuta definitiva,in maneanza d'impugnazione) l'ordinanza, per la parte
-
cennata, sarebbe viziata per vielazione dell'art.185
comma 1° 1.2 ● comm² seconde, cpp.,in quanto 11 GI. avrebbe rinviato a giudizie taluni imputati per un reate diverse da quelle per il quale era stata pre= messa l'azione penale;
e sarebbe ancora inficiata da nullità ai sensi del citate art.185,comma 1 n.3 33
dell'art.376 opp.,perché sarebbe stato disposte il rinvio a giudizio per fatti non contestati e per 2
i quali non era intevenute l'interrogatorio.
In proposite sono del tutto condivisibili le argomentazioni esposte dalla sentenza impugnata, che ha respinte le eccezioni sellevate.
Ferma restando la materialità dei fatti-reate contestati su richiesta del PM., ben peteva il GI. qualificare giuridicamente tali fatti diversamente e in maniera più grave,immutande il titolo del ream
Né può essere trascurate il miner rigare con il quale va applicate il principi● della correlazione tra l'accusa contestata e quella ritenuta nell'istru=
ziene, talché la diversità del fatte definite nella ordinanza di rinvio a giudizio nen implicanullità sel che le circostanze essenziali del fatto abbiano di contestacione fermate oggetto nella lere materialità mediante l interregaterie, siane state menzionate in un mant date rimaste senza effette.
Poiché i fatti e le circostanze per le quali il
PM. aveva ritenute di dover promuovere l'azione pe=
nale,chiedendo la contestazione del reate BB. dal m
1 coma dell'art.416 bis op., vennere contestate con gli interrogatori e fure/ne menzionate nei mandati
M riasti senza effette(art.376 cpp.), rientrava nei pe= teri del GI. disporre il rinvio a giudizio qualifi=
cando il reate ex art.416 bis comma 2, ep.
I vizi lamentati dalle difese avrebbero potuto verificarsi solo nel case in cui i fatti per i quali il PM. ebbe a promuevere l'azione penale fessere stati totalmente altri (piuttosto che diversi): conun' 34
que sui fatti diversi gli imputati non fossero stati interrogati ● di essi non fosse stata fatta menzione in mandate rimaste senza effetto.
3.- La vicenda del duplice ●micidiedi De FA
OL e di AN TO, avvenute nella via Mer
catello del sobborge denominate AR il 13.10.85,
é stata riassunta in estrema sintesi sub par.f. 1) della narrativa della presente.Ivi sene riassunti gli elementi di prova individuati dai giudici di merite,
i quali hanno ravvisate in essi un compendio di indi zi gravi precisi e concordanti, tale da offrire la prova logica esauriente della responsabilità degli imputati, a termini dell'art.192, comma 2° dell'art. 192 cpp. vigente, pur applicabile nel case in virtu della disposizione transatria di cui all'art.245, comma 2 del dlgs. n.271/89.
Le difese degli imputati hanne denunziate la nullità della sentenza impugnata per violazione di legge e vizi di motivazione, in special mode consis Sema 4° in relazione t'art. stenti nella violazione dell'art 141 cpp.1930, nella
●messa valutazione di circostanze decisive, nel tra=
visamente di fatti e in manifeste illogicità della motivazione stessa.
I ricorsi devono essere accolti, fondamentalmente perché a parte la valorizzazione indebita di una denunzia telefonica anonima i giudici hanno basate circostanze accertate il loro convincimente su , ma di rilevanza indicativa non riferibile specificamente agli imputa= bensi ti, iva un giro di persone ben più ampio e non defini= bile, e quindi, infine, generica;
oppure, addirittural su solo per via rilevante elementi 35
стреличавof argomentazion congettural. Per cm sequeura, it compendio indiziative wapkatedranong gr een stale da non potere أمين superare limita neppure nel quadre di un apa prezzamente complessive.
Seguendo l'ordine dell'esposizione su richia mata viene prima in considerazione il complesse con' teste di lotta tra cosche mafiese, - ben disegnate dalla sentenza impugnata con argomentazioni diffuse basate su circostanze certe eloquenti -, che pren' dende le messe dalle spettacolare e sanguines● at' tentate dell'11.10.85 alla vita del cape secessie= nista ME TO (1946), si é snodate in un tragi= sintomaticamente ce susseguirsi di delitti Rovira lere con'
catenati in un drammatic● contrappunto, che ha coinvol' to le"famiglie"dell'ari pelage mafiese schieratesi da una parte dall'altra.
Sostanzialmente in queste la sentenza impugnata ha individuate la genesi del delitto di via Merca
telle, che trovò già i LL,i ARcen e i DA schierti con l'ME nel disegno di seppiantare il dominio dei De FA, colpende il capo indiscusse di tale gruppe e a quelli che le fiancheggiavane
Prevenute dall'attentate dell'll.10.85, peraltre non riuscite per esserne l'ME uscite indenne,il gruppo di cosche facente cape a costui trovò nelle agguate de due giorni dope - certe già preordinate- la risposta forte e decisa all'attentate fallite a un tempe,il modo per assestare agli avversari un colpe micidiale.
Le difese dei ricorrenti hanne contestate la cor=
rettezza dell'individuazione di questa causale,sfer=
zandosi di indicare una serie di situazioni conflit'
tuali gravi nelle quali il EL. De ST ( e i suci) 36
eran● coinvolti, ciascuna delle quali sarebbe stata aufficiente a pertare al duplice ●micidio.
Senonché sul punte la ricostruzione approfondi= ta della vicenda pluriennale della contrapposizione tra cosche mafiese,prima e dopo il delitte di via
Mercatelle, é tale da resistere alle censure di=
fensive, le quali ●ppengene sì circostanze in sé ap=
“prezzabili,ma trascurane la concatenazione rigerez samente sintomabica dei fatti dai quali i giudici di merite hanno tratte motivatamente il loro convinci=
mente.
Il modo della questions é altre, ed é state pur colte dalle difese, anche se le censure hanne. privilegiato la critica più radicale.⚫vviamente
La causale individuata é attendibile e dimostra=
ta,ma ha una portata tale da non poter essere rife rita specificamente ai soli imputati,bensì al gire di persone associate al gruppo di cosche già affian' catesi per decapitare e colpire il gruppe avversarie,
● comunque a quanti sicari la cengerteria era in grade di mettere in campe per mettere a segna il disegna delittuose.
- -Se da un late seconde i giudici di merite il
delitto di via Mercatelle si collega a quello di due giorni prima,ma non tante in termini di un'affrettata e immediata reazione, quante come risposta forte si, ma espressione di un progetto già maturate nella crisi della cosca legata al De FA e nel progetto di sep= piakkærne il dominio;
d'altre late, la collocazione delle persone degli imputati nel grupp● secessionista sul' non ha connotazioni particolari per giustificare la base di una causale di gruppo il riferimento spe= 37
cifice a essi dell'azione delittuosa in mancanza di un particolare movente, che li riguardasse personal'
mente.
E allora l'individuazione della causale, certe dinama rilevante particolarmente in un procedimente indizia=
rie, nel case non presenta questa connotazione per la sua genericità rispetto alle persone degli imputați.
Ne sembra che le indicazioni legicamente desumibili dagli altri elementi probateri siano tali da far su=
perare alla causale individuata il limite di generi= Lefficacia indiziante. cità che ne condiziona lad der Ban
Nessuna rilevanza può essere attribuita alla se= gnalazione telefonica anonima piunta alla polizia\pe= ce dopo il fatte, per il tassative divieto di utiliz= zazione di simili notizie stabilite dall'art.8 comma
4° in relazione all'art.141 cpp.(diviet● diffusamente anche sottolineat●vdalla corte cost. con la sentenza n.300
del 1974 e ribadite cen quella n.29 del 1977).
La sentenza impugnata ha assunte di non voler at'
tribuire alla segnalazione anonima "nessun particolare rilieve", ma subite depe ha finite per apprezzarne la. significatività, correladdela alla condotta degli im= putati resisi irreperibili.Per quest. ●ccorre qui ri= badire la totale inutilizzabilità processuale degli anonimi, anche in relazione all'effette suggestive che essi possono avere e per il quale nappure andrebbero menzionati.
Altro elemente indiziario del tutto generic● perciò di scarsa rilevanza é desunte dal luego ave le agguate si é verificate.Perché seconde la sentenza
-
impugnata nessuna azione avrebbe potuto essere com= piuta sette la casa dei COlle senza il loro consen' 38
se
Non si intende recepire la critica difensiva sul'
la motivata, e dunque non censurabile in questa sede, ricostruzione del fatte e delle sue medalità anche in relazione al luego;
né discutere, avute riguarde |al' la situazione locale, di un certe pese che può avere la considerazione dell'influenza che il controllo del'
le cosche può avere sul territorio.
Ma quel che é sicure é che l'influenza di una co= no com plesss sea sul territorie riguarda al più questare i' suet pas' simi esponenti,ma in riferimento dai singoli associati,
aggregati ● fiancheggiatori in qualsiasi forma, hatuna rilevanza del tutte generica.L'inferenza logica tratta quindi dal luog● ●ve é stato commesso il delitto nei confronti degli imputati dà corpo a un dato di indica= Vago tività del tutto , coinvolgente, al pari dell'in' dividuata causale, un giro di persone molto più ampie e dai confini incerti.
Le deduzioni tratte poi dalle conversazioni inter=
cettate tra IN. RE e la moglie AR Cate=
rina(cugina degli imputati COlle) sene in verità dimostrativa prive di qualsiasi forza\logica.Le conversazioni non manifestane di più di una seria preoccupazione,che in quella congiuntara era certe diffusa in chiunque altre li residente.Il coniugare il legame parentale della
AR con i COlle con tale preoccupazione,nem ser=
ve a sostenere legicamente l'assunte che i timeri delle
INe implicassere una consapevolezza da parte sua del càinvolgimento degli imputati nel delitte, zewnanwjun.
WOW MANN Å tutte concedere, era possibile dedurre il timore di vendette trasversali legate alla consapevolezza della contrapposizione delle "famiglie", 39
nella quale era coinvolta anche la famiglia dei Con' delle.Ma nulla infine poteva coinvolgere specifica= mente le persone degli imputati.
Un certe tasse di personalizzazione nell'effiea=
cia indicativa legicamente desumibile dalla circéz stanza assunta come elemente prebaterie, é date rile=
vare nella condotta anteriore e successiva al fatto
J degli imputati,resisi prematuramente irrepribili pei datisi alla latitanza, vissuta in ●smesi con il raggruppamente delle cosche, con laiute di queste e con le armi al piede,mentre il fenomene impressionan'
te della vendetta trasversale faceva cadere une depe l'altre anche taluni dei congiunti più vicini agli imputati. son Ma proprio la diffusione di queste fenomene
1 specifice collegamente che la sentenza impugnata ha stabilite tra la preoccupazione di sottrarsi qau=
telarmente ad aggressioni delle "famiglie"avverse e la precese irreperibilità, che telgone alla condotta anteriere e successiva al delitto e alla catena delle uccisioni per vendetta, la capacità di costituire la base dalla quale trarre legicamente deduzioni sicure di responsabilità degli imputati per il delitte lere ascritte.
In altri termini,la semplice consapevolezza di quan' to era per accadere, il che vuol dire connivenza e non avrebbe cencerse -, ixirs/indette alla preordinata irreperi=
bilità poi trasformatasi in latitanza.L'appartenenza a una delle "famiglie" coinvolte nel fitt date dalle cosche nella latitanza e le scatenarsi della se=
quela di vendette trasversali avrebbero coinvolte gli imputati nella lotta aperta. Tutte queste é motivata= 40
mente sostenute nella sentenza impugnata,ma da tutte questo logicamente non é possibile inferire che gli specifico, imputati abbiano concers. nel delitto se non trasfer= mande in affermazione di responsabilità personale la riferibilità di un delitte ad una "famiglia" 2 un gruppo di "famiglie", e attribuendo ad una plausibile connivenza l'efficacia propria del concorso.
Pece aggiungono la mancata partecipazione alle affollate esequie del De FA e l'alibi fallite.
Alla prima circostanza non si intende togliere la significatività che la corte di merit● in conside=
-
razione del costume locale le ha attribuite, ma dal momente che già il conflitto tra le cosche era aperto e che alle esequie non parteciparen. i parenti delle famiglie COlle, RE e AREN, quale deduzione le=
gica é infine pessibile trarre sulla responsabilità personale degli imputati per il delitte lere ascritto?
Sembra evidente la genericità indicativa dell'indizi● rìspeſſo ake persone degli imputatio Quante all'alibi fallite, più volte questa corte
(cfr.per tutte cass. 6.2.89, Sposate) ne ha sottoli=
neate l'irrilevanza, perché é onere dell'accusa e non solo dell'imputat● prevare, & tribuendo un'efficacia indicati= va relativa(da valutare eieé nel compendio unitario degli indizi) all'alibi dimostrato mendace.
In conclusione,come accennate in principio, la genericità indicativa degli indizi valorizzati(a parte quelli non utilizzabili per volontà di legge per ca= renza di rilevanza) é tale che non consente di essere superata neppure dalla valutazione globale, perché nes' sune degli elementi probateri valorizzati e valorizza= bili offre una spunte concrete di specificità nei con' franti degli imputati, tale da coagulare il complesse 41
dei dati e conseguire la preva richiesta dall'art. 192, comma 2, pp.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere an' nullata nei confronti di COlle EN (1956),
LL QU●(1963), RE TO(1955) e ARn EN PP AR (1951) in punto di responsabili= tà per i delitti di cui ai capi 0/1,P/1 ● Q/1(duplice emicidio premeditate e connessi reati di detenzione e perte di armi),con rinvio per nueve giudizio che devrà attenersi ai principi sepra enunciati sulla base '
di un nuove, compiute riesame delle risultanze preces' is
"suali.
3/2. L'episodio del duplice tentate micidio dei cugini ISe DO e PP, effettuate in piene gierne nell'affellata piazza del mercate di
Reggio Calabria il 16.7.86, é riferite sopra al par.f.
1/a della narrativa della presente. La corte di assise di appelle ha affermate la responsabilità di AREN
TO (1960) per i capi T/1(duplice tentate amicidi.
U/1,V/1, detenzione e perte di armi,B/2 e C/2, detenzione e porte di arma clandestina e ricettazione di arma;
ha dichiarate prescritte le contravvenzioni - connesse con
i reati più gravi - contestate sub capi Z/1 ● A/2.
Con riguardo a tali imputazioni i difensori del ri=
corrente denunziane la nullità della motivazione per carenze e contraddittorietà,nonché travisamente di fat'
te.In particolare, si censura la ritenuta appartenenza dell'imputato alla cosca mafiosa facente cape ai De
FA e l'attendibilità riconosciuta alla ricognizione folmale dell'imputate da parte degli agenti della guar= dia di finanza LI SC e AU ME.E poi 42
athaibui ta denunziata la rilevanza alla mancanza di un alibi a favore dell'imputate.
In linea di principio non può non convenirsi su quest'ultima censura, perché l'impossibilità di decurre un alibi non può costituire in alcun mede un elemente pregiudizievele a carico dell'imputate, dal momente che l'onere della prova incombe all'accusa.La mancanza dell'alibi é circostanza del tutte anodina.
Fuor di lu●g● appare poi il riferimento alla noti= zia confidenziale che avrebbe precedute date spunte alle indagini.Ma non é condivisibile la deduzione trat'
ta dalle difese, che il convincimento della corte sia state influenzato dalla notizia cennata, perché,vice=
Versa l'affermazione della responsabilità é valida-
,
mente basata su una motivazione compiuta e legica con'
cernente la ricognizione del AREN da parte dei due agenti,in prime luego, e i legami del predette con il gruppe dei De FA, che confortano il decisive risul' tato della ricognizione,integrand●le.
Riguardo alla ricognizione le difese hanno osserva= te, a) che l'identikit" tratte dalle descrizioni fatte dai testi non é appar e somigliante affatte;
b) che la corte di merite ha travisate i dati della ricognizione, affermando che il teste LI SC avrebbe sicuramen'
te riconosciute le fattezze del vise dell'imputate, corri= spondenti a quelle del sicarie intercettate nella sua fuga;
c) che é erronea l'affermazione della sentenza cir= ca la sicurezza delle ricognizioni, perché entrambi i te= sti hanno manifestate perplessità per la diversa coppe= ratura dell'imputate, e il AU anche per l'acconciatura dei capelli;
d) che il Maur. avrebbe mostrato di orienta re la sua ricognizione sulla base di un date non signi= 43
ficative come il tipe degli occhiali molte comune;
e) che infine non é state considerata la s carsa af= fidabilità della ricoggizione derivante dal fatto che i testi avevano petute vedere il sicarie sele per previ e congestionati momenti.
Tutte le censure ora riassunte si risolvene in ap= prezzamenti di fatte incidenti su una valutazione di cnticabile utilmente merite che non appare Yin questa sede perché
serretta da compiuta e legica motivazione, aderente alle risultanze processuali.
Muovendo dall'ultima censura va esservate che la ricognizione di persona é certe un mezze di prova da valutare con particolare prudenza e attenzione, specie quando la persona da riconoscere é stata vista , come nel case, in situazioni cariche di emotività e per bre= ve tempe. Tuttavia, la carte di merite si é fatta carico di queste e ha date ragione del suo affidamento, consi= derande le drcostanze del fatte, la prontezza degli agenti nell'inseguire il sicarie in fuga,la circostan' 1' za che essi,sia pure per qualche memento/avevan fron-
teggiate da vicine, e la capacità dimostrata di dare una descrizione attendibile della persona.
La somiglianza ● mene dell'identikit' é una valuta=
zione soggettiva del difensore che non può certe esse= re dedetta in questa sede.Certe é che i testi, subit● d●= pe il fatte, diedere della persona vista una descrizione ben adattabile a quella dell'imputate.
Quante alle altre notazioni critiche riassunte sub lettere b), c) e d), va rilevato che la sentenza impugna= ta non si é nascosta affatte le riserve formulate dai te=
sti in sede di ricognizione(né tampoco ha fatte afferma= zioni contrarie quante risultante dai verbali), ma lo ha 44
analiticamente e criticamente considerate, esservande,
del tutte logicamente, che la concorde notazione dei te= sti sull'aspette più slanciate della corporatura delle imputate ha rilieve marginale, perché é un date isolate che, - se per un verse ha sollecitate le scrupele ap= prezzabile dei testi,i quali hanno manifestate per que=
ste una residuale riserva -,per altre verse non ha im= pedite lere di indicare subite la persona dell'imputate mestrande così di ravvisare per tutto il reste (fattez- ze del vise comprese!) la persona a sue tempe vista.
Le notazioni del AU sulla differmità nell'accon'
ciatura dei capelli(un fatto agevolmente manipolabile)
þ sulla corrispondenza del tipo di occhiali,sone espres' Su sione di attenzione/particolari che come é state rile=
-
non incidene sulla rilevanza dell'identificazione vate
-
complessiva,prontamente compiuta, più di quante non sia per l'impressione di una corperatura più snella.
L'esito positive della ricognizione é state con' fortate dalle circostanze che la sentenza impugnata ha ritenute indicative del legame dell'imputato con la "fa= miglia" dei De FA, e-cieé, in sostanza, l'essere sta= to l'imputate dipendente come autista e uomo di fiducia di un zie del De FA OL, e l'avere pertate una cerena di fiori all'esequie del cape-cosca.
La critica difensiva contesta la rilevanza di que=
sti fatti,minimizzandone la portata significativa,ma an' cera evidenzia con ciò un sua valutazione di merite, che non può rilevare in questa sede, avendo la sentenza impu= gnata date ragione del sue convincimente al riguarde in aderenza al conteste sociale in cui sono avvenuti i fatti al peculiare rilieve che essi in tale conteste hanne. 45
In conclusione, il ricerse del AREN in tema di responsabilità per i capi sopra indicati, va res spinte.
3/b.- COlle PA(1963),RE NI
(1955), AREN TO (1942), AREN PP
AR (1951) e OR NZ (1960) sono stati ritenuti responsabili dei delitti loro contestati sub capi Q ed R,rispettivamente, triplice tentate ●= micidio in persona di TE CC, OR EN
● CA BA, e detenzione perte di armi;
fatti avvenuti in agre di Resali(RC) lunge la strada Fius mara di mure- VI S.NI.
Dell'episodio delle prove peste dalla sentenza impugnata alla base dell'affermazione di responsabi= lità degli imputati quali mandanti del delitte si riferite nella narrativa della presente sub par.f.
1/b.
Le censure difensive degli imputati si appun tane principalmente sulla motivazione della sentenza impugnata per ciò che concerne l'attendibilità data alla testimonianza del giovane PP De AR, che costituisce per queste episodio e per il successive di cui si dirà (l'omicidio di NE NE) - cesi come per altre circostanze di miner gravità -lx'ele=
mente portante e fondamentale della prova.
Una prima serie di biezioni messe dalle difese riguarda le argomentazioni svolte dalla sentenza im= pugnata sulla credibilità in genere del teste, che si contestane era perché lacunese, era perché illogiche.
Ci si duele che la corte di merite non abbia dispesta un'indagine psicologica sul ragazze e nen " 46
abbia ritenute di acquisire la documentazione sul su●
curriculum scolastico;
che non abbia individuate ade=
guati riscontri obiettivi alle affrmazioni del teste;
che illogicamente abbia considerate il teste attendibi=
Le pur essende evidente che egli si trovava in una po=
sizione di carattere conflittuale con gli imputati che le sue dichiarazioni erane frutte di un'opera di suggestione indotte dagli inquirenti con il concers della madre IC AR, anch'ella animata da deși=
deri di ritersiene centre gli imputati,in specie il cognate ARcen● NO;
che non abbia considerato le ripetute incongruità e contraddizioni nelle quali il teste era incerse, e le sue reticenze.
La su riportata prospettazione del quadre delle
Censure, necessariamente contenuta in estrema sintesi -,
--
pesta a confrente con la disamina attenta e compiuta dell'attendibilità del teste svolta dalla sentenza impugnata, la quale non ha mancate di valutare tutti gli aspetti æl problema, dalla personalità del ragazze, alla genesi delle sue dichiarazioni, at contenuti di esse e alle stesse contraddizioni evidenzia came si veglia riproporre in questa sede, attraverso la censura della motivazione, il discorse critice sul giu= bi dizie di attendilità ampiamente svelte in sede di meri=
te, invadende, con il pretesto di ●missioni e illogicità
● errori di metode, il campe riservate alla discrezio= nalità del giudice,che questa corte non può viceversa
MIN ccupare con sue valutazioni se non esorbitando indebitamente dai limiti istituzionali della sua gius risdizione.
Breveente va ricordate che, se in linea di prin-
is non può escludersi la legittimità di un'accerta= 47
mente sulle condizioni psichiche del teste per manifesti segni di squilibri● mentale per palesi segni di immaturità, tuttavia nel caso i giudici di merite hanno motivatamente escluse la necessità di queste,considerande acquisiti inequivesi segni di una maturità del teste anche oltre il livelle medie della sua età (fenomene certe non infrequente, specie quando la mente e la psiche dei ragazzi é stimolata da particolari esperienze di vita!) e insignificanti gli insuccessi scolastici, legati a disinteresse e disimpegno e non certe a insufficienze psichiche.
La certe non ha mancato di ricercare elementi
●biettivi, estrinsèci di verifica,ma p●ste che,come si é accennate,il date pertante della prova é la testi= monianza del De AR, va allora ribadite che verten'
dusi in case di testimonianza di persona in nessur m●d● inquisita e/. inquisibile, comunque pur lentas namente coinvolta nei fatti ascritti agli imputati,né dandosi il case di una testimonianza "de relate" - al-
meno con riguardo ai fatti specifici più salienti che qui interessane l'acquisizione di elementi
-
probateri bbiettivi di riscontre, pur restande opper= tuna sul piano della complessa valutazione dell'atten' dibilità di un teste, non é però indispensabile se per altre verse l'esame attenta della credibilità
dia comunque un a esite positive.
Questa certe ha più volte affermate (cfr., fra le tante,cass.30.5.88,Faccin; 28.9.88, Romano) che anche la testimonianza di un sole teste può fondare cor rettamente l'affermazione della responsabilità per il principio del libere convincimento, sel che il giu=
dice assolva al dovere di una compiuta valutazione 48
della sua attendibilità e ne dia ragione nella meti=
vazione.
Per ciò che concerne il tema articolate della posizione del ragazze ( e della madre) nei confronti degli imputati, e quelle del sue rapporte con la stessa madre e con gli inquirenti(che le avrebbero suggestio= nate), la sentenza impugnata ha approfondite in manie= ra del tutte legica ogni aspette delle questioni.
In sostanza, é state osservate che il ragazze,le= gate al padre e avente con lui una consuetudine di vi=
ta fondata evidentemente su un forte rapporte affetti= ve ed emulative, era state intredette nel gire mafiese che il padre frequentava e nel quale le zie, ARe en
NO (1942), ●ccupava una posizione di prestigio.
Nulla di anormale allora che in quel gire la presenza del ragazze fesse censentita, avute riguardo anche al le sue qualità psichiche di maturità cui si é accenna= to e al fatto che egli mostrava di aver largamente introiettate i modelli adulti rappresentati dal padre dalle zie,in prime luego, e poi dalle persone che nel gire frequentava, vedendole girare armate e senten'
dele discutere di imprese criminose, normali nella cul-
tura dell'ambiente che il giovane aveva assimilate.
Significative é al riguarde quante la corte di me=
rite ha ricordate.Il AREN TO ebbe un giorne a rivelare il nome dell'assassine del padre al ragazze per ricordargli che a lui sarebbe teccate il compite di fare la vendetta.
E nulla di anormale e illogic● pei se, - cadute con la morte del padre e l'apparire della revina cui cestui era state condotte dalle zi● e dagli altri,il di falsi valeri -distrumentali solidarietà at' 49
traverse cui la visione di quell'ambiente da part del giovane era stata filtrata -,il De RL abbia attraversato un drammatic● ■,sofferte, travagliate e(perché no?) contraddittorio percerse di revisione critica di tutto ciò che aveva conosciute, viste e valorizzate,per approdare alla fine. serrette dal' la madre e stimolate pazientemente dagli inquirenți
a una decisione collaborativa fondata su una nueva concezione di vita e di rapporti s●ciali.
Tutte queste, che il giudice di merite ha ragio=
nevolmente considerate,verificate e spiegato, esclude le protese suggestioni e dà ragione anche in parte delle incertezze, delle reticenze e delle stesse con' traddizioni,per altre apprezzate dai giudici anche nella loro rilevanza obiettiva, e ritenute motivate= mente non risolutive dell'attendibilità della testi monianza nel suo insieme.
Né v'é spazio per le censure di ●missione di va% lutazione delle spirite di vendetta che avrebbe sel' lecitate la testimonianza,perché anche di queste corte di merite si é fatta carice, spiegando che nes' suna accusa specifica per l'uccisione del padre il
De AR ha fatto, che potesse condurre gli inquirenti su una qualsiasi pista in tal sense,mentre · dopo sintomatiche reticenze – é andate via via svelande i crimini della cosca, affrontande anche il nen tra bui stesso bu madre.scurabile rischio da ciò derivante.pa 8per
In conclusione, tutte le notazioni critiche sul giudizio di attattendþilità della testimonianza De AR
vanne ritenute inammissibili in questa sede.
Con riguardo alla vicenda particolare del tripli- ce tentate emicidio le difese hanne ancora riprop●= 50
ste alcune censure sull'attendibilità del teste per taluni riferimenti particolari alla programmazione del delitte(compiuta anche in base a una cartina to= pografica della zona e progettando di bloccare la vittima een un camion), alla consegna di denare al
OR NZ iz per pagare i sicari proveniente dal padre del De AR, alla carenza di una causale all esistenza di elementi che smentirebbero la presenza dello ZI CC sulla vettura presa di mi- ra dal fuoco dei sicari.
Peste che, come si é già dette,non v'é nulla di ir ragionevole che al ragazze De AR sia state permes' se di ascoltare la programmazione del delitto e pot ご la rampogna dei AREN per l'insuccesso dell'impre= a causa del sa Vl'incompleta attuazione del progetto,và ●sser= vate che la sentenza impugnata ha già confutate cons gruamente le notazioni critiche difensive su tutti i punti cennati, ● in particolare mode quelle sulla di= mostrata presenza delle TE Reece sulla vettura al memente dell'attentate, che realmente rimarrebbe sen' za una causale là dove artificiosamente (trascurando le risultanze processuali sul punt●) si ritenesse essere state commesse sele nei confronti delle pece significative personalità del OR EN e del
AS ELe (si cfr. al riguarde quante esposte se= pra sub.Bar.f. 1/b già richiamat●).
Né vanne oltre il limite di una censura sull'ap=
prezzamente non sindacabile del merite della valuta=
ziene dell'attendibilità della testimonianze, le criti= che difensive sulla conclusione della certe che ha di=
sattes le deposizioni d'alibi dei congiunti e della fidanzata del OR NZ, tardivamente introdotte mediante testi inaffidabili per i lere legami con l'imputate.
I ricorsi degli imputati in tema di responsabi= lità per i capi Q ed R(triplice tentato omicidio e connessi reati di detenzione e perte di armi) vanne respinti.
3/c.- COll. PA (1963), RE TO. (1953),
ARcen● NI (1942), ARcen. PP (1951) e Cer= sare NC (1960) sono stati ritenuti responsabili dell'omicidio di GN NE, avvenute in Reggio Ca= labria il 25.8.86 - cap. C/1 -, e dei reati connessi di detenzione e perte di armi capi D/1 ed E/1
-
mentre é stata dichiarata l'estinzione per prescrizione della contravvenzione contestata sub cap. F/1.
Le circostanze del fatte e le prove valutate dal' la sentenza impugnata sono riassunte sub par.f. 1/c del' la narrativa della presente.
Decisiva anche per questo episodio é la testin●= nianza del ragazze De AR e riguarde alle censure messe sulla motivazione relativa alfa sua attendibilità si rimanda a quant● ●sservate nel par.fe precedente. aggiunte, che VA i / non appaione affatto illogiche e in'
verosimili le circostanze nelle quali il teste ha ri= ferite di avere ascoltate il discorso nel quale era state progettate il delitto dagli imputati.
Si é detto come ragionevole sia la motivazione del'
la sentenza impugnata relativamente alla possibilità
data al ragazzo di seguire i discorsi che si tenevano in Ambele di Cardete anche quando riguardavano la pre= gettazione di azioni delittuose. L'episodio del 'alion' tanamente di NE TR e SEstiane e del De AR 52
plausibile non si colloca affatto fuori della realtà, perché la
●vvia riservatezza verse i NE (i quali peraltre avevano mostrate, secondo la deposizione stessa del giovane,la loro estraneità al progetto del delitte in pregiudizio dello ZI e dei suoi uomini, pur es sende stati presenti, tante che a tale delitto send stati ritenuti estranei), non doveva necessariamente manifestarsi in maniera tale da creare in essi se-
spetti, - come si pretende nelle deduzioni difensive-
tante più considerande la nen partecipazione alla discussione fine a quel momento manifestata dai due.
Quante al ragazze, l'improvvisa prudenza nei susi confronti trovava legica spiegazione nel fatto che il discerse riguardava persone che frequentavane le ambiente della casa ed erane a lui note.
Anche qui le difese denunziane l'incongruenza del' la causale del delitto rivelata dal De AR,ma la sentenza impugnata ha sottolineate come essa abbia trovate riscontre nelle dichiarazioni del Fortune
TR,il quale - pur nella linea di mertà mafiesa non ha taciute del cattive rapperte che correva tra il figlio uccise e i AREN, né dell'ostentata indif=
ferenza di AREN TO al sue lutte.
Pertanto anche in relazione all'affermazione della responsabilità per i citati capi C/1, D/1 ed E/1 i ri=
corsi devono essere respinti.
4.- ME TO (1946) e DA PA sono stati ritenuti responsabili di concorso nel delitto di perte di arma(pistola cal.7,65) - rispettivamente l●r. ascrit' te sub cape 1/3 e cape Q/4, e l'ME inoltre per il delitto di detenzione della medesima arma(cap. L/3). Clay 53
Per l'ME é state 26 ritenuta assorbita la contravvenzione per concorso nela detenzione di munizioni (cape M/3) nel delitto di detenzione del
--
Harma(di cui le munizioni sono state considerate normale detazione);mentre il DA é stato assolte per non re commesse il fatte da identica contrav= cape y venzione, perché ritenute estranee alla detenzione.
stessa dell'arma.
Il fatte costituisce un momento dell'episodi̟● cui si é già accennate sub par.fi 1/a e 1/b della narrativa della presente.Il 7.7.86,in Fiumara,mentre si recava, a bordo di un "alfet blindata condeṭṭa
, incompararia di dal DA PA COlle NZ ver=
se la caserma dei carabinieri per ottemperare agli
●bblighi di vigilanza cui era settoposte,l'Imdrţi
veniva fatte segne a numerosi colpi di arma da fusce esplosi da più persone.
Il COlle, che era armate di una pistola cal.
7,65(come dimostrate dal caricatore trevat●gli poi nelle tasche e dalle certe tracce di uso dell'arma riscontrategli sulla mani), reagiva uccidende une de= gli aggressori, ma veniva uccise a sua volta,mentre il DA rimaneva ferite al volte.
Impadronitesi dell'arma del LL, l'ME
insieme al DA costringava un automobilista di (pas' saggio, CI CC, a cedergli la vettura con la quale si allontanava, mentre il DA sarà soccers. e accompagnate in ospedale da IS. EN (ofr.
sopra par.f. 1/2).
Il CI riferiva l'accadute ai carabinieri, che dell'informazione avuta riferivano in una relazione di servizio.In seguito il CI ritratterà di esse= 54
re state minacciate con un arma.
La difesa del ricorrente ME ha rilevate che la dichiarazione orale del CI é inutilizzabile perché non seguita da conferma nella dichiarazione resa a verbale.Inattendibile pei sarebbe la circostan' za che il COlle fosse armate, perché non é plausibile che accompagnasse l'ME all'ufficio di polizia ar=
mate
La dife sa del DA si duele che non sia stata valerizzata la dichiarazione dell'imputate di essere state all'escure di tutte, perché si era limitate a dare all'IM e al COlle un passaggio di corte= sia sulla sua aute.Sestione inoltre che la motivazione della sentenza é contraddittoria nel momento in cui ha assolte il ricorrente all'imputazione di detenzione di munizioni, mentre le ha condannato per il concerse nel perte dell'arma.
Si tratta con evidenza di motivi inammissibili per la lere incidenza su valutazioni di fatto con' gruamente e legicamente motivate.
Le prime censure trascurane del tutte La testi=
monianza resa dai tre carabinieri che raccolsero la dichiarazione orale del CI nell'immediatezza del fatte, la presenza del caricatore nelle tasche del Con'
della a l'esite positive dei prelievi eseguiti sulle mani delle stesse.Considerata poi la posizione dell.
ME, che si muoveva con aute blindata e con la scor-
tal e ne aveva ben ragione!),la notazione critica di= fensiva sorprende sele per la sua candida astrattezza dal contesto fattuale documentate dall'ampia motivaz zione della sentenza.
Lo stesse dicasi per l'assunta essa confutazione 55
cus coinvolgimento della disinvelta spiegazione del resa dal DA, che mentre é chiaro il concorso delle stesse alla minac'
cia armata nei confronti del CI per costringerle a consegnare la sua vettura implica il concorso delle imputate nel perto illecite dell'arma materialmente impugnata dall'ME, l'altra parte, l'estraneità del
DA alla precedente detenzione di quella, implicava la sua estraneità anche alla detenzione delle relative munizioni.
4/2.- LI AL (1957) é state ritenute colpevole dei seguenti reati:
detenzione delle armi contestata sub capi Q/2,R/2;
detenzione di munizioni contestata sub cape S/2;
detenzione delle armi contestata sub capi T/2,U/2;
detenzione delle munizioni di cui al cap● V/2; riciclaggio (art.448 bis cp.) di cui al cap● Z/2; ricettazione di cui ai capi A/3(⚫ggetti rapinati a
UD NI 11 7.6.86) • B/3(relativa alle armi, tutte clandestine • da guerra).
Le circostanze del fatte e le prove individuate e utilizzate dalla corte di merito sono riferite se=
pra sub pap.f. 2 della narrativa.
La difesa ha dedette i seguenti motivi: 1) viela=
zione di legge illogicità della motivazione, perché
+ la disponibilità delle armi e delle altre cose preve= nienti da reati è stata desunta dalla ritenuta ap= partenenza dell'imputato alla cosca dei EG, al'| leata del De ST;
2) tarenza e illogicità della motivazione, perché la disponibilità delle armi é stata altresi desunta dalla sontiguità del terreno, ove erane nasceste, alla casa del ricorrente,non considerande 56
che si trattava di terrene aperte e accessibile a chiunque, site nel centre dell'abitato.Dalle circe=
stanze del fatte era peraltro emersa la presenza ¦ anche di altre persone cui plausibilmente la disp●= nibilità avrebbe potuto riferirsi.
Il primo motivo é infondate perché l'esame del'
l'impostazione logica della sentenza impugnata evi-
denzia chiaramente che i giudici hanno desunte, fra n l'altro,l'apparteneza del ricorrente all'associazione mafiosa dalla disponibilità di quell'arsenale di armi alcune delle quali impiegate per l'omicidio
-
di RE NI e il ferimente di TR RU,
avvenuti il 22.1.86 -, e non viceversa,considerand●
anche che una dotazione di quel genere non poteval appartenere che ad un'organizzazione di più persone.
Risulta dunque inappropriata l'affermazione di=
fensiva, in sé esatta, che l'accertamente della respon'
sabilità per la partecipazione ad una associazione delinquenziale non implica logicamente la responsa=
bilità per i delitti specifici riferibili all'ass
_ciazione stessa.
Il secondo motive trascura del tutto la consi=
stenza della motivazione della sentenza, la quale ha individuato una serie di circostanze attinenti alle condizioni del terreno, all'apprestamenta di + di esso, luminosi, azionabilistrumenti di controlleYanche
dall'edifici● ●ve é la casa del ricorrente;
alle me= dalità e ai mezzi con i quali le armi erano state occultate;
e alla riferibilità di detti mezzi e di alcune delle armi nascosterad oggetti e strumenti sequestrati nell'abitazione del LI(cfr. se= pra il par.fe 2) già richiamate). 57
complessivamente Il ricorse deve essere quindi respinte,ma va di=
chiarata l'estinzione per prescrizione delle con travvenzioni contestate sub capi S/2 e V/2(detenzione di munizioni) e la sentenza per questi capi va an nullata senza rinvi●, eliminando la relativa comples' siva pena di mesi tre di reclusione e lire 500mila di multa.
4/b.- Come si é accennate sub par.f. 2) della narrativa, dalla testimonianza del giovane De AR
PP é emerso che atterne alla personalità pre= minente dello zio del ragazzo, AREN NO (1942), si era aggregata un'organizzazione delinquenziale nella quale gravitavane alcuni latitanti ed alla qua=
le erano legate altre persone.In vari casi il ragazze aveva avuto modo di constatare la disponibilità di armi,della quale ha rese testimonianza in maniera specifica.
Gli episodi che qui interessan● sene i seguenti.
1) Nel febbraio del 1986 il De RL, trovandosi insie=
me al padre a cena a casa di NA TO (uccise il 22.7.90 nella lotta tra le cosche), notava DA
DO consegnare una carabina cal.22 alle zi
AREN TO.
Per tale episodio la corte di assise di Reggio Ca. labria ha affermate la responsabilità di ARcen●
TO per i capi 2/3 (detenzione arma) e A/4(perte medesimo di arma e di TO EN per ilvcape A/4.
La sentenza impugnata ha confermato la condanna.
2) Nel maggio dello stesso anno il ragazzo, mentre era con il padre a casa di NO TO, vedeva s●= prag iungere il TE con una borsa, contenente 58
una rivoltella e due pistole, che aveva pece prima prelevate dalla casa di NA TO e che con' segnava al NO, incaricate di custedirle.
Per questo il TE é state ritenute colpevole
- cape C/4 e il NO di detenzio: di perte di armi
-
cape B/4-. ne delle stesse
-
3) Nel Lugli. '86 il giovane constatava che ZA
PP occultava delle armi, contenute in un reci piente di metallo, nei pressi della sua abitazione in Ambele di Cardete, tra i matteni di un percile.
Le armi alla sera venivano trasportate nella casa di NE ES - nonna del testimone -.Nel
mese successive, per disposizione di ARcent IUp= pe, egli acquistava due borse ove le armi vennere ripeste per essere portate da PA AR in casa di De AR IF, zia del ragazzo e moglie di ARcen● TO (1942), a Reggio Calabria.
Per tali fatti AREN PP x,ARcen● AN
NE e ZA PP sene stati ritenuti re=
spensabili dei reati di detenzione e perte di armi
- capi 0/3 e R/3 -; il PA é state ritenute colpevole di perte di armi,cape R/3.
4) Nell'agosto 1986 TR NE e LA IA erane notati dal giovane in arrive ad Ambele di
Cardete a borde di una vettura condotta da MO
L● Gi●vanni.I due erano visibilmente armati,il prime di una pistela cal.7,65 e il seconde di una rivoltella.
Per tale episodio il TR e il LA sene stati ritenuti colpevoli dei reati di detenzione e porte di armi rispettivamente capi M/4 ed N/4
-
mentre il AM é state ritenute responsabile di 59
concorso nel delitte di perte(cape N/4).
5) Ancera, nell'agosto del 1986 il giovane aveva assi= stite a una conversazione tra le zi● AREN TO,
NE SEstiane, NE NE e NE N- NI (quest'ultimi due in seguito uccisi),nel corse della quale il AREN aveva concluse l'acquisto di una carabina dal NE.L'arma era stata portata al AREN dal NE SEstiane pochi giorni d po, ma la qualità della carabina aveva deluse l'ac' quirente che se ne era apertamente lamentate.
Il AREN e il NE eran● dichiarati re-
sponsabili dei delitti di detenzione e perte, capi
$/3 e 1/3.
6) Nell'ottobre del 1986 il giovane vedeva Mangla
viti TE NZ in possesse di una pistola automatica, che doveva portare presse un armaiele su incarico del ARcen● TO.
Il ARcen⚫ é state dichiarate colpevole di de tenzione e perte di arma(capi D/4,E/4); il GL viti di perte dell'arma(cape E/4).
7) Il 5.2.87 il ragazz● si incontrava con le zi●
ARcen TO in casa di La VI PP,in
S.Filippo di Pellare.In tale occasione il teste con'
statava che le zie era armate di una pistela che per=
tava alla cintela.
Il ARcen é stato per queste ritenute respon' sabile di detenzione e perte di armi (capi U/3 e V/3).
I motivi di ricorse proposti dalle difese degli imputati vertone sui seguenti temi: a) la nullità
dell'ordinanza di rinvi● a giudizio e quella della sentenza di prime grade;
b) la nullità della notifica=
zione dell'avvise di éposite della motivazione del'
P 60
la sentenza di appelle, dedotta dal difensore del
NG, avv.G.TI Freni;
c) carenza e vizi di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità
✓
della testimonianza del De RL;
d) carenze e vizi di motivazione riguardo a specifiche deduzioni difen' sive dedette in appelle concernenti l'effettività e l'illegittimità della disponibilità delle armi.
In ordine alle questioni indicate sub a) non v'é che richiamarsi a quante s ervate sopra sub par.fi
2) e 2/a).
La nul ità denunziata della notificazione del l'avviso di deposito della motivazione della sentenza di appelle é prospettata sotto il profile che l'il' legibilità della sottoscrizione dell'agente natifi- catore ne impedireble l'identificazione, e setto quel' le che aestui si identificherebbe nel messe di con'
ciliazione, il quale avrebbe proceduto senza auteriz= zazione.La conseguenza della nullità sareb e la re=
stituzione degli atti alla cance leria dela corte di Reggio Calabria per provvedere al rinnovo dello adennemente nulle.
Va osservate che la sottoscrizione mediante una sigla é pie amente valida e l'identificazione delle agente n tificatere( un messe di conciliazione) non
é impedita certe dall'illeggibilità della sottoscri=
zione, anche se sarà mene im ediata.
L'esistenza del decreto di autorizzazione ad ese uire la netificazione, previste dall'art.34,com= ma 1° del DPR. n.1229 del 1959, si presume sine a prova co traria(cfr. fa le tante cass.sez.5/a 19.
3.61,Do: adie).Peraltro, l'inosservanza della citata norma non e sanzionata a pena di nul ità, sicché si 61
risolverebbe in una semplice irregolarità.
Conclusivamente poi va considerate che la difesa, al dilà dell'assunta nullità della notificazione, ha proposte tempestivamente i motivi di ricorso, il che implica che essa ha avuto piena conesce/nza della motivazione della sentenza, sicché una presan'
ta nullità dell'atto sarebbe sanata per avere esse raggiunte il sue scopo™ la sua rinnovazione non avrebbe alcun sense.
Del tema delle censure sulla valutazione della attendibilità della testimonianza di De AR Giu
seppe si é dette sopra sub par.f. 3/b, e non v'é che richiamare quante ivi esservate.
Talune specifiche deduzioni con le quali si pre= tenderebbe evidenziare una lacunesità ⚫ incongruenza della motivazione relativamente a talune contraddi=
zioni specifiche, in cui il teste sarebbe incerse riguardo ai fatti narrati e su esposti, sono chiara=
mente inammissibili.La sentenza impugnata ha inver. puntualmente esaminate ogni deduzione difensiva a sue tempo fatta, sicché la lare ripraposizione si risolve in censure di fatto, non consentite.
La difesa del GN SEstiane ha dedetto qhe la carabina recapitata dal ricorrente al ARcen●
(vedi sopra sub n.5) avrebbe potuto essere quella che egli era state autorizzate a portare, e che co= munque l'episodio riferite dal teste sarebbe smentit.
dal fatto che nell'ora indicata l'imputate era in servizio presse il comune di Cardete, nel suo ruola di vigile urbane.
La prima deduzione -peraltre proposta in termi= ni ipotetici e astratti é smentita dal fatto che
- 62
l'arma recapitata al AREN era quella che costui pochi giorni prima aveva contrattate con il quattre= in ne.La seconda é inammissibile risolvendesi una cen' mente sura di merite sulla valutazione motivata/compiuta dal giudice in ordine alla prova d'alibi dedotta.
Tutti i ricorsi vanne respinti per ciò che con' cerne le affermazioni di responsabilità per i capi sopra menzionati, con l'eccezione del ricorso prepe= ste da AL EL● NI, la cui posizione merita un discorso a parte.
4/b 1.- Come riferite nel par.f. precedente, sub
h.4) il TA é stato ritenute colpevole di concorse in perte di armi,per essere state alla guida della vettura ove si trovavan● TR NE e LA GI come, che, palesemente armati, si recavano ad una riuni●=
ne con il ARcen● AnNI e altri della cosca.
Per le stesse fatto il AL é stato anche rite=
nute responsabile del delitto di favoreggiamento (cap●
P/4 ), così riselta l'accusa di partecipazione ad asse=
ciazione di tipo mafioso contestata.
La corte di merite ha ritenute che, a) non v'éc prova che l'avere il MO condotto la vettura possa andare oltre il limite di un atto di compiacenza delle imputate verse gli altri due;
b) che le armi di coste=
re erano portate in made visibile;
c) che infine il
AM non poteva ignorare che di esse si sarebbe po= tute fare us●, eventualmente, immediato.
Ora, la consapevolezza che altri sia armate, e fare per ciò stesse possa eventualmente/uše dell'arma ( e se ne perché la porterebbe?), non implica logicamente alcunché oltre una semplice connivenza.Tante più che 63
nel caso concrete e stande alla motivazione della sen'
tenza impugnata, l'imputate non aveva con il TR si era prestate e il LA alcun obiettive comune, ma ww w.KENNE ad accompagnarli ad una riunione con il AC.
D'altra parte, la sentenza impugnata, mentre esqlu=
de che 1'imputat● possa essere riconosciute colpevole dź partecipazione all'associazione mafiosa per il carattere isolato ed episodio del fatto, risolve l'accusa nel favereggiamente senza dar ragione del cencerse degli elementi(obiettive e subiettive) di tale rate.In altri termini non spiega in che si sarebbe concretate l'aiute offerte aicompagni di viaggi per svia re le indagini oppure Veludere le ricerche della polizia e se di ciò egli avesse avute ( e in che mod.) consapevolezza.
La sentenza per questa parte va annullata con rinvio per nueve giudizi● in ordine alla responsabi lita per concers. in perte illecite di armi(cap. N/A)
e per il reate di favereggiamente (F/4).I motivi sul diniego di riconoscimento delle attenuanti generiche sulla determinazioni della pena rimangone assorbiti per la pregiudizialità della nueva indagine richiesta.
4/c. Come accennate sub par.f. 2 della narlativa
RI RO fidanzata di IN AR
- - ri=
feriva, dopo l'attentate da cestui subito il 24.6.86,
che egli dal giorno dell'uccisione di OL De Ste= fane(13.10.85) al quale era legate, era divenuto particolarmente guarding● ed usava tenere con sé una pistola e delle munizioni.
Per queste il IN é state ritenute respon' sabile dei resti di detenzione e perte di arma(cape
B ) e della centravvenzione ex art.697 cp.(cap. C). 64
La difesa ha dedotto al riguardo che la dichiara=
zione della ragazza é stata illegittimamente ritenuta come prova esauriente, prescindende da qualsiasi ri=
scentre, ed é stata erroneamente interpretata dalla corte di merito, considerandola come riferibile anche ad una condotta di porte dell'arma oltre che di deten'
zione.
Il prime motive é infondate perché , la testimonianza della RI in quante ha avuto ad
-
oggetto un fatto che la teste ha persenalmente e di= rettamente constatate G non richiede affatto alcun obiettivo.
riscontro;peraltro, la corte si é cata carico di me= tivare esaurientemente sulla sua attendibilità anche correlandola con l'episodio dell'uccisione del De Ste=
fane, che nell'imputate aveva indotto una particolare preoccupazione per possibili ritorsioni nei suoi con'
fronti, preoccupazione inequivocabilmente dimostrata fondata dall'attentato subito il 24.6.86.La corte ha anche considerate i rapporti tra i due fidanzati,
ragionevolmente escludenti la possibilità di risen' timenti della FF verso l'imputato.
Quanto alla valutazione del contenuto della di=
chiarazione la sentenza non presenta nella motiva=
zione alcun sfasatura logica, perché l'affer azione della teste sulla circostanza che il IN era.
uso "caminare armate" é di lettura evidente.
La contravvenzione sub cape C) é prescritta per cui la sentenza in relazione ad esse va annullata senza rinvio, eliminandosi la correlativa pena di un mese di reclusione. 65
5.- ME NO (1946) sayd come esposte sub par.fe 1) della narrativa subiva la sera dello
-
11.10.85 une spettacolare e grave attentate nel quale egli e il suo autista, DA AL, rimanevane feriti;
venivane uccisi RM NZ e Angel●
e LL RT, sue guardie del corpo.
Interrogate dalla polizia rifiutava di dare qualsiasi utile notizia sul fatte, pur inequivoca+ bilmente dirette contre di lui.Per queste é stato ritenute responsabile di favereggiamente (cape H/3).
Considera la sentenza impugnata che la riferi bilità dell'attentate ai danni dell'imputate emer ge dalla valutazione complessiva delle seguenti circostanze: a) la personalità dell'ME,cche
é largamente compiutamente lumeggiata con specifi=
ci riferimenti ai suoi precedenti, al suo curricu⇒
lum delinquenziale, alla parte da lui avuta nella aggregazione delle cosche mafiese in rottura e let'
ta con la cosca dei De FA e le altre alleat.
difquesta, e alla sequenza dei fatti successivi al-
l'attentate dell'11.10.85,tra i quali rileva parţi= colarmente il seconde attentate all'ME(cfr.par.
f● l/a della narrativa e par.f. 4 sopra) del 7.7.86;
ÅÏXSEX\Í⭑■xz b) la cautela abituale dell'ME
di girare in vettura blindata e con la scerta;
c).
l'evidente disparità di livelle tra la personalità delinquenziale dell'imputate e quella secondarie delle vittime e del sue stesse autista.
La condotta di favoreggiamente si é concretiz=
zata non solo nell'omissione di ogni utile notizia,
ma nel riferimente di circostanze attinenti ai fatti dirette a lasciar inten dere che l'attentato era di= 66
rette contre altri.L'imputate affermava infatti, con'
tro il vero, che si era recate all'agenzia da sole e vi si era trattenute per breve tempo, mentre é stato accertato che vi era andato con tutta la sua scorta e si era in rattenuto per circa un'ora a parlare con il cugino omonimo.
Secondo i difensori la motivazione del a sentenza sarebbe viziata, perché non dimostra la direzione del'
l'attentate contro l'i putate, o comunque che egli fosse a quel tempo già in grade di dire quali erano le ragioni del fatto e da chi fosse stato commesso;
e perché l'imputato non ha espressamente indicate come obiettivi dell'attentato i fratelli ER e lo
IN li.
T1 ricorse anche per questa parte va respinto,
perché i motivi sono dedotti in termini generici e solamente assertivi, senza alcun apprezzamento criti=
co della motivazione, dalla quale risulta invece dimostrate, chiaramente/che l'attentato era diretto contro l'I=
merti sicché é inconcepibile che egli non avesse quantomeno ben precisi sospetti sugli autori e sulla causale-; che egli ka deliberatamente riferi circe=
stanze non vere, riferendo indirettamente ad altri il ruolo di obiettivo dell'attentato, sì da depistare le indagini, aiutando gli autori a sottrarsi a esse
secondo una evidente logica mafiosa.
5/a. Alla vicenda dell'attentate al IN
AR si é accen ate sopra sub par.fo 4/c.Pur es' sende chiaro de quanto escesto che l'imputate era perfe a ente consapevole di essere espesto per i suoi legami con i De Sterano, all'i do ani dell'at'
Le tato alla sua vite del 2 .
6.8 egli rifiutava di 67
dare qualsiasi notizia utile su di ess..E' stato dunque dichiarate responsabile del delitto di fa=
vereggiamente contestate gli sub cap● D).
Con il ricerse si deduce che non é dimostrato che l'imputate avesse avute mede di vedere il sue aggressore;
con ciò si elude il tema della materia= nel caso lità del favereggiamentevascritto, che é quello di avere rifiutato qualsiasi utile notizia,pur essen'
l'imputato perfettamente conscio della sua posizione tra "a rischio" nel contraste delle cosche.
La rilevanza della condotta omissiva é generi=
camente negata,ma al riguardo v'é una cepiesa,co stante giurisprudenza in sense difforme dall'as unte difensive.
Il ricerse del IN va respinte anche per questa parte.
5/b.- MU NI é state ritenute responsa= bile di favoreggiamento cape C/5 in correlazione
-
all'episodis del duplice assassinio di De FA
OL e LI TO del 13.10.85(cfr.par.fo
1 della narrativa).Pur essendo il grave fatte di sangue avvenute nelle immediate vicinanze della sua abitazione,il MU negava di avere anche udito alcun'
ché,in ciò smentito dal a sua stessa moglie.
La difesa ha dedotto che é neterie che in zone controllate dalla mafia é abitudine astenersi, anche avvertend degli spari, dall'affacciarsi e guardare;
e che comunque, quando pure l'imputate avesse am=
messe di avere avvertito gli spari, del tutto irrile= vante sarebbe stato il contribute che egli avrebbe petute dare. 68
La prima censura é inammissibile perché si conte=
sta in questa sede l'accertamente motivato del giu=
dice di merite sulla base di una discutibile mas'
sima d'esperienza. 1
La seconda, con la quale si nega in sostanza la idoneità del fatto a recare pregiudizio al bene giuridico protette, trascura che il reato di favere gia= mente é una fattispecie di pericole e che é suffi=
ciente che la condetta sa intrinsecamente idonea a fuorviare le indagini(cfr. per tutte cass. sez.I/a
27.2.80,La RO); e che il diniego dell'imputato
I di avere perfine udite i numerosi colpi di arma da fuoco esplosi sotto la sua abitazione, si risolve rifiuto nel di fornire qualsiasi informazione sul fat' Mon to del quale invece non poteva logicamente Vavere megando avuto diretta contezza, così t re un contribute alla ricostruzione della vicenda, concretamente con' figurabile come utile per la posizione stessa in cui il ricorrente si era venuto a trovare.
Il ricorse del MU va pertanto respinte.
5/c. RS DO é stato riterute respon' sabile di favereggia ento capo U/4 per le false
- -
dichiarazioni da lui rese in relazione all'episodio dell'attentate a ZI CC, nel quale egli e Cassone
OL rimasero feriti(cfr.par.f. 1/b della narrativa e par.fo 3/b sopra).In particolare, per avere egli negate la presenza dello TE sulla vettura al mo=
mento dell 'attentato con l'evidente ob ietti di depistare le indagini.
Con il ricorso, a parte una ger erica contesta=
zione di carenza di motivazione che elude il complesso 69
delle argomentazioni svolte in sentenza e sull'episodio dell'attentato e sulla posizione specifica dello imputate, si deduce che proprio le macchie di sangue riscontrate sulla vettura presa d. mira dimostrane che lo ZI non era a bordo, perché egli non riportò
alcuna ferita.
Si trascura che dalla sentenza é chiarito che le macchie furono rilevate sul sedile posteriore e che per ciò, seduto a fianco all'autista v'era una terza persona, la quale rimase indenne.Appunto lo
ZI, per le altre considerazioni svolte, come si é ora dette, dal a sentenza.
5/d.- DA SC veniva assassinato il 17.11.66 a colpi di arma da fucco.Testigone ocular del fatto era il fratello DA NO, il quale reagiva anche all'eg ressione sperando a sua volta.Nonostante ciò DA NO rendeva dicsicrezioni sul fatto palesemente merdaci, per la loro contraddittorietà intrinseca e per il contrasto con gli eleme ti di generica acquisiti e con altre dichiarazioni raccolte.
Pertanto é stato ritenuto colpevole di favoreg=
capo G/2 i mento - --
Con il ricorso la difesa deduce due motivi.
In primo luogo, sostiene il concorso dell'esinente previste dall'art.364 cp.;in secondo la go, rileve l'inidoneità della condotta, perché avere taciuto del'
le altre persone che furono mr senti al fatto e di quelle che soccersero il frate io, or al ante ferito, non poteva c stituirs condotta idoned a desistere le indo ini.Cil sarebbe potuto avvenir solo se l'impu= 70
tato avesse taciuto degli ag ressori pur avendoli visti.Ma egli non li vide perché i colpi furo esplosi da considerevole distanza.
Il primo metive é palesem ete infondate perché
l'esimente viene correlata alla circostanza che lo imputate avrebbe negate di aver a sua volta sparate e ciò avrebbe fatto per sottrarre sé medesime alla responsabilità per questa condotta( un cd. autofa=
voreggiamente).
La deduzione difensiva é veramente inspiegabile perché ( a parte la riduttività del modo di intende-
re la condotta contestata, che va oltre tale specifi=
c⚫ fatte e riguarda la complessiva ricostruzione del-
l'avis.dio) l'emmissione di avere sparate per reagire all'aggressione armata non avrebbe mai potute risolversi in pregiudizio delle TE, vertendosi in un case palese di legittima difesa.
Il secondo motivo é parimenti infendate perché, pur ammesse in ipotesi che l'imputate non avesse vi=
-
ste gli ag resseri -,il sue silenzio sulle persone presenti al fatto e su altre c rcostanze obiettive indicate nella sentenza(altrimenti poi emerse) denunzia la precisa volontà di non consentire un'esatta rice=
struzione del fatto. E questo é potenzialmente idoneo concretizzare a forvier le indagini e quindi a **********
l'oggettività del reato
***X**X che consiste nell eri messa in pericolo del cor etto funzionamento dell'em i istrazione della ciustizia, come sopra si é ricordate (cfr.par.fo 5/b).
5/e. IB AN (1960), GR DE (1946) a
Farlet a diovanni (1940) sono stati rite uti responsa= bili del reato ai favoregsim nto,loro rispettiva= 71
mente ascritte sub cepi D/2,E/2 ed F/2 in relazione alla scoperta di un mancate attentato avvenuto il
29.4.87.Una pattuglia di carabinieri notati due
individui armati di fucile che si allontanavane sì
da fare insergere dei sospetti
- ispezionavane un fab ricate disabitate, site nelle vicinanze del can' tiere del IB AN, dal quale;
due sembravano provenire.
Sul terrazze del fabbricate recuperavane una car=
tuccia cal.7,65 e sulle scale una radio ricetrasmit'
tente.In altre fab ricate vicine recuperavano un fucile di precisione "Parker Hole" cal 7,65,con la ma ricela abrasa.
Il recupere degli oggetti e il rilievo de la pe= ne, sizie/dei fab ricati e del cantiere consentiva di poco prima del stabilire che IN E XREIÑEKŽŹ W■WNÝ /sepraggiungere dei carabinieri e dell'allontanamento dei due sco=
nosciuti, era state esploso un colpo di fucile al-
'indfrizze del Libri, che quella mattina si era re= cate in cantiere, dove si era trattenute -per sua ammissione - circa mezz'ora. una E infatti: data/feritoia del terrazzo del fab= bricate,ove era stata recuperata la cartuccia(di ca= libro corrispondente a quelle del fucile), era pos' sibile prendere di mara l'interno del cantiere;
- con indagine balistica si accertava che dalla possibile feritoia si dipartiva pha traiettoria che portava ad un evidente squarcio riscontrato sulla parete di un magazzino del cantiere;
prodotto da un совре di arma da fuoco;
l'ora della presenza del IB in Cantiere coin'
cideva con quella in cui era stata scoperta la pre= senza dei due sconosciuti, i quali si erano allontana= ti per il viofttolo ai margini (el quale insisteva 72
il fab ricato dal cui terrazzo era stato esploso il colpo;
l'autove ura blindata del IB si trovava par=
cheggiata, mentre egli era in cantiere, vicino al magazzi=
no colpito e quindi prossima alla traiettori individua=
t8;
la collocazione della famiglia del IB nell'an'
bito delle cosche in contesa tra loro il fratelle
DO PA, dell'imputato, *X*X*XXXX XX é stato ucciso il
18.9. e il padre ha subito un attentato il 17.3.89)
dava una regione dell'attentato di quella mattina.
11 IB AN negava oi essere state vittima omiadic di un mencato e di essersi accorto di alcunehé.
Gli on rai GR e LE che il Libri dichitrava
di aver incontrato in cantiere, negavenc invece di avere visto il loro datere di lavoro.
La difesa del IB ha dedotte due motivi;
con il primo sostiene che, pur essendo stato accertato che era state esploso un colpo di fucile,non vi sono prove per riterer che l'imputato abbia mentito quando he soste uto di non essersi accerto oi nulis.
Con il secondo deduce che, supposto che l'ipu=
tato a i mentito, la suc condotta non sarebbe idoner.
a carcretizzare il recto escrittogli.
La difesa dello Seri sostiene che non vi sono ale menti che smentiscano l'imo beto, 11 o r e suste=
nuto di non avere in contrato il IB e c aunque di
Aon esser stato in c. dizione di rendersi conto del'
1' 0 80 50; e che il ricorrenue non tiveve clouna
1 e hon avar d can il e r rt 1
11 quello al Lovers mer escorder 11
Sp 850 e dio icidio. 73
La difesa del LE ha osservato che il IB,
pur avendo dichiarato alla polizia giudiziaria che era state visto dagli operai in cantiere, tra costere l'imputat♦ stesse e le GR, successivamente aveva chiarito al PM. di avere incontrato solo il secondo;
e che, comunque, l'imputate al momento del fatte si tre= esse vava distante dal luogo ove/era avvenute, ixxfa x sic' ché gli sarebbe stato impossibile rendersi conte dell'avvenimento.
Il primo motive del IB é inammissibile,inci= dendo su una valutazione motivata della prova,che la sentenza ha dedotto del tutto logicamente dal complesso delle circostanze sopra ricordate.In ri=
corso si dà per accertato che venne sparate un col po di fucile dal fabbricato nel cantiere, ma si tra scura poi di considerare per una confutazione di
-
comodo e generica il complesso delle circostanze
-
attinenti all'ora in cui certamente il colpo fu esploso,coincidente con la presenza del IB in cantiere;
la posizione della vettura blindata dello collocazione i putato e la dello stesso all'interno di una famiglia sicuramente coinvolta nel a lotta tra le cosche, il che lo rendeva bersaglio privilegiato di vendette trasversali, mentre quella mattina in altri canitere vera presentevche potesse, ragionevolmente,non es'
ser preso di mira.
½ donei della condotta Circa poi la pretesa : bugiarda dell'imputate a sostanziare il delitto di favoreggia ento, si richiama quanto osservato sopra sub par.fo 5/b in ordine alla natura di r ato di pe= ricolo del favoregriamento e all'intrinseca idoneità
del mendacio alla polizia giudiziaria sulle circo= 74
stanze del fatte a pregiudicare il corso delle indagi= ni.Nella specie poi la motivazione della sentenza im=
pugnata evidenzia chiaramente la solidarietà fami= liare-mafiosa che é stata alla base della condotta del IB.
Le stesse tipe di solidarietà é state cerret'
tamente individuato come causale della condotta del'
le GR, il quale trovatosi sul peste e vicino al
IB, come da costui dichiarato non poteva ragi●=
nevolmente non essersi rese conte dell'accaduto.La
stessa evidenza della sua menzogna finisce legicamente per ribadire la circostanza che egli ha deliberata= mente inteso nascondere alla polizia quante era acca- dute.
I motivi dedetti per il LE dichiarata= nel sindizio di legittimità mente pretendono di introdurre Yvaluta
zioni delle risultanze processuali e del fatto che
non possono formare oggetto di sindacate in questa sede.
Pertanto i ricorsi devono essere respinti con 1
le conseguenze di legge.
é state 5/ . IB TO (1966) /ritenute col'
pevole del delitto di favoreggiamento contestat●gli 1
sub cape L/2.
Il 4.6.87 la vettura del IB veniva trovata in una via di Reggio Calabria con tracce di colpi di arma da fuece al parabrezza, al lunette posteriore e alle sportelle sinistro.Il prevenute irreperibile nella'immediatezza del fatto si presentava sole due
-
da giorni dopo, raccontando di essere state sorprese per un colpo di ar a da fuoco che aveva raggiunte il lu= 75
notte posteriore mentre stava per prendere peste sulla vettura.Si era quir di date alla fuga mentre avvertiva l'esplosione di altri colpi, rifugiandəsi presse i suoi familiari,per consiglio dei quali si era successivamente presentato per informare la pe=
lizia giudiziaria del fatto, del quale sosteneva di non sapersi dare una ragione.
La sentenza impugnata ha ritenute falsa e reticente l'informazione data dall'imputato per la incongruenza del raccente sulle circostanze all'ad'
cadimente in relazione agli accertamenti scaturen'
ti dalla generica(chiaramente denunzianti l'aziene aggressiva coordinata di più persone, rilevabile an'
che dalla circostanza che almeno due armi eran●
state impiegate), e per il palese mendacie riguarde alla ignoranza della causale del fatto, considerati i legami mafiosi del IB con la cosca degli TE.
Invere, il IB era stato presente all'omicidio di
TE SC ( la cui officina frequentava abi= tualmente), avvenuto il 17.11.86 cfr. par.f. 5/à -;
-
era state colto in possesso di arma successivamente e pur sempre nei pressi della detta officina;
era, ance=
ra, legate ad AL IO (uccise in seguito nel contesto del conflitte tra le cosche), tanto che suoi T
documenti vennero recuperati nel rifugio ove l'BA latitante nese/era state se rprese e arrestato.
La difesa deduce in ricorse, relativamente al cape in questione, un urice motive, con il quale L
si duole che sia stata ritenuta la responsabilità
dell'imputate sulla base di generiche presunzioni sue e trascurande la schiettezza del comportamento, data la sponta ea presentazione alla polizia. i 76
La censura é inammissibile, perché investe,pe=
T
raltre in termini generici e parziali,il merite del' le valutazioni motivate delle risultanze processuali compiute dai giudici. T
La tardività della presentazione alla polizia
T
dopo un fatto di rilevante gravità, il raffronto æl
T
racconto dell'accadimente con le risultanze della generica e la palese menzogna sulla causale dell'at' tentato chiaramente connessa con le frequentazioni
-
T
costituiscono un complesse mafiese dell'imputate- W W#@#*¥*¥**=¥YRENEAN
indiziarie univoce e grave, dal quale correttamente la sentenza impugnata ha tratto il convincimente sul T
proposito dell'Imputate di occultare quante era a
!
sua conoscenza e sviare le indagini.
☐
5/g. LI ON é stato ritenuto respon' 1
sabile del delitto di favoreg iamento contestategli sub cape 0/2,in relazione all'episodio riferito sub
ꤵи×2 par.fo 2 della narrativa.La perquisizione al'
}
lora eseguita portava all'arresto di FR G.AT tista, latitante, e all'ac ertamento che,per molteplici segni, erano stati ospitati altri latitanti dal LI,
☐ Il ricorso proposto per l'imputato non contienė
motivi riferibili al capo su indicate.
5/h. Il 5.10.87 IO PA e Bernardo
NE erano fatti mette di un attentato con più colpi di arma da fuoco. L'IO pur riferendo che
-
e li riteneva l'attentate riv lto anche contro di lui
-
'rifiutava qualsiasi altra informazione in ordine al'
la genesi del fatte, peraltro sicuramente correlate alla lotta afiosa, tanto che in seguito, il 3.1.89, il RD rimarrà ucciso xnxxxxx in un'altra aggres' 77
slone.
L 'IO é stato ritenuto colpevole di faz
- capo 1/1 voreg iamento
-1
La difesa ha deco to un unto motive, censurando la motivazione della sentenza impugnata per avere illogicamente desunto l'affermazione di responsabi= Jesse lità dal solo fatto che l'mputato non stato in grade di o rir notizie sulla causale del delitto, pur avendo riconosciuto che l'attentato, a suo avvi= so, era rivolto anche contro di lui.
La motivazione della sentenza appare viceversa del tutto conseguenziale e congrua, perché, da un lato, é logico che se l'imputato aveva ritenuto il delitto rivolto anche verso di lui, avreb e novuto spiegare il perché di tale convinzione;
d'altra parte, il successive omicidio del RD, evidentemente ri=
collegabile al prece ente attentato fallito nel quadre della lotta mafiosa, e la frequenza dell'IO con 'ALBANESE il precetto, logica e te sono stati assunti come cir=
costanze inequivocabilmente rivelatrici della solida=
rietà mafiosa che ha determi ato la menzogna delio
IO.
Il ricorso va perta to respinto. 78
6.- Nella narrativa della presente sub paras graf. 4° si é riferite come la sentenza impugnata, muovendo dall'analisi della sequenza di delitti
-
verificatasi nel bienn. 1985-1987( a partire dal'
l'attentate dell'l1.10.85
contro
ME TO
cl.1946 e dall'omicidio di De FA OL del successive 13.10), e da altri molteplici indizi, testimonianze e dichiarazioni accusatorie abbia
-,
ricostruite una complessa vicenda delittuosa del la quale si sono rese protagoniste due articolate conserterie mafiose, formate da più associazioni fra lere selidali,le quali hanno dat● luego a una sanguinesa guerra per bande, alle scope di acqui= sire il controllo del territorio e l'egemonia sui traffici illeciti e non, con lo strumento dell'int timidazione mafiosa.
Ricostruite tale quadre la sentenza ha ritenu=
te la responsabilità della maggior parte degli imputat♦, odierni ricorrenti, per il delitto di par= tecipazione ad associazione di tipo mafioso, aggra= vata dall'essere l'associazione stessa armata(art. 416 bis,commi 1°,3°,4° e 5°,cp.).
Le difese di più ricorrenti hanne censurate in prime luogo, sotto il profile dell'incongruità e il gicità della motivazione e della violazione:
di legge, la stessa affermazione dell'esistenza delle associazionixxx e, in subordine, la loro quali= ficazione ex art.416 bis citate piuttosto che ex art.416 cp.(associazione per delinquere).
In secondo luogo, hanno contestate il ritenute concorso dell'aggravante dell'essere 1 associa=
zioni armate, ed hanno censurate il diniego della 79
attenuante prevista dall'art.114 cp.(minima parte= cipazione al reato concorsuale).
Sul primo ordine di censure va osservato che la tesi difensiva, che non sia adeguato e legice il metodo della sentenza impugnata di cogliere la prova della sussistenza delle associazioni dalla sequenza dei delitti, dalle precorse vicende accert tate in altri giudizi,da prospettazioni di tesi desunte dai rapporti di polizia, da talune coinci=
denze nell'impiego di armi e munizioni e da dichia= razioni di discutibile attend/bilità di alcuni testi
3 persone già appartenenti alla delinquenza organiz= zata, dissociatesi, si risolve sostanzialmente in una censura di merite, per taluni aspetti anche ge=
nerica.
L'ampia analisi che la sentenza impugnata ha de=
dicato alle numerose vicende delittuose, - gran parte delie quali sono state prese in considerazione, non per l'ac ertamento di personali responsabilità,ma per il loro rilievo sintomatice ai fini della pre= senza, dell'operatività e della qualificazione delle associazioni criminose individuate -, ha colto m ti=
vatamente e in aderenza a fatti specifici di diver=
sa gravità (ma nell'insieme di sicura ed univoca in'
dicatività) una precisa concatenazione causale di cer per sé estremamente eloquente, ma che, in relazione: con i elementi probatori sopra cennati,he offerte un costrutte probatorio del tutto valido.
Non si é ,in altri termini, in presenza di una sommateria di episodi criminosi congetturalmente collegati fre lore per suf ragare delle inctesi, cosi come sembra ritener la critica difensiva -,
- 80
bensì di un'organica disamina di fatti specifici
(desunti anche dagli accertamenti acquisiti in al' tri procedimenti), dei quali ragionevolmente sone state tratte le conclusioni sul quadro delle asso=
ciazioni delinquenziali cui la corte di merito é
pervenuta.
Il disegno della parabola delinquenziale del
De FA ELo;
delle organizzazioni xxxx gravi⇒ tanti attorno a lui e ad altri membri dela sua famiglia (significativamente prima e come lui as' sassinati); dei traffici sviluppati attraverso le dette organizzazioni (in parte accertati giudizial' mente in altre sedi); la considerazione dei due at entati subiti dall'ME TO (1946) e la carrellata di omicidi e attentati in cui sono sta=
ti coinvolti membri delle famiglie COlle, DÀ
e AC (cui si é accennate sub par.fe 1) delia narrativa); il contrappunto di una non inferiore sequela di fatti criminosi in cui sono stati vite appartenenti oppure time persone/in vario modo legate alle famiglie
De ST, EG e IB;
la scoperta di un ar=
senale affidato alla custodia di LI ON
с (cfr/par.fe 2 della narrativa) e la siura riferi= bilità di esso alla consorteria dei De ST e dei loro alleati;
costituiscone selo i dati più salienti e incisivamente significativi del compen'
die di inaizi gravi e univoci valorizzati dalla corte di merito, che non può essere s alutato con proposizioni critiche generiche o letture alterna=
tive a quella motivata che il giudice di merito ne na fatto.
E quanto alle testimoninaze del Di RL e 81 dell'Arcudi delle quali si é già dette e di altre di cui si dirà nell'analisi delle singole posizioni, non é dubbio che esse hanne portato un significative contribute, la cui portata e at' tendibilità non può essere rivisitate in questa sede, essendo state motivatamente apprezzate dal I giudice di merite.
La qualificazione mafiesa delle associazioni individuate é contestata con le censure difensive,
perché gli episodi di reticenza e omertà non sa=
rebbero sufficienti a dimostrare la sussistenza di una forza intimidatoria promanante dalle as' sociazioni, della quale ciascuno dei presunti as' sociati si sarebbe avvalse.
Ora, in linea di principio va ribadito che la forza di intimidazione derivante dal vincolo socia=
le costituisce l'elemente qualificante del sodali=
zio mafioso e, a un tempo, lo strumenta proprio del perseguimento delle finalità sociali.Ma non per questa ogni singola attività riferibile all'ası atti di ciazione deve essere connotata davinti idazione,
né necessariamente EXE ciascun associate di essa far concretamente use. deve axxaxxxxx/E invere sufficiente la consapevo=
lezza nell'associato della presenza di tale poten'
zialità e della forza che la notorietà del vincolo
☐ associative assicura di per sé alla sua condotta,
ingenerando nell'ambiente une state di assegget'
tamente e di omertà.
Concretamente poi la metivazione della senten' za impugnata ha correttamente di estrate la conno=
tazione mafiosa delle associazioni, evidenziando nell'analisi della plurien: ale vicenda criminosa. 82
l'impermeabilità alle indagini di tutti i numerosi delitti evocati nella sua parte espositiva, per la porfime indisponibilità delle stesse vittime dei lere più prossimi congiunti a fornire qualsiasi informazione agli inquirenti.
La sequenza stessa dei fatti di favereggiamento qui consider pur riferendosi ad un limitate num quì mero di episodi fra i molti desumibili dal conte= ste esaminate dai giudici di merite - dà fagione. della congruità e aderenza alle risultanze processua= li delle valutazioni della sentenza impugnata, la quale ha colte,non tanto isolati fatti di reticen' za e di emertà collegati comunemente alla attività delinquenziali, bensì un atteggiamente sociale di diffusa acquisscenza alla ripetitività incalzante di delitti gravi commessi con la sfrentata temera= rietà che nasce appunto dalla coscienza degli aus teri di poter contare sulla forza intimidatrice dell'associazione.
La contestazione della ritenuta aggravante del'
l'essere le associazioni armate mueve dal criterio che tutti gli associati debbano avere la disponi bilità delle armi(● materie esplodenti) e tutti indiscriminatamente possane farne use. E, alla stregua di tale criteria,
osserva che il fatto che taluni degli associati abbia detenute, pertate ● fatte use di armi non dimostra affatto che le armi sian● state nel a di-
sponibilità di tutti.
Il criteri● di massima é errate perché confen' de in sostanza la disponibilità di armi che i par= tecipanti possano avere "per il conseguimente delle finalità dell'associazione"(cfr.art.416 bis comma 83
5°,cp.) con la detenzione e il perte di armi da parte di ciascuno,● postula quantomeno che cia= scune dei partecipanti pessa utilizzare le armi a sue piacimente..
Sulla non sovrapponibilità del concetto di disponibilità con quello di detenzione e ancor più dipert●) questa certe ha già avuto modo di pronunziarsi(cfr.cass. sez.I/a 28.10.91, ec.26.9.91, ric.Ruga),ricordando che la dotazione di armi del sodalizio criminese rispecchia una situazione di fatte distinta dalla detenzione effettiva che ciascuno dei partecipanti può avere di esse e dal'
l'use che in concrete possa concretamente farne, (efr. Murcht: Cass. Sex. Ela 17.2/10.3.92, ric. LAVRO h. Sent. c. c.788), In realtà, lo stesso specifice riferimente del la norma su citata alla possibilità che le armi siane occultate tenute in luogo di deposite pene in evidenza che le armi possono essere detenute sole da une da alcuni degli associati.
La correlazione pei della disponibilità con il conseguimente dei fini dell'associazione chiari=
ScеXE якINEE come l'utilizzabilità delle armi da parte degli associati non é affatto necessaria=
mente diffusa e indiscriminata, bensì disciplinata dalla corrispondenza di essa alle finalità proprie del sodalizio.
Ne discende che la notazione difensiva che sele alcuni degli imputati di associazione siano stati ritenuti respensabili per delitti inerenti alla detenzione e al perte di armi, e molti altri ne siano stati prosciolti, risulta indifferente alle accertamente del concorso dell'ag ravante in que=
stione. 84
Il tema dell'applicabilità dell'atteruante pre= vista dall'art.114 cp.(riconoscimento del minime apporte da parte di talune nel reate concorsuale) viene proposte dalle doglianze difensive, che cen'
suran● la non presa in considerazione delle istan-
ze dirette a ottenere il riconoscimento di tale attenuante in relazione al ruolo partecipative svel-
to da taluni imputati, in termini demmaticamente inaccettabili.
Si trascura in sostanza che l'attenuante con'
cerne la disciplina del concorso nel reate ex artt.
110 e segg. ep. e ha intredette una cerrezione al principio delléequivalenza delle cause e della unitarietà del reate concorsuale in relazione al quale l'apporto di ciascun é a un tempo atto proprie e comune a tutti i concorrenti, con l'impli=
$
cazione di una tendenziale equivalenza anche sul piano sanzionatorie.
☐
Ma in relazione alla fattispecie di partecipa=
ziene ad un'associazione delinquenziale, che é quel' la ricorrente nel presente procedimento e che con'
siste nell'adesione del singel. al patte sociale 1-
e nella sua partecipazione all'associazione, si é evidentemente al difuori di un'ipotesi di concorse ex art.110 citate e non dunque concepibile l'esten'
sione dell'attenuante in parela.Il giudice può va= lutare la portata concreta della partecipazione all'associazione di ciascun graduando la pena tra il minimo e il massime edit ale e riconscends, even'
tualmente, le atten anti generiche, ma é concettual' mente impossibile introdurre una circostanza lega=
ta alla disciplina del concorso nel reato, là dove 85
cencerse non c'é.
6/a. De Stefan. I●(cl.1959) é state ritenute associate della cosca facente cape al fratelle
OL e dichiarate colpevole del delitte di par= tecipazione ad associazione mafiosa armata(cape)
A dell'imputazione).
La sentenza impugnata ha considerate le seguen'
ti circostanze complessivamente indicative in ma= niera grave e univeca della responsabilità delle imputate: a) l'attiva partecipazione agli affari gestiti dall'organizzazione del fratelle.
Il 13.9.82 l'imputate é sorprese all valice di
Ventimiglia x■■x in compagnia di pregiudicati le=
gati al De FA ELe con assegni dell'importe di 90 milioni.Il tentative di esportazione di va= luta risultera dalle successive indagini un epi=
sodie nen isolate, bensì legate a un traffic. di stupefacenti gestite da un'associazione specifica, alla quale l'imputate sarà ritenute estrane , fer= mo restando il suo positive coinvolgimento nella particolare operazione delittuosa.
Nelle stesse ann. 1982 viene accertata la par=
tecipazione dell'imputate con un rileva te ap=
-
perte di capitale - alla spa."Elettronic Compa⇒ ny", una società gestita di fatto dal OL e al' tri per il compimento di operazioni truffaldine
E ancora é accertata la presenza dell'I●KE
a berde di un peschereccie che trasportava un ingente qua titative di hashish dal Liban sine alle ceste calabre.
Il ruolo di attive partecipe dell'associazione
é confermate dalla testimonianza di De RL 86
PP e dalle informazioni fornite dal disse=
ciate ST FA;
b) la condotta dell'imputato dopo l'assassini● del ELa.L'imputate si rende irreperibile, ma il
30.1.86 viene sorprese da una pattuglia di polizia.
a berde di una vettura blindata, armate, in compa gnia di EG PA e SA FA (entran' il seconds in particolare come uomo di fiducia dei LIBRI bi legati alla cosca De FA) o di un quar ter-
ze rimaste sENsciute.Nelle stesse circostanze di tempo e di luego ( a poca distanza) un altra
.
vettura blindata vione fermata e sene individuati gli occupanti(IN EN, PI OL e NÒ
AN), il cui collegamente con gli occupanti del' la prima scaturisce dalle peculiari circostanze del lore ferme e di quelle degli altri;
mentre il lere coinvolgimentà nelle attività malavitos é confermate dalla circostanza che il IN ⚫ 1.
NÒ rimarranno vittime di due distinti successivi attentati;
c) l'ingiustificata disponibilità di rilevanti mezzi finanziari(che permettono l'investimento di un notevole capitale nella società "Elettronic
Company" ,la costruzione di un edificio in una zena residenziale il mantenimente personale e della famiglia in condizioni di agiatezza),pur in mancanza di una qualsiasi attività lavorativa e di lecite fenti di reddite.
Con il ricerse si denunzia carenza e vizi di motivazione, esservandosi:1) che a carice dell'im putate sono stati illogicamente valutati il rap= perte di consanguineità con il fratelle ed il les game matrimoniale con una nipote dei EG, fatti 87
nen dimostrativi di una partecipazione associativa,
ma che certe spiegano i rapporti ai contiguità
e affettivi;
2) che la riconosciuta estraneità
dell'imputate all'associazione finalizzata al traf fice di stupefacenti non avrebbe dovute consentire illazioni sul coinvolgimento nelle attività de= littuose attribuite al Pacle;
3) che l'irreperi= bilità successiva all'assassinio del ELe trevava la sua ragione nella necessità di sottrarsi a possibili vendette trasversali legate ala guerra per bande.
Con il ricorse si denunzia ulteriormente il diniege delle attenuanti generiche, viziato dalla
●messa considerazione della personalità dell'im= putate, gravate ingiustamente dal negative influss.
della considerazione della personalità delinquen'
ziale del fratell● Paol..
Il ricorse va respinte.Le censure sulla moti=
vazione sera dedotte in termini chiaramente se=
lettivi e riduttivi del complesse delle circostanze sopra cennate, sulle quali i giudici di merite hanne fondate il lere convincimer to.
La sequenza di episodi ricordati sopra sub lett. a)
dimostra che non il rapporte di consanguineità, ma la partecipazione xxxxxx all'attività delinquenziale ed afaristica del fratelle EL.(alla quale il rap erte di parentela ha offerte solo l'occasione
e la più pregnante e ulteriore base fiduciaria)
ha costituite il rilevante elemente indicative valerizzate dai giudici.
La rice osciuta estraneità dell'imputate alla associazione finalizzata al traffico di stupefa= 88
centi, lascia immutata la valenza indicativa del coinvolgimento dell'Orazie in episodi specifici come il tentative di esportazione di un notevole ammontare di valuta, nel trasporto di hashish dal
Libane e in operazioni di ambigu● affarisme come la partecipazione (con rilevante capitale) alla società "Elettronic Company".
L'irreperibilità poi non é stata utilizzata di per sé,ma in correlazione con l'episodio del 30.1.86 fortemente significative che l'imputate non si era semplicemente allontanate per cautela,ma era coin- velte operativamente nella contrapposizione delle conserterie mafiese.
Anche il motive concernenete il diniege delà attenuanti generiche muove da una lettura della motivazione della sentenza impugnata strettamente legata alla logica di parte, trascurando che la sentenza impugnata ha ancorate il suo convincimento sul punto al ruolo attive di associate dell'im= putate, e non al vincolo familiare con il fratel
10.
6/b.- EG PA (1955) é state ritenut●
: colpevole del delitto di partecipazione all'asso ciazione mafiosa f rmata dal grup dei De Stegano, dei IB e degli stessi EG (cape A dell'impu= tazione).
Osserva la sentenza impugnata che la re sponsabilità dell'imputato é dimost rata dalla va- lutazione complessiva e unitaria delle seguenti circostanze: a) i solidi legami di alleanza e so= che legene la famiglia dei EG della lidarietà
- 89
Oggi quale l'imputate e il fratelle EN (decedute) sene i massimi esponenti alla famiglia dei De
-
FA, espressi non sele da accadimenti signi=
ficativi , secende il costume locale,quali il matrimoni● di TO Benestare(nipote dei Te= gane) cen I● De FA e la partecipazione in prima fila(seconde una ritualità rigorosa e indicativa) dei fratelli EG alle esequie ded
De FA OL.Ma anche da specifiche circ♦stan' ze sintomatiche della partecipazione ai traffici e alle attività
/illecit , quali la presenza dei medesimi fratelli
EG alla sbarce di un rilevante carice di has shish proveniente dal Liban.(cfr.sopra par.fe coinvolgimento 6/a) insieme al De FA IO, e là ⠀ ⠀ di EG PA nell'episodio del 30.1.86 con
1. stesse De FA(cfr. ancora il par.fe citate). da parte dell'imputato di abituale = da hai sisse til fortells lordestinazione cel vetture blindate e bar e gestite nel sab=
berge di AR(centrellate dalla conserteria dei̟
"destefaniani") luogo di ritrove di cester
( a fra di essi, CA ER,cozubara delf l'attentate del 7.7.86 a ME TO e rima=
ste uccise nel conflitte a fuece derivatone(cfr. sopra par.f. 4) EG PA, ancora, trovava bifugio nella casa di SA FA (persona) legata ai IB, a loro volta alleati dei De Ste=
fane e dei EG),nella quale deteneva una pi= stela corredata da abbondante munizionamento;
6) la testimonianza di AC IO, già cont vivente di TR NE(esponente della conser teria avversa ai De FA) sul ruolo preminente dei fratelli EG nel sodalizio facente cap. 90
quelli d) la disponibilità ingiustificata di beni (imme: bili e autovetture blindate) e l'elevat● tenore di vita dell'imputate, pur in mancanza di dichiara=
te e lecite fenti di reddite.
La difesa del EG PA ha dedotto i seguenti motivi di ricorse:1) carenza di motivas zione in ordine alla sussistenza dell'associazione mafiesa;
2) vizi di motivazione sulla partecipazi●= ne associativa dell'imputate, desunta da circostan'
ze relative al fratelle DO e alla famiglia, per le quali egli é stato illogicamente coinvel te;
3) l'irrilevanza indicativa dell'episodio del
30.1.86; 4) carenza di motivazione sulla sussisten' carenza di motivasione. za del dolo;
5) sul diniego delle generiche, della attenuante prevista dall'art.114 cp. e sulla mi sura della pena.
Riguardo al prime motivo di ricerse si richia= ma quanto esposto sopra sub par.fo 6).
Le censure sub n.ri 2,3, e 4 ,mentre svaluta=
no geneticamente circostanze significative come per le sue quella dell'episodio del 30.1.86(che /peculiarità
ЯæÌxfætt■ non può legicamente estrap♦larsi dal fatte contesto come un /casuale) ● quelle atti= nenti ai rapporti con la famiglia De ST (che nel particolare ambiente sociale locale hanno pre=
cise implicazioni); trascurano le altre su ricordate
(compresa la testimonianza della AC), le qua= li dimostrano come i fatti relativi ai rapporti apparentemente solo di ordine personale e familiare abbiano un precise risvolte di solidarietà anche sul piane dell'attività delinquenziale. +4 91
Il che dà ragione della loro valorizzazione da parte della sentenza impugnata nell'insieme
- della qua= del compendio indiziarie, in un ottica le pur la medesima sentenza ha avvertiti i che non può trascurare la rilevanza specifica che talune assumono circostanze e comportamenti nell'ambiente so=
ciale locale.
Né é esatta l'affermazione che fatti personala mente riguardanti il EG NI (oggi defun' to) siano stati utilizzati per dimostrare la responsabilità dell'imputato, perché, pur nel quadro di una trattazione congiunta testualmente della posizioni dei due EG,i fatti riferibili a ciaz Stáli scuno sono trattati distintamente.
Quanto poi ad altre circostanze coinvolgenti è consuratile che la senterica imperquata 1a gruppo familiare,non ego p o z.com. mebli apprezzato Vi riflessi che essi hanno sulla posizione delle imputato, per il di preminenza che nella 240lo
famiglia egli aveva a che non consentiva di ritenerlo estraneo a particola=
ri eventi.Questi costituiscono, peraltro, selo il date di fondo nel quale la sentenza impugnata non altri e ha mancato di evidenziare ben precisi fatti sinte=
matici, concernenti personalmente l'imputato.
Le censure di cui al punto 5° sone state già confutate sopra sub par.fe 6) per ciò che riguar= da la pretesa applicabilità dell'attenuante previ=
sta dall'art.114 cp. Riguardo al diniego delle generiche e alla misura della pena si risolvono poi nella generica contestazione di apprezzamenti di fatto e in non pertinenti confronti con le pene inflitte ad altri imputati, che non possono essere dedotti in questa sede di legittimità. 92
Il ricerse in conclusione deve esser respinte.
6/c.- AR OL (cl.1955) cugino dei f atelli De ST é state ritenute responsabi=
-
le del delitto di partecipazione ad associazione
--
di tipo mafios● contestat● sub cap● A dell'im= putazione e condannato alla pena ritenuta di giustizia.
La sentenza impugnata ha tratte il sue convincimento dai seguenti indizi, complessiva=
mente valutati: a) l'imputate risulta collegato all'organizzazione delinquenziale dei De St efane già a partire dal 1982, allorquando viene coin' volte nell'imponente operazione di traffico di stupefacenti che portava alle sbarce di un ingen'
te quantitative di hashish sulla costa calabra proveniente dal Libano (cfr. sopra par.fi 6/a e
6/b).Tanto é emerso dal process. denominato "drega
1" (sentenze 19.7.85 del tribunale di Reggio Cam bria e 30.5.86 della corte di appela della stessa sede), a conclusione del quale l'imputate veniva condannato per il reate di traffice di stupefacen' ti, e prescielto dall'accusa di associazione fi=
nalizzata a simili traffici.Peraltre emergevano dagli atti sintomatici elementi di collegamente del AR con il Paegle De ST;
b) il legame con testui viene rilanite dalla par=
tecipazione ad operazioni di carattere sp-culative,
richie denti rilevanti investimenta di capitali, quali l'acquisto di ter eni in contrada "Armaca"
di Reggio Calabria da potere di Campel. Francesc●
e l'acquisto dei terreni in contrada "Pietra lunga" 93
nel territorio di Perugia;
c) la testimonianza di RA TO(pers●= naggi● dissociate della malavita) e di AC
IO(ex convivente di TR NE,cfr.par f. 6/b), le quali hanno confermate il coinvolgi= mente del AR nel traffic. degli stupefacenti, il suo ruolo nella cosca De FA e la sua stes'
sa inclinazione al consumo di cocaina;
d) la sintomatica sperequazione tra la disponi= bilità da parte dell'imputate di notevoli mezzi, finanziart quali richiesti dalle cennate operazio=
ni speculative ■ -,e la mancanza di attività la= vorativa altra lecita e dichiarata fonte di red'
dite)
e) Ia partecipazione ai funerali di OL De Ste= ela. fane a fiance del fratelle di costui,Orazie,
latitanza pluriennale (presupponente mezzi finan ziari e coperture), conclusasi il 24.7.90 a Chiaș vari, dove veniva tratte in arrest● e colto in pos'
sesse di una pistela e di documenti falsi.
Con il ricorso le difese hanno proposte due motivi concernenti, rispettivamente, l'affermazione di responsabilità e il diniego delle attenuanti generiche e la misura della pena.
Il primo,diffuse e articolate motive analiz= za criticamente sette il profilo della carenza
-
e dei vizi di motivazione la valorizzazione
-
delle circostanze sopra cennate compiuta dai giu= dici di merite, rilevande in particolare: a) che I
la sentenza impugnata ha indebitamente e illegi= camente considerate la vicenda precessuale del cd. "droga 1", trascurande che in quella sede le 94
imputato é stato assolte dal 'imputazione di as sociazione e che i fatti giudicati risalgene ad epoca anteriore a quella cui é riferita l'odierna contestazione di partecipazione ad associazione mafiosa;
b) che nessuna utile deduzione accusa=
toria era possibile trarre dalla partecipazione del AR alle ●perazioni speculative su cen'
nate, nelle quali non sono stati individuati aspet' ti di illiceità . Peraltro, il concerse in affari specifici leciti non può costituire elemente indi= cative di partecipazione all'associazione delin quenziale del De Stepfane;
c) le testimonianze del RA e della AC non sene utilizzat bili, perché a parte la personalità dei testi il prime, pur confermando i fatti riferiti ha escluso in giudizie che il AR fosse la persona alla quale egli si era riferite.E la seconda ha rese informazioni generiche e de rela= te;
d) la sperequazione tra la disponibilità di mezzi finanziari e fonti lecite di reddite sareb=
be inesistente - avendo l'imputate tratte i mezzi dalla sua attività di agente im obiliare e ce=
munque insignificante sotte il profile probaterie;
e) la partecipazione ai funerali del cugino é giu= stificata dal rapporte di parentela, mentre la latitanza é circostanza che non può essere posta a carico dell'imputate di per sé, come ritenute da costante giurisprudenza.
Le censure difensive (ora riassunte in estre=
ma sintesi) approfondiscono l'analisi critica del'
le singole circostanze e ne trascurane l'esame complessive e coordinate, rite ende del tutto insi= 95
gnificanti e inutilizzabili gli elementi partita=
riamente considerati.
Ritiene questa corte che la motivazione della sentenza impugnata resista complessivamente alle su cenrate censure, che non possono essere seguite xia né sul piano dell'azzeramento deg atomistice dei singoli elementi probateri acquisiti,né in ta= lune valutazioni, le quali dedette sette il prefi=
-
le della carenza motivazionale si risolvono in
-
realtà in un sindacato di merito.
Le risultanze del processo cd. "droga 1" non rilevano nell'economia della valutazione della sentenza impugnata( e della stessa sentenza confer=
mi di primo grade) tante per le conclusioni di quel giudizio( attesa anche la non vincolatività del giu= dicate penale in altro giudizio omologo), quanto per i fatți indicativi acquisiti,uai quali i giudici di merito hanre tratto, con apprezzamento quì non sin' dacabile, validi elementi di giudizio dimostrativi del rapporto già allora intercorrente tra l'imputato e il OL De ST,la cui cosca (come dimostrato dalia sentenza impugnata che ha tracciato un pre= 1 cise disegno dell'attività dei De Ste fano anche anteriormente ai fatti per cui é giudizio) già al- lora era floridamente operativa.
E i cenrati elementi han e trovate integrazione e conferma nella partecipazione del AR alle operazioni speculative im obiliari del De FA, la quale a prescindere dalla liceità di tale ope=
-
razioni di per sé é indicativa di una solidarie=
-
tà affaristica già da sola sintomatica di ben al'
tre solidarietà (ove non si prescinda irrealisti= 96
camente dalla logica delle attività mafiese, anche se in sé lecite), ma che coniugata con le preceden'
ti ceinteressenze sul piane delinquenziale, assu= me una pregnanza indicativa di indubbia rilevan'
za.
E con ciò rimane confutate anche il rilievo della non riferibilità dei fatti del 1982 alla
XXIIİZZÍII partecipazione associativa conte=
stata in queste giudizio a partire dal 1985,par=
ché le circostanze prese in considerazione dime=
strane la preesistenza e la permanenza dei lega=
mi tra l'imputate e il De FA e il suo s02 dalizio).
Le testimonianze del RA e della AC
sene state valutate motivatamente dalla corte di merito,la quale ha date ragione dell'inattendi=
bilità della ritrattazione ambigua del prime at- traverse il diniege di riconoscere personalmente in giudizi● l'imputate (che pure aveva in preced denza compiutamente descritte e identificate in fotografia più volte); e della rilevanza della testimonianza della AC(seppur de relate) nel contesto unitario del compendio probaterie in'
diziari●.
L'ingiustificata disponibilità di mezzi finan- ziari é genericamente svalutata dalle censure di= fensive, le quali mentre adducono un'improbabile
-
e comunque non dimostrata) attività lavorativa di agente immobiliare (in latitanza?) -, non risolve= no la validità ragionevolmente ritenuta di questo significative indizie, che coordinate con le coin'
teressenze delinquenziali e affaristiche, non può 97
essere affatte ignorate.
E altrettante dicasi delia latitanza, che non é stata affatte prisa in considerazione dal' la sentenza impugnata di per sé, ma per l'ovvia implicazione di necessità di mezzi finanziari, di complicità e di solidarietà che xx xi tro= vane legicamente la loro più attendibile fente nella forza di un organizzazione sodálè delin quenziale.Né possono essere del tutte trascurate le implicazioni di talune manifestazioni di c♦= stume, che, pur in sé di rilevanza generica, nelle insieme delle complessive risultanze hanno tut'
tavia un lore sense.
Per quanto attiene al secondo motive, le cen' sure difensive ignorane (concentrandosi riduttiva=
mente sulle proposizioni specificamente riserva= te dalle sentenza impugnata al tema delle generi= che e della pena) quante quelle proposizioni legi= camente richiamano del conteste complessivOKEN★
della decisione.Così non si può sostenere fon'
datamente la carenza di motivazione sul punto, tra=
scurande quante la sentenza impugnata
- richiaman'
desi alla gravità dei fatti e alla personalità dell'imputate - ha esposte riguardo alla pericolo=
sità dell'associazione mafiosa di cui costui ha fatto parte e riguardo al/curriculum delinquenzia=
18.
Pertanto il ricorse va respinte. 9
698
6/d.- La posizione di AC NO (él. 1960)
é stata presa in esame per quanto concerne la sua responsabilità per il duplice tentato omicidio dei cugini SA, commesso il 16.7.86 in pieno giorno sulla piazza del mercato di Reggio Calabria(cfr.par.fo
3/2).
Il AC é stato inoltre ritenuto respon'
bile di partecipazione all'associazione dei De ST,
per il suo stesso ruolo di sicario svolto nella cir=
costanza ora cennata,per la sua consuetudine con altri facenti parti dell'organizzazione, per avere svolto la mansione di fiducia di autista di NO NO (pa= 1 dre di Martino OL,cfr.par.fo precedente, e zio di
OL De ST) e per avere portato una corona di fiori alle esequie dello stesso De ST, incarico che il costume locale riserva alle persone gregarie più fidate e meritevoli dell' "onore".
Le censure difensive al riguardano osservano 1 che sono stati valorizzati elementi(come quello di avere svolto il lavoro di autista) risalenti al 1982, cioé anteriore al periodo per il quale é contestata la partecipazione associativa, che muove dal 1985.
Poi contestano la rilevanza degli elementi partita= riamente indicati, sottolienndone la irrilevanta indi=
ziaria.
Un secondo motivo investe per carenza e vizi di motivazione il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della misura della pena.
Sul primo motivo, va in primo luogo osservato che la valorizzazione del fatto che il prevenuto fosse l'autista del NO OL dal 1982 non implica una immutazione del fatto contestato,ma individua una cir= 9 999
costanza sintomatica risalente nel tempo che si é
protratta ininterrottamente, denunciando un legame con la cosca familiare, la quale- per quanto XXX emerge dalla sentenza che ne ha tracciato la sto non si é certo formata nel 1985 ed é rimasta ria
-
la stessa.
L'analisi critica dei fatti indiziari anche qui risolve la valenza probatoria di essi per un verso trascurando il senso specifico che ogni fatto ha nel contesto socio culturale del luogo e della men' talità mafiosa, e per altro verso si appaga della valutazione partitaria delle circostanze.
La sentenza impugnata ha rilevato che lo svol' gimento di mansioni come quelle di autista di persone della "famiglia" non é un lavoro qualsiasi,ma una mansione fiddéiaria che la "famiglia" mon dà a chiun' que,né lo potrebbe, perché , considerando il frequente ricorso alle veniette travsersali nella lotta, é anche una mansione rischiosa.
Nella stessa logica del costume locale va letto correttamente (come la sentenza ha dimostrato) il fatto di portare una corona di fiori alle esequie.
Il legame familiare del NO NO con il 1
De ST e il figlio OL(che ben si é visto le= gato per motivi affaristici e delinquenziali al primo) non é privo di rilievo e implicazioni,se si considera la base familiare delle cosche.
Detto questo, l'indicatività di ciascun fatto (certo in sé non decisivo) va coniugata con quella degli al' tri ,nel caso, con l'accertata responsabilita dell'imputato, autore materiale di una vendetta che,
é visto, inserita nel quadro dela lotta tra le 100
cosche.
Bartanto il ricorso per quanto riguarda la affermata responsabilità dell'imputato per il capo
A) dell'accusa va respinto.
Sul secondo motivo,non si può ritenere carente di motivazione riguardo al diniego delle generiche
● alla misura della pena la sentenza impugnata,la quale ha individuato le ragioni del suo convinci mento nella gravità obiettiva e conreta dei fatti e nella personalità del prevenuto (prestatosi a fare da sicario) da essi desunta.Certo, vanno considerate tutte le circostanze ex art.133 cp., ma il giudico soddisfa all'obbligo di motivazione in punto di ge=
neriche e determinazione della pena individuando gli elementi decisivi del complesso parametro e ar= gomentando riguardo ad essi.
-6/ . TT RE(cl.1959) é stato ritenuto responsabile di partecipazione all'associazione dei
De ST - capo A) dell'imputazione –,ritenuta dalla sentenza impugnata per l'attiva presenza del prevenuto alle esequie del OL De ST (presso la casa del quale rimaneva in quell'occasione per più giorni svolgendo mansioni fiduciaries per l'ul' M teriore svolgimento di mansioni egualente delicate, da solo o in compagnia di IN AR, accompa= gmando i prossimi congiunti del defunto capo-coв¢2”
a Roma e in Francia, e per la testimonianza di Mo= DA RO(fidanzata del IN) la quale ne ha confermato il legame con i De ST.
Le censure difensive si muovono nella stessa linea di quelle svolta per l'imputato di cui al para= 101
grafo precedente, per la considerazione dei fatti indizienti secondo una logica astratta e aliena dal contesto socio-ambientale e disattenta al pur doveroso esame complessivo eglobale delle risultanze.
La testimonianza della RI é liquidata in ter= mini generici, siccome equivoca, mentre la teste ha puntualizzato il fatto sintomatico del grande ri- serbo tenuto dal suo fidanzato anchecon lei ri=
guardo al viaggio intrapreso insieme al TT per accompagnare la megava e i figli del De ST
in Francia, tacendo addirittura del viaggio e della sua destinazione.
Il ricorso va dunque respinto.
6/f.- Caminiti Carmelo
- della cui posizione si é già discorso in relazione ai motivi di ricorso concernenti l'affermazione di responsabilità per i reati di detenzione e porto di arma(capo B- par.fo
4/c della presente) e di favoreggiamento (capo D par.fo 5/a) – é mato ritenuto responsabile del
-
delitto di partecipazione all'associazione mafiosa dei De ST(capo A).
La sentenza impugnata ha considerato, oltre alle significative circostanze già richianate nei paragrafi ora menzionati e particolarmente la testimoninaza della RI), la sua consuetudine con la famiglia del De ST per le ma sioni
fiduciarie svolte, anche insieme al Parchetta, cui sopra si é accennato. i
L'articolato motivo di ricorso riguardante la ritenuta responsabilità per il capo A) non si discosta nell'impostazione e nei contenuti da quello t
102
riguardante il TT, e valgono pertanto le considerazioni già svolte.V'é solo da aggiungere come la posizione del ricorrente sia particolar= mente resa significativa in relazione alla parte= cipazione associativa dalla sua condotta particolar= mente guardinga dopo l'uccisione del De ST
(testimoninanza RI), condotta ben giustificata dall'attentato da lui subito il 24.6.86.
Tutto questo non può essere letto se non in correlazione con quel rapporto fiduciario che egli aveva con i De ST,la cui portata
-love mai oc'
corra – risulta ulteriormente qualificata in modo ben distante da un qualsiasi rapporto di lavoro dipendente, come astrattamente la difesa lo vor-
rebbe valutato.
6/g.- LI ON é stato ritenuto rez sponsabile di partecipazione all'associazione del gruppo dei De ST e degli altri con essi fede= rati(mapi N ● P/2 riuniti),muovendo dall'episodio della scoperta delle armi e dell'arresto di latitan'
ti del 24.11.86, di cui si é parlato sub par.fi della narrativa della presente, 4/2 della motivazione in relazione ai delitti per le armi, e 5/g della motivazione per il delitto di favoreggiamento.
La significatività del reperimento delle armi
( un vero arsenale di per sé riferibile ad un'or= ganizzazione, ma specificamente attribuibile a quella dei De ST e dei loro alleati per la individuazione delle armi già impiegate nell'omi= cidio di DÀ NI e il ferimento di TR
RU ) é stata rilevata sub par.fo 4/a citato. 103
La sentenza impugnata ha rivisitato taluni altri fatti significative del curriculum delinquenziale valutati unitariamente e corre=dell'imputato, che
-
lati a quello del 24.11.86 - assumono una ben pre=
cisa rilevanza, attestando di una protratta ap=
partenenza alla cosca.
Il 7.11.77 il LI venne sorpreso a una riunione tenuta fra aderenti del gruppo De ST poco dopo l'assassinio di OR De ST.
Il 20.3.84 nel suo salone di barbiere vennero tro=
vati una pistola di provenienza furtiva e la somma in contante di 10milioni.
L'imputato infine
-D nonostante l'apparente mo=
destia del suo reddito dichiarato - disponeva di due autovetture di grossa cilindrata.
Le doglianze difensive contestano l'efficacia protatoria delle circostanze su dette, sottolinenan' do anche che sono stati considerati episodi remo=
ti come quello del 1977, ma trascurano che proprio i due fatti sintomatici che si registrano nel curri=
culum dell'imputato, all'inizio e alla fine,riporta= no entrambi alla cosca dei De ST, a riprova di un legame pluriennale, nel cui contesto non manca la manifestazione pubblica della devozione al clan con la partecipazione ai funerali del OL De Ste=
fano.
Il ricorso va respinto.
6/h.- AG GiovanTI (cl.1963) é stato ritenuto colpevole di partecipazione ad asso= ciazione ex art.416 bis cp.(capo A, in esso assor= biti i capi N e P/2). 104
Il legame dell'imputato ai De ST ( e in special modo ai EG) é colto dalla sentenza impugnata nel la partecipazione dello stesso alle eseuqie del OL
De ST;
nell'uso di un'autovettura blindata e di una motocicletta di grossa cilindrata,non giustificato dalle risorse economiche palesi;
nello svolgimento delle mansioni di autista e persona di fiducia dei fratelli EG(cfr.par.fo 6/b sopra); nell'essere stato sorpreso in stato di latitanza) nell'abitazione del
LI ON il 24.11.86 insieme a LI Lui=
gi; nella testimoninanza di AC IO(conviven' te di TR RU) per cui cfr. ancora sopra il par.fo
6/b); nell'essere l'imputato rimasto ferito il 18.5.90 in un attentato, la cui matrice non può che ricondursi alla personalità della stessa vittima e ai suoi legami mafiosi.
Il motivo di ricorso, seppur articolato,non va oltre la soglia della ricorrente svalutazione atomisti= ca dei singoli fatti indizianti, risolvendosi così in una censura di fatto non consentita in questa sede e formulato inoltre secondo un criterio di esame della prova errato.
6/1.- AG RU é stato ritenuto respon' sabile del reato di partecipazione associativa con' testato sub capo A), desunta dalla sua consuetudine con il cugino AG GiovanTI(vedi par.fo che precede) e con i EG, a disposizione dei quali egli aveva messo una vettura "golf" blindata, di rilevante valore certamente sproporzionato alle sue apparenti fonti di reddito;
dalla disponibilità di altra autovet' tura di grossa cilidñatra, parimenti di valore sprepor= 105
zionato alle sue possibilità; dal suo arresto, av= venuto il 25.2.86 in Avellino, in possesso di una pistola con la matricola abrasa.In quella circo=
spontaneamentestanza il prevenuto dichiarava/agli uffi ciali di po= lizia di essersi allontanato da Reggio Calabria perché non si sentiva più sicuro.
Le sudette circostanze contrariamente allo assunto difensivo hanno una significativa rilevanza
-
probatoria nel loro insieme.
Certamente però collocano con evidenza l'im= putato in una posizione associativa non solo gregaria, ma anche marginale, in ordine alla quale la censura difensiva, che sottolinea l'omesso esame del fatto già denunziato in appello,merita accoglimento sot' to il profilo della carenza di motivazione.
Fermo restando quanto più sopra affermato sulla adeguatezza della motivazione in punto di generiche e di pena che individui motivatamente gli elementi conclusivi che giustificano il convincimento del giudice, prescindendo da una rassegna analitica di tutte le circostanze contemplate dall'art.133 cp.
Tuttavia, quando specifiche circostanze di tale pa= rametro siana dedotte dalla difesa in termini pun'
tuali, il giudice é tenuto a dare una risposta al riguardo.
Il ricorso dunque vaaccolto nel punto relativo al diniego delle attenuanti generiche.
6/1.- I fratelli IB DO (cl.1934) e
PA (cl.1939) sono stati ritenuti responsabili di partecipazione alla associazione mafiosa facente capo ai De ST, Capo A).
La sentenza impugnata ha tratto il suo convin' 106
mento dalla ricostruzione- per fatti concludenti della vicenda dei fratelli, solidali in affari fra
T
loro,divenuti in tempo breve,da manovali, imprenditori beneficiari di numerosi e cospicui appalti, e dei т
loro rapporti con i De ST e i EG.
La fortuna dei fratelli IB nota la sen'
-
é passata inspiega ilmente attraverso ( e tenza
-
nonostante) una sequenza di vicende giudiziarie (con' danna per entrambi nel cd. "processo dei 60"%; ap li= cazione di misure di prevenzione, protratte latitanze), alle quali fanno da contrappunto i contatti che essi avuto hanno con persone egualmente individuate come ap= partenenti alla cosca mafiosa, talune dele quali
- AL IO e IC AL
- frequentanamo il domicilio in Milano del IB DO, muovendosi ap ositamente dalla Calabria.
Lo stesso AL e altri personaggi della co= sca , vicini ai IB, prossimi congiunti di costoro stati Ve lo stesso IB DO sono fatti oggetto di at'
tentati sicuramente riferibili alla lotta tra le cosche.Cosi ON uccisi l'AL, IN OM
DA SC(per cui cfr. il par.fo 5/d CO
sopra); il 29.4.87 IB NO, figlio di DO, subisce un attentato ala vita, in carcere;
il 18.9.88 viene ucciso, sempre in carcere,IB PA CC,
o di DO;
il 17.3.89 lo stesso IB. OM NI viene fatto oggetto di un attentato durante la sua traduzione per il processo.
In questo contesto si inserisce l'episodio del
30.1.86(per cui cfr. sopra i par.fi 6/a e 6/b) nel quale vengon sorpresi dalla polizia a bordo di una vettura, con la disponibilità di una pistola, De ST Ora= 107
zio,EG PA e TI ST (quest'ultimo dipendete dei IB , che nella stessa circostanza risultava in possesso delle chiavi dell'appartamento di un fratello nel quale dava ospitalità al latitante
EG e dove venivan trovata un'altra arma).In quel' la circostanza- a riprova del legame del TI
e degli altri con i IB
- la polizia trovava sulla vettura alcune cartelle cliniche intestate a IB
Sui fustelli LIBRI be sentenza ha inoltre susiderato la testimonianze it florence PA.
DECARLO, La difesa ha proposto in ricorso i seguenti motivi:
1) carenza di motivazione in ordine alla sussistenza dell'associazione; 2) ordine al concorso della aggravante dell'essere l'associazione armata;
3) in ordine alla partecipazione degli imputati%; 4) in or= dine al diniego dell'attenuante prevista dall'art.114 cp. 3}\n ordine al diniego delle attenuanti generiche e alla misura della pena.
Sui motivi sub nri.l),2) e 4) si é già discusso nel par.fo 6 sopra e ad esso si rimanda.
La partecipazione all'associazione facente capo sentenzaai De ST é congruamente motivata dall impugnata,le cui argomentazioni non possono essere incise dalla confutazione ganrica e atomistica dellé singole circostanze, in specie dell'episodio del 30.1.86, che non può essere liquidato banalizzando il legame del TI con i IB e ignorando la presenza dei documenti di IB PA sulla vettura,né può logicamente essere letto in termini di episodicità e causalità disattendendo il contesto indiziario nel quale si inserisce,
Circa il diriego delle generiche e la determina=
zione della pena le censure difensive ripropongono 108
argomentazioni che investono il merito della valuta=
zione della sentenza impugnata,la quale ha motivata= mente indicato le ragioni sp cifiche sulla gravità dei fatti e sulla personalità degli imputati, che
1 giustificano la decisione.
I ricorsi vanno pertanto respinti.
6/m.- TI ST é stato ritenuto respon' sabile di partecipazione all'associazione dei IB
( eattraverso questa, di quella dei De ST), con' testa sub capo A),per la sua dichiarata consuetudine con i detti Libri del quale lo stesso iputato wi
-
- e per il su ricordato dichiarava persona di fiducia '
episodio del 30.1.86.
La difesa ha dedotto in ricorso che la posizione dell'imputato é stata considerata solo alla luce di quell'episodio, disattendendo le giustficazioni date
(l'appartamento scoperto serviva per innocui convegni t sentimentali) e trascurando che il TI era solo un dipendente del IB.
:La sentenza impugnata ha adeguata ente confutato già simili censure, che ingorano la necessaria corre= lazione di quell'episodio(le cui circostanze hanno un'boiettiva rilevanza che non può essere banalizzata) con il legame dell'imputato con i IB, che da quello episodio true la sua reale consistenza.
Il motivo é dunque chiaramente inammissibile perché propone una valutazione difensiva in op osizione a quel' la motivata del giudice di merito.
Altre deduzioni difensive di ordine processuale e di ordine sostanziale che hanno una rilevanza generate per le posizioni di altri imputati, sono state già oggetto 109
di esame.
Il ricorso va riget ato.
6/n.- IR PA é stato ritenuto colpevole del delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso contestatogli sub capo G/1, come ade= rente al gruppo dei IB a sua volta alleato a quello dei De ST nella nota lotta tra cosche).
La sentenza impugnata ha desunto il vincolo as'
sociativo dell'imputato con i Likri da la frequen' za con la quale egli é stato segnalato dalla poli= zia perché notato ripetutamente girare i a bordo di autovetture blindate insieme a IB PA RO
CO e a persone notoriamente a loro volta legate ai
IB, come AL IO,D'GO DO e
ER AR;
dal particolare episodio @edel
1.1.87,nel quale l'IO veniva, insieme al Ber= nardo,fatto ogretto di un attentato dal quale riu= sciva con l'amico a scampare fortunosamente (cfr. al riguardo il par.fo 5/h sopra).Dopo l'attentato la polizia supponendo che la presenza dei due
-
nella zona ove era accaduto il fatto, fosse colle=
gata alla presenza dell'AL, allora latitante
-
esperiva accurate ricerche in esito alle quali infatti l'AL veniva colto in un appartamen' to, ove erano armi, munizioni, guanti sanitari un ca=
sco per motociclista e documenti di pertinenza di
IB NO (cl.1966), sul quale cfr. il par.fo
5/f, o ra;
Cal successivo attentato subito del l'imputato, sulla cui autovettura il 26.6.88 veni=
posta una carica di esplosivo.
Il coinvolgi e to del 'in utato nel a lotte 110
nafiosa é desunto oltre che dalla sua provata con'
suetudine con i IB e i loro accoliti,e dagli attentati da lui subiti, anche dalla sorte toccatain agli stessi AL e RD, assassinati rispet'
21.2.91 tivamente il 'e il 3.1.89 in agguati di inequivocabile stampo mafioso.
Le censure difensive dedotte con l'articolato motivo di ricorso relativamente alla ritenuta re=
sponsabilità dell'imputato sono inamissibili, per= ché attraverso una valutazione parcellizzana di ciascun epiodio condotta in un'ottica difensiva che mira a rendere ogni fatto episodico e del tutto casuale pretende di sovvertire il giudizio Q
del giudice di merito,non sindacabile in questa sede siccome congruamente motivato.
Non é invero possibile ignorare le caratteristi= i vincoli che mafiose evcausali che legano la sequenza di at'
tentati fra loro e con la consuetudine dell'impu=
tato con i Litri e gli altri, risolvendo i primi in episodi ai quali l'IO sarebbe stato estra= neo o nei quali sarebbe stato solo vittima casuale,
e banalizzando la seconda come imputabile solo at rapporti di lavoro, sulla scia di giustificazioni che la senter za ha dimostrato non plausibili.
Il ricorso va respinto.
-M DA NO é stato ritenuto re= 6/0 sposabile del delitto di partecipazione ad associa= zione mafiosa contestato sub capi G/1,M/2 e P,fra loro unificati;
IB NO (cl.1966) é stato ri= tenuto colpevole del medesimo reato contestato sub capi G/1 ed M/2, unificati;
TO MO é stato 111
dichiarato
Vresponsabile dello stesso reato associativo conte= statogli sub capo G/1.
Il legame associativo dello DA ai IB e agli stessi De ST é denunziato secondo la
- delinquensiple sentenza impugnata dalla consuetudine dell'impu=
-
tato con OL De ST (dallo stesso imputato addirittura vantata),con AB IO e con
IB; dal suo tenore di vita ben superiore a quel' lo giustficabile con il reddito ricavabile dalla gestione della sua officina e dall'abituale uso di un auto blindata;
dall'episodio del 7.11.86(per cui cfr. sopra par.fo 5/d) nel quale egli subiva una aggressione nella sua officina a colpi di arma da nel vla quale suo fratello SC rimaneva fuoco,
ucciso.L'Imputato in quella circostanza reagiva al fuoco insieme al IB che, come sua consuetudine, si trovava nell'officina; dall'episodio del 4.9.87, nel quale egli era di nuovo preso di mira a colpi di arma da fuoco mentre riengrava in casa;
dalla riunione nell 'officina, dove il 24.10.87 veniva
{armato trovato insieme al IBzal TO MO ed altri esponenti della malavita.Tutti cercavano al sopraggiungere della polizia di allontanarsi.Pochi
giorni dopo venivano scoperte delle armi nascoste nei pressi della stessa officina;
dall'assassinio del figlio RL, avvenuto il 13.7.89.
Nei confronti del IB la sentenza impugnata ha rilevato la frequenza assidua dell'officina dello anche
DA, nella quale si trova, come sopra cen ato, il
7.11.86 e, ancora(armato di pistola), il 24.10.87; dall'ęssildua frequenza con l'AL, nel cui rifu= gio sono stati trovati documenti di sua pertinenza 112
(cfr. par/fo che precede), denotanti la sua frequenta= zione del rifugio stesso;
dall'attentata da lui stes' so subito il 4.6.87 ( cfr. sopra par.fo 5/f) le cui inequivoche modalità mafiose e la sua stessa condot' occultare ta diretta ad XX X H lo stesso accadimento q i a darne comunque una giustificazione casuale e im= possibile, dave la misura della reale natura del fatto e del suo inserimento nella vicenda della lot'
ta tra cosche come i fatti precedenti.
Riguardo al TO la sentenza impugnata ha rilevato come egli -pregiudicato per rapina e altri gravi reati abbia sempre condotto una vita dispen'
-
iosa e fatto abituale uso di auto blindata, pur non avendo mai svolto alcuna attività lavorativa;
che egli é stato in assidua frequentazione con lo DA
(nella cui officina veniva sopreso anche il 24.10.87) Stato
e con i IB, nei cui cantiere più volte era notato senza alcuna plausibile giustificazione;
che egual' mente assidua era la frequentazione con l'AL
e il RD (sui quali cfr. il par.fo preceder te).
La difesa dello DA ha dedotto con il ricorso
1) la carenza di motivazione riguardo agli elementi dai quali é stata desunta la partecipazione associa= tiva,in ppecie la riunione del 24.10.87,del tutto casuale e pacifica, tanto che altri partecipanti non sono stati per essa perseguiti;
2) la carenza di mo= tivazione sulla qualificazione del reato, che avrebbe dovuto ritenersi favoreggiamento;
3) carenza di mo= tivazione sulla determinazione della pena.
La difesa del IB ha dedotto carenza e vizi di motivazione sulla 1) sussistenza dell' associazione a 2) sulla partecipazione ad essa dell'imputato. 113
La difesa del TO ha denunziato vizi di motivazione,1) sulla qualificazione dell'associa= zione 2) sulla partecipazione dell'imputato
,
3) sulla determinazione della pena,
La ricorrente contestazione della carenza di e qualificatione motivazione sulla sussistenzavdell'associazione, qui formulata ,peraltro in termini assolutamente generici dalla difesa del IB é stata esaminata già sopra sub par.fo 6),cui si rimanda.
In ordine alla partecipazione dello DA, del IB e del TO,le censure difensive elu= dono il senso di una costante frequentazione trati tre, fra loro, e di essi con altre pessone già no= minate nei par.fi precedenti(quali l'AL e al' tri) per sicuri indizi associate al gruppo familia= re delinquenziale dei IB, guidato dai fratelli
IB DO e PA(cfr.par.fo 6/1).La tru= nione del 24.10.87 nell'officina dell DA -per le sue c ircostanze non aveva carattere casuale e asettico, poco concludente é la notazione che altri partecipanti non siano stati perseguiti,per= ché non é il fatto in sé ed isolato z della par= aller riunione. on fini delta cipazione che ha rilievo determinante D Affermosione ohella colpevolesso per la partecipazione associativa;
sal ma es'
so si pone come un elemento significativo, che coniu=
gato con gli altri riguardanti i ricorrenti, giusti= fica ragionevolmente il convincimento dei giudicionei loro confronti.
Nella specie quella riunione si inserisce in un qua= notate dro complessivo di abituals frequentazioni con Res da
\ältri episodi e circostanze(sopra in sintesi ricor= date), le quali sono indicative nell'insieme della par= tecipazione associativa e del coinvolgimento nella 114
sequenze di vendette mafiose.
Il motivo concernente il diniego della quali=
ficazione del reato come favoreggiamento dedotto 1 dalla difesa dello DA, a parte la sua enun'
ciazione generica, urta con la motivata affermazio=
ne di responsabilità per la partecipazione alla associazione, cui ora si é accennato.
Le censure sulla detrminazione delle pene sono egualmente genriche e comunque incidono sulle discrezionali e motivate valutazioni dei giudici di merito, ancorate alla concreta gravità dei fatti e ai precedenti, in particolare, del TO.
6/p.- ZI CC(cl.1943), ZI NC (cl.1958) cggino del primo, IG DO (cl.1961) socio in affari dello ZI NC, e RS DO
(cl.1962) sono stati ritenuti responsabili di parte= cipazione ad associazione mafiosa legata al gruppo dei
De ST (capo A) dell'imputazione.
Rileva la sentenza impugnata che la collocazio= ne del gruppo familiare ZI a fianco dei De ST
risale al tempo del cd."processo dei 60" e all'omicidio di ZI PP - padre del ricorrente ZI NC
-e zio del ricorrente ZI CC ,per la sua presa ci posizione a favore di OR De ST in conflitto con RI DO.
Successivamente intercettazioni telefoniche di con'
trol o di personaggi legati agli ZI e agli ME,re= sidenti in Canada denunziano la rottura tra le "fami=
glie" avvenuta in Calabria e la collocazione ancora dello ZI CC (attuale ricorrente) con i De ST.
Infatti dopo l'attentato a ME NO del 7.7.86 115
in contrada Fiumara, ■x7x (cfr.par.fo 4), si scate= na contro la famiglia ZI ed accoliti una sequenza micidiale che si apre il 15.7.86 con l'omicidio di IG SC(fratello del ricorrente
IG DO, socio e autista di ZI IN zo); prosegue con il triplice tentato omicidio contro
ZI CC,CA OL e l'odierno ricorrente
RS DO del 21.8.86,concertato dal grup=
po dei AC di Ambele di Cardeto,legati agli
ME(cfr. par.fi 1/b della narrativa,3/b della motivazione); e continua ancora il 26.7.88 con $1 tentato omicidio di ZI PP, fratello di ZI
CC ricorrente.
cugino del CC,s socio Per lo ZI NC
in affari del AN DO la sentenza
-
impugnata osserva che appaiono txxxxx sintomatici i suoi comportamenti: egli riceve nella sua offici= na IO De ST (anche se il fatto appare giusti= ficato da un servizio di riparazione di gomme); si rende irreperibile dopo l'omicidio di IG
SC e si muove abitualmente in auto blindata.
IG DO e RS DO sono i gregari della famiglia ZI cui sono affidati i rischiosi compiti di uomini di fiducia e di auti= sti dello ZI NC e dello ZI CC, rispetti=
vamente.
-> prescindendo dal' La difesa dello ZI CC
le cemmure attinenti alla sussistenza e qualifica= zione dell'associazione per le quali si é detto sub par.fo 6 sopra - denunzia vizi di motivazione sulla partecipazione all'associazione e sulla determinazio=
ne della pena. i 116
Ma il primo motivo ripropone analisi e valutazio=
ni di circostanze ampiamente vagliate dal giudice di merito rilevanza delle intercettazioni telefoniche, attend bilità della testimonianza del giovane De RL
PP, e altro), per cui si risolve in un'inammissi= bile censura sulla materia riservata all 'apprezza=
mento discrezionale non sindacabile in questa, sicco= me adeguatamente motivato.
D'altra parte é evidente come la critic, difensiva trascuri del tutto il senso dei collegamenti degli in primo luogo attentati, cui 27 Stati esposti/lo ZI CC suoi familiari e accoliti, sia fra di essi per l'unitarietà della matrice vendicativa mafiosa, sia con le risultanze che dimostrano la collocazione dello ZI nella guerra tra le cosche a fianco dei De ST, seguendo una tradizione familiare risalente allo zio ZI IUp=
ре.
Sulla determinazione della pena la difesa osserva che é stata esclusa la fattispecie associativa più grave(quella di avere svolto il ruolo di capo e organiz= zatore della cosca),ma questo mentre ha escluso le
-
pene più gravi relative alla fattispecie non risolve
-
il giudizio di gravità del fatto ritenuto, in ordine al quale i giudici di merito hanno motivato il loro convincimento.
Il ricorso va respinto.
Vanno respinti i ricorsi del IG e del CO saro, in ordine ai quali la sentenza impugnata ha evi=
denziato il ruolo gregario svolto nella cosca, che tuttavia non ne esclude certo la partecipazione, dimo= strata dallo svolgimento di compiti fiduciari, che già in altra parte della presente (cfr.par.fo 6/d) P 117
si é avuto modo di dire ragionevolmente ritenuto concludente dalla sentenza, perché implicante una dedizione alla "famiglia" mafiosa gravida di rischi che non sono conciliabili con alcun ordinario e anodino rapporto di lavoro.Nel caso si riprongono esemplarmente la vicenda dell'atter tato del 21.8.86
in contrada Fiumara, diretto
contro
ZI CC, ma nel quale rimanevano feriti il ricorrente RS O= meNI (appunto uomo di fiducia e autista abituale dello ZI) e CA OL,il quale verrà poi as'
sassinato in seguito proprio per i suoi legami fi=
duciari con gli ZI.
Meritevole di accoglimento appare il ricorso dek
ZI NC.A benguardare gli elementi valoriz=
zati a suo carico dalla sentenza impugnata, o non hanno alcuna connotazione riferibile direttamente alla sua persona,o quando lo riguardano direttamente hanno una connotazione fondamentalmente ambigua, tale da lasciare obiettivamente del tutto aperto l'inter= rogativo se la sua condotta sia attribuibile alla sua partecipazione alla cosca, ovvero alla necessità
di sottrarsi,per i suoi legami familiari e di affari, alle possibili vendette travsersali.
La sentenza valorizza infatti la sua posizione fa=
miliare é il figlio di ZI PP, assassinato quan' do egli era ancora minore;
é cugino del ricorrente
ZI CC), e quella dei legami in affari( é socio nella"pneumatici Sud" con IG DO,il quale gli fà anche da autista e uomo di scorta).Considera che da un certo momento in poi egli si rende irreperi= bile e usa girare con una vettura blindata. Si tratta , come si é detto, di circostanze che age= 118
volmente si ricollegano alla sua appartenenza fami= liare (certo non scelta!) e al ragionevole timore di sottrarsi di fronte a certi eventi premonitori e preo= '
cupanti, alla vendetta trasversale.
Si é altrove osservato che l'appartenenza a una famiglia, là dove le cosche hanno una chiara base familiare, non é irrilevante%3B e che talune precise con' dotte(uso di vetture blindate, di scorte, l'irreperi= bilità) hanno del pari rilevanza sintomatica.Ma si é pur avvertito e qui lo si ribadisce che tali circostanze possono assumere significato concludente si sevconiughino con altri dati indiziari che logica= mente li riportino a dimostrare una militarza at' tiva nell'associazione, superando l'ambivalenza che bbiettivamente li giustifica come possibile esclu=
siva conseguenza del far parte di una famiglia e/o di avere taluni specific rapporti di affari.
In quest'ottica, che é poi quella suggerrita dalla disposizione dell'art.192 cpp. vigente, la posizione di appartenenza all'associazione deve essere rivi= sta, per risolvere le ambiguità che la motivazione della sentenza impugnata nel caso non risolve.
La sentenza va annullata nei confronti dello ZI
NC nel a parte relativa all'affermazione della sua responsabilità per la partecipazione all'asso= ciazione, Irmanendo assorbito il motivo sul diniego
↓ delle atenuanti generiche.
6/9.- RB PP (cl.1944), Bar aro Mar=
cello (cl.1969), RB CC (cl.1967), LA Pa= aquale(cl.1966) e OT EG (cl.1961) sono stati tutti ritenuti responsabili del delitto di favoreggia= 119
mento personale (art.378 cp.) a beneficio di AR- ceno RU,- latitante,inquisito per partecipazione ad associazione di tipo mafios(art.416 bis cp.),in seguito prosciolte -; così modificata l'origina imputazione di partecipazione ad associazione m fiosa.
Emerge dalle sentenze dei giudici di merito
(di primo e secondo grada), che RB PP personaggio indiziato di essere al centro di vari traffici illeciti in collegamento con i De Ste= fano(tanto che aveva ospitato in Roma uno dei fl' gli del De ST OL), era stato oggetto di |- at tenta osservazione da parte degli organi di po= lizia giudiziaria,i quali avevano accertato che egli,unitamente ai coimputati su nominati, aveva dato ospitalità al latitante AC RU (1'i testario della motociletta sulla quale viaggiano
OL De ST e PE NO il dì nell quale vennero assassinati - ofr. par.fo 1) della narrativa della presente), al Circeo,in Roma e poi anche a Padova,dove il AC era stato accalto nella casa di RB NC, fratello del Gius
seppe.
La sentenza impugnata, tuttavia,pur consideran' do l'equivoca attività svolta dal RB IUp= pe, ha ritenuto che il giro di interessi e attività svolta da costui e gli altri non risultavano in alcun modo collegati con la cosca di AR facente capo al De ST OL,con il quale certo il Bar=
baro era in rapporti.Ma tali rapporti si erano ri= solti, per quanto accertato, in favori personali quali l'ospitalità data a uno dei figli del OL (che se= 120
guiva i suoi studi in Roma) e,per quel che qui in' teressa, nell'ospitalità data al latitante ARce=
no RU.
Avuto riguardo all'autonomia del gruppo de= linquenziale facente capo al RB dalla corcor= teria di AR, e al rapporto di natura personale che aveva indotto l'imputato a dare ospitalità al latitante, la sentenza impugnata ha ritenuto di qualificare il reato contestato come favoreggia= mento personale in luogo di partecipazione ad asso= ciazione,perché l'aiuto era stato dato non all'as' sociazione calabrese, ma per motivi di ordine per=
-
sonale al latitante.
-
Le difese con i ricorsi hanno dedotto la carenza mativazionale riguardo al concorso degli elementi obiettivi e subiettivi del reato di favoreggiamento, consider a in relazione IXERE R/anche e subordinatamente,/alla omessa va=
,
lutazione delle posizioni dei singoli imputati, ta= luni dei quali ( RB LL e OT EG) era= no, a loro volta, ospiti del RB PP.
Il ricorso degli imputati deve essere accolto, seppur spingendo l'analisi a una situazione che mette
.stessa in discussione la vsussistenza del reato di favoreggia=
mento , nel caso, in termini più radicali.
La fattispecie prevista dall'art.378 cp. ha due perché possa presup osti negăti i a/ concretizzarsi:a) la preesi= stenza di un reato e,b) la mancata partecipazione del soggetto agente a detto reato.
Il reato preesistente e presu posto, - in relazione contributi al quale l'agente dà il suo per aiutare il ri=
cercato o inquisito per esso, ad eludere le ricerche o le investigazioni dell'autorità -, deve obiettivamente 121
sussistere come fatto di reato (cioé nei suoi ele=
menti obiettivi e subiettivi), e l'obiettiva sus' considerarsi in concreto eventualmente sistenza non può che EX XXX WWNOREN NE desumendola da
/un accertamento giudiziale.Così, se l'esistenza del reato presupposto sia giudizialmente esclusa il favoreggiamento non putrà a sua volta configu= rarsi, mentre é indifferente che il ricercato o l'inquisito per il reato presupposto risulti in fine non imputat bile o si accerti che egli non lo ha commesso(cfr. art.378,ultimo comma cp. e cass. sez.VI/a 10.4.86, Cariolo).
Ciò posto, va osservato che il AC RU, all'epoca del fatto latitante perché perseguito e ricercato pem il delitto di partecipazione ad asso=
zione ex art.416 bis cp., risulta che sia stato in seguito prosciolto da tale accusa.Dunque ✈ upa venuto meno il reato preesistente e presupposto e, in mancanza di esso, il favoreggiamento ritenuto dalla sentenza impugnata non poteva configurarsi.
Non risulta dalla sentenza impugnata quale sia stata la ragione del proscioglimento del AC,
e tuttavia poiché il reato che risulta essere stato a lui contestato era quello di partecipazione alla associazione delinquenziale, é chiaro che il proscio= glimento é intervenuto per esclusione della parteci=
pazione, cioé del fatto reato, tenendo presente che
-
la partecipazione ad associazione delinquenziale
é reato monosoggettivo che si risolve nelladesione consapevole e fattiva dell'agente al sodalizio, ben distinto dalle altre fattispecie di reati associati= 1
vi che si concretizzano nello svolgere il ruolo di promotore, oppure di capo e organizzatore dell'asso= 122
ciazione (cfr. per tutte cass. sez.2/a 11.6.84,Car= bone, mass.ufficiale 1984 m.166374).
La sentenza per questa parte deve essere dunque annullata senza rinvio.
6/r. AC DO OL(cl.1945) e La
AV SC(cl.1948) sono stati ritenuti responsabi=
Ii di partecipazione all'associazione di tipo mafioso facente capo ai De ST,contestata sub capi A
e N/3 dell'imputazione, assorbito quest'ultimo capo nel primo.
Rileva la sentenza impugnata(in confonanza con quella di primo grado) come l'attività del De Ste= famo OL ● della sua organizzazione si era estjesa al settore del commercio delle carmi,nel quale il De ST operava tramite il commercialista
AC DO OL;
- offattive titolare dell impresa -,il quale ne aveva resa intesta-taria la
sorella AC RM, che utilizzava delle stalle di proprietà di NG ES vedova di OR
De ST(fratello del OL) ● di ER ES
moglie dello stesso OL, cedutegli in affito. |
L'impresa importava dalla Francia animali vivi che poi venivano macellati e venduti in Calabria.
Dell'attività si occupavano anche De ST IO,
PP MI, figli del OL, e ME
OL e PP (legati al OL) che si interessa= vano dell'importazione e del trasporto.
Il trasporto degli animali dallo scalo era poi cura= to da IN AR (personaggio coimputato in questo giudizio , per il quale cfr. i par.fi 4/c,5/a e 6/f, so=
pra). វ 123
L'impresa otteneva un 'inusitata ed inspiegabile crescita nell'arco di poco più di due mesi,tra il settembre e il dicembre 1985, per cui passava dal traffico di circa 50 vitelli ospitati nelle stalle,
a ben 600 vitelli conseguendo un fatturato di un miliardo e 500milioni, per tornare poi( a soli due mesi dall'uccisione del De ST OL) ad un mo= molto ridimensionato. vimento di affari
Elementi probatori sulle modalità dell'eserci= zio di siffatta impresa , particolarmente nella fase della vendita delle carni macellate, scaturivano in seguito all'assassinio del commerciante (all'ingrosso e al dettaglio) Iracà GiovandomeNI, avvenuto il
19.4.86. Dalle dichiarazioni rese dalla segretaria
RI SA e Axa da EO RI IN, vedova dell'ucciso, risultava che l'Iracà era stata fatto oggetto di ripetute minacce telefoniche, dá atti intimidatori (nell'agosto del 1985 era stato dan' neggiato con esplosivo uno dei suoi negozi), e che a partire dal Maggio del 1985, - sovvertendo una prassi commerciale consolidata per la quale impor= tava carni già macellate direttamente dalla Franciaz, aveva acquistate delle partite di carni dalla ditta intestata alla AC RM.
Oltre all'inusitato approvvigionamento ,la
RIrivelava che il suo datore di lavoro non aveva nascosto il suo malumere per questi acquisti, che peraltro trattava direttamente. La EO dichiara= va che erano state recapitate alla ditta del marito,
partite di carni non ordinate, ma che tuttavia erano state accettate. 124
Emergeva inoltre che gli acquisti di carni macellate in Calabria era risultati ad un prezzo superiore a quello delle carni importate dalla Fran'
cia.
L'esistenza di pressioni per l'acquisto di carni nei confronti di taluni macellai, che venivano ins dotti ad acquisti da ditte loro non gradite, sembra=
-va-confermato dal dizettore del macello comunale)
DO Federico,il quale però riferiva non ben indi= viduate voci.
Più specifiche le informazioni raccolte dai macellai AT AV di RO e GO da Vibo Vanténtia,i quali avevano dovuto rilasciare per l'a cquisto di taluni vitellidegli assegni in bianco, consegnandoli a persone di fiducia di OL
De ST, nelle cui tasche erano stati rinvenuti dopo la sua uccisione.
ti=er quanto riguarda il La AV SC tolare della ditta "Alimentari Calabria " e fratello di La AV OL, condannato nel cd. "processo dei 60"
e a suo tempo coivolto in un attentato nel quale egli a De ST OR erano stati feriti,mentre era stato ucciso De ST NI
- la sentenza rileva il suo contribu to all'attività della im=
presa della AC RM.
Ra*** Le importazioni dalla Francia di falo ditta venivano infatti eseguite dal La AV SC, ti= tolare di una licenza di importazione della quale era invece sprovvista la ditta AC, e quindi rifatturate dal La AV a detta ditta, contro il pe gamento di un compenso per il servizio.
Altri elementi, non chiari di collegamento
, 125
tra il La AV e i De ST la sentenza trae dal l'assegno a sua firma, rilasciato a sé medesimo e girato, per l'importo di 5 milioni, recuperato nelle tasche del OL De ST dopo la sua uccisione.
L'assegno risultava essere stato consegnato al macellaio CE per finanziare l'acquisto di animali da macello da potere di De ST PP.
Angora il AV risultava coinvolto nell'opera=
zione speculativa di acquisto dei terreni da potere di AM SC (operazione nella quale erano coinvolte altre persone vicine e imparentate con il De ST OL,quale NO OL,cfr. par.fo
6/c).I terreni erano intestati alla cooperativa
"Spazi Verdi" che dava l'appalto delle opere edili= zie alla soc. LI (impresa controllata dal
De ST OL).La LI rilasciava al
La AV o alla "Alimentari Calabria" vari assegni di rilevante importo.Secondo la sentenza impugnata l'operazione non risultava ben chiara, ma era indicati= va del collegamento affaristi co del La AV con i
De ST.
Altrettanto appariva dalla non chiarita presenza e dal cointere samente del La AV nella stipula di un compromesso per la vendita di stabili da parte di AV a PP in favore dell'Iracà, il quale avrebbe poi in essi aperto un suo supermercato.
La difesa del AC ha dedotto con il ri=
corso; 1) che la sentenza impugnata ha in sostanza propsettato un'impossibile associazione composta da due persone(gli odierni ricorrenti, essendo stati la AC RM e altri prosciolti), attribuen' dole anche il carattere di tipo mafioso, in mancanza 126
dei relativi presupposti;
2) che ha trascurato le deposizioni di vari macellai ,i quali avevano escluso di avere subito qualsiasi minaccia o im=
posizione, enfatizzando le risultanze generiche delle depo sizioni della RI e della EO.Ha
inoltre attribuito impropari significati a cir= costanze prive di implicazioni illecite ,quali l'importazione di carni eseguita tramite l'impre=
sa del La AV o lo sviluppo, del tutto normale, degli affari dell'impresa dati i prezzi favorevoli e il diffuso consumo della carne.Non aveva con'
siderato che gli acquisti di carni da parte dello
Iracà dalla AC RM costituivano una per=
centuale molto modesta rispetto al volume di carni importato, come egli aveva fatto in passato, dalla
Francia, né il prezzo praticato dalla ditta AR= ceno era risultato, conclusivamente,più sfavorevole;
3) subordinatamente, la conrte di Reggio Cal. avreb= be dovuto ritenere il favoreggiamento in lugo della associazione ex art.416 bis cp.; 4) che la senten' za impugnata é incorsa in carenza e contraduittorie=
tà di motivazione negando il riconoscimento delle attenuanti generiche.
Il ricorso é infondato.
Sul primo motivo va osservato che il AC Domenico OL é stato imputato di partecipazione all'associazione di tipo mafioso facente capo al
OL De ST e alla famiglia De ST in gene=
re, della cui molteplicità di interessi e della ca= pacità di penetrazione nella vita economica della regione la sentenza impugnata ha dato ampia e dongrua motivazione e illustrazione alla stre,gua delle 127
risultanze processuali, tramite le quali é pervenuta a una ricostruzione della vicenda dei De ST
e della loro cosca,da ultimo capeggiata dal OL
De ST.Si richiama quì quanto illustrato sub par.fo 4 della narrativa della presente e quanto considerato sub par.fo 6 della motivazione in or= dine alla correttezza dei principi e alla congrui=
tà della motivazione della sentenza impugnata sui temi della sussistenza dell'associazione e sulla sua qualificazione ex art.416 bis cp.
Non é appropriato dunque il rilievo difensivo che la sentenza impugnata abbia inteso prospettare l'esistenza di un organizzazione sociale promossa e strutturata per iniziativa dell'imputato al di fuori dell'organizzazione sociale facente capo al
OL De ST.
Che poi l'attività nella quale era coinvolto il AC fosse parte integrante delle moltepli=
ci iniziative dell'associazione del De ST é
dimostrato dalla sentenza impugnata dalla parteci= pazione ad essa degli stessi membri della famiglia
De ST e di varie altre persone( i OL, il IN AR) facenti parte del sodalizio dei De ST, come più sopra si é riferito.
Il modus operandi dell'impresa fittiziamente a intestata alla EN RM ma di fatto gesti=
ta dall'imputato e dagli altri personaggi su nominati,
é qualificato non tanto dall'espediente riguardante l'importazione degli animali da macello dalla Fran'
cia, quanto dai metodi intimidatori e anomali mes'
si in atto per conseguire il maggior sviluppo delle vendite e il conseguimento dei profitti. 128
Le testimonianze della RI e della EO sonb al riguardo di rilevante significato probatorio, come ritenuto dalla sentenza impugnata,in corre lazione con l'anomalia değli modalità di pagamen'
to degli acquisiti di carne compiuti dai macellai
AT e GO,i quali sintomaticamente non volevano o non potevano (come rilevato dalla sent tenza impugnata) dare precisa contezza sulle persone dalle quali essi avevano fatto gli acquisti.
Il complesso delle risultanze emerse da tali testimonianze offrono uno spaccato della metodolo=
gia di incremento delle vendite dell'impresa gesti= ta dall'imputato,la quale sola può spiegare la for= tuna commerciale di un'impresa peraltro priva di esperienze e di capacità organizzative e professio= nali, tanto da dover ricorrere al La AV per le importazioni dall'estero e alla costruzione sfrom= tatamente abusiva di stalle per il ricovero degli animali importati. insLa sentenza non ha ignorato le testimonianze, dotte dalla difesa,di macellai che hanno escluso di avere subito minacce o pressioni, ma le ha disat' tese siccome espressione esse stesse della capacità intimidatrice dell'associazione.
Conclusivamente, le censure ora considerate mo=
strano chiaramente la loro pretesa di una rivalu=
tazione delle rispultanze probatorie e dei fatti,non consentita in questa sede.
I motivi sub 3 e 4 sono stati dedotti in termini di assoluta genericità, che li rende ina missibili.
Si pretende con il motivo sub 3) che il reato avreb be dovuto qualificarsi come favoreggiamento, sol per= 1
129.
ché " gli atti processuali non consentivano di af=
fermare la partecipazione di esso ricorrente al ritenu= to ed ipotizzato pactum sceleris".Ma a parte l'ano= ditticità dell'affermazione sulle risultanze,la conclusione in tal caso avrebbe dovuto essere la esclusione sic et simpliciter della partecipazione contestata.
Sulle generiche si rileva che la sentenza ha con traddittoriamente negato il beneficio, pur ricono= scendo che l'imputato era un prestanome del OL
De ST.Il che dalla sentenza impugnata non rá- sulta affatto, avendo i giudici chiarito che l'impu= tato era uno dei tanti partecipanti all'associazione e non degli ultimi se era stato investito della ge= stione,con altri, dell'impresa nel settore del com= mercio delle carni.
La difesa del La AV ha dedotto: 1) la nullità
h della sentenza di primo grado per la macanza di capaz cità di uno dei giudici popolari;
2) carenza e vizi di motivazione sia sulla qualificazione mafiosa del-
l'associazione sia sulla partecipazione ad essa del
La AV;
3) l'erronea attribuzione all'imputato del
48 ruolo di organizzatore;
"carenza di mativazione sul di=
niego delle attenuanti generiche.
N
Riguardo al motivo sub 1) ci si richiama a quanto esposto sopra sub;
par.fo 2/a della motiva zione. Nel successivo par.fo 2/b si é rilevato che la corte di assise ha escluso il concorso della ipotesi delittuosa prevista dal comma 2 dello ar= ticolo 416 bis op. ed ha ritenuto per il La AV
e gli altri ricorrenti dichiarati responsabili per un delitto associativo,la fattispecie di reato del' 130
la partecipazione prevista dall'art.citato comma
1°. Pertanto il motivo sub 3 non ha ragione d'esse=
re.
In ordine al primo motivo - posto che allo imputęto,come si é detto é stata contestata l'accusa di partecipazione -, ci si richiama a quanto sopra osservato per il AC DO
AR.
Deve essere accolto il motivo concernente della senteura la motivazione vin ordine alla sussistenza della prova sulla partecipazione del La AV all'asso= ciazione del De ST, apparendo fondata la eḍnsura difensiva per cui l'affermazione di responsabilità 14 valorizzazione é ancorata ad una m it ik di elementi pro=
batori illogigamente ritenuti conclusivi.
Infine, all'imputato si fà carico di avere favorito l'importazione di carne dalla Francia da parte della ditta AC, nel modo già spie= gato;
di avere sovvenzionato un acquisto di came da parte del macellaio LI cedendogli 1 *as' segno poi recuperato nella tasche del OL De
ST ucciso;
di avere partecipato all'impresa speculativa dell'acquisto dei terreni dal AM
SC e della loro valorizzazione edilizia;
di avere preso interesse alla vendita di stabili in favore dell'Iraca.
E' emersa dunque una complessiva partecipazione del La AV a specifi-che attività commerciali e speculative,x■ *■ riferibili all'associazione dei
De TE, ma in sé o almeno per la parte che-
- non illecite. in esse l'imputato ha avuto
Invero, l'avere facilitato l'importazione di Fl
A
P 131
carni dalla Francia da parte della ditta AC,
non implica di per sé una partecipazione del La
AV alla successiva attività di commercializza=
zione delle merce importata, sunlta con i metodi in forza cui si é accennato, se non di una conseguenzialità
del tutto congetturale.
Le ingerenze nell'affare dei terreni acquistati dal AM e nella successiva speculazione edilizia, come quelle nella promessa di vendita di stabili all4Iracà,- ingerenze di cui peraltro la sentenza non é stato in grado di chiarire la portata e le modalità -, costituiscono comunque la prova di coin'
teressenze in affari specifici, di per sé non ille= citi.
Ora, é ben vero che la partecipazioni ad affari della cosca sottende, come altrove si é osservato, altre e diverse cointeressenze, e partecipazioni di per se di più vasta portata.Però, questa rimane una suppo= sizione, che deve essere suffragata da altri elementi indiziari,tali da consentire di trasporre logicamente la partecipazione a singoli affari nella partecipa= zione associativa, la quale notoriamente implica una adesione fattiva al programma delinquenziale della associazione.
Ma questo non può essere dedotto da favori, peraltro remunerati, resi per una specifica attività commerciale, senza che sia provato il coinvolgimento nei metodi mafiosi con i quali l'attiv tà é stata sviluppata;
né può essere dedotto da cointeressenze in altre, pur sempre specifiche e in sé non illecite,
operazioni speculative promosse dagli associati, se non attraverso un chiaro salto logico. 132
Né in verità le precedenti compromissioni del fratello del La AV in attività delinquenziali con i De ST può costituire, di per sé, molto più che un elemento di sospetto,che l'imputato, partecipando a singoli affari a lia dato la sua adesione all'associazione delinquenziale.
La sentenza per questa parte va annullata,- -re=
stando assorbito il motivo concernente il diniego del'
le generiche e va disposto il rinvio per un nuovo più approfondito esame sulla questione del'
la partecipazione all'associazione dell'imputato.
6/s.- ME NO (cl.1946) é stato rite= nuto colpevole di partecipazione ad associazione mafiosa (capo A) dell'imputazione ), muovendo dalla inquifante vicenda del suo curriculum delinquen' ziale al centro del quale vi sono due attentati spettacolari alla sua vita quello dell'11.10.85A
e quello del 7.7.86,per i quali cfr.par.fi le 4 della narrativa, nonché 4 ė 5 della motivazione -,
e ripercorrendo il tragico contrap unto di delitti per i quali sono caduti associati dell'una o della altra delle cosche scese in campo per contendersi il predominio sul territorio, dopo che con il de= litto su detto dell'll.10.85 e quello immediatamente successivo, nel quale veniva assassinato OL De ST, si erano clamorosamente aperte le ostilità nello ambito della mafia calabrese.
L'ME, recandosi ad Ambele di Cardeto,ove aveva sede il gruppo con lui alleato di AC
NO (cl.1942), prean: urziava a De Carlo Seba= staino, padre del giovane De RL PP, quanto 133
ere per to NE (testimoni ze di De RL Giu=
sea a), e conscio nel suo ruolo in tr e co.
on autovet u= re blindate e con scorte armata(cfr.l'episodic del
7.7.86), e viveva in una sorta di fortilizio,qua= do infine non si rendeva definitiva nte irreperibile.
A parte la concatenazione dei delitti espres'
il semplice ciuto sione della guerrt mafiosa
-
Gato all'Inerti dopo l'attentato del 7.7.86 coste=
IS no DO w at er tato alla sua vita
Va e quello del cugino, per il ouale veniva individus to ulo dei responsabili in ScAC NO(cl.1960),
uono legato si De ST(cfr.par.fi / e 6/a).
Il Car isano non mostrava subhi su tale genesi del'
1'se sdato,ulc ioradol aperti nente gli i qui=
renti. Il ruolo associativo deli cue zisle dell'i=
ruteto de u zi to de quanto sopre er conferk=
-
to dalle dic icrecioni i Gambe le colino,i for=
AU CO, e ll'i terce zione tele=
11.40 folic i col vers ione nel quale egli con'
ti ve l'acquisto i pistols. 1
He priva i sig ificato e ricc osciata le fort e comerciale della sua a zia di assicurazione,
i stata alla r estits del suo c o in cu= 0
Le nifeye dell'i t to
© Lelotto com
2. it: il riorivo: 1) vi sione (i leg e
C2 = iri vic '
ti i
2° 134
4) riguardo al diniego delle attenuanti generiche.
I temi delle denunziate nullita rocessuali e quel o della sussistenza dell'associazione e del' la sua qualificazione sono già stati esaminati nei precedenti paragæafi.
Sul terzo motivo, si é già avuto modo , sub par.fi 4
e 5 della motivazione, di rilevare come la sentenza abbia approfondito e spiegato adeguatamente il senso delle vicende, cui sopra si é accennato, in specie dei due attertati,le cui modalità e circostanze, considerate nel contesto reale della pluriennale
-
vicenda per cui é processo di per sé solo denun'
-
ziano la partecipazione mafiosa del personaggio.
Le testimonianse,le dichiarazioni accusatorie, la condotta di vita e gli altri eleme, ti proba=
tori richiamti dalla sentenza impugnata convergo=
no tutti in un'indicatività sicura e precisa.
Il motivo concernente le gene iche é inammissi=
bile perché la asentenza impugnata ha adeguatamente spiegato la rilevanza decisiva al riguardo della gravità dei fatti e della personalità pericolosa. dell'imputato.
Il ricorso va respinto.
6/t.- DA PA é stato dichiarato col' pevole di porto di arma c mune (capo Q/4, per cui confronta il par.fo 4 del a motivazione cella presente-) e di partecipazione ad associazione mafiosa (capo A).
La sentenza rileva come l'imputato abbia svol'
to il ruolo di uomo di fiducia dell'ME NO
(cl.1946),accanto al quale niete affatto casual'- 135 mente - si trovò il giorno 7.7.86,per condurre la vettura "alfetta " blindata sulla quale era anche
LL NC, cognato dell'ME con il ruolo di scorta armata, che rimase ucciso nell'attentato di quel giorno.
A parte le circostanze specifiche nelle quali il DA PA quel giorno venne appositamente cercato perché svolgesse il suo servizio in sostitu=
sione del fratello AL, il ruolo abituale di ac'
compagnatore e autista dell 'ME é confermato dalla moglie dello stesso ME, LL NC,
e dal maresciallo dei carabinieri Caccamo AR.
E il DA é ancora notato in Ambele di Cardeto
alla guida della stessa "alfetta" blindata dal gio=
vane De RL PP.
I legami con gli ME e la solidarietà con essi é ulteriormente denunziata dai rapporti di società in affari che egli ha con ME NI
(fratello di ME NO (cl.1950) e dall'aperto
- vigile urbano del favoritismo con il quale egli comune di Fiumara trascura di vigilare su di una
-
costruzione abusiva realizzata dal Sehirripa France= sca madre dell'ME NO (cl.1946), in socie ta con ME NO (cl.1950) cugino del primo
La personalità dell'imputato é denotata dal contrasto che egli ha con il sindaco del comune di
Fiumara, per il suo rifiuto di indossare la divisa di vigile urbano per non apparire "uno sbirro", tan' to che in seguito la compiacente amministrazione gli affiderà il ruolo di bidello.
Il DA AL é stato ritenuto colpevole di partecipazione ad associazione ex art.416 bis cp. 136
per il suo ruolo, al pari del fratello, di autista e uomo di fiducia dell'ME(cl.1946),che gli
é costato il ferimento nell'episodio dell'atten tato dell'l1.10.85 (cfr.par.fo 1 della narrativa).
La abitualità di tale ruolo del giovane é
confermata dallo stesso ME e dal m.llo Cacca=
e così non casualmente egli accompagna l'ME mo,
in ospedale per visitare il capo-mafia NO ivi ricoverato e poco dopo assassinato nello stesso ospedale (testimonianza del dr.ES).
Anche il DA AL é notato in Ambele di
Cardeto dal giovane De RL,il quale poco prima ricorda di averlo visto in Pellaro, dove era la casa del De RL AS, notoriamente imparentato con AC NO (cl.1942) capo del gruppo mafioso di Ambele di Cardeto. E ancora il prevenuto é visto dalla AC
IO,convivente di TR RU, nella clinica
IN di VI S.NI, dove il suo convivente era stato ricoverato di seguito ad un attentato.
Il DA, insieme ad altri armati , sorvegliava per l'incolumità del TR.
La difesa dei fratelli DA ha dedotto 1) vizi di motivazione riguardo alla partecipazione degli imputati all'associazione , e 2) riguardo al di niego del giudizio di prevalenza delle riconosciute attenuanti generiche.
It ricorsi vanno respinti.Riguardo al primo mo=
tivo le critiche difensive ripropongono la tesi della canalità dell'essersi trovati i fratelli
DA in compagnia dell'ME,in occasione dei que attentati in cui ciascuno di essi rimase ferito. 137
Così ignora le specifiche argomentazioni svol'
te dalla sentenza impugnata a confutazione di tale assunto,mentre liquida come inattendibili le testi= monianze del De RL della AC, attribuisce alle testimonianze del ES e del m.llo Caccamo
l'attestazione di una frequentazione priva di qual' siasi implicazione.
Si tratta di una lettura del tutto parziale e incompleta dei fatti, il cui esame complessivo e approfondito compiuto dalla sentenza impugnata dimostra che non Hin semplici frequentazioni e ca= suali incontri si sostanziava il rapporto dei due fratelli con l'ME.
Il secondo motivo trascura la valutazione moti=
vata della gravità dei fatti e della personalità degli imputati compiute dalla sentenza impugnatar
-6/u. LL DO, LL PA, DÀ
NO, AC PP AR (cl.1951) e COl' lo OL(el.1958) sono stati ritenuti responsabili di partecipazione all'associazione mafiosa facente छिने capo all'ME NO (cl.1946), contestata sub capo A dell'imputazione.Dello stesso reato é stato ritenuto colpevole RS NC(cl.1960) in relazione al capo B).
AC NO (cl.1942) e il fratello AR=
ceno AL (cl.1957) sono stati ritenuti colpe= li del medesimo reato loro, rispettivamente, contestats Ella sub capi *) ed N/1.
2 La posizione di LL PA, DÀ NO, SA NT i
AC PP ARvé RS NC é già stata esaminata sub par.fi 3/b a 3/c della presente 138
motivazione in relazione agli episodi del tentato omicidio di ZI CC e altri, dall'omicidio di e
FO RU.
E' provata la loro protratta latitanza e la partecipazione alle riunioni del gruppo di Ambele di Cardeto, facente capo al AC NO(cl.1942) zio del giovane De RL PP.E questo già li colloca chiaramente nella coscal familiar dei Con' e dei SA dello, ampiamente coinvolta nella lotta mafiosa a fianco dell'ME, dopo essere stati alleati dei
De ST.
Pur non coinvolti nei su detti delitti,CCondello
DO cordividevano / la latitanza del fra= OL e xx xātār
tello PA, e venivano tratti in arresto il 6.1.88 dotati di armi,munizioni, birocolo e ricetrasmittente,appuzałc Costituente f
✓ sintom inequivocquivoco di una latitanza vissuta nella par= tecipazione attiva a un gruppo armato e solidale.
Peraltro il coinvolgimento dei LL nell'asso= ciazione e nella lotta armata tra le cosche é segna=
ta anche dall'uccisione del loro fratello NC, mentre scortava armato l'ME il 7.7.86ţefr. sopra par.fo 6/s), del loro cugino LL DO Praho sco, caso con la stessa wima reen jare nel duplice remiato omicidio dei AR (Chr. par. fol/or e dello zio Condello Paolo. I della muscation)
Egualmente,il coinvolgimento del DÀ NO, ol' tre che dalla partecipazione attiva al gruppo di Am≈ lele di Cardeto e alle sue riunioni, é segrato dallo
UG omicidio del NI DA, ucciso il 22.1.86 con la stessa arma con la quale era stato soppresso 420.2.36 c alore a recupate presso MU ON (f. (fzz. fo. della Giordano Cosimo ¿cugino affine dei LL)Ye dallo narrative). onicidio di NI DÀ, fratello de l'imputato ( e omo= nimo del cugino) avvenuto il 27.8.86(cfr. par.fo 1 del' la narrativa). 139
Quanto al AC AL,la sua partecipa= zione alla cosca del fratello é stata desunta dal'
la condivisione della protratta latitanza,dal coin' volgimento dell'attività di traffico di droga gesti= dichiarazione ta dai AC (±****N IX X di RA NO),
e dalle testimonianze di De RL PP, AR Domenica e AC IO, nonché dall'arresto avvenuto insieme ai sudi cognati TR RU
NI con il consueto appannaggio di armi,muni= zioni, ricetrasmittente, giubotti antiproiettile, par= rucca e passamontagna.
Né é stato trascurato il precedente della con'
danna subita dall'imputato per favoreggiamento, per l'ospitalità data a OL De ST prima che con gli altri si aggregasse alla secessione promossa dall'ME.
Il complesso delle articolate censure difensive che hanno investito sotto il profilo della carenza di motivazione la sentenza impugnata, trascurano o comunque svalutano, con apprezzamenti atomistici,
il complesso delle risultanze ora succintamente ri= chiamate,dalle quali motivatamente i giudici di meri= to hanno tratto il loro convincimento.E del resto é
ben arduo pretendere di scardinare logicamente il tessuto di una sequenza di accadimenti delittuosi nei quali gli imputati sono stati coinvolti e che sono segnati da circostanze specifiche e qualifi=
canti, le quali riportano i loro protagonisti a una lotta armata per bande.
I ricorsi vanni pertanto respinti, anche per ciò che riguarda le subordinate doglianze concernenti il diniego delle attenuanti generiche, 140
ancorati come sono, anche per questo aspetto, a valutazioni di merito non ap= prezzabili in questa sede -, salvo che per LL
DO il cui motivo di impugnazione pul punto deve ritenersi assorbito rispetto alla pronunzia di annullamento per i capi concernenti il concorso nel delitto di duplice omicidio in persona di OL De Stefano e NO LI (ofr.par.fo 3 sopra).
6/v.- TR RU (cl.1957) e TR NI
(cl.1958) - germani sono stati ritenuti responsabili
-
di partecipazione all'associazione mafiesa facente capo all'ME NO(cl.1946),reato loro ascritto sub capo A) e,per il RU anche sub capo F/4 assorbito nel capo A).
La posizione del TR RU é già stata esaminata par.sub /4/b sopra in relazione al reato di detenzione e porto di arma ritenuto a suo carico dalla sentenza impugnata. Da detto episodio già emerge come il RU frequentasse,in latitanza,le riunioni del grup o mafioso legato all'ME che avevano luogo presso AC
NO (cl.1942),zio di De RL PP,in Ambele
di Cardeto.
L'imputatoé presente anche in casa di
NA NO alla riunione del 17.1.86, insieme al cugino DÀ NI, a AC NO (cl.1942), lo stesso NA e PO NI.La riunione veniva interrotta dalla polizia, che la riteneva di tipo mafioso, cosa poi confermata dalla testimonianza del De RL
PP,il quale nella casa del NA indicava uno dei luoghi prescelti dalla cosca per i suoi periodici incontri. 141
Significativamente. osserva la sentenza impu= gnata pochi giorni dopo,il 22.1.86, il TR
RU veniva fatto oggetto di un attentato nel quale veniva ucciso il cugino DÀ NI ed egli stesso veniva ferito Si é già ricordato come in tale attentato venivano usate due armi che poi saran- no recuperate nell'arsenale custodito dal LI
FO(affiliato al gruppo dei De ST e altri)
● la stessa zema usata
contro
IO: MO (ofr. il par.fo precedente ● quelli in esso richiamati).
Dopo l'attentato il TR RU veniva ricoverato presso la clinica "IN" di VI S.NI, ove veniva guardato a vista da alcuni armati, tra i quali
DA AL(cfr.par.fo 6/7 sopra).
Ancora nel febbraio del 1986 il TR RU
con il fratello NI,TO DO,De RL
AS a AC NO(cl.1942) é presente in casa NA, come testimonianto dal De RL Giu=
seppe,il quale ricordava che in quella occasione il OL recava un arma allo zio(cfr. ancora il par.fo 4/b).
La latitanza dell'imputato cessava insieme a quel' la del fratello NI e del cognato AC AL
TO nelle circostanze ricordate nel paragrafo precedente.
La posizione del TR NI é legata quel' la del fratello RU, poiché egli, come si é ora þen' nato,condivide la latitanza, la partecipazione a talune riunione mafiose.
Entrambi i TR sono poi gravati dalla te= stimoninaze del De RL e di AC IO, già convivente del RU.La militanza associativa delin' 142
qunenziale degli imputati emerge da tali testi= moninaze- riscontrate dagli episodi riferiti senza mezzi termini.
Con il ricorso la difesa degli imputati
- a par=
te le considerazioni sull'associazione e sulla quali= ficazione di essa, di cui éi é gia trattato in pre=
denunzia vizi di motivazione in ordine cedenza-
alla ritenuta partecipazione e al diniego delle ge= neriche.Sul primo punto il ricorso si sofferma in valutazioni sull'attendibilità dei testimoni
De RL PP e AC IO, investendo l'apprezzamento del giudice di merito al riguardo, che essendo congruamente motivato non é qui sinda=
cabile.
Sulle generiche, il riferimento della sentenza impugnata alla specifica e concreta gravità dei fatti e sui precedenti degli imputati, e dunque sulla loro capacità a delinquere e pericolosità
é sufficiente a soddisfare l'obbligo della moti vazione, individuanza, come più volte si é detto, le ragioni determinanti del convincimento del giudice.
I ricorsi vanno quindi respinti.
6/2. PO NI(cl.1966) é stato con' dannato come partecipante all'associazione mafiqsa facente capo al gruppo di cosche radunato attorno all'ME,capo A) dell'imputazione.
L'imputato
- ha rilevato la sentenza
- imparen'
tato con i NA( in particolare con il NA Antonino assassinato nella lotta tra le cosche),
é stato uno dei partecipanti del a riunione del 17.1.86 143
della quale si é detto al par.fo precedente.
E' stato colto il 26.2.86 a bordo della vettura blindata intestata a LL RI(moglie di Fon' tana NI) in compagnia di DO UM
(personaggio che sarà ucciso anche lui nella lotta tra le cosche) in possesso di un mitra"Sten"
Abituale del resto l'uso da parte del PO della vettura blindata, spesso in compagnia di
AC NC oltre che del su detto DO
UM.Anche il AC NC risulta assas'
sinato in un agguato mafioso del 15.4.86.La pe= culiarità delle frequentazioni del RI é rimarcate dalla fine di DO & NO (fratello dello
UM) ucciso in conflitto a fuoco con la poli=
zia il 3.10.87.
I motivi di ricorso si risolvono in una rilettu=
- degli episodi ra secondo un 'ottica difensiva
-
della riunione del 17.1.86 in casa NA e dello arresto , in possesso del mitra, con il RD
UM.E' evidente che si tratta di censure che investono le valutazioni di merito ,non sindacabili,
e de la sentenza impugnata, che peraltro analizzano
i fatti in maniera parcellizzata, fuori dal conte=
sto di un quadro complessivo sintomatico messo a f oco dal a stessa sentenza impug ata.
La censura Bulla determinazione della pena
é di estrema genericità.
Il ricorso va respinto.
6/8- 1 - AU CO (cl.1942) é stato ri= tenuto colpevole di partecipazione all'associazione mafiosa del grup o facente capo al 'ME (capo
3/4). Ce e già ricordato sul por.fo 4/b de i pre= 144
sente il RO é alla riunione dell'agosto del
1986 in Ambele di Cardeto insieme a TR RU,
ciò é certamente sintomatico dell'appartenenza a quel gruppo mafioso.
La partecipazione dell'imputato ricorda la sentenza impugnata- alle attività delinquenziaļi dei AC e dei fratelli TR é attestata dal' le dichfrazioni di RA NO dalla stimonianza di AC IO,la quale ha ri-
cordato degli incontri operativi che si svolgevano nell'abitazione di NN (dove i fratelli Tra=
pani e AC AL saranno poi arrestati
(cfr.par.fi 6/u e 6 v sopra), ai quali l'imputato partecipava.
DelrestPresto la partecipazione mafiosa dell'impu= tato risale nel tempo, allorquando egli era legato ai De ST,dai quali ebbe a distaccarsi,allean' dosi prima con RI DO e poi con l'IM
(cl.1946), per essere stato costretto da De ST
OR a pagargli la tangente per un cospicuo furto realizzato nel territorio della cosca.
- a parte le questioni Con il ricorso la difesa di ordine procedurale della quali si é già parlato sub par.fi 2,2/a e 2/b della presente motivazione-, rileva che il ricorrente é l'uNI imputato condan' nato per il delitto associativo contestato sub dapo
F/4, salvo il TR RU per il quale l'imputazione del capo ora detto è stata dichiarata assorbita sub capo A).
Contesta poi la rilevanza della testimonianza del De RL (riferendosi tuttavia ad episodio diver= so da quello della riunione di Ambele di Cardeto cui 145
la sentenza si é riferita) e della dichiarazione del RA,non attendibile perché costui sarebbe stato considerato tale in altri processi.
Non risulta del tutto chiara l'obiezione sott sa al rilievo cennato di ordine procedurale sulla contestazione.Sta di fat i zious che, a parte la frammen tazione della contestazione del reath associativi in diversi capi che non inoide ou 11 sua correttezza e validità che é riferibile all'essere stati più
procedimenti riuniti -, risulta che all'imputato é stata attribuita ( ed è stata ritenuta) la parteci= pazione all'associazione facente capo all'ME 17 ' ed é fuor di luogo parlare di concorso in relazione alla posizione di altri coimputati indicati per il capo 1/4,perché il reato di partecipazione ad asso= ciazione 6 una fattispecie monosoggettiva la quale si concretizza con l'adesione attiva dell'agente" all'organizzazione sociale criminosa.
Riguardo alle altre censure, esse si risolvono in critiche di merito sulla valutazione dell'atton'
dibilità della testimonianza del De RL, di cui si é detto,(tra l'altro facendo riferimento a un episodio non pertinente), e del RA,la cui credibilità non può essere esclusa per le valutazioni che ne sono state fatte in altre sedź.La posizione del RA é stata motivatamente considerata dal'
la sentenza impugnata in correlazione con tutte le altre risultanze processuali, e nel casO con la
testimoninaza ,oltre che del De RL,della AC
IO.
Il precedente dell'imputato é pertinente, perché dimostra la radicata militakza associativa mafiosa 146
e individua la ragione della sua collocazione a fianco all'ME.
Il ricorso va respinto.
6/6-1.- NA NI é stato condannato per la partecipazione all'associazione mafiosa facente capo all'ME(capo A)..
Rileva la sentenza impugnata che é stata giu= dizialmente accertata nel cd. processo dei "60"
(De ST OL e altri) la partecipazione dpl'
l'imputato alla cosca del De ST.All'aprirsi del conflitto tra le cosche la familglia NA
( e specificamente i fratelli NO e NI). si schierano con l'ME e il loro coinvolgimento
é dimostrato certamente dall'assassinio di IO
MO (cugino affine dei LL a particolar mente della moglie di NA NI, LL
RI).Che l'uccisione del IO sia legata alla lotta tra le cosche é denunziato al fatto!,
accertato,che egli é stato soppresso com la medesima arma usata per uccidere NI DÀ; • che nello agguato in cui cadava costui rimaneva ferito Tra=
pani RU.Oltre che l'arma su detta nell'attenta=
to venivano anche usate due armi poi reperite nello arsenale affidato alla custodia di LI ON
e di pertinenza della coscha dei De ST e al'
¨leati(cfr. par.fi 6/u e 6/v e quanto in essi r₁= cordato e richiamato sull'episodio del 22.1.86) mentre sulla vicenda e sulla posizione del Molinet'
ti in relazione all'arsenale reperito,efr.i par.fi
2 delà narrativa e 4/a della motivazione).
Il coinvolgimento dei NA nella lotta é pn' 147
avvenuta il 22.7.90.
La collocazione mafiosa della famiglia NA
e dell'imputato é oggetto delle testimoninanze con' vergenti di De RL PP, il quale ha deposto sulle riunioni mafiose che si tenevano in casa del
NA NO,di AR CA(madre del De
RL) e di AC IO(già convivente di Tra= pani RU).
Riscontra ulteriormente tali risultanza la di=
sponibilità di una vettura blindata da parte dello imputato(intestata alla moglie) che in occasione della riunione del 17.1.86(par.fo 6/v) é stata no= tata sotto l'abitazione del NA NO, e che viene utilizzata dal PO NI per il tra= sporto di un mitra "sten" (par.fo 6/z).
La difesa dell'imputato con il ricorso ha dedotto, oltre alle questioni procedurali già esaminate
(par.fi 2,2/2,2/b) e a quella sull'associazione sulla sua qualificazione (par.fo 6) vizi di mo=
-,
tivazione sulla partecipazione associativa , sul di=
niego delle attenuanti generiche e ka determinazione della pena e sul diniego dell'applicazione della continuazione tra il reato associativo accertato con la sentenza della corte di Reggio Calabria in data 23.7.79 e quello accertato in questo giudizio.
Riguardo alla partecipazione associativa la critica difensiva si sofferma essenzialmente sulla valutazione dell'attendibilità dei testi De RL,
AR AC, in ordine alla quali la sentenza impugnata lo si é già detto ha adeguatamente motivato il suo convincimento, talché la censura in undam non ammissibile incursione nello spazio 148
riservato ad altra sede e qui non sindacabile.
Altrettanto dicasi sulla questione del diniego delle attenuanti generiche e della determinazione della pena, sufficientemente giustificate con i riferimenti specifi ci alla gravità dei fatti ai precedenti(sicuramente gravi) dell'imputato.
Correttamente é stata negata l'applicazione del' la continuazione, la quale non é giustificata da una generica tendenza della persona a una particolare forma di attività delinquenziale, ma presuppone la riconducibilità dei singoli reati a un progetto eriminoso, sia pur di massima.Tanto non é logicamente possibile per la partecipazione successiva dello imputato ad un'associazione delinquenziale diversa e avversa a quella cui egli in passato aveva partecipa= to, quando neppure lontanamente poteva suporre della secessione che in seguito sarebbe avvenuta, della sanguinosa lotta che ne sarebbe derivata e della nuova e diversa e contrapposta collocazione mafiosa che egli avrebbe scelto.
Il ricorso va respinto.
6/c-1 La VI PP (cl.1951), FO
AS (cl.1956), De RL NO (cl.1936),
PA AR (cl.1964), ZZ PP (1935),
TO DO (cl.1961), NO NO (cl.1959)
e NG IA NC,- tutti coinvolti in fatti di detenzione e porto di armi specifica= mente a loro carico ritenuti(salvo Il LA eil
De RL) per cui cfr. par.fo 4/b -, sono stati ritenuti colpevoli del delitto di partecipazione all'associazione fa-cente capo alla figura carișma= 149
tica di AC NO (cl.1942) e legata a quel' la di ME NO (cl.1946), contestata sub capo
P/3 dell'imputazione.
La responsabilità é stata affermata sustanzial' mente sulle testimonianze di De RL PP (ni= pote del AC) e di AR CA(cognata del' lo stesso), dalle quali é emerso un lucido quadro del'
l'organizzazione sociale avente la sua basi opera=
tive in Pellaro e Ambele di Cardeto, dove, come si
é visto, si svolgevano ripetute riuniani operative, ove era in piedi una struttura operativa finalizza= ta fra l'altro, all'ospitalità dei latitanti e ove si occultavano armi,se ne faceva commercio e scam=
bio.
La sentenza impugnata ha anche individuato i ruoli specifici svolti da ciascuno e la razte લેવ
taluno avuta nel coinvolgere - dopo l'uccisione del De RL AS la AR nell'acquiscenza
-
T
agli interessi economici della cosca, la quale nel
De RL aveva trovato l'operatore, il complice e infine la vittima.
Le ragioni difensive esposte dai difensori degli imputati si richiamano anche qui ai motivi di or= dine procedurale giè esaminati nei par.fi 2,2/a,
2/b,a quello proposto dalla difesa del NG, esaminato sub par.fo 4/b,a quelli concernenti l'as' sociazione, la sua struttrza, la sua qualificazione e la configurabilità di specifi che circostanze, esaminati sub par.fo 6.
Ulteriori temi proposti sono, con riguardo alla ospitalità assicurata ai latitanti,quellisulla pos' si ilità del concorso delle figure delittu se del 150
favoreggiamento (art.378 cp.) o dell'assistenza agli associati(art. 418 cp.) in luogo di quella ritenuter.
Entrambe le prospettazioni difensive vanno disattese.
Nel delitto di favoreggiamento l'aiuto por=
tato dall'agente, ancor quando materialmente non si differenzi da quella in cui si estrinseca l'ap=
porto fattivo dell'associato, é tuttavia diretta la singola persona alle ricerche e/o 8. SO
alle investigazioni dell'autorità e si risolve dunque in una lesione dell'interesse al corretto svolgimento dell'attività giudiziaria.
L'omologa condotta dell'associato é viceversa finalizzata subiettivamente e obiettivamente a perseguire attraverso l'ai to prestato al sin' golo le finalità proprie dell'associazione, esi
-
colloca quindi nell'articolata gamma delle atti=
vità proprie del sodalizio.
In concreto la sentenza impugnata ha motiva=
tamente ritenuto che gli imputati erano coinvolti nell'organizzazione del gruppo sociale, sicché gli specifici comportamenti si risolvevano
- pur le dove erano materialmente assimila ili a una condotta
- in un contributo alle finalità di favoreggiamento dell'associazione, la quale el resto annoverava "
fra questi l'assistenza ai latitanti, i quali poi, a a loro volta trovavno assistenza non per tale loro specifica condizione, ma in quanto associati.
Per la stessa ragione sostanzialmente va esclusa la possibilità di configurar l'ipotesi delittuose re=
siduale prevista dall'art.418 cp.,perché le prosta= zioni offerte agli associati si inserivaro nella 151
attuazione del programma sociale.
Le censure rivolte alla ritenuta partecipa=/
zione degli imputati sono tutte rivolte alla valutazione dell'attendibilità delle testimonianze compiuta dalla sentenza impugnata,in ordine alla quale ci si é soffermati sub par.fi 3/b • 6,rile= vando come la motivazione della corte di Reggio
Calabria sia esente da carenze o vizi logici, mon
é qui, pertanto, sindacabile.
Inammissibili sono anche le censure concernenti il diniego delle attenuanti generiche e la deters minazione delle pone, adeguatamente giustificate) dalla gravità del fatto di partecipazione ad una pericolosa organizzazione criminale e dai preces denti di taluni degli imputati.
Destituita di fondamento la doglianza della di- fesa del NG sulla mancata applicazione della continuazione fra i reati ritenuti a suo carico, che é stata invece applicata.
Il richiamo generico ai motivi di appello (nep= pure indicati) dei quali in altra parte del ricorso si lamenta l'omesso esame, é poi evidentemente inammissibile, perché xi elude l'obbligo della spe= cificità dei motivi.
--6/a-1 IA DO, ériginariamente in' putato di partecipazione ad associazione mafiosa,
é stato ritenuto colpevole di favoreggiamento, per avere aiutato i latitanti LL PA.
DÀ NO e AC PP scortandh la loro auto da Ambele di Cardeto alla contrada" wel mese di agosto 1986.
Il 4.12.90 l'imputato veniva colto in possesso, 152
nel suo domicilio, oi une pisto l cal 7,65 predi= sposta per l'uso con il silenziatore e clandesti= naJe di due radio ricetrasmittenti. La difesa si duole in ricorso della valutazione della testimonianza di De RL PP e del diniego della sospensione condizionale.
Sul primo motivo ci si richiama alle osservazio=
ni svolte nel paragrafo precedente e in quelli in esso richiamati.
Per il secondo motivo, le sentenza impugnata ha ragionevolmente individuato nella condotta successi=
va dell'imputato un siisintomoinequivoco della sua capacità a delinquere, che esclude la possibilità di una prognosi favorevole sul suo comportamento futuro.
7.- Come ricordato sub par.fo 5 della narrativa, più difese harno ritenuto di dolersi della ritenuta aggravante della premeditazione in relazione ai delitti di omicidio e tentato micidio%;B del diniego dell'attenuante della provocazione riguardo ai me= desimi delitti%3B del diniego dell'attenuante provista dall'art.5 della legge n.895 del 1967 in materia di delitti concernenti le armi;
della ritenuta abituali=
nel reato *I*XX XX nei confronti di taluni tà
imoutati.
La premeditazione é contestata, invero anche ge= nericamente, in relazione all'assunta carenza del presup osto di un congruo periodo di tempo tra la insorgenza, del delittuosa e la sua attuazione. determinazione
E' sufficiente osservare che lo stesso conte=
sto di guerra fra cosche mafiose, che la sentenza impug ta ha cariciente il ustrato e al quale si 153
é fatto ripetutamente richiamo, é tale da eviden' ziare come i delitti di omicidio e tentato omici=
dio siano stati, non solo preordinati, ma risoluta= mente perpetrati con ferma determinazione di volta in volta elaborata senza tentennamenti nella logica criminale di distruzione degli avversari, si colpendoli direttamente, sia trasversammente nei congiunti,nei collaboratori, negli amici o semplici fiancheggiatori.
La considerazione dei fatti specifici oggetto del giudizio riscontra questa logica spietata, sicché é veramente fuori della realtà fattuale l'argomentare difensivo che presupporrebbe mandatti e sicari alle prese con resistenze psicologiche alle determinazioni delittuose assunte nella cen'
nata logica.
Altrettanto astratta la doglianza sul diniego della attenuante della provocazione, la quale non può trovare spazio lggico in un contesto come quel' lo cui si é accennato, dove l'annientamento dello
avversario é concepito non solo come strumento per conseguire il predominio, ma altresi come con' dizione di sopravvivenza nel quadro di una contesa senza quartiere che mandanti e sicari dei delitti hanno consapevolmente,non tanto accettato, ma ad' dirittura eletto a regola di condotta.
L'attenuante invocata in materia di armi mal si concilia anch'essa con il contesto in cui si inseriscono tutti gli episodi oggetto del giudizio, cortesto che esclude la possibilità di considera= rr come fatto lieve la detenzione e/o il porto anche di una sola arma.E' invero ap ena il caso 154
-di ricordare che per giurisprudenza costante di questa corte l'attenuante in questione ha carat' tere facoltativo ed é applicabile solo quando,o]= tre alla considerazione della qualità e quantita delle armi, il caso concreto, per le sue circostanze obiettive e subiettive,xx presenti caratteristi= che di particolare lievità.
Riguardo poi alla dichiarazione di abitualità risulta chiaramente dal capo 12) del dispositivo della sentenza che essa é stata revocata per tutti gli imputati nei confronti dei quali essa era stata pronunziata, per cui manca 11 presupposto stesso delle doglianze difensive.
M.
1°) Dichiara inammissibili i ricorsi di RB
AR,OR PP, ME NO (cl.1950),
ME NI,LA RO,SA PP,
RS SC, LE SC e FO
TR.
Rigetta i ricorsi di IO PA,Bar- chetta RE, TO MO, DA AL, DA
PA, LL OL (cl.1958), RS DO,
RS NC,TO DO, De RL NO,
De FA IO, NA NI, FO Ser
bastiano, IA DO, AG NI TI,
ME NO (cl.1946), AUIA, LA Giu= seppe, ZA PP, IB AN (cl.1960),
IB NO(cl.1966), IB DO, IB Pat squale,NG IA NC, NO OL,
NO AN, PA AR, AC NO(cl.
1960),AC NO (cl.1942), AC DOx 155
OL, AC AL, TI ST, EG
PA,TR RU, TR NI,PO
NI, IG DO, DA NO,
ZI CC, LE NI, MU NI,SGR
ME.
Condanna tutti i predetti ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno al versamento della somma di lire 200mila a favora della cassa delle ammende. senza rinvio II°) Annulla XX la sentenza impugna=
ta nei confronti di: a) RB PP, RB Mar= cello, RB CC, BI PA e OD EG,
perché il fatto di favoreggiamento personale a cia=
scuno di essi ascritto non sussiste;
b) IN AR nel capo relativo alla contrav= venzione di cui all'art. 697 cp.(lett.c) dell'im= per prescrizione putazione, perché il reato é estinto ed elimina la pena di un mese di reclusione;
c) LI ON nei capi relativi alle contrav= venzioni di cui all'art.697 cp.(lettere ■ s/é e v/2 dell'inputazione), perché i reati sono estinti per prescrizione, ed elimina la pena di mesi tre di re=
clusione e lire 500mila di multa;
d) IC AL e EG DO perché il reato a ciascuno di essi ascritto é estinto per morte dell'imputato.
III°) Annulla la sentenza impugnata nei con' fronti di: a) LL DO, LL PA,
DÀ NO e AC PP AR nei capi relativi agli omicidi De ST e LI e reati connessi, dichiarando assorbito, nei riguardi di LL DO, il motivo concernente il 156
diniego delle circostanze at enuanti generiche;
b) AG RU nel punto relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche;
c) La AV SC nel punto relativo alla dichiarazione di responsabilità, dichiarando as'
sorbito il motivo concernente il diniego delle circostanze attenuanti generiche;
d) MO OL NI nel punto relativo alla dichiarazione di responsabilità per entrambi i capi che lo riguardano, dichiarando assorbiti i motivi concernenti il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena;
e) ZI NC (cl.1958) nel punto relativo alla dichiarazione di responsabilità per il resto ri= conosciuto a suo carico, dichiarando assorbito il motivo concernente il diniego delle circostanzel attenuanti generiche.
IV ) Rigetta nel resto i ricorsi di IN
AR, LL DO, LL PA,
NE RU, La AV SC, LI ON,
DÀ NOx e AC IUp e AR.
VC) Rinvia per nuovo giudizio nei confronti degli imputati e nei capi e nei punti indicati nel para refo III° ad altra sezione della Corte
di assise di antello di Reggio Calabria.
Deciso il 19.3.92
Il presidente lamu re Il consigliere est.
COLLABORATORE CANCELLERIA
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